Sì al riconoscimento integrale dell’anzianità anche per i passaggi a ruoli superiori da scuola materna

La regola per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, vale anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma di cui al d.P.R. n. 417/74 e dunque, anche per il passaggio a ruoli superiori da insegnanti di scuola materna.

In questo senso la Cassazione con la sentenza n. 19778/16 depositata il 4 ottobre. Il caso. La Corte d’appello riformava la sentenza del Tribunale che respingeva la domanda proposta da un’insegnante ai fini della ricostruzione di carriera, con riconoscimento del periodo trascorso come insegnante nel ruolo della scuola materna. La Corte territoriale aderiva all’interpretazione restrittiva della normativa di riferimento che riteneva che il beneficio della ricostruzione di carriera è escluso laddove il passaggio ad altro ruolo si concreti nell’accesso alla scuola secondaria di primo grado con provenienza dalla scuola materna. L’insegnante ricorre dunque per cassazione lamentando l’erroneità dell’interpretazione data dalla Corte d’appello agli artt. 77 e 83 d.P.R. n. 417/74 e art. 57 l. n. 444/68. Il riconoscimento dell’anzianità. Le SSUU, con la sentenza n. 9144/16, hanno recentemente affrontato proprio il problema di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna. Operando dunque una ricognizione delle norme di cui agli artt. 77 e 83 d.P.R. n. 417/74 e art. 57 l. n. 444/68, sono pervenute all’interpretazione sistematica delle norme individuate secondo la quale l’originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980 l. n. 312/1980 , è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli superiori per gli insegnanti di scuola materna. Tale modifica comporta la modifica della norma base art. 77 cui è collegato l’art. 83, e ne amplia la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e dunque, anche per il passaggio a ruoli superiori da insegnanti di scuola materna. Il principio di diritto. Il ricorso della professoressa è dunque fondato e la Corte lo accoglie affermando il seguente principio di diritto In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 giugno – 4 ottobre 2016, n. 19778 Presidente Napoletano – Relatore Boghetich Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 26 novembre 2010, la Corte d’Appello di Napoli, ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la domanda proposta da L.R. , dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale insegnante di ruolo presso l’Istituto comprensivo statale – omissis ai fini della ricostruzione di carriera, con riconoscimento del periodo trascorso come insegnante nel ruolo della scuola materna. La decisione della Corte territoriale ha aderito all’interpretazione restrittiva della normativa di riferimento per la quale il beneficio della ricostruzione di carriera è escluso laddove il passaggio ad altro ruolo si concreti nell’accesso alla scuola secondaria di primo grado con provenienza dalla scuola materna. Per la cassazione di tale decisione ricorre L.R. con un unico motivo, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c Resiste, con controricorso, il Ministero. Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77 e 83, L. n. 312 del 1980, articolo 57, L. n. 444 del 1968 in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. lamentando l’erroneità dell’interpretazione data dalla Corte territoriale alle suddette norme, nel senso di escludere la conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo di docente di scuola materna in caso di passaggio a scuola di ruolo superiore. Ha osservato che la sentenza impugnata ha richiamato altresì il D.Lgs. n. 370 del 1970 che disciplina le ipotesi, diverse ed eccezionali, di riconoscimento del servizio prestato dal personale prima della nomina in ruolo nonché ha citato indirizzi giurisprudenziali minoritari nonché l’ordinanza n. 89/2001 dalla Corte costituzionale che dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., del D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2 convertito nella L. n. 576 del 1970, quali riprodotti nel D.Lgs. n. 297 del 1994, articolo 485 non appare decisiva, avendo affrontato la possibilità di riconoscimento di servizi prestati prima della nomina in ruolo da docenti di scuola materna. 2. Il ricorso merita accoglimento, ritenendo di dare continuità al recente approdo delle Sezioni Unite di questa Corte. Le Sezioni Unite sentenza n. 9144/2016 effettuando una ricognizione della giurisprudenza adottata sul punto nella specie, in senso favorevole al docente, Cass. n. 2037/2013, nonché, per la giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, n. 4512/2001, n. 4512 hanno, invero, recentemente affrontato proprio il problema di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna. Come le SS.UU. hanno affermato, la disciplina dei passaggi di ruolo è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato . In particolare, l’articolo 77 di tale d.p.r. 417/74, sotto la rubrica, Passaggi di ruolo , dispone Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni . Il successivo articolo 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato Passaggio ad altro ruolo , dispone In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera . La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato . Di rilievo, ai fini di questa causa è l’articolo 57, in base al quale, I passaggi di ruolo di cui all’articolo 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 . Quindi, l’articolo 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L’articolo 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L’articolo 57 ha dilatato la previsione dell’articolo 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i I passaggi di ruolo di cui all’articolo 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 . Le SS.UU. sono, pertanto, pervenute all’interpretazione sistematica secondo la quale l’originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli necessariamente superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base articolo 77 , cui è collegato l’articolo 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. Le SS.UU. hanno, inoltre, rilevato che l’ordinanza della Corte costituzionale citata, nel caso di specie, anche dalla Corte territoriale non rileva nel caso in esame per due ragioni, Prima di tutto perché riguarda norme diverse e cioè gli artt. 1 e 2 della legge 19 giugno 1970, n. 370, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo” da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perché la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell’esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l’interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l’affermazione del seguente principio di diritto In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna . L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza di appello con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.