Le massime d’esperienza come fonte di convincimento del Giudice

Il giudizio di cassazione è limitato al sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze istruttorie, nonché alla verifica della correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dal Giudice di merito, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento o nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10536 depositata il 20 maggio 2016. Il caso. La Corte di Appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, condannava l’Amministrazione Provinciale di Roma al risarcimento dei danni patiti da una dipendente di quest’ultima in seguito al demansionamento patito nel passaggio dall’Ufficio beni storici e antropologici dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Roma all’Ufficio Studi. Ad avviso dei Giudici di merito tale mutamento di mansioni aveva comportato uno svuotamento significativo, per qualità e quantità, delle attribuzioni della lavoratrice, cagionandole un danno alla professionalità ed un danno biologico. Contro tale sentenza l’Amministrazione ricorreva alla Corte di Cassazione, affidandosi ad un unico articolato motivo. La Cassazione non può ri valutare le prove. In particolare, ad avviso della ricorrente, i Giudici di merito avevano solo genericamente motivato la propria decisione, basandosi sui pretesi riscontri della deposizione di un teste, senza tuttavia considerare che non solo la lavoratrice, ma tutto l’Ufficio Studi aveva avuto poco lavoro e che era stata la stessa lavoratrice a richiedere un tale mutamento di mansioni. Ad avviso della stessa ricorrente, inoltre, la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto provati il demansionamento ed il supposto danno patrimoniale alla professionalità, essendo invece necessario - a tal fine - dimostrare fatti e circostanze da cui presumere che in concreto vi fosse stata una perdita delle cognizioni acquisite ovvero l’impossibilità di un loro aggiornamento. Impostazione che tuttavia non viene avallata dalla Cassazione, poiché suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella raccolta dalla sentenza impugnata . Ê infatti noto che gli apprezzamenti di fatto rientrano nel potere discrezionale del Giudice di merito, che ha il solo obbligo di supportare con motivazione congrua e logica l’accertamento eseguito Cass. n. 2090/2004 Cass. SS.UU. n. 5802/1998 . Massime di esperienza Affermando il principio esposto in massima, la Corte prosegue poi chiarendo come il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito , dovendo la Cassazione solo verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture . La differenza sta in ciò che le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere . Massime che sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari . e mere congetture. Diversamente, sono mere congetture come tali inidonee ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’ id quod plerumque accidit , insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità . Nel caso di specie, il ricorso non rilevava l’uso di inesistenti massime d’esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma si limitava a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni sugli elementi raccolti, richiedendo un accertamento che – in presenza di una motivazione congrua ed esente da vizi logici – alla Cassazione è precluso. Il danno da demansionamento può essere presunto. Nel caso di specie, la pronuncia di merito aveva accertato uno svuotamento qualitativo e quantitativo delle mansioni svolte dalla lavoratrice, oltre ad un suo isolamento rispetto al contesto organizzativo dell’ambiente di lavoro, circostanze da cui i giudici d’appello hanno correttamente ricavato una presumptio hominis di impoverimento professionale proiettato nel futuro trattandosi di presunzione, consentita anche a fronte di un accertato demansionamento, non è indispensabile la dimostrazione positiva d’una vera e propria impossibilità di aggiornamento . La liquidazione di un tale danno patrimoniale, conclude la Corte, avviene in via necessariamente equitativa .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 febbraio – 20 maggio 2016, n. 10536 Presidente Nobile – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 5.4.12 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di rigetto n. 25220/03 emessa dal Tribunale capitolino, condannava - per quel che rileva nella presente sede - l’Amministrazione Provinciale di Roma al risarcimento dei danni da demansionamento in favore di F.B.F. relativamente al periodo intercorso dal 20.9.2000 alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio. Statuiva la Corte di merito che la dipendente aveva patito, nel passaggio dalle mansioni svolte presso l’Ufficio beni storici e antropologici dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Roma a quelle di addetta all’Ufficio Studi, uno svuotamento significativo, per qualità e quantità, delle proprie attribuzioni, per l’effetto riportando un danno alla professionalità e un danno biologico, entrambi riconosciuti dai giudici d’appello. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Amministrazione Provinciale di Roma cui è poi subentrata ex lege la Città Metropolitana di Roma Capitale, che a tal fine ha depositato memoria affidandosi ad un solo articolato motivo. L’intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata genericamente motivato basandosi su pretesi riscontri della deposizione del teste C. , il tutto in contrasto con la specifica motivazione resa dal Tribunale, con le controdeduzioni svolte dall’amministrazione e con i numerosi documenti acquisiti in corso di causa. Da essi risulta - prosegue il ricorso - l’atteggiamento antagonistico e aggressivo della controricorrente rispetto ai compiti affidatile presso l’Ufficio Studi inoltre la Corte territoriale - prosegue il ricorso - ha travisato il significato della deposizione del teste C. , nel senso che nei primi tempi cioè dall’ottobre al dicembre 2000 dopo la sua costituzione tutto l’Ufficio Studi e non soltanto la F.B. aveva avuto poco lavoro da svolgere in considerazione delle difficoltà di avvio della nuova unità organizzativa denuncia, ancora, il ricorso che era stata la stessa controricorrente a chiedere di passare all’Ufficio Studi e che la sentenza impugnata ha, in violazione dell’art. 112 c.p.c., erroneamente ritenuto provati il demansionamento e il supposto danno patrimoniale alla professionalità della dipendente, essendo invece necessario a tal fine dimostrare fatti e circostanze da cui presumere che in concreto vi fosse stata una perdita delle cognizioni acquisite nel precedente incarico, ovvero l’impossibilità d’un loro aggiornamento del pari erroneamente la sentenza impugnata ha riconosciuto il danno biologico sulla scorta d’una CTU limitatasi ad un giudizio probabilistico e non di probabilità qualificata di mera compatibilità causale tra il disturbo dell’adattamento cronico di grado lieve con ansia e umore depresso e le condizioni lavorative, giudizio emesso in base alle mere affermazioni della controricorrente in sintesi - conclude l’amministrazione - la sentenza impugnata travisa gli atti, le risultanze istruttorie e non sottopone al necessario vaglio critico la CTU. 2- Preliminarmente disatteso l’eccepito difetto di autosufficienza del ricorso opposto dalla controricorrente - il ricorso contiene le indicazioni necessarie al fine di intendere il significato delle censure in relazione agli atti richiamati -, nondimeno deve osservarsi che il motivo di doglianza dell’amministrazione non può accogliersi. Invero, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, in realtà suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio documentale e testimoniale affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione. In altre parole, il ricorso si dilunga nel contrapporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. nel testo, applicabile ratione temporis nel caso di specie, previgente rispetto alla novella di cui all’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge 7.8.2012 n. 134 . Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perché a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità, l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l’accertamento eseguito v., ex aliis, Cass. n. 2090/04 Cass. S.U. n. 5802/98 . Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti. A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture. Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari. Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’ id quod plerumque accidit , insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità. Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un’ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza. Né il ricorso isola come invece avrebbe dovuto singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa , ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un’operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti innanzi a questa Corte Suprema. Né i vizi di motivazione possono essere desunti opponendo alle valutazioni della Corte d’appello quelle - di segno diverso - svolte dalla sentenza di primo grado. In breve, la gravata pronuncia ha - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - accertato uno svuotamento quantitativo e qualitativo delle mansioni all’atto del passaggio della controricorrente all’Ufficio Studi e, quel che più conta, un suo isolamento rispetto al contesto organizzativo e relazionale dell’ambiente di lavoro, circostanze da cui i giudici d’appello hanno correttamente ricavato una presumptio hominis di impoverimento professionale proiettato nel futuro trattandosi di presunzione, consentita anche a fronte d’un accertato demansionamento cfr., ex allis , Cass. S.U. n. 6572/06 , non è indispensabile la dimostrazione positiva d’una vera e propria impossibilità di aggiornamento. Per la liquidazione di tale danno patrimoniale, risarcibile in via necessariamente equitativa, è ammissibile il parametro della retribuzione cfr. Cass. n. 12253/15 Cass. n. 7967/02 cui la gravata pronuncia ha fatto ricorso in misura pari al 30% della retribuzione stessa. Quanto al danno biologico, esso è stato accertato - in termini di effetto del demansionamento de quo - attraverso apposita CTU basata sempre secondo quel che si legge nella sentenza impugnata non già sulle mere affermazioni della controricorrente, ma su certificazioni mediche e valutazioni specialistiche sottoposte ad ulteriore approfondimento in sede di risposta alle note difensive, di guisa che il suo accoglimento non è censurabile da parte del giudice di legittimità. A tale riguardo va ricordato che il vizio di motivazione - denunciabile mediante ricorso per cassazione - della sentenza che abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata dal ricorrente o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice giurisprudenza consolidata v., e pluribus, Cass. n. 1652/12 Cass. n. 26558/11 Cass. 29.4.09 n. 9988 Cass. 3.4.08 n. 8654 . Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, né si indica quali necessari accertamenti strumentali siano stati - in ipotesi - omessi parte ricorrente si limita a svolgere soltanto osservazioni concernenti il merito dell’accertamento peritale, non deducibili innanzi a questa Corte Suprema. 3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.