Omissione di circostanze rilevanti per il rischio assicurato: elementi probatori insufficienti

L’art. 1892 c.c. presuppone il verificarsi di tre condizioni la dichiarazione inesatta o reticente, il dolo o la colpa grave da parte dell’assicurato e il fatto che la detta reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso da parte dell’assicuratore. Nel caso di specie, a detta del Collegio, la Corte territoriale ha correttamente osservato che su tali presupposti non è stato offerto alcun elemento di prova.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21312/16, depositata il 20 ottobre. Il caso. La Corte d’appello di Trieste accoglieva l’appello incidentale della società ricorrente e condannava la convenuta a tenere indenne la detta società da ogni somma che essa sarà tenuta a versare a norma della polizza in essere tra le parti. Per il resto, condannava l’attrice, accertata l’esclusiva responsabilità della stessa nella causazione dell’incidente sul lavoro accorso ad un suo dipendente, a corrispondere a quest’ultimo una certa somma di danaro, detratto quanto percepito dall’INAIL a titolo di danno biologico. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società convenuta. Omissione di circostanze rilevanti. La ricorrente attesta di aver allegato plurimi elementi probatori anche di natura documentale, oltre alla polizza assicurativa, che comprovavano l’omissione di circostanze rilevanti suscettibili di esercitare influenza sul rischio assicurato. L’incidente al dipendente era avvenuto a causa della mancanza di necessarie dotazioni di sicurezza sulla termopressa cui il lavoratore era stato applicato da pochi giorni questi rischi pare fossero stati sempre taciuti dalla società convenuta nel giudizio di cassazione. Dichiarazione reticente determinante. Ma per la Suprema Corte il motivo appare infondato. La Corte d’appello aveva infatti ricordato che l’art. 1892 c.c. presuppone il verificarsi di tre condizioni la dichiarazione inesatta o reticente, il dolo o la colpa grave da parte dell’assicurato e il fatto che la detta reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso da parte dell’assicuratore. La Corte d’appello ha osservato che su tali presupposti non era stato offerto alcun elemento di prova, salvo la produzione delle polizze assicurative. Si deve altresì osservare che la circostanza per cui la società prestasse una copertura di chiusura”, non appare irrilevante, come sostenuto nel ricorso, ma di notevole importanza in quanto appare evidente che la società ricorrente poteva essere indotta anche a sopportare un rischio maggiore, sapendo che sarebbe dovuta intervenire solo in casi eccezionali. In sostanza le censure appaiono carenti e inammissibili. La Suprema Corte rigetta pertanto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 giugno – 20 ottobre 2016, n. 21312 Presidente Nobile – Relatore Bronzini Svolgimento del processo La Corte di appello di Trieste, per quel che ancora rileva in questa sede, accoglieva con sentenza del 14.2.2011 l’appello incidentale della P.L. spa e dichiarava la HDI Gerling Industrie Versicherung A. G. tenuta a tenere indenne la detta società da ogni somma che essa sarà tenuta a versare a H.D.F. a norma della polizza in essere tra le parti per il resto condannava la P.L. spa, accertata l’esclusiva responsabilità della stessa nella causazione dell’incidente sul lavoro del OMISSIS occorso all’H.D.F. , a corrispondere a quest’ultimo, detratto quanto percepito dall’INAIL a titolo di danno biologico, la somma di Euro 215.841,76. Circa il residuo in questa sede thema decidendum la Corte territoriale riteneva che richiesta la di manleva nei confronti della HDI Gerling Industrie Versicherung A. G. da parte della P.L. fosse fondata in quanto non ricorrevano i tre presupposti di cui all’art. 1892 c.c. per l’annullamento della polizza e cioè la dichiarazione inesatta e reticente, la presenza dl dolo e/o di colpa grave, il fatto che la reticenza fosse stata determinante nella formazione del consenso da parte dell’assicuratore. Sul dolo e sulla natura determinante della reticenza nulla era stato provato avendo la parte appellante in via incidentale solo prodotto i contratti e nulla era stato neppure provato sulla possibilità di riduzione della pretesa ex art. 1893 c.c. La responsabilità era peraltro a secondo rischio assoluto e la prima copertura con la RAS era piuttosto capiente. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la HDI Gerling Industrie Versicherung A. G. con un motivo resiste la P.L. spa con controricorso entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo si allega l’omessa, Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. La società aveva allegato plurimi elementi probatori anche di natura documentale oltre alla polizza assicurativa che comprovavano l’omissione di circostanze rilevanti suscettibili di esercitare influenza sul rischio assicurato. L’Incidente all’H. era avvenuto a causa della mancanza di necessarie dotazioni di sicurezza sulla termopressa cui il lavoratore era stato applicato da pochi giorni la macchina era stata acquistata otto anni prima ed era stata acquistata come usata, non era stato mai esibito il previsto certificato di conformità, la società non era in possesso neppure di un manuale d’uso, la macchina non era dotata di fotocellula, intervento che era stato discusso e poi non attuato per ragioni di costi. La P. aveva sempre sottaciuto tale rischi tanto da dichiarare di non essere a conoscenza di circostanze che potessero dare origine a richieste di risarcimento e dl svolgere la propria attività secondo la normativa vigente. Il contratto tra le parti poneva proprio l’attenzione sulle dichiarazioni in ordine alla regolarità della struttura aziendale. La circostanza che si trattasse solo di una copertura ulteriore era priva, di rilievo giuridico in quanto non comportava la liceità dell’omissione della denuncia di rischi gravi connessi alle caratteristiche del processo produttivo. Il motivo appare infondato la Corte di appello ha ricordato che l’art. 1892 c.c. invocato da parte ricorrente presuppone, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, il verificarsi concomitante di tre condizioni quali la dichiarazione Inesatta e reticente, la presenza di dolo o colpa grave da parte dell’assicurato ed il fatto che la detta reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso da parte dell’assicuratore. Ora la Corte di appello ha osservato che su tali presupposti non era stato offerto alcun elemento di prova salvo la produzione delle polizze assicurative la parte ricorrente deduce a sua volta che erano stati offerti numerosi elementi ma sul punto il ricorso non è autosufficiente posto che per contrastare le affermazioni della Corte territoriale non si ricostruisce in alcun modo come siano stati tali elementi sollevati in primo grado ed In appello. Non vengono neppure indicati gli incartamenti processuali ove sarebbero reperibili i documenti citati nel ricorso e le dichiarazioni rese dai testi sono citate solo per stralci. Circa quanto dichiarato nella polizza assicurativa dalla P. riprodotta, nel ricorso e cioè di non essere a conoscenza di circostanze che potessero dare origine a richieste di risarcimento e di svolgere la propria attività secondo la normativa vigente, certamente tali dichiarazioni non comprovano di certo né che siano state rese con dolo e colpa grave né tantomeno che per la società oggi ricorrente le omissioni contenute nelle dichiarazioni siano state determinanti nella formazione del consenso da parte dell’assicuratore. Va infatti sottolineato che la rilevanza delle pretese omissioni deve essere valutata ex ante e non ex post, mentre il motivo è costruito nel senso di attribuire a certe circostanze un rilievo che si ricava da quanto poi è tragicamente avvenuto. Conclusivamente si deve anche osservare che la circostanza per cui la società prestasse una copertura per cosi dire di chiusura , dovendo intervenire solo dopo la primaria copertura offerta dalla Ras, non appare irrilevante, come sostenuto nel ricorso, ma invece di notevole importanza in quanto appare evidente che la società HDI Herling Industrie poteva essere indotta anche a sopportare un rischio maggiore sapendo che sarebbe dovuta intervenire solo in casi eccezionali, circostanza che rende ancor meno motivato il ricorso in ordine al terzo presupposto in parola per l’applicabilità dell’art. 1892 c.c. Circa il successivo articolo 1893 c.c., sulla norma pur richiamata nell’intestazione del motivo non si allega in sostanza nulla mentre la Corte di appello ha ritenuto che la società non avesse spiegato i presupposti della sua applicabilità, così come avvenuto in ordine all’art. 1892 c.c Pertanto la motivazione appare congrua e logicamente coerente mentre le censure appaiono non solo carenti in ordine all’illustrazione su come e quando sarebbero state introdotte in giudizio attraverso l’allegazione dei fatti sui quali si fondavano, ma anche di merito, dirette ad una rivalutazione del fatto”, come tale inammissibile in questa sede. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite - liquidate come al dispositivo - seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.