Pensione di invalidità e requisito reddituale: esclusa la casa utilizzata come abitazione

Respinte le obiezioni mosse dall’Inps. Riconosciuto il diritto di una donna ad ottenere la pensione. Errati i calcoli fatti dall’Inps in merito al reddito della beneficiaria dell’assegno.

Salva la pensione di invalidità civile. La beneficiaria dell’assegno può tirare un sospiro di sollievo. Errati i calcoli prodotti dall’Inps in merito al reddito a disposizione della donna non andava conteggiata, difatti, la sua casa di abitazione Cassazione, sentenza n. 14026, sezione lavoro, depositata oggi . Reddito. Decisiva, e favorevole alla donna, la valutazione espressa dai giudici d’Appello. A loro avviso il reddito previsto per l’attribuzione della pensione di invalidità civile non può comprendere anche quello della casa di abitazione . Accolta, quindi, l’obiezione mossa dalla donna. Censurato il ragionamento proposto dall’Inps. E ora la vittoria della pensionata è sancita dai magistrati della Cassazione, i quali sottolineano che in tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione . Respinte le osservazioni proposte dall’Istituto. Sufficiente la constatazione della applicabilità della normativa sulla pensione sociale anche sul fronte della pensione di inabilità , con conseguente esclusione della casa di abitazione dal computo del reddito complessivo .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 aprile – 8 luglio 2016, n. 14026 Presidente Mammone – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ha accolto la domanda di V.V. volta ad accertare che il reddito,ai fini dell'attribuzione della pensione di invalidità civile non doveva comprendere anche quello della casa di abitazione. La Corte ha richiamato un precedente della Cassazione secondo cui l'assegno divorzile, proprio perché interamente deducibile ai fini del pagamento dell'Irpef , doveva essere detratto dal reddito ai fini della pensione di invalidità civile. Secondo la Corte tale sentenza era in contrasto con quanto sostenuto dall'Inps di ritenere differenti le condizioni di deducibilità ai fini fiscali da quelle relative al reddito da considerare per l'accesso alle prestazioni. Ha concluso, pertanto, ritenendo infondata la pretesa dell'Istituto di escludere la detraibilità del reddito della casa di abitazione . Ricorre Inps con un motivo. Resiste il V. con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc. Motivi della decisione Con un unico motivo l'Inps denuncia violazione dell'art. 14 septies del DL 663/1979 cony, in L .n. 3311980 e dell'art 2 DM n 553/1992 in relazione agli art 12 e 13 L. n. 118/1971. Deduce che il reddito della casa doveva essere computato nel reddito rilevante ai fini della concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art 12 L. n 118/1971. Rileva che ai fini previdenziali ed assistenziali rileva il reddito assoggettabile ad Irpef e quindi anche il reddito della casa di abitazione come espressamente prevede il decreto ministeriale n. 533/1992, mentre soltanto ai fini della determinazione dell'imposta in ambito fiscale rileva il cd reddito complessivo che deve essere diminuito degli oneri deducibili e quindi del reddito della casa di abitazione principale L'INPS aggiunge che quando nelle norme sull'invalidità civile si parla di redditi assoggettabili oltre che di redditi esenti , si esprime un concetto più ampio di quello di redditi assoggettati cui invece si riferisce il TUIR esclusivamente ai fini della tassazione. Il ricorso è infondato. La questione è stata già oggetto di numerose pronunce di questa Corte cfr 5479/2012, 14456/12, 20387/2013 secondo cui In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione . Le norme specifiche di riferimento sono costituite dalla L. n. 118 del 1971, art. 12 e dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 la prima rinvia per le condizioni economiche, richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessanta - cinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il redditi della casa di abitazione. Orbene le svolte argomentazioni sono sufficienti per ritenere l'assunto dell'INPS privo di pregio, proprio per l'applicabilità della normativa della pensione sociale in tema di pensione di inabilità, con la conseguente esclusione - ai fini della concessione di quest'ultima, dal computo del reddito di quello della casa di abitazione. Nè infine può trovare applicazione, contrariamente a quanto affermato dall'INPS, il D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 2, secondo il quale nella dichiarazione di cui all'art. i debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPEF o esenti da imposta, in quanto la casa di abitazione nel caso di specie ai fini assistenziali non costituisce onere deducibile, ma una voce di reddito. Contro la tesi qui accolta non vale citare il precedente di questa Corte n 4223/2012 che attiene a diversa fattispecie e non esamina l'art 12 L. n. 118/1971 che deve trovare applicazione nel presente giudizio. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa avuto riguardo al consolidarsi della tesi qui accolta in epoca successiva alla proposizione del ricorso P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese processuali.