Il ricovero impedisce l’erogazione dell’importo ma non elimina il diritto all’indennità

Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla l. n. 18/80 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro con la sentenza n. 7565, depositata il 15 aprile 2016. La vicenda. Domanda di soggetto inabile volta ad ottenere il diritto all’indennità di accompagnamento. Un soggetto inabile chiedeva il riconoscimento del diritto a beneficiare dell’indennità di accompagnamento prevista dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. Decidendo sull’appello proposto dal richiedente il beneficio, la Corte d’appello dichiarava il diritto a percepire l’indennità a far data dall’avveramento del requisito sanitario, come riconosciuto dal c.t.u, condannando l’INPS al pagamento dell’importo spettante. L’ente previdenziale proponeva ricorso in Cassazione. L’indennità di accompagnamento ex legge n. 18/1980. La vicenda trae origine dalla richiesta di un soggetto ritenuto inabile di godere del beneficio dell’indennità di accompagnamento prevista dall’articolo 1 della l. n. 18/1980. La norma così prevede Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato . Ostativo al diritto all’indennità il ricovero ospedaliero? Il giudice di primo grado aveva negato il diritto all’indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di riconoscimento del requisito sanitario, accertata in sede di c.t.u., 1.12.2005, poiché il richiedente era stato ricoverato in struttura ospedaliera dal 1.1.2006 al 18.5.2006. La Corte d’appello viceversa aveva ritenuto non ostativo il ricovero dell’inabile al riconoscimento del diritto all’indennità, bensì all’erogazione della stessa per il periodo di ricovero. L’assenza di ricoveri si pone pertanto come un fattore esterno alla fattispecie, tale da non costituire un ostacolo al riconoscimento del diritto. La sentenza di condanna limitata alla somma effettivamente spettante. La Suprema Corte conferma il principio di diritto richiamato dalla Corte di merito. Ma con un correttivo” come già affermato in altre decisioni, pur dovendosi riconoscere in presenza del solo requisito sanitario il diritto dell’inabile all’indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di insorgenza dello stesso, al fine di una pronuncia di condanna al pagamento dell’indennità il giudice deve valutare se sussistano periodi di ricovero gratuito ostativi all’erogazione. E dunque è ammissibile una sentenza di accertamento del diritto all’indennità con decorrenza dalla maturazione del requisito sanitario. Non viceversa di condanna per il medesimo periodo complessivo, ove vi siano periodi di ricoveri atti a far venir meno l’effettiva erogazione dell’indennità per i predetti periodi. Nel caso specifico dunque la Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, rinviando ad altra Corte d’appello per la determinazione delle somme effettivamente spettanti, tenuto conto dei ricoveri dell’inabile in strutture sanitarie non a pagamento.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 gennaio – 15 aprile 2016, n. 7565 Presidente Venuti – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo Con la sentenza n. 8894 dei 2008, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto di V.C. all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 dicembre 2005, data dalla quale era stato riconosciuto dal c.t.u. di primo grado il requisito sanitario, e, per l'effetto, condannava l'Inps a corrisponderla dalla stessa data, corredata da accessori. La Corte argomentava che ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento rileva esclusivamente il requisito sanitario prescritto dall'art. 1 della L.n. 18 del 1980, mentre il ricovero ospedaliero dell'inabile nel periodo dal 1.1.2006 al 18.5.2006, disposto a scopo terapeutico, che era stato ritenuto dal primo giudice ostativo alla spettanza dei beneficio per la sua durata, si pone come elemento esterno alla fattispecie, che non costituisce ostacolo al riconoscimento dell'indennità, ma solo alla sua erogazione. Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi gli eredi di V.C., deceduta il 29 luglio 2009, ed il Ministero dell'economia e delle Finanze, sono rimasti intimati. Motivi della decisione 1. I motivi di ricorso dell'Inps possono essere così riassunti 1.1. Con il primo, deduce violazione dell'art. 1 della L.n. 18 del 1980 e dell'art. 32 c.p.c. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato allorché ha condannato l'Inps a corrispondere l'indennità di accompagnamento, in presenza di documentati ricoveri dell'inabile in strutture pubbliche, in quanto avrebbe dovuto limitarsi ad emettere sentenza dichiarativa di accertamento giudiziale di diritto, anziché pronunciare sentenza costituente titolo esecutivo suscettibile di immediata esecuzione forzata. 1.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 1 della L.n. 18 del 1980 e degli articoli 115 e 116 c.p.c Sostiene che anche a voler ritenere ammissibile in astratto una pronuncia di condanna, la stessa avrebbe potuto essere emessa solo per i periodi successivi alla sentenza, per i quali non è possibile al momento dell'accertamento giudiziale compiere la verifica della sussistenza dei presupposti, ma non per il periodo precedente, in relazione al quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e quindi accertare se debbano essere effettivamente erogati i ratei dell' indennità di accompagnamento. 1.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione dell'art. 1 della L.n. 18 del 1980 e dell'articolo 2697 c.c. e rileva che l'appellante non aveva fornito alcuna prova che le prestazioni assicurate dalle strutture ospedaliere in cui risultavano effettuati i ricoveri ininterrotti dal 16.12.2005 al 18.5.2006 che erano risultati dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, non avessero esaurito le forme di assistenza di cui la paziente necessitava per la vita quotidiana. 1.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione dell'art. 1 della L.n. 18 del 1980 e dell'articolo 132 c.p.c. e 149 disp.att. c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero tre c.p.c. e sostiene che neppure per il mese di dicembre 2005 l'indennità di accompagnamento poteva essere riconosciuta, in quanto il 16/12/2005 la de cuius era stata ricoverata presso il .Policlinico Umberto I di Roma. 2. 1 quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati nei sensi di seguito illustrati. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte, richiamato anche dal giudice d'appello, quello secondo il quale ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa Legge, mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore cfr., ex plurimis, Cass., nn. 7917/1995 11324/1999 2808/2001 . Conseguentemente, ai fini del riconoscimento dei diritto all'indennità di accompagnamento, l'istante non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto ovvero di non beneficiare di prestazioni incompatibili, non costituendo tali circostanze requisiti costitutivi del diritto al beneficio Cass. n. 7917 del 1995, Cass. n. 2691 del 2009, Cass. n. 1585 del 2010, Cass. n. 5548 del 06/03/2013 . L'assenza di ricoveri si pone quindi come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata l'effettiva erogazione della prestazione assistenziale, ma non l'accertamento della sua spettanza. 2.1. Questa Corte nella sentenza n. 2808 del 2001 ha tuttavia chiarito che pur dovendosi riconoscere in presenza del solo requisito sanitario il diritto dell'assistito ali' indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di insorgenza dello stesso, al fine però di emettere una pronuncia di condanna alla corresponsione dell'indennità, con i relativi accessori, il giudice deve valutare se sussistano periodi di ricovero gratuito ostativi all'erogazione. Tale accertamento è infatti necessario per la quantificazione dei dovuto e quindi per la realizzazione coattiva dei diritto, cui la sentenza di condanna è finalizzata. 2.2. Né è sufficiente la considerazione della Corte d'appello secondo la quale i ricoveri erano stati effettuati a scopo terapeutico , considerato che questa Corte, con soluzione cui occorre dare continuità, ha anche chiarito che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce sic et simpliciter l'equivalente dei ricovero in istituto ai sensi della L. n. 18 deL 1990, art. 1, comma 3, - che esclude dall' indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverai gratuitamente in istituto - e, pertanto, il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero, ove però si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana Cass. 2270 del 2007, Cass. n. 25569 del 2008, Cass. n. 2691 dei 2009 . 3. Segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà effettuare un nuovo accertamento sulla base dei criteri sopra indicati e regolare anche le spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.