Sciopero no stop: niente retribuzione anche per le giornate di festività

Respinta la richiesta di alcuni lavoratori. Legittima la decisione dell’azienda di negare loro il compenso che gli sarebbe spettato per le festività incluse nel periodo di astensione, cioè 25 aprile e 1° maggio.

Sciopero ad oltranza per un gruppo di operai. La protesta va avanti legittimamente per ben tre settimane, includendo anche il 25 aprile e il 1° maggio. A posteriori, però, i lavoratori non possono pretendere la retribuzione per quelle due giornate festive Cassazione, sentenza n. 18195/2016, Sezione Lavoro, depositata il 16 settembre 2016 . Sciopero. Già in Tribunale e in Corte d’appello le richieste avanzate dai dipendenti di una società vengono respinte in modo netto. Nessun dubbio sulla condotta dei lavoratori, protagonisti di uno sciopero protrattosi per ventuno giorni , incluse le festività del 25 aprile e del 1° maggio . Ciò permette ai giudici di evidenziare un elemento decisivo la pretesa al pagamento della retribuzione della giornata lavorativa presuppone la piena effettività della prestazione . E in questa vicenda, invece, emerge che le giornate festive cadevano in un periodo di sciopero legittimamente indetto dai lavoratori . In sintesi, nel periodo di astensione dal lavoro erano sospesi gli adempimenti contrattuali , incluso il pagamento della retribuzione per i giorni di festività . Retribuzione. E ora a chiudere la battaglia provvede la Cassazione, confermando la giustezza della posizione assunta dall’azienda. Niente retribuzione, quindi, per i lavoratori, relativamente alle due festività incluse nel lungo periodo di sciopero. Inutile, innanzitutto, spiegano i giudici, il richiamo al fatto che il periodo di astensione dal lavoro fosse stato frutto di vari scioperi proclamati ogni volta per un giorno nei giorni precedenti e successivi prolungatisi per ventuno giorni la sostanza non cambia, cioè la realizzazione di uno stop per tre settimane, incluse le due festività . Respinta, infine, l’osservazione difensiva principale, quella secondo cui lo sciopero è una ipotesi di assenza giustificata . Su questo fronte i magistrati spiegano che l’esercizio del diritto a non svolgere l’attività lavorativa per la tutela di interessi e finalità costituzionalmente protetti determina la sospensione degli obblighi contrattuali tra le parti . Ciò significa anche che il datore di lavoro è momentaneamente libero dall’obbligo della retribuzione . E questo ragionamento, concludono i giudici, vale anche per le giornate di festività .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 luglio – 16 settembre 2016, n. 18195 Presidente Amoroso – Relatore Bronzini Svolgimento del processo Con sentenza del 4.7.2008 il Tribunale di Melfi respingeva la domanda dei ricorrenti, dipendenti della spa Società automobilistica tecnologie avanzate SATA volta al pagamento della retribuzione loro spettante per le festività dei 25 aprile e dei i maggio del 2004. II Tribunale di Melfi osservava che non vi era stata prestazione lavorativa in quanto i lavoratori avevano aderito ad uno sciopero protrattosi per 21 giorni che copriva anche le due giornate indicate vi era stata una sospensione legittima degli adempimenti contrattuali che ricomprendeva anche la retribuzione durante le giornate di festività. La Corte di appello di Potenza con sentenza dell'8.4.2010 rigettava l'appello dei lavoratori la Corte territoriale osservava che la pretesa al pagamento della retribuzione della giornata lavorativa presuppone la piena effettività della prestazione, il che non era avvenuto nel caso esaminato in quanto le giornate menzionate cadevano in un periodo ininterrotto di sciopero legittimamente indetto dai lavoratori, il che aveva per tale periodo sospeso le reciproche obbligazioni tra le quali anche il pagamento della retribuzione per i giorni di festività ricadenti nei periodo, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità. Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso i lavoratori con due motivi resiste la FCA Melfi spa con controricorso corredato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo si allega l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il 1 giudizio non vi era stato uno sciopero proclamato per 21 giorni ma vari scioperi proclamati ogni volta per un giorno nei giorni precedenti e successivi prolungatisi per 21 giorni. Il motivo appare inammissibile in quanto non documenta come la questione sia stata sottoposta all'attenzione dei Giudici di appello che non viene richiamata nella sentenza impugnata e ciò indipendentemente dal carattere sofistico della doglianza che appare inidonea a scalfire la sostanza dell'accertamento da parte della sentenza impugnata e cioè che vi è stata una interruzione dell'attività di lavoro durata obiettivamente 21 giorni quale durata complessiva, interruzione che ha coperto anche le due festività di cui si discute. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. n. 90/1954, nonché l'insufficienza e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della decisione. Lo sciopero, comunque, costitutiva una ipotesi di assenza giustificata dal lavoro. II motivo appare infondato lo sciopero non è una ipotesi di assenza giustificata dal lavoro assimilabile a malattia, infortunio etc. ma l'esercizio di un diritto costituzionale individuale ma ad esercizio collettivo ed anche sovranazionale come attestato dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a non svolgere l'attività lavorativa per la tutela di interessi e finalità costituzionalmente protetti. Si tratta, notoriamente, di una delle pochissime ipotesi di autotutela di bisogni e pretese individuali e collettive di rilievo primario che determina la sospensione degli obblighi contrattuali tra le parti, tra i quali anche l'obbligo contributivo per il datore di lavoro. Nel caso di specie, essendosi le obbligazioni contrattuali interrotte consecutivamente per 21 giorni, appare corretta la decisione dei Giudici di merito in quanto le festività sono ricadute nel periodo in cui sono rimaste sospese le obbligazioni contrattali perché i lavoratori hanno esercitato il loro diritto costituzionale di sciopero tale soluzione appare peraltro coerente con l'orientamento di questa Corte in fattispecie identica cfr. Cass. n. 14828/2000 che affronta in specifico la questione di un periodi di astensione dal lavoro per sciopero all'interno del quale ricade la festività non lavorata che si condivie ed alla quale si intende dare continuità. Le spese di lite liquidate come al dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,00 di cui curo 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come legge.