Il riassorbimento dell’assegno personale non può riguardare l’intero ammontare dell’indennità di agenzia

Gli ex dipendenti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato poi trasferiti in soprannumero nel ruolo organico del Ministero delle Finanze e infine transitati alle dipendenze dell’Agenzia del Territorio, hanno diritto alla conservazione del trattamento retributivo cd. accessorio in godimento al momento del passaggio, con riassorbimento degli incrementi del trattamento retributivo risultante dalla disciplina di cui all’art. 3, commi 232 e 233 della l. n. 549/95.

E’ quanto affermato dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14037/16, depositata l’8 luglio. Il caso. Con sentenza del 17 febbraio 2010, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello di due ex dipendenti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, poi trasferiti in soprannumero nel ruolo organico del Ministero delle Finanze e infine transitati alle dipendenze dell’Agenzia del Territorio, avverso la sentenza di rigetto delle loro domande volte ad ottenere l’accertamento, nei confronti della suddetta Agenzia, della illegittimità del riassorbimento dell’assegno personale assorbibile in godimento al 1 gennaio 2002 effettuato dall’Amministrazione con riferimento all’intero ammontare dell’indennità di agenzia di cui all’art. 87 CCNL 2002-2005, anziché a quella sola parte di effettivo incremento di retribuzione accessoria di cui al comma 2, lett. b , di tale disposizione, con condanna dell’Agenzia stessa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in seguito agli atti di recupero effettuati tra il 2002 e il 2007 e con conseguente rideterminazione dell’importo dell’assegno individuale assorbibile mensile. Avverso la decisione della Corte, propone ricorso per cassazione uno dei due appellanti. L’indennità di agenzia non è configurabile come emolumento nuovo. L’unico motivo di ricorso denunzia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione della disciplina legislativa e contrattuale relativa all’assegno personale assorbibile dedotto in giudizio. Si sottolinea che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d’appello, l’indennità di agenzia non era configurabile come un emolumento nuovo, in quanto l’art. 87 CCNL per il personale non dirigente del Comparto Agenzie fiscali da applicare nella specie, aveva previsto con tale indennità solo il riposizionamento di voci retributive già percepite, senza alcun concreto incremento di retribuzione. Il CCNL 2002 l’indennità di agenzia. La Cassazione accoglie il ricorso, richiamando Cass. SS.UU. n. 6106/12 in riferimento ad una controversia analoga. In quest’ultima sentenza infatti, le SS. UU. hanno precisato che la l. n. 549/95, all’art. 3 ha previsto che ai dipendenti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato trasferiti nei ruoli del Ministero delle Finanze in attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, dovesse essere attribuito un assegno personale non pensionabile e non rivalutabile, pari all’eventuale differenza tra il trattamento accessorio complessivo in godimento all’atto del passaggio ed il trattamento accessorio complessivo spettante alla nuova posizione e che l’assegno personale sarebbe stato conservato fino al riassorbimento a seguito di futuri aumenti delle quote di retribuzione accessoria. Successivamente al primo rinnovo del contratto collettivo al 1° gennaio 2002, l’assegno veniva ridotto della quota parte riferita all’incremento dell’indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero delle Finanze. Il CCNL suindicato, all’art. 87, ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2003, l’indennità di agenzia, in sostituzione della predetta indennità di amministrazione. Il criterio di effettività del trattamento retributivo. Le SS.UU., da tale ricognizione normativa hanno desunto la configurabilità in capo ai dipendenti transitati dalle Agenzie dei Monopoli di Stato, di un preciso diritto, consistente nella conservazione del trattamento retributivo cd. accessorio in godimento al momento del passaggio all’Amministrazione ministeriale, da riassorbire nei successivi incrementi, di uguale natura, spettanti nelle nuovi posizioni lavorative e, non ammettendo deroghe essendo un diritto retributivo, l’assorbimento deve garantire la conservazione effettiva del trattamento in godimento. L’assorbimento non può essere integrale. Da ciò consegue che, alla trasformazione dell’indennità di amministrazione in indennità di agenzia non può conseguire, per il sol fatto che la nuova indennità sia contrattualmente incrementata, l’assorbimento integrale del pregresso trattamento accessorio, nel senso che quest’ultimo si sia interamente trasfuso sic et simpliciter nel nuovo trattamento, così come incrementato. Il riassorbimento dell’assegno personale assorbibile in godimento al 1 gennaio 2002 non può riguardare l’intero ammontare dell’indennità di agenzia stessa, perché deve riferirsi alla sola parte di effettivo incremento di retribuzione accessoria percepita dal dipendente, senza prendere in considerazione le componenti retributive della indennità di agenzia che erano già riscosse dai lavoratori transitati rappresentate dall’indennità di amministrazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 aprile – 8 luglio 2016, n. 14037 Presidente Napoletano – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata depositata il 17 febbraio 2010 respinge l’appello di B.L. e C.D. - ex dipendenti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, trasferiti in soprannumero nel ruolo organico del Ministero delle Finanze e poi transitati alle dipendenze dell’Agenzia del Territorio - avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4141/2008 di rigetto delle loro domande volte ad ottenere l’accertamento, nei confronti della predetta Agenzia, della illegittimità del riassorbimento dell’assegno personale assorbibile in godimento al 1 gennaio 2002 effettuato dalla Amministrazione con riferimento all’intero ammontare dell’indennità di agenzia di cui all’art. 87 CCNL 2002-2005, anziché a quella sola parte di effettivo incremento di retribuzione accessoria di cui al comma 2, lett. b , di tale disposizione, con condanna della Agenzia stessa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in seguito agli atti di recupero effettuati dall’i gennaio 2002 al 30 aprile 2007 e con conseguente rideterminazione dell’importo dell’assegno individuale assorbibile mensile. La Corte d’appello di Torino, per quel che qui interessa, precisa che a contrariamente a quel che sostengono gli appellanti la indennità di agenzia di cui all’art. 87 cit. non può essere considerata una mera ridenominazione di componenti retributive preesistenti, ma costituisce una indennità del tutto nuova, che ingloba parte delle indennità precedenti che non avevano caratteri di generalità e continuità e le stabilizza , cioè conferisce loro - nell’evidente interesse dei lavoratori - i suddetti caratteri di generalità e continuità b come è noto, la determinazione dell’assegno ad personam si deve effettuare in base al raffronto fra il precedente trattamento retributivo accessorio spettante ai dipendenti e quello successivo al loro passaggio alla nuova Amministrazione con riferimento alle componenti fisse , pertanto, dopo l’istituzione della nuova indennità di agenzia , stabilizzata e di importo superiore rispetto alla precedente indennità di amministrazione percepita sino al 31 dicembre 2001,i1 riassorbimento non poteva non essere effettuato con riguardo all’intero importo di tale neo-istituita indennità. 2.- Il ricorso di B.L. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo l’Agenzia del Territorio non svolge attività difensiva. Motivi della decisione I - Sintesi del ricorso. 1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione della disciplina legislativa e contrattuale relativa all’assegno personale assorbibile dedotto in giudizio. Si sottolinea che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte torinese, l’indennità di agenzia non era configurabile come un emolumento nuovo, in quanto l’art. 87 CCNL per il personale non dirigente del Compatto Agenzie fiscali, quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002-2003 - da applicare nella specie - aveva previsto con tale indennità solo il riposizionamento di voci retributive già percepite indennità di amministrazione, c.d. quota stabilizzata , senza alcun concreto incremento di retribuzione. Pertanto, il recupero operato dalla Amministrazione sull’intero ammontare della suddetta indennità, anziché soltanto sulla quota parte di effettivo incremento della retribuzione accessoria, è in contrasto con il disposto della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 232, che espressamente prevede l’assorbimento, a seguito di futuri aumenti delle quote di trattamento accessorio complessivo spettante sulla nuova posizione. II - Esame delle censure. 2.- Il motivo di ricorso è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte e in continuità con l’indirizzo espresso da Cass. SU 19 aprile 2012, n. 6106, in riferimento ad una controversia analoga alla presente. 2.1.- Nella suddetta sentenza le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, ha previsto che ai dipendenti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato trasferiti anche in soprannumero nei ruoli del Ministero delle Finanze in conseguenza dell’attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, dovesse essere attribuito un assegno personale non pensionabile e non rivalutabile, pari all’eventuale differenza fra il trattamento accessorio complessivo in godimento all’atto del passaggio ed il trattamento accessorio complessivo spettante nella nuova posizione comma 232 e che l’assegno personale sarebbe stato conservato fino al riassorbimento a seguito di futuri aumenti delle quote di retribuzione accessoria comma 233 . Successivamente al primo rinnovo del contratto collettivo, in data 1 gennaio 2002, l’assegno, denominato nelle buste paga indennità di amministrazione anomala , veniva ridotto - come è pacifico fra le parti - della quota parte riferita all’incremento dell’indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero delle Finanze. Il CCNL suindicato, all’art. 87, ha introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2003, l’indennità di agenzia, in sostituzione della predetta indennità di amministrazione. In base al comma 2 del suddetto art. 87 l’indennità di agenzia era costituita dalle seguenti componenti retributive a valore pro capite, dell’indennità di amministrazione di cui all’art. 33 del CCNL 16 febbraio 1999, integrato dall’art. 4 del CCNL 21 febbraio 2001, ivi incluso l’incremento mensile stabilito con decorrenza 1 gennaio 2002 nella tabella F, allegata al contratto, con la precisazione che contestualmente all’istituzione dell’indennità di agenzia, l’indennità di amministrazione non sarebbe stata più corrisposta b aumento mensile pro capite, nella misura e con la decorrenza indicate nella predetta tabella F c quota pro capite mensile, nelle misura e decorrenza indicate nella tabella G, allegata al contratto, derivante dalla stabilizzazione delle componenti della quota incentivante destinata a ciascuna Agenzia ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera c del d.lgs. n. 300 del 1999, nonché dalla stabilizzazione della quota parte, avente carattere di certezza e stabilità, del Fondo previsto dall’art. 84 dello stesso contratto. In base a dichiarazione congiunta delle patti collettive veniva precisato che tale ultima quota mensile di cui alla lett. c sarebbe derivata dalla stabilizzazione delle componenti, aventi carattere certo e continuativo, della quota incentivante attribuita a ciascuna Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 59, comma 4, lett. c . 2.2.- Dalla suddetta ricognizione normativa e contrattuale le Sezioni Unite hanno desunto la configurabilità, in capo ai dipendenti transitati alle Agenzie dai Monopoli di Stato, di un preciso diritto, consistente nella conservazione del trattamento retributivo c.d. accessorio in godimento al momento del passaggio all’Amministrazione ministeriale, da riassorbire nei successivi incrementi, di uguale natura, spettanti nelle nuove posizioni lavorative. Trattandosi di un diritto retributivo, inteso al mantenimento di un trattamento già acquisito, esso non ammette deroghe sul piano della effettività, sì che - come avviene comunemente nelle previsioni normative o contrattuali in materie analoghe - l’assorbimento deve garantire, in concreto, la conservazione effettiva del trattamento in godimento. Tale criterio di effettività deve essere osservato anche nelle ipotesi in cui il nuovo trattamento retributivo - nella specie, accessorio - abbia più componenti, dovendosi riferire il raffronto - finalizzato a garantire la conservazione dei diritti retributivi specificamente tutelati al trattamento complessivo anteriore alla data del passaggio nella nuova posizione lavorativa e al trattamento complessivo successivo a tale data. 2.3.- Da queste premesse si desume che, alla trasformazione dell’indennità di amministrazione in indennità di agenzia, sopra descritta, non può conseguire, per il sol fatto che la nuova indennità sia contrattualmente incrementata, l’assorbimento integrale del pregresso trattamento accessorio, nel senso che quest’ultimo si sia interamente trasfuso sic et simpliciter nel nuovo trattamento, così come incrementato. Infatti, come rilevato dall’attuale ricorrente e riportato anche nella sentenza impugnata, l’unico incremento di retribuzione accessoria disposto dall’art. 87, comma 2, del CCNL cit. è stato quello di cui alla lettera b dello stesso articolo, essendo invece rimaste invariate, se pure confluite in una unica voce, le componenti di cui alle lett. a e c che erano già percepite come indennità di amministrazione e quota incentivante di carattere fisso e continuativo. 2.4.- In questa situazione è del tutto chiaro che seppure - come afferma la Corte d’appello - con l’indennità di agenzia è stato disposto l’inglobamento di parte delle indennità precedenti che non avevano caratteri di generalità e continuità e la loro stabilizzazione , conferendo loro i caratteri di generalità e continuità, nell’evidente interesse dei lavoratori, tuttavia, con riguardo alla particolare categoria di lavoratori rappresentata dagli ex dipendenti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, trasferiti in soprannumero nel ruolo organico del Ministero delle Finanze e poi transitati alle dipendenze delle Agenzie fiscali nella specie dell’Agenzia del Territorio , tale inglobamento e stabilizzazione devono essere effettuati nel rispetto del diritto dei lavoratori alla conservazione del trattamento retributivo c.d. accessorio in godimento al momento del passaggio, con riassorbimento negli incrementi del trattamento retributivo, di uguale natura, spettante nella nuova posizione lavorativa, come stabilito dalla disciplina dell’assegno personale ex art. 3, commi 232 e 233, della legge n. 549 del 1995. Ciò significa che per effetto dell’istituzione dell’indennità di agenzia, sostitutiva dell’indennità di amministrazione, il riassorbimento dell’assegno personale assorbibile in godimento al 1 gennaio 2002 non poteva essere effettuato con riferimento all’intero ammontare dell’indennità di agenzia di cui all’art. 87 cit. corrisposta al ricorrente perché il suddetto riassorbimento poteva operare soltanto con riguardo alla parte di effettivo incremento di retribuzione accessoria percepita e precisamente a quella di cui al comma 2, lett. b, di tale disposizione , senza prendere in considerazione le componenti retributive della indennità di agenzia che erano già percepite dai lavoratori transitati - e, quindi, dal ricorrente rappresentate dall’indennità di amministrazione, di cui alla lett. a dell’art. 87 cit. e dalla quota incentivante stabilizzata, di cui alla lett. c di tale disposizione. 2.5.- La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi, pervenendo ad una conclusione non rispettosa del principio di effettività della garanzia di conservazione, in concreto, del trattamento retribuivo accessorio, da riconoscere al ricorrente, sulla base della normativa legislativa e contrattuale di riferimento. III – Conclusioni. 4.- In sintesi, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte e con assorbimento di ogni altro profilo di censura. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche al seguente gli ex dipendenti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato trasferiti in soprannumero nel ruolo organico del Ministero delle Finanze e poi transitati alle dipendenze delle Agenzie fiscali hanno diritto alla conservazione del trattamento retributivo c.d. accessorio in godimento al momento del passaggio, con riassorbimento negli incrementi del trattamento retributivo, di uguale natura, spettante nella nuova posizione lavorativa, come risulta dalla disciplina dell’assegno personale di cui all’art. 3, commi 232 e 233, della legge n. 549 del 1995. Tale riassorbimento deve garantire la conservazione effettiva del trattamento in godimento, mediante il raffronto tra il trattamento retributivo anteriore alla data del passaggio nella nuova posizione lavorativa e al trattamento retributivo successivo a tale data, considerati nel loro ammontare complessivo e non nelle singole voci che li compongono. Pertanto, per effetto dell’istituzione dell’indennità di agenzia, sostitutiva dell’indennità di amministrazione ai sensi dell’art. 87 del CCNL 2002-2005 per il personale delle Agenzie fiscali , il riassorbimento dell’assegno personale assorbibile in godimento al 1 gennaio 2002 non può riguardare l’intero ammontare dell’indennità di agenzia stessa, perché deve riferirsi alla sola parte di effettivo incremento di retribuzione accessoria percepita dal dipendente e precisamente a quella di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 87 cit. , senza prendere in considerazione le componenti retributive della indennità di agenzia che erano già riscosse dai lavoratori transitati rappresentate dall’indennità di amministrazione, di cui alla lett. a dell’art. 87 cit. e dalla quota incentivante stabilizzata, di cui alla lett. c di tale disposizione . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.