‘Permesso’ strumentalizzato, assistenza solo parziale alla parente: licenziato

Provvedimento drastico, quello adottato dall’azienda, ma, sanciscono i magistrati, assolutamente legittimo. Evidente la gravità dell’abuso compiuto dal lavoratore, che ha utilizzato a scopi personali molte delle ore concessegli per fornire assistenza a una cognata. Fatale il resoconto fornito da un’agenzia investigativa.

Nessuna via di mezzo per il lavoratore sul fronte della legge 104. Il ‘permesso’ concesso dall’azienda va utilizzato in maniera piena, completa, sfruttando tutto il tempo a disposizione. Anche perché il ricorso a quelle ore per effettuare attività esclusivamente personali può costare addirittura il licenziamento Cassazione, sentenza n. 9217/2016, Sezione Lavoro, depositata il 6 maggio scorso . Permessi. Esemplare la vicenda relativa a un dipendente – oramai ex – di un’azienda automobilistica. Fatale, per il lavoratore, l’avere utilizzato in malo modo i permessi previsti dalla legge 104 e concessigli dalla società per fornire assistenza a una cognata non convivente . A certificare l’abuso è stata una agenzia investigativa . ‘Nero su bianco’ il fatto che l’uomo per almeno metà del tempo previsto non abbia svolto alcuna attività assistenziale . Più precisamente, egli è stato visto recarsi presso l’abitazione della familiare solo in due giornate e comunque per un totale di neanche otto ore. Drastica la reazione dell’azienda licenziamento per il lavoratore. E tale decisione è ritenuta corretta dai giudici d’Appello, i quali considerano grave la condotta dell’uomo , tale da rompere definitivamente il vincolo fiduciario con la società. Abuso. E ora, nonostante le obiezioni proposte dall’uomo, anche i giudici della Cassazione danno ragione all’azienda. Nessun dubbio è possibile, in sostanza, sull’ abuso compiuto dal lavoratore, e registrato dall’ agenzia investigativa . L’ assistenza prevista, come da permesso richiesto alla datrice di lavoro, non fu effettuata per l’orario dovuto . Ciò è sufficiente per ritenere grave il raggiro compiuto dal dipendente nei confronti della società e, allo stesso tempo, della previdenza pubblica. E in questa ottica la necessità, per l’azienda, di ricorrere addirittura ad un investigatore privato viene valutata come ulteriore conferma della particolare attitudine del lavoratore a strumentalizzare forme legittime di sospensione dal lavoro . Tutto ciò spinge a considerare gravissimo l’ abuso compiuto dall’uomo, e, di conseguenza, legittimo il licenziamento deciso dall’azienda.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 febbraio – 6 maggio 2016, numero 9217 Presidente Amoroso – Relatore Bronzini Svolgimento del processo II Tribunale di Lanciano dichiarava l'illegittimità dei licenziamento per giusta causa intimato dalla Sevel spa a M. M. in quanto, come da accertamento di Agenzia investigativa. II M. pur avendo richiesto alcuni permessi ex L, numero 104/1992 era stato visto recarsi presso l'abitazione dell'assistita cognata non convivente affetta da grave disabilità per un numero di ore inferiore a quello previsto. Il Tribunale annullava il licenziamento con le conseguenze di cui alla sentenza e rigettava il reclamo della società. La Corte di appello con sentenza del 14.10.2014 accoglieva Invece il reclamo della società e dichiarava la legittimità del recesso. La Corte territoriale osservava che dall'accertamento non contestato dell'Agenzia investigativa Incaricata delta verifica il M. era stato visto recarsi presso l'abitazione dell'assistita solo il 12. 12 per un totale di 4 ore e 15 minuti e per tre ore e 25 minuti il 13. 12. Circa la deduzione dei lavoratore di avere il 10.12 svolto nella mattina attività di assistenza osservava che il permesso riguardava il pomeriggio, durante il quale il M. non sl era invece visto. Ricorreva la figura dell'abuso dei diritto in relazione a permessi che dovevano essere svolti in coerenza con la loro funzione per oltre due terzi dei tempo previsto il lavoratore non aveva svolto alcuna attività assistenziale o accedendo ad alcune circostanze addotte dai M. per la metà del tempo previsto. Erano stati violati i principi di correttezza e buona fede ed il fatto non previsto espressamente dal CCNL era certamente di gravità tale da comportare il venir meno del vincolo fiduciario. Irrilevante era che l'assistenza era stata in parte fornita e l'insussistenza di un danno quantificabile. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il M. con 9 motivi resiste controparte con controricorso. Parte ricorrente depositava memoria di replica alla conclusioni del P.G. Motivi della decisione Con il primo motivo si allega la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 115 c.p.comma in relazione all'art. 116 c.p.comma nonché di ogni altra norma e principio di pacifica e/o incontroversa ricostruzione del quadro fattuale su cui esprimere il giudizio giuridico o di diritto, di omessa valutazione di fatti decisivi e delle risultanze processuali e di valutazione delle prove. Con il secondo motivo si allega l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il p~imo motivo appare inammissibile in quanto si propone in sostanza un vizio di motivazione no . coerente con la nuova formulazione dell'art. 360 numero 5 c.p.comma applicabile ratione temporis. infatti rimarcato che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi '~ dell'art. 360, primo comma, numero 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto posta dal giudice a fondamento della decisione id est dei processo di sussunzione , per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte in caso positivo vertendosi in controversia sulla lettura della norma stessa , non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma Cass. 15 dicembre 2014, numero 26307 Cass. 24 ottobre 2007, numero 22348 . Sicchè, il processo dl sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata al contrario dei sindacato ai sensi dell'art. 360, primo comma numero 5 c.p.comma oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione Cass. s.u. 7 aprile 2014, numero 8053 , che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti . Peraltro, anche il relazione al secondo motivo, la Corte territoriale ha già valutato la pretesa assistenza prestata nella giornata del 10 ed ha osservato che nel turno pomeridiano dalle ore 16,20 alle ore 20 per il quale il permesso era stato in realtà richiesto in ogni caso l'assistenza non era stata effettuata come dagli accertamenti dell'Agenzia investigativa, così come è stata anche valutato il periodo trascorso in farmacia. Gli altri, confusi, episodi menzionati al motivo non fanno che riscontrare l'accertamento effettuato dalla Corte di appello sul fatto che l'assistenza per la quale il permesso fu richiesto non fu effettuata per l'orario dovuto in quanto il ricorrente si occupò di altro, nonostante la richiesta di un permesso per assistenza presupponga, come logico, che ci si obblighi effettivamente a fornirla senza che sia lecito occuparsi proprio in quelle ore, come sembra di capire, di sospetti pericoli di furti nella propria abitazione o pedinamenti anomali e via dicendo. Si tratta di circostanze che non sono in alcuna contraddizione obiettiva con l'accertamento effettuato dal Giudici di appello per i quali l'assistenza alla disabile non fu effettuata per tre giorni per la maggior parte dei tempo dovuta in relazione ad attività estranee all'assistenza alla cognata disabile . Per cui non può neppure dirsi che tale pretese attività dei ricorrente non siano state valutate dalla Corte di appello che le ha giudicate dei tutto irrilevanti in quanto svolte in contrasto ed ad onta degli impegni presi. Con il terzo motivo si allega l'omesso esame circa fatti decisivi per Il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Non era stata considerato dalla Corte lo svolgimento di attività concernente lo stato di gravidanza della moglie, le preoccupazione ingenerate dallo scoperto pedinamento, la visita in farmacia. Il terzo motivo appare inammissibile. Va ricordato che o Fart. 360, primo comma, numero 5, cod. procomma civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv, in legge 7 agosto 2012, numero 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia . Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, numero 6, e 369, secondo comma, numero 4, cod. procomma civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame dì un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass. SSUU numero 805312014 . Ora il fatto , nella sua dimensione storica fattuale è stato, come detto, esaminato la Corte ha accertato che per il maggior tempo dovuto l'assistenza non era stata effettuata e che le attività svolte erano estranee a quanto si era obbligato a compiere il ricorrente. Con il quarto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 L. numero 104/1992 nonché di altra norma e principio in tema di permessi fruiti dal lavoratore per l'assistenza al disabile. L'assistenza era stata fornita in via continuativa, ma la legge non richiede più che venga svolta per l'intero arco del permesso fruito. II motivo appare infondato alla luce dell'orientamento di questa Corte che si condivide ed al quale si intende dare continuità secondo li quale il comportamento dei prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. numero 104/1992, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed Integra nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore dei trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale cass. numero 4984/2014 . Nel caso in esame è stato accertato che l'assistenza non è stata fornita per due terzi dei tempo dovuto o in base agli stessi riferimenti dei ricorrente per metà del tempo dovuto con grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale che dell'Ente assicurativo, norme codicistiche che non risultano rispettate dal ricorrente, anche a non voler seguire necessariamente la figura dell' abuso di diritto che comunque è stata integrata tra i principi della Carta dei diritti dell'Unione europea art. 54 , dimostrandosi così il suo crescente rilievo nella giurisprudenza europea. Con il quinto motivo si allega l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte di appello non aveva considerato che il M. aveva svolto attività urgenti ed indifferibili. II motivo appare inammissibile in quanto emerge, come già osservato, che le attività pretesamente urgenti ed indifferibili svolte dai ricorrente sono state nel complesso esaminate. Con il quinto motivo si allega la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 5, 2,3 e 4 legge numero 300/70 nonché di ogni altra norma in tema dl inutilizzabilità degli accertamenti disposti dal datore di lavoro tramite agenzia investigativa . Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2697 c.comma 115, 116 c.p.comma nonchè di ogni altra norma e principio di tema di inutilizzabilità delle prove illecite e/o acquisite Illecitamente o illegittimamente. Gli accertamenti erano avvenuti in modo invasivo turbando la tranquillità familiare. Erano illegittimi pedinamenti senza il minimo sospetto dei compimento di Illeciti. Il motivo appare infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale Le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, numero 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo dì procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a un'agenzia investigativa, e aventi a oggetto comportamenti extralavorativi, che assumevano rilievo sotto il profilo dei corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro Cass. numero 25162/2014 . Appare evidente che il controllo di Agenzie investigative, come si è detto del tutto lecito, non può che avvenire attraverso forme di controllo sui comportamenti e spostamenti del lavoratore il fatto che questi abbia chiamato i Carabinieri non comprova che me modalità sia state invasive della tranquillità familiare posto che si sono seguiti i molteplici spostamenti del ricorrente. Certamente rientrava nel potere del datore di lavoro di verificare la correttezza, sotto il profilo dell'effettività, della richiesta di permessi di lavoro per l'assistenza a cognata non convivente pur essendo la moglie dei ricorrente vicina al parto effettività smentita in pieno dalla verifica effettuata su tre giorni lavorativi. Con il sesto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c c e dell'art. 32 dei CCNL nonché di ogni altra norma o principio dì tema di sussistenza della giusta causa ai fini dell'irrogazione del licenziamento di sussistenza del fatto materiale, oltre che del fatto giuridicamente qualificato addebitato disciplinarmente. II fatto non era così grave l'assistenza era stata prestata e comunque per il periodo in cui non lo era stata il ricorrente aveva svolto attività utili alla tranquillità della sua famiglia. II CCNL non prevedeva il recesso per simili ipotesi. II motivo appare infondato in quanto già la Corte territoriale ha ampiamente e correttamente motivato sul punto si tratta di grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale che dell'Ente assicurativo, norme codicistiche che non risultano rispettate dal ricorrente in relazione ad episodi che sono stati scoperti solo grazie al ricorso ad una Agenzia investigativa e che quindi dimostrano una particolare attitudine del lavoratore a strumentalizzare forme legittime di sospensione dal lavoro. E' orientamento costante di legittimità quello per cui il codice disciplinare dei CCNL ha funzione meramente indicativa e certamente non esclude il ricorso all'art. 2119 c.comma laddove ne ricorrano i presupposti. Peraltro il CCNL disciplina il diverso caso della mera assenza dal lavoro mentre qui abbiamo un ben diverso caso di strumentalizzazione, particolarmente insidiosa, di un istituto disposto a fini di interesse generale che incide notevolmente sulla libera autorganizzazione imprenditoriale ed anche sulle risorse pubbliche che in questo modo vengono attribuite sine titolo. Con il settimo motivo si allega l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. Non era stata valutata la condotta complessiva dei ricorrente. li motivo appare inammissibile in quanto il fatto e cioè la condotta tenuta dal ricorrente risulta valutata dalla Corte di appello così come le pretese attività svolte In luogo di quella, doverosa, per la quale erano stati richiesti e connessi i permessi di cui è processo. Con l'ottavo motivo sì allega la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.comma del CCIVL e di ogni altra norma e principio in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata rispetto alla violazione. La proporzionalità della sanzione non era stata adeguatamente valutata, anche in relazione al caso specifico ed all'assenza di precedenti disciplinari. Il motivo, con il quale si reiterano le doglianze di quelli precedenti, è infondato avendo la Corte territoriale correttamente con argomentazioni congrue e logicamente coerenti spiegato la gravità del fatto con l'inevitabile rottura dei vincolo fiduciario. Con il nono motivo si allega l'omesso esame in relazione alle circostanze menzionate nel motivo precedente. II motivo è inammissibile in quanto la condotta del ricorrente, la sua gravità, l'inidoneità dell'episodio a rompere il rapporto fiduciario tra le parti sono stati dalla Corte di appello. Non sussistono carenze motivazionali con quelle caratteristiche che possono oggi essere denunciate alla luce dell'art. 360 numero 5 nella nuova formulazione, alla stregua dell'orientamento di questa Corte che è già stato ricordato. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite dei giudizio di legittimità liquidate come ai dispositivo seguono la soccombenza. La Corte ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, r del d.p.r. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dei comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte. rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dì legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge nella misura del 15% . La Corte ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, r dei d.p.r. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.