Assegno sociale all’extracomunitaria: nessuna sospensione se lei va via per qualche mese dall’Italia

Sconfitta per l’INPS, che aveva sospeso l’erogazione del beneficio per cinque mesi. In quell’arco temporale la donna, residente in Italia, si è recata in Marocco per prestare assistenza al figlio. Tale comportamento, però, non pone in discussione le radici della straniera col Belpaese.

Approdo assolutamente regolare nel Belpaese per una donna marocchina. A testimoniarlo anche la residenza in Italia. Alla luce delle sue precarie condizioni economiche è legittimo il suo diritto ad ottenere dall’INPS l’”assegno sociale”. E tale misura è salva anche a fronte di un allontanamento momentaneo della straniera. Cassazione, sentenza n. 17397, sezione Lavoro, depositata il 29 agosto 2016 Allontanamento. Riflettori puntati sul periodo 1 gennaio-31 maggio 2006. In quell’arco temporale la donna è stata costretta all’ allontanamento temporaneo dal territorio italiano ella si è dovuta recare in Marocco per assistere il figlio ricoverato . A fronte di questa assenza dall’Italia, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha pensato bene di negare alla straniera per quei cinque mesi l’ assegno sociale assegnato ufficialmente tempo addietro. A smentire le valutazioni dell’INPS provvedono prima i giudici del Tribunale e poi quelli della Corte d’appello l’ allontanamento temporaneo non implicava affatto la volontà della donna di abbandonare il luogo di dimora abituale . Per i giudici, quindi, non è in discussione l’ assegno sociale . Beneficio. E ora la sconfitta dell’INPS viene sigillata dalla Cassazione. Anche a loro avviso, difatti, non ha alcun fondamento il ragionamento secondo cui il beneficio assistenziale deve essere negato per il periodo di assenza del cittadino extracomunitario dal territorio italiano . I magistrati tengono a sottolineare, in particolare, che la tesi proposta dall’INPS, e cioè che l’allontanamento, anche solo temporaneo, farebbe venir meno il diritto alla prestazione per il principio della inesportabilità delle prestazioni assistenziali , rischia di introdurre un limite non previsto dalla legge e discriminatorio, in ragione della oggettiva diversità della posizione dello straniero extracomunitario rispetto al cittadino italiano . In questa vicenda, peraltro, non è in discussione la residenza , trovandosi di fronte a un mero allontanamento temporaneo . Ciò permette di affermare, concludono i magistrati, che è intatto il diritto della donna alla prestazione a carico dell’INPS, anche per il periodo in cui si è volontariamente staccata dal luogo di dimora abituale .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 maggio – 29 agosto 2016, n. 17397 Presidente D’Antonio – Relatore Doronzo Svolgimento del processo 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 28 aprile 2009, ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Novara che aveva riconosciuto il diritto di E.M. F. all'assegno sociale anche per il periodo 1 gennaio-31 maggio 2006, negato dall'Inps sul presupposto che in quel periodo la cittadina extracomunitaria si era allontanata dal luogo della sua residenza in Italia. 2. La Corte, condividendo ragionamento dei primo giudice, ha escluso che l'allontanamento temporaneo dal territorio italiano con la giustificazione di assistere il figlio ricoverato in Marocco implicasse la volontà di abbandonare il luogo di dimora abituale, quale è definita la residenza ai sensi dell'art. 43, comma secondo, cod.civ. 3. Contro la sentenza, l'Inps propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. La E.M. non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 1. Il motivo di ricorso è costituito dalla violazione dell'art. 3, comma 6°, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 39 della legge n. 40 del 1998, nonché dell'art. 9 dei d.lgs. n. 286 del 1998. L'Inps assume che l'assegna sociale richiede tra i suoi presupposti che Il destinatario delle prestazioni economiche assistenziali ne benefici nel territorio italiano, o dello Stato membro nel quale risieder, In base al principio generale di inesportabiiità delle prestazioni assistenziali. Chiede pertanto che questa Corte affermi se, in ipotesi di assegno sociale riconosciuto a favore di cittadino extracomunitario, l'allontanamento temporaneo dal territorio nazionale del beneficiario consenta la sospensione da parte dell'ente erogatore della provvidenza assistenziale in argomento . 2. II motivo è infondato. 3. La questione è stata già oggetto di una precedente decisione di questa Corte Cass., 6 maggio 2013, n. 10460 , che questo Collegio intende condividere e alla quale si riporta. La L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, ha introdotto l'assegno sociale in luogo della preesistente pensione sociale riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani, residenti in Italia. La Legge n. 40 dei 1998, art. 39, ha disposto al comma 1, che Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel foro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti . Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, che invece sembra essere stato ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti con la sentenza n. 306/2008 la Corte aveva affermato che al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini . Ancora la Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2010 ha affermato che È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 . Si è infatti affermato che Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini 4. Alla luce di questi principi, appare infondato l'assunto dell'Inps, secondo cui il beneficio assistenziale deve essere negato per il periodo di assenza del cittadino extracomunitario dal territorio italiano. 5. Non può infatti trovare applicazione caso in esame il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, convertito In L. n. 133 del 2008, a norma del quale A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale , in quanto questo requisito vale solo dal 1° gennaio 2009, mentre, come già rilevato, la prestazione di cui si discute è senz'altro anteriore, riguardando la sospensione il periodo gennaio-maggio 2006. 6. La tesi dell'Inps secondo cui l'allontanamento anche solo temporaneo farebbe venir meno il diritto alla prestazione per il principio della inesportabilità delle prestazioni assistenziali introdurrebbe un limite al diritto non previsto dalla legge e discriminatorio in ragione della oggettiva diversità della posizione dello straniero extracomunitario rispetto al cittadino italiano. 7. Ne consegue che non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo un mero allontanamento temporaneo, sussiste il diritto della assistita alla prestazione anche per Il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale. 8. Occorre infatti ricordare che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento Cass., 5 febbraio 1985, numero 791 Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche In caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali . 9. Va peraltro richiamata la sentenza di questa Corte, 5 luglio 2011, n. 14733, secondo cui Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extra Europei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani ' v. pure Cass., 14 febbraio 2014, n. 3521 . 10. li ricorso deve pertanto essere rigettato. In considerazione dei mancato svolgimento di attività difensiva da parte della intimata, nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese.