Scambio di battute via mail: il licenziamento è legittimo?

L’inserimento nella pratica di un utente di una mail contenente uno scambio di battute, in quanto imputabile alla distrazione o alla superficialità del destinatario, è un evento del tutto straordinario e imprevedibile che non giustifica il licenziamento disciplinare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con la sentenza n. 17300, depositata il 24 agosto 2016. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare comminato nei confronti di un dipendente a causa di una mail, contenente una battuta scherzosa nei confronti di un utente, successivamente inserita nella pratica relativa al medesimo. All’esito del giudizio di merito, è stato accertato che il dipendente non aveva in alcun modo contribuito alla diffusione della mail la sanzione del licenziamento è stata quindi ritenuta sproporzionata. Dichiarata l’illegittimità del licenziamento, la Corte d’appello ha altresì ritenuto che sussistessero i presupposti per riconoscere la tutela reale. Battute scherzose su un utente cosa succede se la mail viene diffusa? La pronuncia in commento ribadisce, preliminarmente, che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al Giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria cfr., ad esempio, Cass., n. 8293/2012 , n. 7948/2011 e n. 24349/2006 . Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha evidenziato in maniera esaustiva che il dipendente non ha in alcun modo contribuito a che la propria mail fosse inserita nella pratica dell’utente, così giungendo nella disponibilità di un soggetto diverso dal destinatario. Pertanto, esclusa la diffamazione” prospettata dalla società datrice, i Giudici di merito hanno considerato che il comportamento censurato, imputabile alla distrazione o alla superficialità del destinatario, fosse del tutto straordinario e imprevedibile, proprio per il contenuto confidenziale dello scambio di battute in esso contenuto. Conseguentemente, ritenuto indimostrato il danno economico per la società come pure la pubblicizzazione della vicenda, la violazione disciplinare, così ridimensionata, è stata giudicata non meritevole della massima sanzione espulsiva. Proporzionalità del licenziamento disciplinare in Cassazione conta solo l’omesso esame di un fatto decisivo. Secondo la Suprema Corte, essendo la decisione di merito il frutto della selezione e della valutazione di una pluralità di elementi, la società datrice non poteva limitarsi, in sede di legittimità, ad invocare una diversa combinazione di detti elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma doveva piuttosto denunciare l’omesso esame di un fatto, ai fini del giudizio di proporzionalità, avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità. Invece, la società si è limitata ad indicare il danno all’immagine dell’azienda e la carica rivestita dal dipendente sanzionato come elementi che non sarebbero stati correttamente valutati dai giudici territoriali nessuno di tali fatti, tuttavia, può ritenersi autonomamente decisivo. Le doglianze datoriali risultano, nella sostanza, una generica rivisitazione del merito, non consentita nel giudizio di cassazione. Violazione dell’art. 112 c.p.c. la Cassazione può e deve verificare contenuto e limiti della domanda azionata. Con il ricorso introduttivo, il dipendente licenziato aveva chiesto al giudice del lavoro, in via principale”, di accertare la nullità del licenziamento, con conseguente applicazione della tutela reale prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970 nella formulazione allora vigente, mentre, solo in via subordinata”, aveva richiesto l’annullamento del licenziamento, in quanto privo di giusta causa o di giustificato motivo, con applicazione però dell’art. 8 della l. n. 604/1966. Pertanto, una volta respinta la domanda principale, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata così come proposta dal lavoratore, anche avuto riguardo alla tutela obbligatoria espressamente richiesta invece, assegnando la tutela reale, ha vulnerato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, quindi, i principi della domanda e del rispetto del contraddittorio. L’art. 112 c.p.c., rubricato Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, governa il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, che non può andare oltre i limiti della domanda e non può decidere d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte solo dalle parti l’affermazione della violazione di tale disposizione processuale per omesso esame di una domanda o per la pronuncia su di una domanda non proposta costituisce un vizio riconducibile alla previsione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la Suprema Corte è quindi chiamata a sindacare la nullità della sentenza o del procedimento. La rottura della corretta sequenza procedimentale giustifica ed, al tempo stesso impone, anche al Giudice di legittimità di conoscere dell’ error in procedendo in ogni suo aspetto, non potendo il suo esame ridursi alla valutazione di sufficienza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato. In altri termini, laddove si denunci la discrasia tra chiesto e pronunciato, il vulnus al principio della domanda e del contraddittorio, a prescindere dalla motivazione e dell’interpretazione offerta dal Giudice di merito al contenuto o all’ampiezza della domanda stessa, realizza un vizio che, prodottosi nel corso del processo, non può poi non contagiarne l’intero sviluppo successivo. Pertanto, una volta che la parte interessata abbia fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione, il vizio di pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito coltivato in appello, indipendentemente dalle motivazioni offerte nei precedenti gradi, consente alla Cassazione di esaminare il ricorso introduttivo del giudizio al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata. Nella presente controversia il giudice ha riconosciuto una tutela più ampia di quella circoscritta con la domanda introduttiva della parte, con inequivocabile violazione dell’art. 112 c.p.c. conseguentemente, la sentenza impugnata viene cassata per il rilevato vizio processuale al fine di consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi nel merito sulle conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento nei limiti della domanda di tutela obbligatoria.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 maggio – 24 agosto 2016, n. 17300 Presidente Di Cerbo – Relatore Amendola Svolgimento dei processo 1.- In sede di rinvio la Corte di Appello di Genova, con sentenza del 16 agosto 2012, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 27 dicembre 2006 a M.T. dalla Società Servizi e Lavoro Srl, condannando quest'ultima alla reintegrazione della lavoratrice ed a corrisponderle le retribuzioni globali di fatto dal recesso alla effettiva reintegra, oltre accessori e contributi. Preliminarmente i giudici d'appello, sulla base del principio di diritto espresso da questa Corte con la sentenza n. 19709 del 2011 di cassazione con rinvio, hanno proceduto all'interpretazione del significato della dichiarazione contenuta nella nota del 17 novembre 2006 indirizzata dalla T. al presidente del consiglio di amministrazione della società ed hanno escluso che dalle parole usate dalla dichiarante potesse desumersi in modo inequivocabile la volontà della medesima di recedere dal rapporto lavorativo. Passando ad esaminare la domanda della T. volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento la Corte genovese l'ha ritenuta fondata, con esclusione di quella avente ad oggetto il carattere discriminatorio, ritorsivo o di rappresaglia del medesimo. Ha considerato che la dipendente non aveva in alcun modo contribuito a che la propria mail, contenente una battuta scherzosa su una terza persona, fosse inserita nella pratica relativa alla medesima, giungendo nella disponibilità di un soggetto diverso dal destinatario ha pertanto ritenuto che la sanzione dei licenziamento fosse sproporzionata. Circa le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento la Corte di Appello ha ritenuto che sussistessero i presupposti per riconoscere la tutela reale, giacché alla data dei licenziamento la società aveva alle proprie dipendenze 33 lavoratori i quali, , erano impegnati per un monte ore di complessive 612 ore alla settimana, superando così il limite delle 600 ore settimanali pari a quello di 15 dipendenti a tempo pieno 40 ore alla settimana . 2.- Per la cassazione di tale sentenza la Società Servizi e Lavoro Srl ha proposto ricorso affidato a sei motivi. M.T. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 3.- Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 e ss. c.c. ed in particolare dell'art. 1367 c.c. censurando l'interpretazione data dalla Corte genovese alle dimissioni dall'incarico di direttore , presentate dalla T. con nota del 17 novembre 2006, in base alla quale ella non avrebbe inteso rinunciare al posto di lavoro, bensì al solo incarico direttivo presso la società. Si sostiene, invece, che le dimissioni del lavoratore dall'incarico e dalle mansioni per le quali è stato assunto sono e non possono che essere considerate altro che dimissioni dal rapporto di lavoro , altrimenti la dichiarazione del lavoratore sarebbe priva di senso, in contrasto con l'art. 1367 c.c. per il quale il contratto deve interpretarsi nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno . La censura è infondata. Come noto l'interpretazione di un atto negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito tra le recenti Cass. n. 8586 del 2015 in precedenza, ex multis, cfr. Cass. n. 17067 del 2007 Cass. n. 11756 del 2006 , con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto tra le tante, Cass. n. 12360 del 2014 Cass. n. 9070 del 2013 . Le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009 Cass. n. 3187 del 2009 Cass. n. 15339 del 2008 Cass. n. 11756 del 2006 Cass. n. 6724 del 2003 Cass. n. 17427 del 2003 . Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata tra le innumerevoli Cass. n. 18375 del 2006 Cass. n. 12468 del 2004 Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003 Cass. n. 12366 del 2002 Cass. n. 11053 del 2000 . Orbene, nella specie, al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale che si esprime con una motivazione congrua, connotata da logicità e completezza, fondata su di un dato letterale, non sono stati evidenziati da parte ricorrente obiettive deficienze o contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, tali, cioè, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto e di una certa significazione all'atto in esame Cass. n. 11579 del 2014 piuttosto parte ricorrente si limita, in sostanza, a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile più favorevole. Ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni sicché, quando di un negozio sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra Cass. n. 10131 del 2006 . Infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione con relativa dimostrazione dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative anche implicite che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue in termini Cass. n. 18375 del 2006 conforme, più di recente, Cass. n. 12360 del 2014 . Nella specie è escluso che la volontà manifestata dalla lavoratrice possa essere priva di senso sol perché la cessazione dall'incarico avrebbe poi richiesto un consenso del datore di lavoro, consenso in cui la T. avrebbe comunque potuto confidare giustamente quindi la Corte territoriale rileva che eventuali profili di impraticabilità di tale soluzione non possono determinare il prodursi di effetti più ampi rispetto a quelli cui la dichiarazione unilaterale della lavoratrice era volta . 4.- Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte genovese ritenuto sproporzionato il licenziamento ci si duole che i giudici d'appello non abbiano adeguatamente valutato la gravità dell'addebito in relazione alla forte pubblicità negativa per la società che aveva avuto l'evento dannoso nonché avuto riguardo al ruolo apicale rivestito dalla T La censura non può trovare accoglimento. Questa Corte insegna che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria ex pluribus Cass. n. 8293 del 2012 Cass. n. 7948 del 2011 Cass. n. 24349 del 2006 Cass. n. 3944 del 2005 Cass. n. 444 dei 2003 . Orbene la Corte di Appello condividendo, sotto tale profilo, quanto argomentato dal Tribunale, ha evidenziato che la T. non ha in alcun modo contribuito a che la propria mail, contenente la battuta scherzosa su di una terza persona, fosse inserita nella pratica relativa alla medesima, giungendo nella disponibilità di un soggetto diverso dal destinatario indi, esclusa la diffamazione prospettata dalla società, ha considerato che l'inserimento della mail nella pratica dell'utente configuri un comportamento imputabile alla distrazione o alla superficialità della Sig.ra Orlandini dei tutto straordinario ed imprevedibile, proprio per il contenuto confidenziale dello scambio di battute in esso contenuto pertanto, ritenuto indimostrato in fatto il danno economico per la società come pure la pubblicizzazione della vicenda, ha valutato la violazione disciplinare così ridimensionata non meritevole della massima sanzione espulsiva. Trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve piuttosto denunciare l'omesso esame di un fatto, ai fini dei giudizio di proporzionalità, avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità invece la società si limita ad indicare il danno all'immagine dell'azienda e la carica rivestita dalla T. come elementi che non sarebbero stati correttamente valutati dai giudici territoriali, ma alcuno di detti fatti può ritenersi autonomamente decisivo nel senso sopra specificato, sicché le doglianze in proposito nella sostanza prospettano una generica rivisitazione del merito, evidentemente non consentita in questa sede, perché questa Corte può sindacare ma non sostituire il giudizio di fatto correttamente espresso dai giudici al cui dominio è istituzionalmente riservato. 5.- Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultra petizione . Si riportano le conclusioni del ricorso in primo grado in base alle quali la T. aveva richiesto, in via principale, accertare e dichiarare, la nullità del licenziamento perché non deciso da organo societario competente o comunque ex art. 3 della I. n. 108/90 in quanto determinato esclusivamente da motivo di ritorsione o rappresaglia e, per l'effetto, applicare l'art. 18 della I. n. 300 del 1970 in via subordinata la lavoratrice aveva espressamente richiesto accertare e riconoscere la illegittimità o invalidità e conseguentemente annullare il licenziamento disciplinare in quanto privo di giusta causa o giustificato motivo e per l'effetto, ex art. 8 L. 604/1966, condannare la società a riassumere la signora T. entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre agli accessori di legge . Si lamenta che la Corte di Appello, nonostante la questione fosse stata alla stessa correttamente devoluta, una volta esclusa la nullità del licenziamento richiesta in via principale, non avrebbe potuto applicare la tutela reale essendo stata richiesta in via subordinata espressamente la sola tutela obbligatoria, peraltro essendo pacifica la mancanza dei requisito dimensionale. Il Collegio giudica il motivo fondato. L'art. 112 c.p.c., rubricato corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato , governa il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice che non può andare oltre i limiti della domanda e non può decidere d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti . L'affermazione della violazione di tale disposizione processuale per omesso esame di una domanda o per la pronuncia su di una domanda non proposta denuncia un error in procedendo del giudice di merito. Le Sezioni unite di questa Corte sent. n. 8077 del 2012 in proposito hanno affermato Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in. particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 . Tale principio di diritto, sebbene testualmente affermato con specifico riguardo ai vizi afferenti alla nullità dell'atto introduttivo dei giudizio, è stato in seguito considerato applicabile da questa Corte anche all'ipotesi - quale quella all'attenzione del Collegio - in cui si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il giudice avrebbe pronunciato su di una domanda non proposta, ovvero oltre i limiti dell'originaria domanda cfr. Cass. n. 8008 del 2014 conf. Cass. n. 21397 del 2014 . Invero l'inosservanza del precetto processuale contenuto nella norma che regola il rapporto di interdipendenza tra istanze delle parti e decisione del giudice configura un vizio riconducibile alla previsione dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. ed è la nullità della sentenza o del procedimento a dover essere sindacata dalla Suprema Corte e la nullità dipende da un difetto di attività del giudice o delle parti, cioè proprio da un fatto processuale, sul quale dunque il giudizio verte e dei quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizione. La rottura della corretta sequenza procedimentale - per usare le parole delle Sezioni unite - investe in ultima analisi anche il medesimo giudizio di cassazione e dunque colui che vi è preposto deve direttamente accertarsene , per cui tanto giustifica - ed al tempo stesso impone - anche al giudice di legittimità di conoscere dell'error in procedendo in ogni suo aspetto , non risultando coerente postulare che il suo esame debba ridursi alla valutazione di sufficienza e logicità della motivazione dei provvedimento impugnato, sol perché la cognizione del fatto processuale in ordine al quale il vizio è stato dedotto implichi un'attività connotata anche da profili valutativi o interpretativi . Anche laddove si denunci la discrasia tra chiesto e pronunciato, il vulnus al principio della domanda e del contraddittorio, a prescindere dalla motivazione dell'interpretazione offerta dal giudice di merito al contenuto o all'ampiezza della domanda stessa, realizza un vizio che, prodottosi nel corso del processo, non può poi non contagiarne l'intero sviluppo successivo. Pertanto, in coerenza con la ratio decidendi espressa nella richiamata pronuncia delle Sezioni unite e con le pronunce che hanno dato ad essa seguito, una volta che la parte interessata abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso il vizio di pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito, coltivato in appello, indipendentemente dalle motivazioni offerte nei precedenti gradi, consente a questa Corte di esaminare il ricorso introduttivo del giudizio, al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata. Premesso che l'erroneo riferimento nella rubrica dei motivo all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., non rende lo stesso inammissibile come opina la contro ricorrente, in quanto dalla sua illustrazione e dal riferimento all'art. 112 c.p.c. è chiaro l'error in procedendo denunciato, vengono in rilievo le conclusioni dell'atto introduttivo dei giudizio innanzi riportate dalle quali risulta che la T., in via principale , aveva chiesto accertarsi la nullità dei licenziamento, con conseguente applicazione della tutela reale prevista dall'art. 18 della I. n. 300 dei 1970 nella formulazione allora vigente, mentre solo in via subordinata era stata richiesto l'annullamento del licenziamento in quanto privo di giusta causa o di giustificato motivo , con applicazione però e per l'effetto dell'art. 8 della I. n. 604 del 1966, e quindi con condanna della società a riassumere la signora T. entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto . Pertanto una volta respinta la domanda principale, con le conseguenze invocate, la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata così come proposta, anche avuto riguardo alla tutela obbligatoria espressamente richiesta. Invece assegnando la tutela reale ha vulnerato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, quindi, i principi della domanda e dei rispetto dei contraddittorio, trascurando altresì che, una volta azionata una domanda ex art. 8 della I n. 604 del 1966, per il convenuto non si pone una questione di difendersi sulla sussistenza o meno dei requisito dimensionale, che non può surrettiziamente essere introdotto nel corso dei giudizio, tanto meno d'ufficio dal giudice, mutando fatti essenziali posti a fondamento della contesa. Per completezza si osserva che il caso all'attenzione del Collegio è ben diverso dalle ipotesi in cui questa Corte ha ritenuto non violato l'art. 112 c.p.c. per l'accoglimento di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte. Così il giudice, ritenendo carenti le condizioni per l'operatività dell'invocata tutela reale, può condannare il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore o, in alternativa, a corrispondergli l'indennità di cui al citato art. 8, trattandosi di domande in rapporto di continenza Cass. n. 9460 del 1991 . In analogo senso si è affermato, in tema di inefficacia del licenziamento, che, se il dipendente illegittimamente licenziato aveva chiesto l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 dei 1970, e quindi anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno in cui il licenziamento ha trovato attuazione, il giudice, accertato che non sussistono i requisiti dimensionali per l'applicazione dell'art. 18, deve accordare, sussistendo i relativi presupposti, la tutela in tal caso applicabile dichiarazione di inefficacia del licenziamento e risarcimento dei danno , essendo tale tutela omogenea e di ampiezza minore rispetto a quella prevista dall'art. 18 Cass. n. 13375 dei 2003 . Parimenti deve ritenersi ammissibile la domanda, proposta per la prima volta in appello dal lavoratore illegittimamente licenziato, diretta ad ottenere la riassunzione ex art. 8 della legge n. 604 del 1966, ove in primo grado il lavoratore medesimo abbia proposto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, atteso che la prima deve ritenersi compresa, come minus, in quest'ultima Cass. n. 8906 del 1997 . II principio ricordato in base al quale una pretesa più ampia contiene in sé una pretesa di minore portata ha trovato di recente conferma e applicazione anche con riferimento al nuovo testo dell'art. 18 della I. n. 300 del 1970, come modificato dalla I. n. 92 del 2012 Cass. n. 23073 del 2015 . Diversamente dalle ipotesi citate, però, nella presente controversia il giudice ha invece riconosciuto una tutela più ampia di quella circoscritta con la domanda introduttiva della parte, con inequivocabile violazione dell'art. 112 c.p.c L'accoglimento dell'esaminato motivo di ricorso impone, in relazione ad esso, la cassazione per il rilevato vizio processuale della sentenza impugnata, onde consentire al giudice del rinvio indicato in dispositivo di pronunciarsi nel merito Cass. n. 13892 del 2005 Cass. n. 19274 del 2004 sulle conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento nei limiti della domanda di tutela obbligatoria come innanzi esposti. 6.- Con il quarto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per non avere la Corte d'Appello preso posizione circa le eccezioni di ultrapetizione, rifiuto del contraddittori9,inammissibilità della prova su fatti pacifici, ripetutamente sollevate dalla società anche nel corso dei giudizio di rinvio, circa la sussistenza del requisito dimensionale. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 18 della I. n. 300 del 1970 e dell'art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 per avere la sentenza impugnata ritenuto la sussistenza del requisito dimensionale erroneamente computando le ore dei lavoratori a tempo parziale. Con il sesto motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione risultando del tutto controverso tra le parti il fatto decisivo rappresentato dalla sussistenza del requisito dimensionale. Poiché tutti i motivi ora menzionati attengono al capo della sentenza impugnata relativo all'applicazione della tutela reale che risulta travolto dall'accoglimento dei terzo mezzo di gravame, gli stessi devono essere dichiarati assorbiti. 7.- Conclusivamente, rigettato il primo e secondo motivo di ricorso ed accolto il terzo, con assorbimento dei residui, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo altresì sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso.