Licenziamento a causa di matrimonio: presunzioni e deroghe

La presunzione di nullità del licenziamento per causa di matrimonio è relativa, essendo prevista la possibilità della prova contraria, ma nelle sole ipotesi di cui al comma 5, art. 35 di cui sopra, le quali sono soggette a stretta interpretazione. La lavoratrice è sgravata dall’onere di dimostrare la discriminazione, gravando sul datore di lavoro l’onere di allegare e documentare l’esistenza di una legittima causa di scioglimento del rapporto

Così la sez. Lavoro della S.C. con la sentenza n. 18325/16 depositata il 19 settembre. Il caso. Il tribunale di Oristano accoglieva l’impugnativa del licenziamento proposta da una dipendente di una società di informatica, che riteneva nullo il licenziamento in quanto intimato entro un anno dalla celebrazione del suo matrimonio. La Corte d’appello riformava la decisione e, dunque, l’ex dipendente propone ricorso per cassazione. Licenziamento a causa di matrimonio. L’art. 35 d.lgs. n. 198/2006 prevede, al quinto comma, che al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice [] è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi [] b cessazione dell’attività dell’azione da cui essa è addetta . La presunzione di nullità del licenziamento per causa di matrimonio è dunque relativa, essendo prevista la possibilità della prova contraria, ma nelle sole ipotesi di cui al comma 5, art. 35 di cui sopra, le quali sono soggette a stretta interpretazione. La lavoratrice è sgravata dall’onere di dimostrare la discriminazione, gravando sul datore di lavoro l’onere di allegare e documentare l’esistenza di una legittima causa di scioglimento del rapporto. L’ipotesi di cessazione dell’attività di azienda cui la lavoratrice è addetta non è assimilabile alle ragioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che possono essere addotte a sostegno di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sufficiente allegare e dimostrare l’esistenza di un ridimensionamento dell’attività d’impresa. Infine, non operando, nella disciplina di cui all’art. 35 d.lgs. n. 198/2006, i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ne consegue che non spetta comunque alla lavoratrice, neppure in presenza della cessazione dell’attività aziendale cui è addetta, dimostrare l’esistenza di residue possibilità occupazionali all’interno dell’impresa cd. repechage . Il principio di diritto. Ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto In tema di nullità di licenziamento a causa di matrimonio, tra le tassative ipotesi di deroga al divieto di licenziamento contemplate dal quinto comma dell’art. 35 d.lgs. n. 198/2006, quella di cui alla lett. b , relativa alla cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta”, non è riconducibile alle ragioni di ordine produttivo o organizzativo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In ogni caso, ove ricorra l’ipotesi della deroga, nessun onere grava sulla lavoratrice diretto a dimostrare l’esistenza di una residua possibilità occupazione all’interno dell’azienda .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 luglio – 19 settembre 2016, n. 18325 Presidente Macioce – Relatore Blasutto Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Oristano accoglieva l’impugnativa del licenziamento proposta da C.F. nei confronti della società 3D Informatica, alle cui dipendenze la ricorrente aveva lavorato con mansioni di programmatore informatico, svolgendo la propria attività in telelavoro. In particolare, riteneva che il licenziamento fosse nullo ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 11.4.2006 n. 198 per essere stato intimato il 25.6.2010 entro un anno dalla celebrazione del matrimonio della C. . 2. La società aveva prospettato che il licenziamento era stato intimato per giustificato motivo oggettivo, determinato dalla ristrutturazione aziendale in corso e dalla impossibilità di impiego della lavoratrice in altre mansioni. In particolare, alla ricorrente era stato affidato esclusivamente lo sviluppo di tre specifici progetti software, il -omissis , il -omissis e il -omissis in uso presso diverse Università italiane nel corso del 2008 la 3D Informatica aveva ceduto i progetti software relativi al -omissis e al -omissis e nel dicembre 2009 aveva ceduto al Cineca Consorzio interuniversitario il proprio ramo di azienda per la gestione documentale e protocollo delle Università con il prodotto denominato XXXXXXX la cessionaria aveva assunto tre dipendenti addetti al ramo di azienda ceduto, ma aveva manifestato di non avere alcun interesse a intrattenere un rapporto di lavoro in posizione di telelavoro la ricorrente, priva di occupazione, era stata mantenuta in servizio in ragione dell’eventualità che la cessionaria Cineca potesse chiedere interventi di manutenzione e/o correzione del prodotto XXXXXXX, ma tali interventi erano stati ben pochi e tali da non giustificare la conservazione del rapporto di lavoro la C. era stata pertanto licenziata, non essendo rinvenibile all’interno dell’azienda alcuna occupazione alternativa. 3. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 221/2013, in accoglimento dell’appello proposto dalla 3D Informatica s.r.l., ha riformato la pronuncia di primo grado sulla base dei seguenti argomenti a l’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 198/2006 consente al datore di lavoro di provare che il licenziamento è intimato non per causa di matrimonio, ma per cessazione dell’attività di azienda b è rilevante a tal fine anche l’ipotesi di cessione di un ramo, reparto, stabilimento di appartenenza della lavoratrice, ove risultino dimostrate l’autonomia funzionale dell’attività cessata e l’impossibilità di un’utile collocazione della lavoratrice in altro ramo o reparto dell’azienda c l’appellante aveva documentato che la C. era addetta allo sviluppo dei prodotti software relativi al progetto SIA e al -omissis , ceduti nel corso del 2008, e poi al solo prodotto -omissis in uso a varie università italiane, ceduto alla fine del 2009 con contratto di trasferimento di azienda alla Cineca Consorzio Interuniversitario d la lavoratrice era stata licenziata per cessazione dell’attività cui era addetta in via esclusiva e, quanto al c.d. repechage, sarebbe spettato alla lavoratrice allegare l’esistenza, all’interno dell’organizzazione aziendale, dl eventuali posti di lavoro vacanti nei quali potere essere utilmente ricollocata. 5. Per la cassazione della sentenza C.F. propone ricorso affidato a quattro motivi. Resiste la socomma 3D Informatica con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 35 d.lgs. 11.4.2006 n. 198 per avere la sentenza interpretato il disposto normativo di cui al quinto comma ed in particolare la locuzione cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta come idoneo a legittimare il licenziamento della lavoratrice che versi in una delle situazioni protette dalla norma anche in caso di trasferimento o cessione di un ramo di azienda, anziché nel solo caso di cessazione integrale dell’attività di impresa. Sia la giurisprudenza di legittimità, sia la Corte costituzionale hanno precisato che la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio trova legittimo fondamento in una pluralità di principi di rilevanza costituzionale che concorrono a giustificare le scelte legislative. L’inesistenza, pacifica, di una cessazione dell’attività aziendale della 3D rendeva insussistente l’ipotesi, in deroga, di cui all’art. 35, comma 5, lett. b , riconosciuta invece dalla sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione art. 35, comma 5, lett. b d.lgs. 11.4.2006 n. 198 nella parte in cui la sentenza aveva prospettato la necessità dell’allegazione, da parte della lavoratrice, dei posti disponibili ove poter essere utilmente ricollocata. Tale soluzione trascurava di considerare che il licenziamento era stato intimato entro l’anno dal matrimonio, per cui la sua legittimità non poteva essere valutata secondo le regole e le interpretazioni giurisprudenziali stabilite in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma sulla base delle regole di cui all’art. 35 d.lgs. n. 198/2006, norma che introduce un principio di presunzione legale in forza della quale il licenziamento che avvenga nel periodo vietato è nullo e, per vincere tale presunzione, il datore di lavoro deve provare che il licenziamento è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle Ipotesi specificamente previste dalla norma, tra cui figura il caso di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta . Il concetto di cessazione dell’attività dell’azienda riguarda l’intera azienda o, quanto meno un ramo autonomo di essa, ma in quest’ultimo caso occorre che il datore di lavoro dimostri, ed in modo rigoroso, l’Impossibilità di utilizzare la lavoratrice in altri reparti e sedi. 3. Il terzo motivo censura la sentenza per omesso esame dell’effettiva appartenenza di C.F. ad un autonomo ramo aziendale di attività, fatto decisivo per il giudizio. 4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 35 d.lgs. 198/2006, all’art. 2 L. 604/66, all’art. 1324 c.comma e del canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.comma e segg Il licenziamento era stato intimato per giustificato motivo oggettivo determinato dalla ristrutturazione aziendale in corso, ossia per una causale diversa da quella della cessazione di un ramo o reparto autonomo Idoneo a configurare la cessazione di attività dell’azienda di cui all’art. 35, co. 5, d.lgs. n. 198/2006. Né la causale apposta all’intimazione del licenziamento potrebbe essere modificata in corso di giudizio, stante il principio di immutabilità dei motivi di recesso. 5. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 6. Il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 35, che ha sostituito la L. 9 gennaio 1963, n. 7, art. 1, dopo avere affermato la nullità delle clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio comma 1 , la nullità dei licenziamenti attuati a causa di matrimonio comma 2 , e la presunzione che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa sia stato disposto per causa di matrimonio comma 3 , la nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al precedente comma, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro comma 4 , prevede, al quinto comma, che Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi b cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta . 7. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione del divieto integra un’ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative poste a tutela della donna, in osservanza del principio di cui all’art. 37 Cost. Cass. 14 luglio 1984 n. 4144, v. pure Cass. n. 7176 del 2003 . La presunzione di nullità del licenziamento per causa di matrimonio, in quanto intimato nel periodo sospetto, è relativa, essendo prevista la possibilità della prova contraria, ma nelle sole tassative ipotesi di cui all’art. 35, quinto comma, cit., le quali sono soggette a stretta interpretazione, in quanto costituiscono una deroga al principio di portata generale di cui al secondo comma del medesimo art. 35. 8. Va pure ricordato che, con riferimento al previgente art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale nella parte in cui la norma limita va la facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento non era stato intimato per causa di matrimonio ai soli casi previsti dalla norma. La Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 1969 e con l’ordinanza n. 200 del 1983 ha dichiarato non fondata la questione, non potendo revocarsi in dubbio che la presunzione posta a favore della lavoratrice dalla norma impugnata corrisponde ai fini costituzionali di tutela del lavoro e della famiglia e che conseguentemente il legislatore ben poteva delimitare i casi in cui può provarsi l’esistenza di una legittima causa di licenziamento in modo da evitare frodi e da consentirne il controllo giurisdizionale. 9. Tale disciplina presenta una identità di ratio rispetto a quella dettata in materia di tutela della lavoratrice madre. Si tratta di provvedimenti legislativi che nel loro insieme tendono a rafforzare la tutela della lavoratrice attraverso una più rigorosa disciplina limitativa dei licenziamenti. La lavoratrice è sgravata dall’onere di dimostrare la discriminazione, gravando sul datore di lavoro l’onere di allegare e documentare l’esistenza di una legittima causa di scioglimento del rapporto. I due provvedimenti legislativi sono palesemente accumunati da questo medesimo scopo di ordine costituzionale ed anche dalle stesse tecniche di tutela v. Cass. n. 27055/2013 . 10. Questa Corte ha già espresso un orientamento interpretativo rigoroso delle norme che derogano alla tutela della lavoratrice madre, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica cfr. Cass. n 18363 e 18810 del 2013 v. pure Cass. n. 14583/2009, nonché Cass. n. 10391 del 2005, secondo cui la deroga ai divieti di legge dettati a tutela della lavoratrice opera nell’ipotesi di cessazione di attività dell’azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica . 11. L’ipotesi della cessazione dell’attività di azienda cui la lavoratrice è addetta non è assimilabile alle ragioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che possono essere addotte a sostegno di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Non è infatti sufficiente allegare e dimostrare l’esistenza di un ridimensionamento dell’attività di impresa. Il d.lgs. n. 198/2006, alla stessa stregua della previgente disciplina, non consente che una ristrutturazione o una riorganizzazione produttiva dell’impresa siano idonee a giustificare un recesso nel periodo sospetto, in quanto il legislatore ha giudicato in via presuntiva prevalente, come già detto, la necessità della tutela rafforzata della lavoratrice rispetto al diritto di cui all’art. 41 Cost., In un bilanciamento tra Interessi costituzionali in gioco in coerenza con quanto previsto dal capoverso dello stesso articolo della Carta costituzionale v., in tal senso, Cass. n. 27055/2013 cit. . 12. Nel caso di specie, la causale del recesso è consistita come riferito nella sentenza impugnata nel giustificato motivo oggettivo determinato dalla ristrutturazione aziendale in corso e dalla impossibilità di impiego della lavoratrice in altre mansioni pag. 2 sent. . Detta causale non risiede, dunque, nella cessazione dell’attività di impresa, né di un suo ramo. 13. A ciò aggiungasi che la sentenza impugnata ha accreditato l’ipotesi della cessione di ramo tdi azienda, ma non ha dato conto da quali elementi di fatto abbia desunto la preesistenza, alla cessione, di una entità produttiva funzionalmente autonoma v. tra le più recenti Cass. n. 19141 del 2015 e l’appartenenza della C. a tale entità produttiva. 14. Non operando, nella disciplina di cui all’art. 35 d.lgs. n. 198/2006, i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ne consegue che non spetta comunque alla lavoratrice, neppure in presenza della cessazione dell’attività aziendale cui è addetta, dimostrare l’esistenza di residue possibilità occupazionali all’interno dell’impresa c.d. repechage . 15. Per tali assorbenti motivi, la sentenza va cassata con rinvio, sulla scorta del seguente principio di diritto In tema di nullità del licenziamento a causa di matrimonio, tra le tassative ipotesi di deroga al divieto di licenziamento contemplate dal quinto comma dell’art. 35 d.lgs. n. 198/2006, quella di cui alla lett. b , relativa alla cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta , non è riconducibile alle ragioni ordine produttivo o organizzativo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In ogni caso, ove ricorra l’ipotesi della deroga, nessun onere grava sulla lavoratrice diretto a dimostrare l’esistenza di una residua possibilità occupazionale all’interno dell’azienda . 16. Il ricorso va dunque accolto, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.