Onorari professionali: erronea esclusione delle voci ‘corrispondenza informativa’ e ‘consultazioni con il cliente’

In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l’espletamento dell’attività di corrispondenza informativa con il cliente è oggetto di una vera e propria presunzione iuris tantum, in ragione della natura del procedimento che impone la comparizione personale della parte interessata all’udienza di discussione e quindi a ritenere per ciò stesso assolto, da parte del difensore, il dovere di informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, con la conseguenza che per la liquidazione della corrispondente voce non è richiesta la prova.

Così si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 16008/16, depositata il 1°agosto. Il caso. La dipendente di un’azienda agricola conveniva l’INPS dinanzi al Giudice del lavoro di Salerno e chiedeva la reiscrizione del proprio nominativo negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per tale anno. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l’INPS al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione proponeva impugnazione la dipendente in relazione alla liquidazione delle spese di primo grado . La Corte d’appello di Salerno, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza del Tribunale e considerata la modesta rilevanza giuridica della lite, disponeva la misura dei compensi in misura pari ai minimi di tariffa. Propone ricorso per cassazione la dipendente. I motivi del ricorso. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’articolo unico della l. n. 1501/1957, della tariffa nazionale adottata con delibera del CNF, nonché denuncia che il valore della controversia fosse da ritenersi indeterminabile”. Con il secondo, censura, invece, la decisione per aver ritenuto non dovuti i diritti ed onorari relativi ad esame dispositivo”, esame testo integrale sentenza”, attività di notifica della sentenza”, corrispondenza cliente”, consultazioni con il cliente” e per aver ritenuto che vi fossero state udienze di mero rinvio. Diritto all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e diritto ad una prestazione. I primi due motivi devono essere ritenuti fondati. Va premesso che, nella specie, si discute anche del diritto all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e non solo del diritto ad una prestazione. In tale ipotesi, il valore della causa è indeterminabile. La Suprema Corte ha, poi, più volte affermato che in tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, nelle spese di lite relative al giudizio di cognizione devono comprendersi anche quelle conseguenti alla sentenza conclusiva del giudizio e che, quindi, nella liquidazione delle stesse il giudice deve tener conto anche dei diritti relativi al ritiro del fascicolo di parte ed all’esame della sentenza . In particolare, è stato chiarito che le prestazioni procuratorie inerenti all’esame della sentenza di primo grado, alla richiesta di notifica del dispositivo, all’esame della sentenza d’appello e al ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria, ineriscono tutte al processo di cognizione e non a quello di esecuzione . Attività di corrispondenza informativa con il cliente . Inoltre, risulta fondata la doglianza relativa alla erronea esclusione delle voci corrispondenza informativa” e consultazioni con il cliente”. Quanto alla prima, la Corte ha precisato che in tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l’espletamento dell’attività di corrispondenza informativa con il cliente” è oggetto di una vera e propria presunzione iuris tantum , in ragione della natura del procedimento che impone la comparizione personale della parte interessata all’udienza di discussione e quindi a ritenere per ciò stesso assolto da parte del difensore il dovere di informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, con la conseguenza che per la liquidazione della corrispondente voce non è richiesta la prova . Quanto poi alla voce consultazione con il cliente”, la stessa va riconosciuta in quanto l’attività difensiva da parte del procuratore presuppone l’avvenuto espletamento anche di tale attività. La sentenza impugnata non si è attenuta a detti principi e la quantificazione delle spese di giudizio di primo grado è avvenuta in violazione delle tabelle e degli inderogabili minimi tariffari applicabili a termini del D.M. n. 127/2004. Per quanto sopra considerato, la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso con assorbimento degli altri.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, sentenza 6 luglio – 1°agosto 2016, numero 16008 Presidente Arienzo – Relatore Marotta Fatto e diritto 1 - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti V.F., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola La Speranza Società Agricola a r.l. nell'anno 2006 per 153 gg., conveniva l'I.N.P.S. dinanzi al Giudice del lavoro di Salerno e chiedeva la reiscrizione del proprio nominativo negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per tale anno. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannava l'I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali spese liquidate in curo 450,00 di cui curo 300,00 per onorano . Avverso tale decisione proponeva impugnazione la F. in relazione alla liquidazione delle spese di primo grado . La Corte di appello di Salerno, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma dalla sentenza del Tribunale, liquidava le spese di primo grado in complessivi curo 1.131,00 di cui euro 415,00 per onorario ed curo 716,00 per diritti. Compensava tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. Riteneva, quanto alle doglianze mosse dalla F. alla quantificazione delle spese come operata dal Tribunale, riteneva applicabile lo scaglione avente come tetto massimo la somma di euro 25.000,00 e che la modesta rilevanza giuridica della lite, di natura seriale, la molteplicità delle udienze di mero rinvio, giustificasse pienamente la liquidazione dei compensi in misura pari ai minimi di tariffa. Riteneva, poi, quanto alle spese del grado di appello, che l'omesso deposito della nota spese e gli errori di liquidazione conseguiti giustificassero la compensazione. Propone ricorso per cassazione V.F. affidato a quattro motivi. L'I.N.P.S. ha depositato procura in calce al controricorso. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'ars. 91 cod. proc. civ., dell'articolo unico della legge numero 1501 del 1957, della tariffa nazionale adottata con delibera del Consiglio Nazionale forense ed approvata con DAL numero 127 del 2004, degli arti. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cod. proc. civ, e, in combinazione, dell'ars. 6 del D.M. numero 127/2004 nonché omesso esame di un fatto decisivo e conosciuto dalle parti. Rileva che il valore della controversia fosse, nella specie, da ritenersi `indeterminabile' essendo stato richiesto il riconoscimento della sussistenza e validità di un contestato rapporto di lavoro agricolo subordinato e che lo scaglione di riferimento fosse quello da 25.000,01 ad curo 50.000,00 evidenzia che, in base alla tabella allegata al DAL e alla relazione illustrativa, avuto anche riguardo ai valori minimi di liquidazione, doveva ritenersi che la determinazione dei compensi nella misura stabilita dalla Corte di appello fosse stata effettuata in violazione degli indicati parametri. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., della L. numero 794 del 1942 e succ. modif., della L. numero 1501 del 1957, art. unico della tariffa nazionale adottata con delibera del Consiglio Nazionale forense ed approvata con D.,M. numero 127 del 2004 e Tabella A, paragrafo Il e Tabella B, paragrafo I, colonna 14, nonché violazione e falsa applicazione di legge e dei principio del rispetto e inderogabilità dei diritti. Censura la decisione per avere ritenuto non dovuti i diritti ed onorari relativi a `esame dispositivo' e `esame testo integrale sentenza' `attività di notifica della sentenza', `corrispondenza cliente', `consultazioni con il cliente' e per avere ritenuto che vi fossero state udienze di mero rinvio. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'ars. 91 cod. proc. civ., della L. numero 794 del 1942 e succ. modif., della L. numero 1501 del 1957, art. unico, della tariffa nazionale adottata con delibera del Consiglio Nazionale forense ed approvata con D.INI. numero 127 del 2004 e Tabella A, paragrafo I1 e Tabella B, paragrafo I, colonna 14, nonché violazione e falsa applicazione di legge e del principio del rispetto e inderogabilità dei diritti. Censura la decisione impugnata che, pur considerata corretta la determinazione del valore della controversia come effettuato ed il riconoscimento delle voci indicate nella decisione, avrebbe errato nel non riconoscere il compenso spettante a termini di tariffa. Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla disposta compensazione delle spese del grado di appello. Evidenzia che tale compensazione è assolutamente incoerente con il complessivo esito del giudizio e che non sussistevano ragioni per non applicare l'ordinario criterio della soccombenza. Sono manifestamente fondati i primi due motivi di ricorso e determinano l'assorbimento degli altri. Va premesso che nella specie si discute anche del diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e non solo del diritto ad una prestazione. In tale ipotesi, come si desume anche da Cass. 26 febbraio 2014, numero 4590, il valore della causa è indeterminabile. Lo stesso, infatti, non è suscettibile di concreta quantificazione sulla base di elementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio cfr. Cass. 24 marzo 2004, numero 5901 Cass. 12 luglio 2005, numero 14586 . Si osserva, poi, che questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, che, nelle spese di lite relative al giudizio di cognizione devono comprendersi anche quelle conseguenti alla sentenza conclusiva del giudizio e che, quindi, nella liquidazione delle stesse il giudice deve tener conto, ad esempio, anche dei diritti relativi al ritiro del fascicolo di parte ed all'esame della sentenza cfr. in tal senso Cass. nnumero 6973 e 7156/1987 e, più di recente, Cass. 18 dicembre 2013, numero 28301 . l stato, in particolare, ritenuto che In considerazione della natura delle prestazioni, che ineriscono alla conclusione del giudizio di cognizione, e della collocazione, nel testo normativo D.M. 30 maggio 1969, Tab. B, par. II , sotto il titolo di `processo di cognizione', le prestazioni procuratorie inerenti all'esame della sentenza di primo grado voce 14 , alla richiesta di notifica del dispositivo voce 21 , alla registrazione della sentenza voce 39 , all'esame della sentenza d'appello voce 14 ed al ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria voce 29 ineriscono tutte al processo di cognizione e non a quello di esecuzione, ancorché rese successivamente alla pronuncia così Cass. numero 3220/1981 . Si veda, con riguardo alle riconoscibilità delle spese, pur successive alla sentenza di primo grado, ma ad essa necessariamente consequenziali - costituendo la sentenza titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate, ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontà in essa espressa -, Cass. 20 settembre 2013, numero 21663 ed in senso sostanzialmente conforme Cass. 9 luglio 1975, numero 2671, Cass. 9 luglio 1969,numero 2525. Inoltre, non vi è dubbio che, laddove, come nel caso di specie, il deposito della sentenza sia avvenuto successivamente alla lettura del dispositivo, vadano riconosciute entrambe le voci previste dalla tabella e cioè `esame del dispositivo' e `esame testo integrale della sentenza'. Come da questa Corte già affermato, risulta fondata la doglianza relativa alla erronea esclusione delle voci `corrispondenza informativa' e `consultazioni con il cliente' . Quanto alla prima, la stessa risulta dovuta in coerenza con l'orientamento di questa Corte - cfr. Cass. 17 ottobre 2007, numero 21841 Cass. 18 settembre 2012, numero 15656 Cass. 11 aprile 2014, numero 8517 - secondo ií quale In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l'espletamento dell'attività di `corrispondenza informativa con il cliente' - cui si ricollega la riconoscibilità dei relativo diritto di procuratore ex art. 21 della Tabella B allegata alla tariffa professionale di cui al D.M. 5 ottobre 1994, numero 585 - nel corso del procedimento di primo grado svolto con il rito del lavoro è oggetto di una vera e propria presunzione iuris tantum, in ragione della peculiare natura del procedimento che impone la comparizione personale della parte interessata all'udienza di discussione e quindi a ritenere per ciò stesso assolto da parte del difensore il dovere di informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, con la conseguenza che per la liquidazione della corrispondente voce non è richiesta la prova l'attribuzione di ulteriori competenze a quel titolo è subordinata, invece, alla documentazione e, comunque, alla prova certa dell'effettività della prestazione professionale come specificamente indirizzata a tenere informato il cliente di eventi processuali rilevanti . Quanto alla voce `consultazione con il cliente', la stessa va riconosciuta in quanto l'attività difensiva da parte del procuratore presuppone l'avvenuto espletamento anche di tale attività. La sentenza impugnata non si è attenuta agli indicati principi, atteso che, tenuto conto delle voci indicate dal ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, e con riferimento al valore della causa, risulta che la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado sia avvenuta in violazione delle tabelle e degli inderogabili minimi tariffari applicabili a termini del D.M. numero 127/2004 cfr. Cass. 19 aprile 2006, numero 27804 Cass. 29 ottobre 2014, numero 22983 . Per tutto quanto sopra considerato, si propone l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso con assorbimento degli altri e della questione relativa alla eventuale sussistenza di udienze di mero rinvio, posta dalla Corte territoriale, insieme con altre circostanze, a base della regolamentazione delle spese dei giudizio di appello e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altro giudice il tutto con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., numero 5 . 2 - Non sono state depositate memorie e ne art. 380 bis, co. 2, cod. proc. civ 3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, numero 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo. 4 - In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli altri la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Napoli che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.