Le mansioni di un lavoratore part-time non sono omogenee né fungibili con quelle di un lavoratore full-time

Rispetta i principi di correttezza e buona fede disciplinati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. il datore di lavoro che, nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione aziendale volta alla riduzione dei costi, attuata mediante l’accorpamento di due posizioni di segreteria amministrativa in una sola, operi la scelta tra i lavoratori da licenziare sulla base dell’incidenza del diverso orario di lavoro prestato a tempo parziale della lavoratrice licenziata e a tempo pieno dell’altra , in ragione della necessità aziendale di un dipendente a tempo pieno, a garanzia della copertura dell’intero orario di apertura degli uffici.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18409/16, depositata il 20 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da una lavoratrice avverso ordinanza di primo grado che, in esito al procedimento ai sensi dell’art. 1 Legge n. 92/2012, aveva accertato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, per la riorganizzazione interna degli uffici di Roma, con riduzione da due a una delle addette alla segreteria, in dipendenza della crisi economica dell’anno precedente che aveva reso necessario il contenimento dei costi. La Corte d’Appello riteneva inoltre corretta la scelta della lavoratrice licenziata, in quanto a tempo parziale e pertanto addetta a mansioni non omogenee né fungibili con quella dell’altra dipendente, assunta invece a tempo pieno. Infine la Corte capitolina reputava assolto l’obbligo di repechage , per l’impiego nell’organico di persone con soli profili tecnici e nell’impossibilità di una sua diversa collocazione. La libertà di iniziativa economica dell’imprenditore. Con ricorso per Cassazione, la lavoratrice ha dedotto la violazione dei principi di correttezza e buona fede per inesistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, individuato in una mera riduzione di costi, in funzione di un incremento di profitto, con soppressione non già del posto di lavoro e quindi di una funzione aziendale ma del lavoratore tout court. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata tale censura, sul presupposto che il giudice di merito aveva accertato l’effettività della riorganizzazione aziendale, in virtù dell’accorpamento delle due posizioni di segreteria amministrativa in una sola, anche per una più economica gestione dell’impresa. Infatti, secondo gli Ermellini, tale scelta, quale espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., è esclusivamente riservata alla valutazione del datore di lavoro, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo sia essa effettiva e non simulata o pretestuosa, spettando al giudice solo il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore. L’orario di lavoro quale criterio di scelta. La lavoratrice ha eccepito la mancata applicazione dei criteri di scelta maggiore anzianità e carichi di famiglia rispetto alla collega che aveva conservato il posto di lavoro. Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto pienamente rispettati i principi di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare, ritenendo ragionevole la giustificazione di tale scelta sulla base dell’incidenza del diverso orario di lavoro prestato a tempo parziale della lavoratrice licenziata e a tempo pieno dell’altra , in ragione della necessità aziendale di un dipendente a tempo pieno, a garanzia della copertura dell’intero orario di apertura degli uffici. Infatti, proprio il diverso orario di lavoro renderebbe non omogenee e non fungibili le mansioni delle due lavoratrici, posto che nel caso di licenziamento della lavoratrice con orario di lavoro full-time l’azienda non avrebbe potuto garantire la copertura dell’intero orario di apertura degli uffici.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 maggio – 20 settembre 2016, n. 18409 Presidente Di Cerbo – Relatore Patti Fatto Con sentenza 23 aprile 2015, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo proposto da M.A. avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento ai sensi dell’art. 1 l. 92/2012, aveva accertato la legittimità del licenziamento intimatole il 21 ottobre 2013 per giustificato motivo oggettivo dalla datrice Between oggi Ernst & amp Young Financial Business Advisors s.p.a A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, per la riorganizzazione dell’ufficio di segreteria di XXXX, con riduzione da due ad una delle unità addette, in dipendenza della crisi dell’ultimo anno perdite pari a Euro 45.000,00 nell’anno 2012 e diminuzione di ricavi, con previsioni per l’anno 2013 di problematicità e difficoltà del mercato delle consulenze, in cui operante la società con insindacabilità giudiziale dei criteri di gestione dell’impresa, nella ravvisata effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo compiuto. Essa riteneva pure corretta la scelta della lavoratrice licenziata, in quanto a tempo parziale e pertanto addetta a mansioni non omogenee né fungibili con quelle dell’altra dipendente, invece a tempo pieno e rispettati dalla datrice gli obblighi di buona fede e correttezza avendo essa offerto ad entrambe le lavoratrici, per evitare il licenziamento, di lavorare a tempo parziale, peraltro con loro rifiuto. Infine, la Corte capitolina reputava assolto l’obbligo di repechage, per l’impiego nell’organico anche di Be-tech s.p.a., società non di consulenza ma operativa nella progettazione e gestione di servizi informatici, a dire della lavoratrice realizzante un unico centro di interessi con Between s.p.a. di persone con soli profili professionali tecnici e l’impossibilità di una sua diversa collocazione nell’organizzazione della sede di XXXX. Con atto notificato il 5 giugno 2015, M.A. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste Ernst & amp Young Financial Business Advisors incorporante di Between s.p.a. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 3 l. 604/1966, 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per inesistenza del giustificato motivo oggettivo, erroneamente individuato in una mera riduzione di costi, in funzione di un incremento di profitto, con soppressione al di sotto della soglia del licenziamento collettivo non già del posto di lavoro e quindi di una funzione aziendale ma del lavoratore tout court in assenza nel caso di specie di un effettivo riassetto organizzativo e pure in violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 5 l. 604/1966, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per inosservanza dei criteri di scelta, di maggiori anzianità e carichi di famiglia, a proprio favore rispetto alla collega, nella fungibilità delle loro mansioni per irrilevanza della diversa entità di orario prestato e violazione dell’obbligo di repechage, da riferire anche a Be-Tech s.p.a., con la quale la datrice costituente un unico centro di interessi e alla sede non solo di Roma, ma pure di Milano con la conseguente illegittimità del recesso per difetto di nesso causale tra supposta esigenza di riorganizzazione e licenziamento, comportante la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e la conseguente applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi del novellato art. 18, quarto e settimo comma l. 300/1970. Premesso che il primo motivo violazione degli artt. 3 l. 604/1966, 1175 e 1375 c.c., per inesistenza del giustificato motivo oggettivo, erroneamente individuato in una mera riduzione di costi, in funzione di un incremento di profitto, con soppressione non già del posto di lavoro ma del lavoratore tout court , è ai limiti dell’ammissibilità, per la sua tendenziale genericità Cass. 22 settembre 2014, n. 19959 Cass. 19 agosto 2009, n. 18421 Cass. 3 luglio 2008, n. 18202 in assenza di una specifica confutazione delle argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata a pgg. 3 e 4 della sentenza , in favore piuttosto di considerazioni di carattere generale e di richiamo di principi giurisprudenziali parimenti generali e nella sottesa sollecitazione di una rivisitazione del merito, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197 Cass. 18 marzo 2011, n. 6288 Cass. 19 marzo 2009, n. 6694 , esso è infondato. Il giudice del merito ha, infatti, accertato l’effettività della riorganizzazione aziendale, in virtù dell’accorpamento delle due posizioni di segreteria amministrativa in una sola, anche per una più economica gestione dell’impresa come esposto agli ultimi due capoversi di pg. 2 della sentenza . Una tale scelta, quale espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., è esclusivamente riservata alla valutazione del datore di lavoro, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo ed essa è insindacabile dal giudice quanto ai profili di congruità ed opportunità, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, spettando al giudice solo il controllo di reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore Cass. 12 giugno 2015, n. 12242 Cass. 9 dicembre 2014, n. 25874 Cass. 13 marzo 2013, n. 6333 Cass. 24 febbraio 2012, n. 2874 Cass. 22 agosto 2007, n. 17887 . Quanto alla parimenti accertata circostanza delle successive assunzioni di profili professionali tecnici, a salvaguardia del core business dell’impresa e della produzione all’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza , essa non è stata confutata dall’apodittica affermazione contraria della lavoratrice al p.to a di pgg. 16 e 17 del ricorso . Il secondo motivo, relativo a violazione degli artt. 5 l. 604/1966, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 1175 e 1375 c.c., per inosservanza dei criteri di scelta, di maggiori anzianità e carichi di famiglia in favore della lavoratrice licenziata rispetto alla collega, nella fungibilità delle loro mansioni e violazione dell’obbligo di repechage, da riferire anche a Be-Tech s.p.a., con la quale la datrice costituente un unico centro di interessi e alla sede anche di XXXXXX, è pure infondato. Non appare innanzi tutto pertinente l’invocata applicazione di criteri di scelta, a fronte della soppressione di un posto di segreteria. Anche qui è stato peraltro accertato che, nella scelta della lavoratrice da licenziare in presenza di mansioni formalmente tra loro omogenee e fungibili in relazione alle quali non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio dalla impossibilità di repechage con quelle della collega in quanto entrambe addette alla segreteria amministrativa , il datore di lavoro ha pienamente rispettato i principi di correttezza e buona fede, ai sensi dell’art. 1175 cod. civ., cui egli deve pur sempre improntare l’individuazione del soggetto o dei soggetti da licenziare posto che a tali principi deve conformarsi ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e quindi anche del recesso di una di esse Cass. 28 marzo 2011, n. 7046 . Ed i principi di correttezza e buona fede sono stati osservati per la ragionevole giustificazione della scelta sulla base dell’incidenza del diverso orario lavorativo prestato a tempo parziale dalla lavoratrice licenziata e a tempo pieno dall’altra, nella sostanza elemento di infungibilità delle due prestazioni sulla necessità aziendale di un dipendente a tempo pieno, a garanzia della copertura dell’intero orario di apertura degli uffici primo e ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza . Infine, appare generica e pretestuosa la contestazione di inadempimento dell’obbligo datoriale di repechage, nella verificata impossibilità di una differente utilizzazione della lavoratrice in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte Cass. 8 febbraio 2011, n. 3040 Cass. 18 marzo 2010, n. 6559 , per l’assoluta mancanza di riscontro di una diversa possibilità di allocazione lavorativa nell’asserita unicità di centro di imputazione di interessi di Be-tech s.p.a., società operativa nella progettazione e gestione di servizi informatici, con Between s.p.a. società di consulenza per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 5 della sentenza . Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna M.A. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.