La mancanza del progetto o programma determina l’automatica conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato

Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall'art. 61 d.lgs. n. 276/2003, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione. Ove il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, viene a realizzarsi, secondo il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 comma 1 del medesimo d.lgs. n. 276, un caso di cd. conversione del rapporto ope legis”, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria del giudizio di merito.

Così affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 17448, pubblicata il 31 agosto 2016. La vicenda opposizione a verbale di accertamento Inps relativa ad omessi contributi, derivante dalla qualificazione di contratto di lavoro a progetto come rapporto di lavoro subordinato. Un’azienda proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento e conseguente iscrizione a ruolo esattoriale da parte dell’Inps, il quale aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato, anziché a progetto, a motivo della genericità del progetto riportato dal contratto gestione del magazzino aziendale . Il Tribunale in primo grado rigettava l’opposizione. Proposto appello, la corte di merito riformava parzialmente la prima decisione, ritenendo illegittima l’iscrizione a ruolo, poiché effettuata dopo la proposizione dell’opposizione, ma confermava nel merito la qualificazione del rapporto quale subordinato e la sussistenza dell’obbligo contributivo conseguente. Ricorreva così in Cassazione l’azienda. Il contratto a progetto ante riforme susseguitesi . La controversia in esame si basa sull’interpretazione delle norme del contratto a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del d. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, nel testo originario ante riforme degli anni 2010 e 2012 il contratto oggetto di causa venne stipulato nell’anno 2004 . L’azienda ricorrente si duole poiché la corte di merito non avrebbe considerato che, secondo le disposizioni di cui all’art. 61 del d. lgs. n. 276/2003, il requisito della specificità fosse richiesto unicamente per il progetto e non anche per il programma di lavoro, secondo quanto indicato anche dalla circolare ministeriale n. 1 del 2004. Inoltre la ricorrente contestava l’assunto del collegio di merito secondo cui la presunzione di trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato fosse assoluta, senza consentire al datore di lavoro di fornire la prova dell’assenza del vincolo di subordinazione. Sul punto non era stata ammessa specifica prova testimoniale. La Corte Suprema afferma prima di tutto che la terminologia utilizzata dalla norma nel testo originario progetto e programma debba considerarsi univoca, espressione di un unico concetto prova ne sia che con la riforma del 2012 è stata eliminata la parola programma di lavoro, così da eliminare alla radice ogni dubbio interpretativo. E dunque viene a cadere un motivo di censura proposto, avendo la corte territoriale fatta corretta applicazione dei principi di diritto invocati, avendo analizzato il progetto riportato dal contratto di collaborazione ed avendolo ritenuto, con motivazione logica ed immune da vizi, generico, in guisa tale da non soddisfare i criteri richiesti per qualificare il rapporto come lavoro a progetto. L’assenza del progetto rende automatica la conversione. Accertata l’assenza o genericità del progetto posto a sostegno del contratto di collaborazione, viene a delinearsi la fattispecie prevista dal successivo articolo 69 comma 1 del citato d. lgs. 276. In particolare, osserva il Supremo Collegio, il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto ope legis , restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti. Ora, così interpretando, poiché il caso qui esaminato rientra nella fattispecie del primo comma, la conversione del rapporto di collaborazione in lavoro subordinato diviene automatica, con conseguente preclusione ed inutilità di una ulteriore analisi circa la sussistenza o meno dei requisiti tipici della subordinazione. Ciò comporta che la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente e non ammessa correttamente dai giudici di merito venga ad essere priva di utilità ai fini del decidere. In conclusione il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 giugno – 31 agosto 2016, numero 17448 Presidente D’Antonio – Relatore Doronzo Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata in data 22 maggio 2010, la Corte d’appello di Brescia ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla I.C.M. Industria Compensati Moglia s.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Mantova che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società contro il verbale di accertamento e l’iscrizione a ruolo reso esecutivo in data 22 maggio 2008, con conseguente emissione della cartella, con cui era stato intimato il pagamento in favore dell’INPS di somme dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive in relazione al rapporto di lavoro con il signor P.L. . 2. La Corte ha dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo in quanto eseguita successivamente alla proposizione dell’opposizione e, quindi, in violazione dell’articolo 24, comma 3, d.lgs. numero 46 del 1999. Ha invece confermato il giudizio in merito alla sussistenza dell’obbligazione contributiva qualificando il rapporto di lavoro con il P. come rapporto di lavoro subordinato, in difetto degli elementi tipici del lavoro a progetto in particolare la specificità del progetto o del programma dl lavoro e la mancanza della definizione delle prestazioni del collaboratore in funzione di un risultato predeterminato . 3. Contro la sentenza la I.C.M. propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi, cui resiste con controricorso l’Inps, anche quale mandataria della società di cartolarizzazione dei crediti. Motivi della decisione 1. Con il primo ed il secondo motivo la società censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, numero 276, prospettate sotto diversi profili. Assume che, tanto dall’interpretazione letterale quanto da quella teleologica, il requisito della specificità richiesto dalla norma citata si riferisce esclusivamente al progetto, non anche al programma di lavoro, il quale secondo la definizione contenuta anche nella Circolare del Ministero del lavoro numero 1 del 2004 consiste in un tipo di attività che non è direttamente riconducibile a un risultato finale e si caratterizza per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali che il lavoro a progetto, in quanto non crea necessariamente un’obbligazione di risultato, ben potendo sostanziarsi in una obbligazione dl mezzi, così come evincibile dagli artt. 63 e 67 del d.lgs. citato, non richiede il raggiungimento di un risultato predeterminato che al lavoratore era stato affidato il programma di lavoro consistente nella gestione, sotto l’aspetto commerciale, tecnico e amministrativo, dei magazzini della società di Moglia, a decorrere dal 2/1/2004, con durata determinabile a dipendere dalla persistenza dell’interesse della committente all’esecuzione del programma di lavoro affidatogli che si trattava di un programma di lavoro del tutto compatibile con il lavoro a progetto, avendo un contenuto progettuale e programmatico ben definito che nel contratto si prevedeva che l’attività del collaboratore fosse autonoma, senza vincoli di orario o di presenza e di sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare della società, pur dovendosi la prestazione coordinare con le altre attività della committente nel rispetto delle scadenze previste dalle regole fiscali e dalle prassi commerciali, in vista del risultato finale. 2. Con il terzo motivo la parte denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. Ribadisce che al lavoratore era stato affidato un programma di lavoro, rispettoso di tutti gli elementi previsti dagli artt. 61 e 62 del d.lgs. numero 276 del 2003 che l’Inps non aveva mai contestato le attività svolte che la prestazione era dunque determinata o determinabile, ed era stabilito il corrispettivo. Dal contratto si evincevano, così, 1 il contenuto la determinabilità della collaborazione 2 l’autonomia del collaboratore 3 il coordinamento tra il collaboratore e la committente 4 il corrispettivo di Euro 25.200 annui, pattuito indipendentemente dall’orario effettuato in misura congrua e proporzionata alla qualità e quantità della collaborazione prestata. Aggiunge che il programma di lavoro del P. prevedeva, oltre alla gestione dei magazzini, la predisposizione e inserimento nell’attività aziendale di una nuova modalità di gestione dei magazzini, creata dallo stesso collaboratore che li dirigeva e sovraintendeva , e consistente nella compilazione di schede per articoli e misure e nella informatizzazione di tale nuova modalità, sicché esulava dalle attività tipiche di un comune magazziniere. La Corte non aveva tenuto conto dl questi elementi. 3. Il quarto motivo involge l’omessa motivazione della sentenza con riguardo alla richiesta dl ammissione della prova testimoniale, la quale così come articolata sia in primo che in secondo grado appariva decisiva giacché avrebbe consentito di provare l’esistenza di un programma di lavoro e, nel contempo, di escludere che le attività del P. fossero quelle di un comune magazziniere. 4. Il quinto motivo ha ad oggetto la denuncia dl violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 69 del D.lgs. numero 276 del 2003. La ricorrente ritiene che la Corte d’appello, nella parte in cui ha disposto che, in difetto di prova dell’esistenza di un lavoro a progetto, il rapporto tra la società e il lavoratore deve essere considerato di natura subordinata a tempo indeterminato sin dalla data della sua costituzione, ha erroneamente ritenuto che la presunzione prevista dall’articolo 69 d.lgs. fosse una presunzione assoluta e non relativa di subordinazione, così impedendo ad essa società di provare che il rapporto si era svolto in totale autonomia ed era pertanto inquadrabile nella diversa ipotesi di contratto di lavoro autonomo. 5. Il sesto motivo è invece incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cod.civ. e con esso la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha posto sul debitore che assume l’iniziativa giudiziaria per ottenere l’accertamento negativo del credito vantato dall’Inps l’onere di provare l’illegittimità della richiesta, laddove l’onere probatorio grava su colui che pretende il pagamento dei contributi, indipendentemente dall’iniziativa giudiziaria. Nel caso in esame, tale prova non poteva dirsi offerta sulla base del semplice verbale redatto dagli ispettori verbalizzanti, a fronte di una puntuale contestazione degli accertamenti in esso contenuti e della richiesta di ammissione di prova per testi. 4. I primo ed il secondo motivo sono infondati. Preliminarmente deve darsi atto che non si ravvisano profili di inammissibilità dei motivi di ricorso, dal momento che la parte ha trascritto quasi per intero il contenuto del contratto di lavoro a progetto e ha specificamente indicato ove esso è attualmente rintracciabile docomma 5 nel fascicolo di parte ricorrente nel giudizio numero 213 del 2008 , sicché non hanno pregio le eccezioni sollevate al riguardo dalla controparte. 5. L’articolo 61, comma 1, del D.Lgs. numero 276 del 2003, nel testo vigente ratione temporis il contratto risulta infatti stipulato in data 2 gennaio 2004, e dunque prima delle modifiche apportate al testo originario dalla legge 4 novembre 2010, numero 183, dal d.l. 22 giugno 2012, numero 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, numero 134, dalla legge 28 giugno 2012, numero 92, articolo 1, comma 23, lettera a , dal d.l. 28 giugno 2013, numero 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, numero 99, fino alla sua definitiva abrogazione ad opera del d.lgs. 15 giugno 2015, numero 81, articolo 52 comma 1 , così disponeva 1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 2, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici programmi di lavoro o fase di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa . 6. La norma introduce un nuovo tipo contrattuale, il lavoro a progetto, volto a disciplinare le collaborazioni coordinate e continuative previste nell’articolo 409, numero 3 c.p.c., prevedendone la stipulazione con un atto scritto, dal quale devono emergere la durata, determinata o determinabile, della collaborazione e la sua riconducibilità a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale, determinati dal committente ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione Cass. 25 giugno 2013, numero 15922 e 29 maggio 2013, numero 13394 . 7. La finalità del legislatore, come emerge anche dalla legge delega del 14 febbraio 2003, numero 30, è quello di delimitare la categoria dei rapporti riconducibili nell’ampia dizione dell’articolo 409, numero 3, c.p.c., in modo da evitare l’uso abnorme di contratti ad essa riconducibili in funzione elusiva o frodatoria della legislazione poste a tutela del lavoro subordinato così si esprime la Relazione di accompagnamento al ddl numero 848/2001 . 8. Il successivo articolo 62 disciplina la forma che il contratto di lavoro a progetto deve rivestire. In particolare, la norma prevede che il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere ai fini della prova tutta una serie di elementi, quali l’indicazione della durata lett. a , la indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto lett. b Il corrispettivo lett. c le forme di coordinamento del lavoratore al committente lett. d le eventuali misure per la tutela della salute lett. e . 9. Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno avanzato diverse ipotesi interpretative sull’uso dei due diversi termini progetto e programma si è sostenuto, infatti, che il primo sarebbe caratterizzato per la sua funzionalità ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione, ed il secondo per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali. 10. Per altra parte della dottrina e della giurisprudenza quest’ultima prevalente , invece, I due termini costituiscono una endiadi, ossia un unico concetto espresso attraverso due diversi sostantivi, da interpretarsi nel senso di una specifica indicazione di ciò che il committente intende realizzare . In altri termini, le due parole hanno la funzione di indicare segmenti specifici dell’attività organizzata dal committente, definiti sia sotto il profilo strutturale che temporale. Ciò che viene essenzialmente in rilievo è che l’attività affidata con il lavoro a progetto si svolga in piena autonomia, in funzione di un risultato determinato ed in coordinazione con l’organizzazione predisposta dal committente, anche sotto il profilo temporale. 11. Il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché l’interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato. 12. Conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta su cui cfr. Cass., 19 aprile 2016, numero 7716 , l’obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell’obiettivo non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un’attività altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile. 13. In questa chiave interpretativa, il requisito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma o la fase di lavoro , non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini. E la riprova che per il legislatore programma e progetto siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo articolo 62, che nel disciplinare la forma ed il contenuto del contratto dispone alla lettera b che il contratto debba contenere la indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto , così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell’atto scritto. La specificità del progetto, programma o fase diviene dunque l’elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato. 14. La legge del 28 giugno 2012, numero 92 sembra aver recepito tali indicazioni interpretative, nella parte in cui ha eliminato ogni riferimento al programma di lavoro tanto nell’articolo 61 quanto nel successivo articolo 62, lasciando che il contratto si caratterizzi per la determinazione o determinabilità di uno specifico progetto . 15. Alla luce di queste considerazioni, non si ravvisa nell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale alcuna violazione di legge, essendo la stessa conforme, al dato testuale e alla ratio della disposizione. 16. Il terzo ed il quarto motivo, da affrontarsi anch’essi congiuntamente per la connessione che li lega, sono parimenti infondati. 17. La Corte di merito ha osservato, sulla scorta dello stesso documento contrattuale, che il programma di lavoro del P. consisteva nella gestione del carico e dello scarico dei vari magazzini della società committente, con esplicito riferimento alla contabilità di magazzino vera e propria, nella compilazione di schede per articoli e misure, di bolle, fatture e inventari periodici e finali di magazzini , di redazione di prospetto di carico e scarico delle merci compravendute con inventario delle categorie mancanti e da reintegrare in acquisto, nella tenuta completa e aggiornata, quindi, della situazione giornaliera delle merci in magazzino . Ha quindi ritenuto che questo programma altro non costituisce che un’elencazione di mansioni, del tutto analoghe a quelle dl un comune magazziniere e che difetta ogni riferimento all’obiettivo, ossia al risultato che si intendeva conseguire e alle attività funzionali al raggiungimento dello stesso. Ha quindi escluso l’esistenza di uno specifico progetto o programma di lavoro idoneo a qualificare il rapporto come rapporto di lavoro a progetto. 18. Ora, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dal canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità Cass., 9 ottobre 2012, numero 17168 . 19. Al riguardo, invece, la ricorrente non deduce la violazione di alcun canone ermeneutico previsto dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, né denuncia una Illogicità o insufficienza della motivazione, bensì oppone una sua diversa e più appagante interpretazione. Insiste infatti sul rilievo che l’attività del P. si svolgeva in assoluta autonomia, senza vincolo di orario e di tempo impiegato, e solo in coordinamento con l’attività aziendale, con la predeterminazione di un compenso annuo, ma non specifica quale fatto decisivo non sarebbe stato considerato dal giudice o sarebbe stato mal valutato nel giudizio volto ad accertare la specificità del programma assegnato al collaboratore. Anche l’assunto relativo all’affidamento al lavoratore del compito di creare una nuova modalità di gestione dei magazzini e l’informatizzazione di tale nuova modalità non trova riscontro nel testo del contratto, che è il solo a dover essere considerato ai fini della prova del contenuto caratterizzante del programma articolo 62, comma 1, d.lgs. cit. . 20. Il procedimento logico seguito dalla Corte di Brescia è dunque pienamente condivisibile. Del resto, il problema posto dalla controversia non è quello di accertare quale sia stato il lavoro svolto dal lavoratore in difformità rispetto a quello indicato nel contratto, ma, più a monte, di valutare se l’attività specificata nel contratto di lavoro a progetto fosse inquadrabile nello schema legislativo del lavoro a progetto o fosse un lavoro di natura subordinata. 21. In questa prospettiva, è evidente la mancanza dl decisività della prova testimoniale richiesta dalla parte, In quanto diretta a dimostrare le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, giacché ciò che rileva è il giudizio della Corte territoriale circa la mancata previsione nel contratto di uno specifico programma di lavoro. Sul punto, la motivazione è congrua ed esaustiva, sicché non si ravvisano i denunciati vizi motivazionali. 22. Anche il quinto motivo è infondato. Questa Corte v. sent. 10 maggio 2016, numero 9471 , di recente pronunciatasi in tema di lavoro a progetto, ha rimarcato che l’intenzione del legislatore, - palesata nel complesso normativo previsto dagli artt. 61-69, d.lgs. numero 276/2003 nel testo vigente all’epoca dei fatti, ossia prima delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 23, lett. f , l. numero 92/2012 , e in particolare nell’uso del verbo devono nel comma 1 dell’ad 61t secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 numero 3 c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso , - ha voluto porre un argine, in armonia con la finalità enunciata dall’articolo 4, comma 1, lett. c , nnumero 1-6, I. numero 30/2003 e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nell’articolo 61, commi 1-3, d.lgs. numero 276/2003 , all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato. 23. Questa finalità è realizzata dall’apparato sanzionatorio previsto dall’articolo 69, d.lgs. numero 276/2003, il quale, ai commi 1 e 2, disciplina due distinte ipotesi la prima ricorre allorché un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto, instaurato ai sensi dell’articolo 61, si è venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato. 24. Benché entrambe siano sanzionate con l’applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta però di fattispecie strutturalmente differenti, giacché nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo sulla riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa nell’alveo del lavoro autonomo cfr., fra le tante, Cass. numero 6053 del 1986 , laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l’esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa. 25. La riprova è che, riferendosi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instauratisi senza uno specifico progetto, l’articolo 69, comma 1, cit., impiega la locuzione sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto , tipica dei casi di c.d. conversione del rapporto ope legis quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro , mentre con riguardo all’ipotesi in cui si accerti in fatto che il rapporto sia venuto a configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, il successivo comma 2 stabilisce che esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti nonostante il legislatore impieghi la locuzione si trasforma , è infatti evidente che, in questo secondo caso, si tratta semplicemente di dichiarare giudizialmente ciò che le parti hanno realmente mostrato di volere attraverso il comportamento posteriore alla stipulazione del contratto, come si evince dal riferimento alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti contenuto nel prosieguo della disposizione in esame. 26. Ne consegue che, in mancanza di progetto, programma di lavoro o fase di esso, la conversione automatica i rapporti di lavoro subordinato non può essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva. 27. A fronte della chiarezza del testo normativo nessun rilievo può assumere la circolare ministeriale numero 1 del 2004, che ha configurato la previsione di cui al comma primo dell’articolo 69 come presunzione relativa, anziché assoluta, e ponendo a carico del committente che intenda evitare la conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato l’onere di provare in giudizio l’autonomia del collaboratore. Va invero ricordato che la interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né le parti né i giudici, né infine costituisce fonte di diritto Cass., Sez. Un, 21 maggio 1973, numero 1457 . 28. In definitiva, è corretta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha fatto discendere dall’accertamento della mancanza di un programma di lavoro specifico la trasformazione ope legis del lavoro nominalmente a progetto in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione, a nulla rilevando le concrete modalità di svolgimento del rapporto in tal senso, Cass., 21 giugno 2016, numero 12820 . 29. Infine, è infondato l’ultimo motivo di ricorso, dal momento che non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna affermazione in violazione delle regole di ripartizione degli oneri probatori di cui all’articolo 2697 cod.civ., avendo la Corte fondato il suo giudizio esclusivamente sull’esame del contratto sicché appaiono inconferenti le censure riguardanti il valore probatorio dei verbali di accertamento ispettivo - e senza che sia stato posto l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate in materia. 30. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.