Legittimo il licenziamento: non poteva evincersi che il rapporto fosse riconducibile ad un unico centro di imputazione

Il collegamento economico-formale tra imprese gestite da società dello stesso gruppo non basta ad estendere gli obblighi dei lavoratori subordinati dall'una all'altra senza la prova di un unico centro d’imputazione del rapporto di lavoro subordinato. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17368/16, depositata il 26 agosto. Il caso. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta dal ricorrente nei confronti si una S.p.a., volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti, con lettera del 14 settembre 2010, per giustificato motivo oggettivo, è cioè per soppressione del posto di analista finanziario riscoperto dal dipendente medesimo. La Corte ha affermato che l’analisi finanziaria non era più attività di interesse per il datore di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il dipendente. Nessuna prova circa la sussistenza del processo di riorganizzazione. Il dipendente lamenta principalmente il fatto che la Corte, nel rilevare che alla base del licenziamento è stata adottata la sussistenza di un processo di riorganizzazione in atto che intende focalizzare la struttura sulle attività strategiche e cessare o ridurre drasticamente quelle in cui il rapporto costo-utilità non sia sostenibile, nonché la rinuncia al programma di sviluppo del business Clienti Istituzionale, riducendo ai minimi termini la relativa struttura e la cessazione dell’attività di analisi finanziaria, deduce che non è stata fornita la prova della effettiva sussistenza del processo di riorganizzazione costituente il presupposto del licenziamento . La Corte d’appello, prosegue il ricorrente, ha poi omesso di esaminare il motivo di gravame relativo al mancato assolvimento dell’onere della prova circa l’effettiva soppressione dell’attività di analisi finanziaria a livello generale aziendale”, attività che era stata mantenuta, con la conseguenza che egli avrebbe potuto continuare ad essere proficuamente impiegato . Inoltre, il dipendente rileva che la S.p.a. aveva proposto una riduzione della retribuzione come condizione del suo ricollocamento all’interno della società. Era dunque illegittimo il licenziamento intimatogli per il preteso rifiuto del ricorrente alla riduzione della retribuzione . Infine il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il rapporto di lavoro non fosse riconducibile ad un unico centro d’imputazione. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Per il Supremo Collegio, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dettato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Rientrano in tale categoria i licenziamenti determinati dalla necessità di procedere alla soppressione o riduzione del posto di lavoro in cui era precedentemente occupato il dipendente. La sussistenza del motivo oggettivo è poi rimessa alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost Spetta invece al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro e nella specie, la Corte territoriale ha proprio accertato la effettività del processo di riorganizzazione della società e la effettiva soppressione della funzione di analista finanziario. I primi due motivi di ricorso non possono pertanto trovare accoglimento. Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo. Ma infondato è anche l’ultimo motivo. Secondo la giurisprudenza della Corte il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro d’imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti . Nel caso di specie, la Corte territoriale ha applicato correttamente il principio sopra enunciato, rilevando che dagli elementi acquisiti non poteva evincersi che il rapporto di lavoro fosse riconducibile ad un unico centro di imputazione facente capo ad un determinato Gruppo. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 maggio – 26 agosto 2016, n. 17368 Presidente Nobile – Relatore Venuti Svolgimento del processo La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 25 giugno 2013, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da I.A. nei confronti della S.p.A. Santander Private Banking di seguito S.p.A. Santander e di Banco Santander S.A., volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti, con lettera del 14 settembre 2010, per giustificato motivo oggettivo, e cioè per soppressione del posto di analista finanziario ricoperto dal dipendente. La Corte anzidetta ha affermato che l’analisi finanziaria era attività non più di interesse per il datore di lavoro, che aveva deciso di cessarla con conseguente soppressione delle relative funzioni che le risorse dedite a sviluppare il business rivolto alla clientela istituzionale nell’ambito dell’Ufficio Negoziazione erano state ridotte ad un solo dipendente, rimasto unico responsabile dell’attività di negoziazione che il posto in precedenza ricoperto da I.A. non era stato assegnato ad altri che era stato ipotizzato per il predetto dipendente il passaggio al Settore Gestioni, come analista di supporto alla gestione patrimoniale operante su fondi di investimento e non su titoli, ma tale proposta non era stata da lui accettata, intendendo il dipendente mantenere la copertura di clienti istituzionali, soluzione questa non realizzabile che erano infondate le critiche relative alla affermata insussistenza di un unico centro di imputazione in capo al Gruppo Santander del rapporto di lavoro in esame, atteso che lo scambio di personale indicato in ricorso non era sufficiente ad integrare il requisito della unicità, tenuto conto del collegamento economico che legava le società del Gruppo, insufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra un lavoratore e una società del gruppo, potessero estendersi anche all’altra. Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il dipendente sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi, pure illustrati da memoria, la S.p.A. Santander e il Banco Santander S.A. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. , nel rilevare che alla base del licenziamento è stata addotta la sussistenza di un processo di riorganizzazione in atto che intende focalizzare la struttura sulle attività strategiche e cessare o ridurre drasticamente quelle in cui il rapporto costo-utilità non sia sostenibile nonché la rinuncia al programma di sviluppo del business Clienti Istituzionali, riducendo ai minimi termini la relativa struttura e la cessazione dell’attività di Analisi Finanziaria in quanto non più di interesse per la società, deduce che non è stata fornita la prova della effettiva sussistenza del processo di riorganizzazione, costituente il presupposto del licenziamento. La Corte di merito, aggiunge, ha esaminato soltanto l’aspetto relativo al ridimensionamento della struttura Business Clienti Istituzionali, che invece costituiva soltanto l’effetto della riorganizzazione. Inoltre, non è stata provata, ad avviso del ricorrente, l’asserita esigenza di un generale riequilibrio costi-utilità, esigenza peraltro non vera, considerato che il Gruppo Santander all’epoca del licenziamento era in forte espansione e che la S.p.A. Santander aveva effettuato investimenti per circa trenta milioni di Euro con relativo incremento di personale. Non vi era una struttura Business Clienti Istituzionali, alla quale poteva ricondursi il suo rapporto di lavoro né poteva farsi riferimento, con riguardo alla stessa, alla non sostenibilità dei costi. In ordine all’esistenza di detta struttura i testi escussi avevano fornito dichiarazioni contrastanti, ciò che dimostrava la loro inattendibilità. La Corte d’appello, prosegue il ricorrente, ha poi omesso di esaminare il motivo di gravame relativo al mancato assolvimento dell’onere della prova circa la effettiva soppressione dell’attività di analisi finanziaria a livello generale aziendale , attività che era stata mantenuta, con la conseguenza che egli avrebbe potuto continuare ad essere proficuamente impiegato. Non risultavano, in definitiva, provate le ragioni addotte a sostegno del licenziamento, posto che le deposizioni dei testi richiamate dalla Corte di merito al riguardo erano sostanzialmente basate su testimoniane contraddittorie e inattendibili e comunque smentite dai fatti. 2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. deduce che, come risulta dalla documentazione prodotta, il 24 giugno 2010 venne disposto dal superiore gerarchico B.M. il suo spostamento presso l’Area Gestioni che tale disposizione venne il giorno successivo revocata dal responsabile del personale che con comunicazione del 26 agosto 2010, egli manifestò la più ampia disponibilità ad un suo più proficuo utilizzo all’interno della Banca ed in particolare nell’Area Gestioni che tutto ciò dimostrava la possibilità di una sua utilizzazione presso l’Area anzidetta che erroneamente la Corte di merito aveva dunque escluso la possibilità di un suo reimpiego, tenuto anche conto che il Gruppo Santander occupa centinaia di migliaia di dipendenti. 3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge, rileva che la S.p.A. Santander aveva proposto una riduzione della retribuzione come condizione per il suo ricollocamento nell’Area Gestioni con mansioni equivalenti. Era dunque illegittimo il licenziamento intimatogli per il preteso rifiuto solo iniziale del ricorrente alla riduzione della retribuzione , in quanto disposto in violazione dell’art. 2103 cod. civ. e di altre norme inderogabili. 4. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. , censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il rapporto di lavoro non fosse riconducibile ad un unico centro di imputazione, facente capo al Gruppo Santander. Era infatti incontestato e documentalmente provato che la S.p.A. Santander costituisse una divisione del Gruppo Santander, dal quale veniva controllata e coordinata. Erano altresì provati lo scambio di personale tra le diverse società del Gruppo nonché l’attività lavorativa del ricorrente in favore del Gruppo. Vi era inoltre un collegamento tra le imprese del Gruppo, costituito dalla unicità delle strutture organizzative e produttive, dalla integrazione delle attività tra le varie imprese, dal correlativo interesse comune, dal coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario. L’unicità del Gruppo e la imputabilità allo stesso del rapporto di lavoro rilevavano ai fini della violazione dell’obbligo di repechage, essendo impensabile che egli non potesse trovare una collocazione in una struttura di siffatte dimensioni. 5. Il primo e il secondo motivo, che in ragione della loro connessione vanno esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dettato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa art. 3, seconda parte, L. n. 604 del 1966 . Rientrano in tale categoria i licenziamenti determinati dalla necessità di procedere alla soppressione o riduzione del posto di lavoro in cui era precedentemente occupato il dipendente. La sussistenza del motivo oggettivo è rimessa alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost Spetta invece al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro, e cioè della effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato dall’azienda Cass. 30 novembre 2010 n. 24235 Cass. Cass. 18 marzo 2010 n. 6559 Cass. 22 agosto 2007 n. 17887 . Nella specie la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, ha accertato la effettività del processo di riorganizzazione della struttura Business Clienti Istituzionali, la riduzione ai minimi termini di tale struttura, la mancanza di interesse della società alla Analisi Finanziaria e la effettiva soppressione della funzione di analista finanziario ricoperta dal ricorrente. In particolare ha ritenuto provato che le unità addette al settore relativo alla clientela istituzionale nell’ambito dell’Ufficio Negoziazione erano state ridotte ad una sola, il dott. O. , rimasto unico responsabile dell’attività di negoziazione istituzionale che non era rimasta alcuna risorsa addetta alla funzione di analista finanziario che il ricorrente non era collocabile in altre aree della Banca vista la specifica attività che svolgeva. Ha poi affermato che per il ricorrente era stato ipotizzato il passaggio all’Area Gestioni, come analista di supporto alla gestione patrimoniale operante su fondi di investimento e non su titoli, ma tale soluzione non era stata da lui accettata, intendendo I. mantenere la copertura dei clienti istituzionali, soluzione questa non realizzabile. Tutti questi elementi sono stati contestati dal ricorrente, il quale, nel denunciare violazione di legge, oltre che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. , censura soprattutto gli accertamenti eseguiti dal giudice di merito nonché la mancanza o insufficienza delle prove, la inattendibilità dei testi e la loro contraddittorietà, la motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo deve precisarsi che nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza. Esso cioè consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa Cass. n. 7394/10 Cass. n. 76698/10 Cass. n. 8315/13 Cass. n. 26110/15 . Nella specie il ricorrente non evidenzia erronee affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata nei sensi sopra indicati, ma allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, la quale inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Senonché, deve al riguardo rilevarsi che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte sent. n. 8053/14 , la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione v., in conformità, Cass. n. 12928/14, nonché Cass. n. 16330/14, che ha pure precisato che deve escludersi la sindacabilità, in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione, della idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di motivazione . Inoltre, con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come sopra riformulato, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. I motivi in esame devono pertanto essere rigettati. 6. Il terzo motivo è inammissibile. La questione con esso dedotta non risulta affrontata dalla Corte di merito. Il ricorrente richiama sul punto il ricorso in appello , ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non precisa in quali specifici termini essa è stata sottoposta al giudice del gravame. In ogni caso, le affermazioni del ricorrente, secondo cui il licenziamento gli sarebbe stato intimato per il preteso rifiuto solo iniziale del ricorrente alla riduzione della retribuzione , circostanza questa posta come condizione per essere ricollocato con mansioni equivalenti nell’area Gestioni , non trovano alcun elemento di riscontro. 7. Infondato è infine il quarto motivo del ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti a unicità della struttura organizzativa e produttiva b integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune c coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune d utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione Cass. n. 11107/06 Cass. n. 3482/13 . Nella specie la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio ora enunciato, rilevando che dagli elementi acquisiti non poteva evincersi che il rapporto di lavoro fosse riconducibile ad un unico centro di imputazione facente capo al Gruppo Santander. Trattasi di accertamento non sindacabile in questa sede per le ragioni dedotte sub n. 5, dovendosi anche qui rilevare che non è ravvisabile nel ragionamento della Corte anzidetta alcuna anomalia motivazionale nei sensi ivi precisati. 8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo a favore di ciascuna parte resistente, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore di ciascuna parte resistente in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.