Nulla la clausola del CCNL che rimetta alla formale investitura del datore di lavoro l’attribuzione della qualifica di dirigente

Anche con riguardo alla qualifica di dirigente, il diritto del dipendente all'attribuzione della qualifica medesima, in conseguenza dello svolgimento in concreto delle relative mansioni, non può restare escluso dalla clausola contrattuale che preveda in proposito la necessità di un formale riconoscimento da parte del datore di lavoro, stante la nullità di un tale patto.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro con la sentenza n. 20805, pubblicata il 14 ottobre 2016. Il caso. Un dipendente di banca ricorreva al Tribunale del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di dirigente, deducendo di aver svolto di fatto mansioni riferite a tale qualifica, e chiedendo la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti. Il Tribunale affermava dapprima, con sentenza non definitiva, la nullità dell’art. 2 del CCNL 1/12/2000 dei dirigenti di aziende di credito tale pronuncia veniva impugnata ai sensi dell’art. 420- bis c.p.c., ma la Corte di Cassazione rigettava il ricorso. Riassunto il giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda del lavoratore, condannando l’azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione della accertata qualifica dirigenziale. Proposto appello, la Corte di merito riformava la sentenza di primo grado, rigettando la domanda del lavoratore. Il quale infine proponeva ricorso per cassazione. La figura del dirigente secondo la giurisprudenza di legittimità. Un primo motivo di doglianza riguarda l’erronea qualificazione delle mansioni di fatto svolte dal dipendente, non ritenute dalla Corte territoriale riconducibili al livello dirigenziale. Il Supremo Collegio, riprendendo la decisione assunta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7880 del 30 marzo 2007, afferma che deve intendersi dirigente di aziende industriali quel prestatore di lavoro che, collocato al vertice dell'organizzazione aziendale, svolge mansioni tali da caratterizzare la vita dell'azienda con scelte di respiro globale, e si pone in un rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro dal quale si limita a ricevere direttive di carattere generale per la cui realizzazione si avvale di ampia autonomia, ed anzi esercita i poteri dell'imprenditore del quale è un alter ego assumendone, anche se non sempre, la rappresentanza esterna. Inoltre, osservano gli Ermellini, possono rientrare nella categoria dirigenziale anche quelli cosiddetti minori” sempre che rientrino nella previsione e definizione della contrattazione collettiva applicata. E’ stato infatti affermato che la contrattazione collettiva può individuare, nell’ambito delle categorie fondamentali di inquadramento dei lavoratori, mansioni specifiche comprese in ciascuna categoria, al fine di stabilire, tenuto conto dell’importanza dell’impresa, una differenziazione per gradi e qualifiche. Dunque, al fine di individuare la qualifica spettante al lavoratore, occorre far riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo applicato, oltre che al principio generale previsto dall’articolo 2095 c.c No alla norma contrattuale che lascia arbitro il datore di lavoro. Deve tuttavia introdursi un limite invalicabile alla contrattazione collettiva, che non potrà mai lasciare alla formale investitura da parte del datore di lavoro l’attribuzione della qualifica di dirigente. In altre parole viene sancita la nullità della contrattazione collettiva che preveda che sia considerato dirigente quel collaboratore che, oltre ad esercitare di fatto quei poteri decisionali e di autonomia tipici della figura di vertice, sia anche formalmente investito della qualifica, lasciata evidentemente al mero arbitrio del datore di lavoro. Afferma infatti il Supremo Collegio che con riguardo alla qualifica di dirigente, il diritto del dipendente all'attribuzione della qualifica medesima, in conseguenza dello svolgimento in concreto delle relative mansioni, non può restare escluso dalla clausola contrattuale che preveda in proposito la necessità di un formale riconoscimento da parte del datore di lavoro, stante la nullità di un tale patto, in contrasto con il dettato di cui all’art. 2095, comma 2, c.c La Corte di merito ha dunque errato, nel ritenere operante il cosiddetto principio nominalistico” nel senso che era considerato dirigente il lavoratore che aveva ricevuto formale investitura da parte del datore di lavoro, non potendosi ritenere sufficiente lo svolgimento delle mansioni di fatto riconducibili a tale qualifica. Viceversa appare corretta la decisione operata dal primo giudice che aveva disatteso la norma contrattuale invocata dalla parte datoriale ed aveva riconosciuto la qualifica di dirigente e le differenze retributive derivanti. Il ricorso proposto dal lavoratore è stato così accolto dalla Suprema Corte, che ha cassato la sentenza d’appello e rinviato ad altra Corte per la decisione, in conformità ai principi di diritto enunciati.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 aprile – 14 ottobre 2016, n. 20805 Presidente Nobile – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Potenza S.M. conveniva in giudizio Capitalia Spa e Banca di Roma per il riconoscimento del vantato diritto alla qualifica di dirigente, per avere svolto le relative mansioni fin dal omissis presso la Banca cooperativa di Pescopagano poi Banca cooperativa popolare di Pescopagano e Brindisi, quindi Banca Mediterranea spa passata infine alla Banca di Roma. Promosso funzionario di 1^ livello con decorrenza dall’ aveva operato alle dirette dipendenze del Direttore Amministrativo dopo l’approvazione del nuovo organigramma, avvenuta in data , era stato assegnato di fatto ad una autonoma direzione amministrativa e dopo la promozione a funzionario capo era stato l’unico responsabile della funzione amministrativo contabile di tutta la Banca. In seguito alle sue dimissioni in data 28/12/2001 era stato assunto dalla Nuova Banca Mediterranea, con le stesse mansioni svolte in precedenza, con riconoscimento però della qualifica di dirigente. La società CAPITALIA chiedeva di essere estromessa dal giudizio, per avere ceduto il rapporto alla Banca di Roma, che costituendosi in giudizio aderiva alla richiesta di estromissione, contestava il fondamento della richiesta di superiore inquadramento ed eccepiva la prescrizione dei diritti fatti valere. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 849/06, pubblicata il 24 luglio 2006 dichiarava la nullità della disposizione di cui all’art. 2 del CCNL per i dirigenti delle aziende di credito 1/12/2000 e fissava l’udienza per la prosecuzione del giudizio, sulla base delle seguenti considerazioni non poteva essere accolta l’istanza di estromissione di Capitalia per la mancata adesione da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 112 c.p.c., comma 3 erano in parte infondate le eccezioni di prescrizione decennale per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento e quinquennale delle pretese economiche, perché non erano decorsi i relativi termini al momento della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione. Le richieste erano state avanzate ai sensi degli artt. 2099 e 2103 c.c. e dei contratti collettivi di categoria. Pregiudiziale era l’esame delle validità delle norme contrattuali astrattamente applicabili art. 79 CCNL del 1990, art. 83 CCNL del 1995 ed art. 2 CCNL 1/12/2000 e quindi la decisione della questione, con sentenza non definitiva, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.p., introdotto dal D.lgs. n. 40 del 2006, art. 18. L’art. 79 del CCNL 1990 precisava che erano dirigenti i lavoratori dipendenti che espletavano le mansioni specificatamente ivi indicate e che fossero dalle rispettive aziende cui appartengono come tali qualificati. In allegato sono indicati i gradi di dirigente presso le aziende ivi indicate all. n. 4 la medesima disposizione era contenuta nel successivo contratto 1995 valido, quanto alla scadenza normativa, fino al 1999. L’art. 2 del CCNL dirigenti sottoscritto in data 1/12/2000, dopo avere riportato la medesima elencazione della mansioni dirigenziali, prevedeva che erano dirigenti coloro i quali siano dalle rispettive aziende cui appartengono come tali qualificati era stata quindi modificata la disciplina applicabile ai dirigenti del credito, nell’ottica di un allineamento ai dirigenti industriali, incidendo sulla pregressa distinzione fra dirigenti apicali e restanti dirigenti e prevedendo per tutti la risolubilità del rapporto ad nutum ex art. 2118 c.c. per giustificato motivo convenzionale. Dal contratto avuto come riferimento la nuova disciplina si era discostata, per avere adottato il principio nominalistico, nel senso che la qualifica dirigenziale veniva attribuita solo In caso di riconoscimento o investitura aziendale, non essendo sufficiente il semplice possesso dei requisiti oggettivi di responsabilità e professionalità contrattualmente qualificati. La giurisprudenza di legittimità aveva già riconosciuto la nullità delle norme collettive che subordinavano l’attribuzione della qualifica di dirigente alla formale investitura da parte del datore di lavoro per violazione dell’art. 2095 c.c., contenente una prescrizione di carattere imperativo in tal senso si erano già pronunciate le Sezioni Unite con sentenza n. 5031 del 15/10/1981 l’art. 2095 c.c., comma 2, letto unitamente all’art. 96 disp. att. c.p.c. rectius , 96 disposizioni per l’attuazione del codice civile e transitorie , attribuiva in esclusiva al legislatore o alla autonomia collettiva il compito di definire sia i requisiti per l’appartenenza alle categorie legali ed alle relative specificazioni contrattuali, sia le qualifiche che tenessero conto delle realtà settoriali o della singola impresa, per evitare abusi datoriali e difficoltà di controlli giudiziali. L’art. 2103 c.c. assicurava al lavoratore il diritto all’assegnazione delle mansioni per le quali era stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore effettivamente esercitate. Le precedenti norme collettive art. 79 CCNL 1990 e art. 83 CCNL 1995 erano state ritenute legittime per il rinvio operato alla tabella allegata, che era stata determinata d’accordo con le parti sociali e non era quindi frutto di una arbitraria determinazione del datore di lavoro Cass. 4314/1988 . Con l’introduzione dell’art. 2 CCNL del 2000 era venuto meno il riferimento all’allegato n. 4 e all’accordo delle parti e quindi l’attribuzione della qualifica di dirigente era rimessa alla investitura formale del datore in tal modo era venuta a mancare l’integrazione della disposizione da parte della norma convenzionale che garantiva il rispetto degli artt. 2095 e 2103 c.c In base alla formulazione dell’art. 2 del contratto non bastava, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, l’esercizio di fatto di poteri decisionali, l’autonomia e la discrezionalità dell’operato, in mancanza dell’ulteriore condizione del riconoscimento espresso dell’azienda, unilaterale, discrezionale e non influenzata dall’autonomia collettiva. Sussisteva, quindi, il contrasto di questa disposizione contrattuale con le suddette norme inderogabili e quindi la clausola era nulla, ai sensi dell’art. 1419 c.c Veniva, quindi, chiesta da BANCA di ROMA spa già Minghetti Finanziaria spa e da CAPITALIA Spa capogruppo Capitalia, già denominata Banca di Roma spa la cassazione della suddetta pronuncia n. 849/06 con tre motivi. Questa Corte, con sentenza n. 17643/18 marzo 27 giugno 2008, rigettava il ricorso, poiché infondato, compensando le spese, osservando tra l’altro che l’ultima censura di parte ricorrente -secondo cui sarebbe stata dichiarata la nullità dell’intera disposizione, invece sicuramente legittima sia nella prima parte che contiene la descrizione oggettiva delle mansioni dirigenziali, sia negli ultimi due commi che prevedono la procedura di consultazione sindacale non era meritevole di accoglimento, in quanto la pronuncia generica, contenuta nella parte dispositiva della sentenza impugnata, di nullità della disposizione contrattuale di cui all’art. 2 del CCNL per i dirigenti delle aziende di credito, era chiaramente specificata dalla complessa ed ampia motivazione, dalla quale emergeva in maniera inequivocabile che la nullità era stata dichiarata unicamente per la clausola, secondo cui avevano diritto alla qualifica di dirigenti quei dipendenti che esercitano determinate mansioni e siano dalle rispettive aziende cui appartengono come tali qualificati la dichiarazione di nullità riguardava soltanto questo secondo requisito, e non l’Intero art. 2 del contratto. Riassunto il giudizio ed intervenuta anche UNICREDIT spa per le convenute resistendo alle pretese dell’attore, all’esito di c.t.u. il giudice adito dichiarava, con sentenza n. 2890 del 12 novembre 2010, il diritto dello S. alla qualifica superiore di dirigente dal 25 settembre 1991, condannando quindi UNICREDIT al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di 203.747,37 Euro, accessori compresi sino al 30 giugno 2010, a titolo di differenze retributive e di t.f.r. rapporto cessato per dimissioni del 28 dicembre 2001, di seguito alle quali l’attore era stato assunto dalla S.p.a. Nuova Banca Mediterranea, svolgendo asseritamente le stesse mansioni precedentemente disimpegnate, però ottenendo la qualifica dirigenziale , oltre ulteriori accessori dal primo luglio 2010, nonché al rimborso delle spese di lite. Contro la sentenza definitiva di primo grado UNICREDIT S.p.a. proponeva appello, come da ricorso del 21 novembre 2011, cui resisteva S.M. . L’interposto gravame, quindi, veniva accolto dalla Corte di Appello di Potenza, come da sentenza n. 511 in data 26 settembre 24 ottobre 2013, mediante il rigetto della domanda e la compensazione delle spese di lite, osservando che alla stregua della citata contrattazione collettiva art. 79 c.c.n.l. personale direttivo delle aziende di credito 22 nov. 1990, 83 c.c.n.l. 1995 e art. 2 c.c.n.l. 2000 operava il principio nominalistico, nel senso che era dirigente chi riceveva un’investitura formale in tal sensi da parte datoriale, non essendo sufficiente ai fini dell’inquadramento semplice possesso dei requisiti oggettivi di responsabilità e professionalità contrattualmente codificati. Con la sentenza non definitiva era stata, tuttavia, dichiarata la nullità dell’art. 2 c.c.n.l. 2000 poi confermata in sede di legittimità , di modo che il riconoscimento della qualifica di dirigente era possibile in presenza di un’attività caratterizzata da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di discrezionalità nelle scelte decisionali, nonché dall’influenza esplicata dall’attività dirigenziale sugli obiettivi complessivi dell’impresa. Tenuto, conto, quindi della prescrizione decennale correttamente ritenuta dalla sentenza appellata, con riferimento alla interruzione di cui alla richiesta del tentativo di conciliazione in data 25-09-2001, sicché la rivendicata qualifica superiore era stata riconosciuta dal 25 settembre 1991, i giudici dell’appello richiamavano il principio di diritto Cass. lav. n. 27464 del 22/12/2006 , secondo cui la qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come alter ego dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell’azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello c.d. dirigente apicale da questa figura si differenzia quella dell’impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore odi un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità, c.d. pseudo-dirigente. L’accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni necessarie per l’inquadramento del funzionario nell’una o nell’altra categoria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. Il licenziamento ad nutum , a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o da un giustificato motivo, è applicabile solo al dirigente apicale, mentre il licenziamento dello pseudo-dirigente è soggetto alle norme ordinarie . La Corte territoriale, quindi, richiamava, altresì, la sentenza di questa Corte sezione lavoro n. 18482 del 19/09/2005, secondo cui ai fini della valutazione in ordine al diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente, il tratto caratteristico della figura del dirigente d’azienda rispetto a funzioni simili, come quella di impiegato con funzioni direttive, va individuato nell’autonomia e nella discrezionalità delle scelte decisionali, in modo che l’attività del dirigente influisca sugli obiettivi complessivi dell’imprenditore . Dunque, andava accolta una nozione restrittiva di dirigente nel senso che tale è colui che si colloca al vertice dell’organizzazione aziendale e svolge mansioni da improntare la vita dell’azienda, con scelte di respiro globale, e si pone in un rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un alter ego ” e dal quale si limita a ricevere direttive di carattere generale, per realizzare le quali si vale di ampia autonomia, esercitando i poteri propri dell’imprenditore ed assumendone, talvolta, la rappresentanza esterna Cass. lav. n. 19903 del 14/10/2005, la quale peraltro nella specie confermava la sentenza di merito, la quale, con motivazione congrua e immune da vizi, aveva riconosciuto la qualifica di dirigente al condirettore generale di una banca, responsabile dell’area di amministrazione in una fase di ristrutturazione della stessa . Orbene, alla stregua delle acquisite emergenze istruttorie, secondo la Corte lucana, nell’elenco delle mansioni, come descritte dai testi escussi, riguardo alle attività svolte dallo S. , non erano emerse, in capo a costui, quelle attribuzioni che per la loro ampiezza e per i poteri d’iniziativa di discrezionalità, avevano allo stesso consentito, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del direttore generale o dell’amministratore delegato, d’imprimere un indirizzo al governo complessivo dell’azienda e di influire sui suoi obiettivi complessivi. Pertanto, le mansioni espletate dall’attore, nonostante il carattere indubbiamente qualificato, non avevano avuto carattere dirigenziale, sicché erano consone all’inquadramento posseduto di funzionario capo. Avvero la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione S.M. , come da atto notificato il 21 ottobre 2014, affidato a tre motivi, cui ha resistito UNICREDIT S.p.a. mediante controricorso notificato l’undici novembre 2014. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Come primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione degli articoli 2095, 2103 del codice civile, 79 del c.c. n. L per il personale direttivo delle aziende di credito 22 novembre 1990, 83 c.c.n.l. per il personale direttiva delle banche del 22 luglio 1995, nonché 1362 e seguenti c.c. in relazione alle citate norme contrattuali ancora violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. il tutto ex art. 360 comma primo n. 3 c.p.c Come secondo motivo, lo S. ha denunziato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 5 c.p.c. violazione ed errata applicazione articoli 2095 2103 cc., art. 79 c.c.n.l. per il personale direttivo de/le aziende di credito 22/11/1990, art. 83 C. C. N. L. per il personale direttivo delle banche 22 luglio 1995 violazione articoli degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c Infine, come terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 n. 4 c.p.c. omessa, illogica e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c Il tutto come dettagliatamente illustrato soprattutto da pagina 12 a 35 del ricorso. Orbene, detto ricorso nei limiti di cui alle seguenti osservazioni appare fondato, sicché deve essere per l’effetto accolto. Premesso che l’anzidetta prescrizione parziale risulta ormai coperta dal giudicato, formatosi per effetto di omessa impugnazione sul punto, appare accertato che il rag. S. era l’unico direttore responsabile, quale preposto alla direzione amministrativa, della funzione amministrativa e contabile della banca, sicché era precipuamente adibito alla redazione documenti contabili societari, in particolare dello stesso bilancio della società, altresì sottoscritto dal ricorrente con l’assunzione anche formale di ogni relativa responsabilità. In tale contesto appare fondata la censura di cui al primo motivo, posto che la surriferita nozione restrittiva di dirigente, ritenuta dalla Corte di Appello, non risulta in linea con la riportata contrattazione collettiva, nella specie applicabile, secondo la quale erano da considerarsi dirigenti coloro che, sussistendo le condizioni di subordinazione ex articolo 2094 del codice civile, ricoprivano nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale, esplicando le proprie funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’azienda , tanto più poi alla luce di quanto ormai definitivamente accertato con l’anzidetta sentenza parziale di primo grado, in seguito confermata in sede di legittimità, con la scomparsa del potere di qualificazione e riconoscimento in materia, già attribuito alla parte datoriale in materia. Orbene, la pronuncia di secondo grado dava atto, tra l’altro, che il primo giudicante, alla stregua dell’anzidetta declaratoria per cui, si ribadisce, non assumeva alcun rilievo un espresso riconoscimento della qualifica da parte datoriale , esaminato analiticamente ed approfonditamente il quadro probatorio acquisito, aveva ritenuto fondata la rivendicata qualifica superiore di dirigente, avendo il ricorrente diretto circa cento dipendenti ed essendo stato preposto alle attività di contabilità generale, di redazione e sottoscrizione dei documenti contabili societari ed in particolare del bilancio di esercizio, nonché a tutti gli adempimenti fiscali ed al rispetto della normativa tributaria da parte della banca, a controllo economico di gestione, alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali, alla cui determinazione contribuiva . La stessa Corte di Appello richiamava, tra l’altro, la nota del sette agosto 1992, con la quale parte datoriale aveva conferito, a decorrere dal 10 settembre 1992, allo S. l’incarico di preposizione temporanea del Servizio Ragioneria Generale, i cui compiti erano così descritti . curare l’ordinata tenuta della contabilità sociale . assolvere a tutti gli obblighi conseguenziali di ordine civilistico, fiscale, controllo e vigilanza creditizia avvalendosi degli uffici competenti costante sistematica verifica sia dei dati consuntivi aziendali sia dei fenomeni gestionali al fine di fornire alla direzione generale le informazioni necessarie per l’attuazione delle politiche aziendali . Tra l’altro, il Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 1997 aveva nominato S.M. direttore della direzione amministrativa, ribadendo che la stessa era suddivisa in due servizi ragioneria generale ed elaborazioni accentrate. Di seguito a un nuovo regolamento aziendale di maggio 1999 si evinceva il relativo organigramma, per cui lo S. figurava come responsabile del servizio contabilità bilancio, articolato in cinque uffici e facente parte, insieme ad altri quattro servizi, della Direzione Risorse . Nel luglio dell’anno XXXX, per effetto della fusione per incorporazione della Banca Mediterranea in Banca di Roma, in seguito alla formazione del nuovo organigramma, la Direzione Risorse era stata articolata in quattro uffici e lo S. era rimasto all’Ufficio Contabilità e Bilancio, situazione rimasta invariata fino alle suddette dimissioni OMISSIS . La sentenza d’appello tuttavia, pur dando atto di quanto correttamente ritenuto dal primo giudicante in ordine alla prescrizione decennale eccepita da parte resistente – sicché essa operava soltanto fino al 24 settembre 1991, a seguito della comunicazione, in data 25.09.2001, della richiesta del tentativo di conciliazione, per cui la cognizione in ordine alla rivendicata qualifica superiore riguardava il periodo 25.09.91/28.12.2001 prendeva le mosse in tale indagine soltanto dall’organigramma di luglio 1995. Per altro verso, la medesima pronuncia nel suo percorso argomentativo richiama genericamente le testimonianze acquisite, circa le mansioni svolte dallo S. , nel periodo in cui condirettore era il ragioniere D.S. e successivamente alla nomina a direttore della direzione amministrativa e con l’incorporazione alla Banca di Roma preposto all’attività di contabilità generale, redazione del bilancio di esercizio, adempimenti fiscali, rispetto della normativa tributaria da parte di credito, controllo economico della gestione, verifica raggiungimento obiettivi aziendali indicazione e indicazioni di eventuali variazioni nella politica di gestione al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissi . Inoltre, dalle menzionate dichiarazioni testimoniali era emerso che il ragionier C. , condirettore, di fatto non aveva espletato tale attività e che medio tempore per circa tre anni il ricorrente si era relazionato direttamente con i vertici della banca . In particolare, poi, la Corte di merito richiamava la sola deposizione del teste S. , il quale aveva precisato che la bozza di bilancio era predisposta dall’ufficio ragioneria diretto dal ricorrente e che quindi veniva sottoposta al Consiglio di Amministrazione, che approvava il bilancio . Tanto premesso, la sentenza impugnata delinea una figura di dirigente in contrasto con quanto contemplato dall’anzidetta declaratoria collettiva, cui invece occorre fare riferimento, introducendovi, però in astratto, ulteriori incombenze, quali scelte, suggerimenti, idee, opzioni gestionali, costituenti espressione di inventiva e di capacità innovative, idonee da sole ad esprimere le doti dei dirigenti soprattutto apicali, e a segnarne la differenza rispetto ad altri collaboratori dell’imprenditore. La tendenza , quindi, era quella di accogliere una nozione restrittiva del dirigente, che deve collocarsi al vertice dell’organizzazione aziendale e svolgere mansioni tali da improntare la vita dell’azienda, con scelte di respiro globale, in una rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è l’alter ego, limitandosi a riceverne le direttive generali per realizzare le quali si avvale di ampia autonomia . Quindi, nello specifico il giudice di appello nell’evidenziare le sole deposizioni testimoniali, riteneva che dalle stesse non emergessero in capo al ricorrente quelle attribuzioni che per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e discrezionalità consentivano, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche, di imprimere un indirizzo al governo complessivo dell’azienda e di influire sui suoi obiettivi complessivi. Invero cfr. Cass. sez. un. civ. n. 7880 del 06 30/03/2007, in motivazione pure la dottrina ha criticato una vecchia ed ormai logora nozione di dirigente, inteso quale alter ego dell’imprenditore, aprendo di fatto le porte per un contenzioso ancora più consistente e difficilmente gestibile in sede giudiziaria . Il superamento del sistema giuridico, nell’ambito del quale si era collocata la disciplina dell’unitaria categoria dei dirigenti e la perdurante mancanza di una più completa, se non esaustiva determinazione normativa della categoria, hanno nel tempo determinato notevoli incertezze essendosi seguita sia la soluzione di equiparare in una ottica unitaria gli alti dirigenti top manager ai c.d. dirigenti convenzionali dirigenti medi o minori , sia quella opposta di differenziare nettamente la posizione dei dirigenti apicali dai restanti dirigenti, garantendo ai primi una tutela differenziata rispetto a quella dei secondi, cui vengono riconosciute tutte le generali tutele lavoristiche. Il perdurare di opinioni differenziate sollecitava, quindi, alle Sezioni Unite soluzioni capaci di assicurare maggiori certezze in una materia di particolare rilevanza per le sue ricadute non limitate alla loro dimensione economica. Di conseguenza, veniva ricordato che il giudice non può sovrapporre una nozione ontologica della categoria dirigenziale a quella emergente dalla contrattazione collettiva, la quale può qualificare come dirigenti anche lavoratori che occupino posizioni in parte diverse da quelle di più elevato spessore contenutistico, proprie del c.d. alter ego dell’imprenditore. In una visione più generale era stato anche denunziato un superamento dei tradizionali criteri definitori della qualifica di dirigente, dovendosi prendere atto che l’articolazione della moderna organizzazione del lavoro ha portato con sé anche una evoluzione della prassi aziendale e della contrattazione collettiva, che ha cosi compreso nella figura dirigenziale dipendenti che, seppure privi dei poteri degli alti dirigenti, assumono tuttavia ampie responsabilità gestionali per l’alta qualificazione sul piano tecnico, scientifico e professionale che li colloca ugualmente in una posizione di vertice nel mercato del lavoro. E sempre nella stessa direzione, volta ad assegnare la dovuta rilevanza alle complesse e numerose strutture in cui si dividono sovente i vari rami dell’impresa e che necessitano di una costante collaborazione tra i preposti – Cass. S.U. n. 7880/07 osservava ancora come fosse stato precisato che sono veri e propri dirigenti anche quelli c.d. minori, sempre che però rientrino nella previsione e definizione della contrattazione collettiva, che ne può differenziare nell’ambito dell’autonomia negoziale propria delle organizzazioni sindacali pure la disciplina attraverso una modulazione delle tutele rescissorie sulla base del grado di rappresentatività, di autonomia e di responsabilità in concreto riconosciuto. A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità aveva statuito sin da tempo risalente che l’art. 2095 cc., pur prevedendo le categorie fondamentali di inquadramento dei lavoratori subordinati, consente alle associazioni di determinare contrattualmente le mansioni specifiche comprese nell’una o nell’altra categoria e, nell’ambito della stessa categoria, di porre una differenziazione per gradi e qualifiche ai sensi dell’art. 96 disp. att. cc., secondo l’importanza dell’impresa, sicché al fine di stabilire la qualifica spettante al prestatore di lavoro, in relazione alle mansioni svolte, è necessario fare riferimento in primo luogo al contratto collettivo, a dovendo ritenersi che le indicazioni nel medesimo contenute, in quanto esprimono la volontà delle associazioni stipulanti e la loro specifica esperienza nel settore produttivo e nella relativa organizzazione aziendale assumono valore vincolante e decisivo anche per quanto riguarda la classificazione di determinate mansioni specifiche nell’una o nell’altra categoria . Pertanto, la diffusa consapevolezza che la specialità della funzione dirigenziale trova forme di estrinsecazioni molteplici e non sempre riassumibili a priori in termini compiuti, ed ancora la estrema labilità dei confini tra la figura di dirigente e quella professionale di impiegato con funzioni direttive e quadro di livello più elevato hanno indotto, quindi, le Sezioni Unite civili di questa Corte a ritenere che la categoria dei dirigenti debba essere identificata alla stregua di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, non solo per quanto stabilito dall’art. 2095 cc. ma anche per ben comprensibili ragioni logico-sistematiche. La proliferazione della categoria dirigenziale in buona misura correlata all’attuale assetto delle imprese, nonché al processo tecnologico ed alle continue innovazioni richiedenti un personale particolarmente qualificato, talora decisivo per le stesse sorti dell’impresa si configura, dunque, come l’esito finale dell’evoluzione della figura del dirigente indotta proprio dalla contrattazione collettiva e dalla prassi sindacale, che hanno portato al riconoscimento della qualifica dirigenziale a lavoratori in possesso di elevate conoscenze scientifiche e tecniche o, comunque, dotati di tale professionalità da collocarsi nel mercato del lavoro in condizioni di particolare forza, pur non essendo investiti di quei poteri di direzione in mancanza dei quali non appare appropriato il richiamo alla nozione di alter ego dell’imprenditore. Peraltro, secondo S.U. n. 7880/07, il necessitato accrescimento della categoria scrutinata non può però spingersi sino al punto di includere in essa i c.d. pseudodirigenti, cioè quei lavoratori che seppure hanno di fatto il nome ed il trattamento dei dirigenti, per non rivestire nell’organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza analogo a quelli dei c.d. dirigenti convenzionali dirigenti apicali, medi o minori , non sono classificabili come tali dalla contrattazione collettiva e tanto meno da un contratto individuale non essendo praticabile uno scambio tra pattuizione di benefici economici e di più favorevole trattamento e la tutela garantistica ad essi assicurata, al momento del recesso datoriale, dalle L. n. 604 del 1966 e L. Il. 300 del 1970. Pertanto, alla luce delle autorevoli e condivise argomentazioni che precedono, il primo motivo di ricorso merita pregio, laddove la nozione restrittiva di dirigente, fatta propria dalla corte territoriale, non appare corretta, tenuto conto di quanto in fatto desumibile dagli atti, ove raffrontata con le previsioni contenute nella contrattazione collettiva di riferimento. Appare, altresì, fondato il secondo motivo, relativamente ad alcune circostanze potenzialmente decisive e però non valutate dalla Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, come si è visto, ha finito con lo svilire i compiti assegnati al ricorrente, specialmente laddove ha ipotizzato che costui in effetti si limitava a trasmettere bozze di bilancio al Consiglio di Amministrazione della Banca, peraltro contrariamente a quanto sul punto opinato dal primo giudicante, all’uopo poi limitandosi a richiamare unicamente la deposizione di S.D. , responsabile del servizio organizzazione, funzionario capo e non dirigente . Orbene, premesso che non si chiarisce se poi le bozze o proposte di bilancio, curate dallo S. , fossero o meno pedissequamente recepite da Consiglio di Amministrazione, va comunque osservato come il dato documentale, per contro evidenziato da parte ricorrente, sia stato di fatto del tutto pretermesso nelle valutazioni in sede di motivazione dal collegio giudicante, che pure aveva richiamato -nella parte narrativa della pronuncia de qua quanto sul punto diversamente opinato dal primo giudicante, circa la redazione e la sottoscrizione degli atti societari, ed in particolare del bilancio di esercizio . Per di più, parte ricorrente ha specificamente con l’osservanza quindi delle prescrizioni formali di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c. indicato, le diverse ulteriori testimonianze CANCELLARA Claudio ud. 16 nov. 2004, GAUDIOSI Donato stessa udienza, deposizione del GAUDIOSI, peraltro nemmeno considerata, laddove il teste aveva riferito che nell’attività amministrativa rientrava anche l’individuazione degli obiettivi di buon funzionamento, per cui nell’ambito del gruppo formato dal rag. S. e dai responsabili di vari uffici della direzione amministrativa venivano individuati gli obiettivi da raggiungere , nonché allegato le sottoscrizioni del bilancio 1997, da parte del presidente del consiglio di amministrazione e di esso S.M. . Parimenti, il fatto, accertato, che lo S. aveva la direzione di un centinaio di dipendenti, circa non risulta esser stata per nulla valutata, ai fini della decisione di cui è causa, dalla Corte di Appello. Dunque, l’impugnata sentenza va cassata, per quanto di ragione, nei sensi di cui sopra, relativamente al primo e al secondo motivo di ricorso, restando così assorbita la terza censura per la quale ad ogni modo non si ravvisano gli estremi di nullità ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. error in procedendo invero nella specie non apprezzabile , atteso che il giudice di merito in sede di gravame risulta aver, da un lato erroneamente giudicato in base ad una nozione restrittiva della qualifica dirigenziale, però non aderente al testo del contratto collettivo, nella specie applicabile alla stregua di quanto pure emergente dalla precedente sentenza di questa Corte n. 17643/08 che confermava quindi nei sensi ivi precisati l’art. 2 c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende di credito in data 1-12-2000, con riferimento alla nullità parziale di tale declaratoria, in virtù della succitata sentenza non definitiva di primo grado d’altro canto, è fondato il secondo motivo, laddove in effetti con l’impugnata statuizione non risultano essere state valutate talune circostanze risultanze documentali e testimoniali, peraltro da non apprezzarsi in modo frammentario in astratto decisive, in senso favorevole alle tesi di parte attrice. Pertanto, la causa va rimessa nuovamente al giudice di merito pure in relazione alle spese di questo giudizio di legittimità , che si designa nella Corte di Appello di Salerno, per l’ulteriore corso di legge, affinché, valutati pure gli anzidetti pretermessi elementi di prova, disposte altresì conseguenti utili integrazioni istruttorie, ove ancora necessarie, provveda sull’interposto gravame in base alla nozione della qualifica dirigenziale nei sensi anzidetti. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno.