I bonus estero possono incidere sul TRF

Gli emolumenti a vario titolo denominati e percepiti per il periodo di lavoro trascorso all’estero hanno incidenza sul TFR a meno che non siano palesemente esclusi dal contratto collettivo applicabile o a mane che abbiano natura meramente riparatoria, vale a dire siano volti semplicemente a reintegrare una diminuzione patrimoniale cui il lavoratore è costretto.

Così ha deciso la corte di cassazione con la sentenza n. 8086/2016, depositata il 20 aprile. Calcolo del TFR ed omnicomprensività della retribuzione La questione posta alla Suprema Corte riguarda l’inclusione nel TFR degli emolumenti percepiti - a vario titolo - per gli invii all’estero. Il calcolo del TFR si basa sul principio dell’omnicomprensività sancito dall’art 2120 cod. civ Al comma 2, la norma stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, incluso l’equivalente delle prestazioni in natura, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. La disposizione codicistica è chiara per il calcolo del TFR si deve considerare tutto quanto è servito a compensare le prestazioni rese dal lavoratore e non pagate a titolo occasionale, ferme restando eventuali eccezioni previste dai contratti collettivi. La Corte di Cassazione precisa, però, che le eventuali deroghe al principio dell’omnicomprensività, da parte della contrattazione collettiva, devono esplicitamente riguardare il TRF e non in generale il concetto di retribuzione. Detto ciò, l’accertamento della natura del trattamento economico aggiuntivo, variamente denominato, spetta al giudice di merito, il quale deve verificare se si tratti di un emolumento definitivo oppure di un bonus una tantum o comunque erogato in via eccezionale e di rimborso spese. La natura degli emolumenti estero. Il discrimine per comprendere se un emolumento sia da considerare ai fini del TFR non è la natura retributiva o meno dello stesso, bensì la sua funzione nel rapporto di lavoro bisogna, infatti, distinguere tra compenso del disagio emolumento temporaneo che copre i disagi provocati dal lavoro all’estero e compenso della professionalità premio definitivo per aver acquisito migliori capacità . In sostanza il discrimine tra i tipi di emolumenti estero consiste nella definitività dell’emolumento stesso se esso cessa con il cessare della trasferta, allora potrebbe essere considerato come rimborso spese. La Corte di Cassazione, quindi, precisa quali siano le caratteristiche di un emolumento – rimborso. Si tratta di rimborso, quando l’emolumento percepito ha natura meramente riparatoria, ossia costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, il quale, perciò, è tenuto a riparare la lesione patrimoniale subita. Un simile emolumento trova fondamento in esigenze straordinarie, che hanno una causa autonoma rispetto a quella del rapporto di lavoro medesimo. In questa senso, quindi, il rimborso non ha carattere di continuità e di determinatezza, consistendo nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente nell’interesse dell’imprenditore e, quindi, non attinenti all’adempimento degli obblighi impliciti della prestazione lavorativa cui le parti sono contrattualmente tenute. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva tenuto conto degli emolumenti estero per il calcolo del TFR, in ragione della loro funzione di salvaguardia della retribuzione” tali emolumenti non potevano esser considerati rimborsi poiché avevano la funzione di proteggere il lavoratore del disagio e dalla gravosità di lavorare all’estero. Stessa considerazione viene fatto per le spese di alloggio. La Corte di Cassazione ritiene corretta la valutazione della corte territoriale, concordando sul fatto che gli emolumenti estero, nel caso di specie, avessero natura retributiva poiché aventi funzione di salvaguardia del livello retributivo del lavoratore inviato. TFR e prescrizione. Un’ulteriore questione affrontata riguarda volgarmente” la prescrizione del TFR”. Occorre distinguere tra prescrizione del diritto ad ottener il pagamento del TFR, che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, e prescrizione del diritto all’accertamento della quota di TFR maturata, che sorge già durante il rapporto di lavoro. La differenza consiste nel tipo di azione giudiziaria promovibile, la prima di condanna e la seconda di mero accertamento.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 febbraio – 21 aprile 2016, n. 8086 Presidente Venuti – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- Con ricorso al Tribunale di Roma D.A. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Banca Nazionale del Lavoro Spa dal 1 settembre 1979 al 31 marzo 2002, esponeva che nel corso del rapporto aveva prestato servizio all’estero OMISSIS e che la banca, nella quantificazione del trattamento di fine rapporto così come del premio di rendimento annuo, non aveva considerato il miglior trattamento retributivo percepito durante tale permanenza, per cui chiedeva la condanna della società al pagamento di Euro 868.263,11. Instaurato il contraddittorio, resisteva la BNL Spa, eccependo preliminarmente la prescrizione delle avverse pretese e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata. Il Tribunale adito, ritenuta la prescrizione limitatamente ai premi di rendimento maturati antecedentemente al 30 luglio 1997, accoglieva parzialmente il ricorso condannando la datrice di lavoro a corrispondere al D. la somma di Euro 316.167,94. Avverso tale pronuncia proponeva appello la società, reiterando l’eccezione di prescrizione e censurando la sentenza per violazione dell’art. 2120 c.c. e della disciplina collettiva di settore, sostenendo che tutti gli emolumenti percepiti dal D. durante la permanenza all’estero avevano finalità restitutoria e risarcitoria e non erano destinati a compensare il lavoratore per l’attività prestata. Contestava inoltre la quantificazione delle somme evidenziando che non potevano essere recepiti i conteggi allegati al ricorso, in quanto incomprensibili. La decisione del Tribunale veniva gravata anche dal D. , per non essere stato riconosciuto il suo diritto alla inclusione nella base di calcolo del TFR delle spese di alloggio e per l’utilizzo dell’autovettura. Con sentenza del 21 giugno 2010 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha condannato la BNL Spa a corrispondere al D. , oltre agli importi già riconosciuti in primo grado, euro 135.316,92 a titolo di incidenza sul TFR delle spese di alloggio ed euro 16.903,22 a titolo di incidenza sul TFR del costo auto, oltre accessori, detratto l’importo già liquidato per competenze di fine rapporto. La Corte territoriale ha innanzitutto respinto l’eccezione di prescrizione osservando che il diritto al TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini del decorso del termine, è irrilevante l’accantonamento annuale della quota di trattamento. Nel merito ha rilevato che l’art. 2120 c.c. è ispirato al principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del TFR, principio che può essere derogato solo dai contratti collettivi stipulati successivamente alla entrata in vigore della normativa, a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga ha esaminato l’art. 65 del CCNL 11 luglio 1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito, evidenziando che la disciplina dettata dalle parti collettive non si discostava sostanzialmente dalla previsione legale dell’art. 2120 c.c. ha ritenuto la natura retributiva e non risarcitoria o restitutoria della indennità di sede estera percepita dal D. , valutando che la stessa avesse una funzione compensativa della diversa gravosità, anche ambientale, dell’attività lavorativa e rappresentasse uno strumento di salvaguardia del livello retributivo raggiunto. Quanto alla messa a disposizione dell’alloggio la Corte romana ha accertato che esso era destinato a soddisfare esigenze di esclusivo carattere personale e familiare del lavoratore e non per esigenze di rappresentanza del datore di lavoro, con una funzione di salvaguardia del livello retributivo che escludeva la natura riparatoria. Analoghe considerazioni hanno spinto la Corte distrettuale a ritenere la natura retributiva del valore rappresentato dall’uso dell’autovettura concessa al dipendente per fini personali e familiari anche in orari non lavorativi. Accolta dunque l’impugnazione del D. , circa la quantificazione delle somme complessivamente dovute la Corte di Appello ha considerato che i conteggi allegati all’atto introduttivo del giudizio indicavano in modo analitico per ogni emolumento in contestazione tutti gli elementi utilizzati ai fini del calcolo, con esplicito riferimento ai valori richiamati nella narrativa del ricorso e nei documenti depositati, per cui meritava condivisione la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva di fare propri tali conteggi, ritenuti utili anche ai fini della quantificazione dei maggiori importi dovuti a titolo di incidenza sul TFR dell’indennità di alloggio e del costo auto. 2.- Per la cassazione di tale sentenza la Banca Nazionale del Lavoro Spa ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’intimato. La Banca ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 3.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione nonché nullità della sentenza o del procedimento in quanto la Corte di Appello, nel rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro alla luce dell’art. 2120 c.c. in relazione al diritto del lavoratore di contestare anche in sede di condanna l’esatto ammontare di singole quote di TFR non più autonomamente contestabili in sede di mero accertamento, avrebbe argomentato esclusivamente della mancata prescrizione del diritto del lavoratore medesimo alla liquidazione del TFR, con ciò omettendo di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dall’opponente ovvero comunque di motivare sufficientemente sulle ragioni di rigetto della eccezione medesima. Parte ricorrente censura impropriamente nelle forme del vizio di motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., che attiene esclusivamente alla ricostruzione della vicenda storica che ha dato origine alla controversia, ovvero del vizio procedurale ex art. 360, co.1, n. 4, c.p.c., che sussiste solo nel caso in cui il medesimo sia tale da determinare la nullità della sentenza o del procedimento, la coerente applicazione da parte della Corte territoriale di un pacifico principio giurisprudenziale di legittimità. Invero la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre appunto dalla cessazione del rapporto e non va confuso col diritto, maturante anche nel corso di esso, ad accertare la quota temporaneamente maturata l’uno ha per oggetto una condanna necessariamente preceduta dalli accertamento di cui all’art. 2909 cod. civ. mentre l’altro ha per oggetto un accertamento mero pertanto la diversità di contenuto e maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione, senza che la diversità possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi Cass. n. 8191 del 2006 conformi Cass. n. 21239 del 2007 Cass. n. 9695 del 2009 Cass. n. 3894 del 2010 . Poiché nella specie l’azione fatta valere dal D. era quella di condanna al pagamento di somme a titolo di TFR il mezzo di gravame deve essere respinto. 4.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del CCNL 11 luglio 1999 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c La Corte territoriale avrebbe omesso di interpretare - o comunque avrebbe malamente interpretato - la disposizione contrattuale in parola, nonostante la rilevanza di essa al fine di stabilire se le somme corrisposte al D. durante la permanenza all’estero potessero essere escluse dalla base di calcolo del TFR infatti avrebbe manifestato l’erronea convinzione che detti emolumenti non potessero essere esclusi dal computo sol perché erogati nell’ambito di un trasferimento all’estero anziché nel territorio italiano, così giungendo ad includere nel calcolo somme che sicuramente rientravano in tali previsioni contrattuali collettive. Con il terzo motivo si lamenta vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa la natura retributiva/risarcitoria delle somme percepite all’estero e sulla loro integrale inclusione nel calcolo del TFR. Si eccepisce che sarebbe stata omessa ogni indagine circa la valenza probatoria delle lettere di assegnazione del D. nelle varie sedi estere, con cui le parti avevano escluso in sede individuale la natura retributiva dell’indennità estero si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe considerato tali documenti solo sotto il profilo della loro pretesa inidoneità, quali accordi individuali, a derogare all’art. 2120 c.c., e non sotto il diverso profilo della rilevanza probatoria di essi documenti a determinare la natura delle somme corrisposte. Inoltre i giudici d’appello avrebbero erroneamente riconosciuto natura interamente retributiva al cd. contributo alloggio, motivando in maniera insufficiente e non spiegando perché, stando il chiaro dettato dell’art. 65 del CCNL di settore, tali somme vadano incluse nel calcolo del TFR e del premio di rendimento. Si lamenta infine che la Corte avrebbe riconosciuto natura interamente retributiva al benefit dell’auto aziendale, motivando esclusivamente sulla possibilità di uso per fini personali, che non è di per sé incompatibile con l’uso aziendale e, dunque, con l’uso promiscuo dell’autovettura. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per reciproca connessione, sono infondati. 4.1.- L’art. 2120 c.c., comma 2, stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto comprende tutte le somme, incluso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. La detta disposizione è chiara nel prescrivere l’assunzione, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, di tutto quanto è servito a compensare le prestazioni rese dal lavoratore e non pagate a titolo occasionale, salvo le due eccezioni della diversa previsione del contratto collettivo e del mero rimborso di spese per tutte v. Cass. n. 10896 del 2008 . Dunque nel caso del trattamento di fine rapporto l’onnicomprensività è la regola dettata dalla legge, la quale è derogabile a condizione che la contrattazione collettiva apporti un’eccezione a tale regola in modo non indiretto ma chiaro ed univoco Cass. n. 2781 del 2008 Cass. n. 19917 del 2011 . La deroga in effetti deve riguardare specificamente il trattamento di fine rapporto e non il concetto di retribuzione che ad altri fini sia stata determinata dal contratto collettivo, per cui essa può avere rilevanza solo se espressione di una consapevole volontà di derogare alla disciplina legale del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo con chiarezza compensi corrisposti in maniera continuativa o non occasionale Cass. n. 5707 del 2009 . È devoluto al giudice di merito il compito di accertare se la contrattazione collettiva abbia o no escluso gli emolumenti per il compenso per il lavoro straordinario dalla retribuzione globale di fatto indicata dalla contrattazione collettiva ai fini del calcolo del T.F.R Tale interpretazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale Cass. n. 12778 del 2005 Cass. n. 11946 del 2004 . Parimenti costituisce da tempo principio consolidato quello per il quale l’accertamento della natura del trattamento economico aggiuntivo variamente denominato corrisposto al lavoratore che, alle dipendenze del datore di lavoro italiano, presti la sua opera all’estero è riservato al giudice del merito, censurabile con ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti o del vizio della motivazione tra le tante v. Cass. n. 4575 del 1988 Cass. n. 540 del 1995 Cass. n. 14388 del 2000 Cass. n. 14835 del 2009 . Invero detta attribuzione patrimoniale può essere prevista da pattuizioni collettive e/o individuali, per cui natura e funzione non sono identificabili in astratto né sulla base della mera qualificazione nominalistica offerta dalle parti, ma devono essere di volta in volta individuate sulla base delle circostanze del caso concreto. Occorre sottolineare che la natura retributiva dell’erogazione va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale della prestazione all’estero, che nel caso in cui si correli invece all’insieme delle qualità e condizioni personali che concorrono a formare la professionalità eventualmente indispensabile per prestare lavoro fuori dei confini nazionali per tutte v. Cass. n. 2255 del 1993 conformi Cass. n. 15414 del 2000 Cass. n. 15656 del 2001 . Infatti il discrimen tra compenso del disagio e compenso della professionalità è rilevante non per disconoscere la natura retributiva dell’erogazione quanto piuttosto ai soli fini della definitività o non dell’attribuzione patrimoniale allorché cessi la dislocazione all’estero cfr., oltre a Cass. n. 2255/1993 cit., Cass. n. 5157 del 1988 Cass. n. 475 del 1989 Cass. n. 3278 del 2004 . Di contro l’emolumento può essere ascrivibile alla categoria del rimborso spese, eccettuato dall’art. 2120 c.c., comma 2, dal computo nella base di calcolo del TFR, ove abbia natura meramente riparatoria e costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, tenuto perciò a riparare la lesione subita, ed è normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa, richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto a quella della retribuzione le erogazioni effettuate dal datore di lavoro hanno la natura di rimborso di spesa precisamente quando, non rivestendo i caratteri della continuità e determinatezza o determinabilità , consistono nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente medesimo nell’interesse dell’imprenditore e non attinenti, perciò, all’adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto Cass. n. 6563 del 2009 Cass. n. 2015 del 1987 . 4.2.- Così precisati e circoscritti i confini della sindacabilità in questa sede di legittimità del decisum della Corte del merito, il Collegio ritiene che la motivazione impugnata resista alle censure che le sono mosse. Partendo dal corretto rilievo che l’art. 2120 c.c. è ispirato al principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del TFR, principio che può essere derogato solo dai contratti collettivi stipulati successivamente alla entrata in vigore della normativa ed a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga, la Corte romana ha esaminato l’art. 65 del CCNL 11 luglio 1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito giungendo alla motivata conclusione che la disciplina dettata dalle parti collettive non si discosta sostanzialmente dalla previsione legale dell’art. 2120 c.c. . Si tratta di assunto già avallato da questa Corte in fattispecie analoga, laddove ha ritenuto non censurabile l’interpretazione dei giudici di merito che, al cospetto di una clausola di contrattazione collettiva strutturata come quella in esame, nel qualificare i trattamenti con finalità similari, corrisposti ai funzionario trasferito o in missione, come erogazioni della società al fine di compensare il lavoratore delle spese connesse al trasferimento , ha considerato che tali trattamenti non rientrino nella deroga prevista dal CCNL ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, ma ricadano sotto la disciplina generale dell’art. 2120 c.c. così Cass. n. 3278 del 2004 . Analogamente, rispetto all’art. 67 del CCNL 7 luglio 1983 per il personale direttivo delle aziende di credito, rimasto immutato nei successivi CCNL del 27 ottobre 1987 art. 88 e del 22 novembre 1990 art. 90 , con clausola negoziale sostanzialmente sovrapponibile a quella contenuta nell’art. 65 del CCNL 11 luglio 1999 in controversia, questa Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui tale disposizione altro non è che una maggiore specificazione del disposto dell’art. 2120 c.c. che già esclude dal computo del TFR le prestazioni a titolo occasionale e quanto è stato corrisposto a titolo di rimborso spese Cass. n. 24875 del 2005 . La Corte di Appello è poi passata a verificare se il trattamento estero riservato al D. avesse o meno natura meramente restitutoria, così come sostenuto dalla Banca, avendo ben presenti i postulati della giurisprudenza di legittimità innanzi esposti. Sulla base delle stesse considerazioni formulate nell’atto di gravame dalla società, che sottolineavano come l’indennità estera avesse la finalità di salvaguardare il livello retributivo in quanto il costo della vita nelle successive destinazioni del ricorrente . era certamente ben più alto che in Italia, giacché la condizione di sostanziale benessere facilmente raggiungibile nel nostro paese con il normale stipendio di un funzionario di banca può essere mantenuta in quella località solo a costi ben maggiori , la Corte distrettuale ha espresso il consequenziale convincimento che l’emolumento in discussione abbia una funzione compensativa della diversa gravosità, anche ambientale, dell’attività lavorativa e rappresenti uno strumento di salvaguardia del livello retributivo raggiunto , annotando altresì che nel caso di specie la funzione di salvaguardia è indiscutibile anche alla luce di quanto evidenziato nella proposta del 23 agosto 1990 nella quale si fa espresso riferimento alla differente onerosità delle piazze rispetto all’Italia . Quanto poi alla messa a disposizione dell’alloggio la Corte romana ha accertato che esso era destinato a soddisfare esigenze di esclusivo carattere personale e familiare del lavoratore e non esigenze di rappresentanza del datore di lavoro, con una funzione di salvaguardia del livello retributivo che escludeva la natura riparatoria. Si tratta di valutazione coerente con enunciati di questa S.C. che, proprio in materia di spese relative all’alloggio, ha considerato la funzione di salvaguardia della retribuzione propria di siffatte erogazioni in quanto corrispettivamente collegate con la prestazione lavorativa svolta all’estero, in condizioni di maggiore disagio e gravosità si è così esclusa la rilevanza del fatto che il rimborso sia commisurato alla spesa effettiva sostenuta dal dipendente in quanto la linea di discrimine tra le due opzioni non è data dal carattere forfetario o meno del rimborso, bensì dal collegamento sinallagmatico appunto della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa svolta all’estero nonché dalla funzione di adeguamento della retribuzione ai maggiori oneri gravanti nel nuovo ambiente di lavoro cfr. Cass. n. 6563 del 2009 . Analoghe considerazioni hanno indotto i giudici d’appello a ritenere la natura retributiva del valore rappresentato dall’uso dell’autovettura concessa al dipendente per fini personali e familiari anche in orari non lavorativi, sulla scorta dell’insegnamento per il quale il valore dell’uso e della disponibilità, anche a fini personali, di una autovettura concessa contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura, anche indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di una obbligazione che, ove pure non ricollegabile ad una specifica prestazione, è idonea ad essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede Cass. n. 19616 del 2003 Cass. n. 16129 del 2002 Cass. n. 1428 del 1998 Cass. n. 8831 del 1992 Cass. n. 4666 del 1987 . In definitiva l’intero percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito appare adeguato e logicamente plausibile, esente da vizi tali che possano condurre alla cassazione della sentenza impugnata e tale considerazione esaurisce il compito del giudice di legittimità. 5.- Con l’ultimo motivo si denuncia vizio di motivazione circa la quantificazione degli importi liquidati in sentenza a titolo di ricalcolo del TFR e nullità della pronuncia o del procedimento in quanto la Corte romana avrebbe omesso di esaminare e valutare le critiche e le censure che erano state mosse dalla società resistente ai conteggi avversari. La doglianza, con cui si deducono promiscuamente vizi di motivazione ed errores in procedendo in spregio alla giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni evidenziato l’impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da tale, irredimibile eterogeneità in termini Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014 , non può trovare accoglimento. Infatti i giudici d’appello hanno adeguatamente motivato non solo le ragioni di adesione ai conteggi allegati all’atto introduttivo, affermando che indicano in modo analitico per ogni emolumento in contestazione tutti gli elementi utilizzati ai fini del calcolo e fanno esplicito riferimento ai valori richiamati nella narrativa del ricorso e nei documenti depositati il ricorrente ha prodotto prospetti riepilogativi in relazione a tutte le somme erogate per le diverse causali indicate nell’atto introduttivo , ma anche i motivi per cui non potevano essere considerati i conteggi alternativi prodotti dalla BNL in allegato alle note difensive del 27 ottobre 2005, sia perché riguardavano un periodo limitato, sia perché non chiarivano in alcun modo quali fossero gli emolumenti inclusi nella base di calcolo. 6.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente ai pagamento delle spese liquidate in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.