Militare deceduto all’estero: i genitori chiedono i benefici

Deve dichiararsi illegittimo l’art. 2 del d.P.R. n. 243/2006 nella parte in cui prevede che fino a nuova autorizzazione di spesa le provvidenze siano corrisposte agli aventi diritto con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal primo gennaio 1961 ed all’estero dal primo gennaio 2003 . Si tratta di differenziazione che non è in alcun modo contemplata dalla fonte primaria e che non può essere introdotta dalla fonte regolamentare.

Ha stabilito così la Suprema Corte con la pronuncia n. 15328/16, depositata il 25 luglio. Il caso. La Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di due ricorrenti volta ad ottenere i benefici di cui al d.P.R. n. 243/2006 quali genitori di un militare deceduto in servizio all’estero nel 1994. La Corte, in particolare, riteneva che il regolamento che aveva esteso alle vittime del dovere i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, avesse legittimamente discriminato fra eventi verificatisi sul territorio nazionale, e eventi verificatisi all’estero, e sul rilievo, dunque, che il fatto occorso al militare si fosse verificato all’estero in data anteriore al 2003, rigettava la domanda proposta dai suoi genitori. Questi ultimi ricorrono in Cassazione. Eventi verificatisi all’estero ed eventi verificatisi in Italia. I genitori del militare deceduto denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 243/2006, per aver la Corte di merito ritenuto che la disposizione citata discriminasse tra eventi verificatisi in Italia, indennizzabili dal 1961, ed eventi verificatisi all’estero, indennizzabili dal 2003 ad avviso dei ricorrenti l’art. 2 del d.P.R. n. 243/2006 avrebbe introdotto la distinzione in esame esclusivamente ai fini della copertura di spesa, dovendo ogni diversa interpretazione ritenersi contraria agli artt. 2 e 3 Cost Regolamenti di attuazione o integrazione. Il motivo è, ad avviso degli Ermellini, fondato. E’ infatti da ritenere che il regolamento di cui al d.P.R. n. 243/2006 appartenga al novero dei regolamenti di attuazione o integrazione, così definiti in dottrina in ragione del loro fondarsi su di una legge che, limitandosi a fissare i principi di una materia data senza regolarne il dettaglio, non è suscettibile di applicazione fintanto che non sia intervenuto il relativo regolamento attuativo. Ciò posto, si tratta di stabilire se il rinvio al regolamento della disciplina dei termini e delle modalità di corresponsione delle provvidenze abbia rimesso alla fonte secondaria non soltanto l’individuazione dei termini per la presentazione delle domande, ma altresì una non limitata area di scelte circa la concreta estensione delle provvidenze in esame . Ritiene il Collegio che tale ultima interpretazione non sia condivisibile. Attribuire ad un regolamento la scelta dei soggetti beneficiari delle provvidenze equivarrebbe, infatti, ad introdurre una clausola autorizzatoria in bianco all’esercizio della potestà normativa, che attribuirebbe all’autorità amministrativa una totale libertà di scelta al riguardo e finirebbe con il paralizzare il controllo giurisdizionale finalizzato a tutelare l’azionabilità delle pretese dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Deve dunque dichiararsi illegittimo l’art. 2 del d.P.R. n. 243/2006 nella parte in cui ha previsto che fino a nuova autorizzazione di spesa le provvidenze in questione venissero corrisposte agli aventi diritto con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal primo gennaio 1961 ed all’estero dal primo gennaio 2003. La Corte accoglie dunque il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 maggio – 25 luglio 2016, n. 15328 Presidente Berrino – Relatore Cavallaro Fatto Con sentenza depositata il 28.5.2012, la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di N.M. e C.V. volta ad ottenere i benefici di cui al d.P.R. n. 243/2006 quali genitori di C.G., militare deceduto in servizio all’estero nel 1994. La Corte, in particolare, riteneva che il regolamento approvato con d.P.R. n. 243/2006, in attuazione dell’art. 1, comma 565, l. n. 266/2005, che aveva esteso alle vittime del dovere i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, avesse legittimamente discriminato fra eventi verificatisi sul territorio nazionale, considerati utilmente ai fini dell’ammissione al godimento dei benefici a far data dal 1961, ed eventi verificatisi all’estero, considerati utilmente al predetto fine solo a far data dal 2003, e sul rilievo che il fatto occorso a C.G. si era verificato all’estero in data anteriore al 2003, rigettava la domanda proposta dai suoi genitori. Contro questa pronuncia ricorrono N.M. e C.V. affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono rimasti intimati. Diritto Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.P.R. n. 243/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che la disposizione cit. discriminasse fra eventi verificatisi in Italia, indennizzabili dal 1961, ed eventi verificatisi all’estero, indennizzabili dal 2003 ad avviso dei ricorrenti, infatti, l’art. 2, d.P.R. n. 243/2006, avrebbe introdotto la distinzione in esame esclusivamente ai fini della copertura di spesa, dovendo ogni diversa interpretazione ritenersi contraria agli artt. 2 e 3 Cost Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito motivato circa la natura dell’attività svolta all’estero dal loro congiunto. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito ritenuto che, in considerazione della natura della controversia, sussistevano comunque gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di causa. Ciò posto, il primo motivo è fondato nei termini che seguono. Va premesso che l’art. 1, comma 562, L. n. 266/2005, ha stabilito che, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, individuate ai sensi dei successivi commi 563 e 564, fosse autorizzata, a decorrere dall’anno 2006, la spesa annua nel limite massimo di Euro 10.000.000,00. A sua volta, il comma 565 ha previsto che, con successivo regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 1, l. n. 400/1988, fossero disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti . Detto regolamento è stato successivamente emanato con d.P.R. n. 243/2006, il cui art. 2, per quanto qui interessa, ha previsto che fino a nuova autorizzazione di spesa , le provvidenze in questione venissero corrisposte agli aventi diritto con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1 gennaio 1961 ed all’estero dal 1 gennaio 2003 . Dato il rinvio all’art. 17, comma 1, L. n. 400/1988, e l’assenza nella legge n. 266/2005 di disposizioni suscettibili di immediata applicazione, è da ritenere che il regolamento di cui al d.P.R. n. 243/2006 appartenga al novero dei regolamenti di attuazione o integrazione, così definiti in dottrina in ragione del loro fondarsi su di una legge che, limitandosi a fissare i principi di una materia data senza regolarne il dettaglio, non è suscettibile di applicazione fintanto che non sia intervenuto il relativo regolamento attuativo. Ciò posto, si tratta di stabilire se il rinvio al regolamento della disciplina dei termini e delle modalità di corresponsione delle provvidenze abbia rimesso alla fonte secondaria non soltanto l’individuazione dei termini per la presentazione delle domande e la disciplina del relativo procedimento amministrativo di accertamento dei requisiti e di concessione delle provvidenze, ma altresì - come ritenuto dalla sentenza impugnata - una non limitata area di scelte circa la concreta estensione delle provvidenze in esame . Ritiene il Collegio che tale ultima interpretazione, nella misura in cui abilita il regolamento a introdurre fra la platea dei potenziali aventi diritto disparità di trattamento non fondate su alcuna previsione legislativa, non sia condivisibile, dal momento che finisce con il frustrare l’esigenza di un controllo giurisdizionale sugli atti normativi della pubblica amministrazione. Il principio di legalità cui deve ispirarsi l’azione amministrativa non può infatti declinarsi soltanto in negativo, come mera non contrarietà alla legge, ma richiede di essere declinato in positivo, vale a dire come esercizio di potestà da essa conferite, ed è evidente che interpretare l’art. 1, comma 565, L. n. 266/2005, nel senso di attribuire al regolamento la scelta dei soggetti beneficiari delle provvidenze equivarrebbe a introdurre una clausola autorizzatoria in bianco all’esercizio della potestà normativa, che attribuirebbe all’autorità amministrativa una totale libertà di scelta al riguardo e finirebbe con il paralizzare il controllo giurisdizionale finalizzato a tutelare l’azionabilità delle pretese dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Né vale in contrario richiamare il costante insegnamento della Corte costituzionale secondo cui il decorso del tempo è di per sé fattore di differenziazione benché sia vero in generale che il fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive v. in tal senso Corte cost. nn. 31 e 273 del 2011, 61 del 2010, 170 del 2009 e 212 del 2008 , non è meno vero che in un ordinamento retto dal principio di legalità dell’azione amministrativa è la legge che deve stabilire in che modo il tempo possegga tale attitudine e salvo comunque il controllo di ragionevolezza ex art. 3, comma 1 Cost. diversamente, il principio di legalità non potrebbe più declinarsi nel senso sostanziale di base legale per l’esercizio del potere, ossia nel senso in cui deve interpretarsi secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale v. in specie Corte cost. nn. 115 del 2011, 32 del 2009, 307 del 2003, 150 del 1982 , e la disposizione di cui all’art. 1, comma 565, L. n. 266/2005, sarebbe sospettabile di illegittimità costituzionale, dal momento che il principio di legalità dell’azione amministrativa è posto in funzione della necessità di assicurare l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge art. 3, comma 1, Cost. . Dovendo pertanto ritenersi che l’art. 1, comma 565, l. n. 266/2005, nel rinviare al regolamento della disciplina dei termini e delle modalità di corresponsione delle provvidenze, abbia rimesso alla fonte secondaria soltanto l’individuazione dei termini per la presentazione delle domande e la disciplina del relativo procedimento amministrativo di accertamento dei requisiti e di concessione delle provvidenze, deve concludersi per l’illegittimità e la conseguente necessaria disapplicazione dell’art. 2, d.P.R. n. 246/2006, nella parte in cui ha previsto che fino a nuova autorizzazione di spesa le provvidenze in questione venissero corrisposte agli aventi diritto con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1 gennaio 1961 ed all’estero dal 1 gennaio 2003 trattasi infatti di differenziazione che non è in alcun modo contemplata dalla fonte primaria e che non poteva essere introdotta dalla fonte regolamentare senza violare l’art. 4, comma 1, prel. c.c Non essendosi la Corte territoriale attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti il secondo e il terzo motivo, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà accertare se la natura dell’attività svolta da C.G. fosse tale da consentire l’erogazione delle provvidenze ai suoi superstiti, odierni ricorrenti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.