Beneficiano degli sgravi anche i contratti di formazione e lavoro …

Il beneficio della riduzione degli oneri contributivi, previsto dall'art. 14 l. n. 183/1976 per i lavoratori nuovi assunti, spetta anche per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alla riduzione prevista dalla legge per tali contratti, non potendo configurarsi alcuna incompatibilità fra le due normative. E il predetto beneficio si applica anche ai contratti di formazione e lavoro stipulati prima del 31 dicembre 1990 e convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, successivamente a tale data.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro con la sentenza n. 7124, depositata il 12 aprile 2016. La vicenda. Opposizione a cartella di pagamento INPS notificata sul presupposto della mancata spettanza del beneficio di sgravi contributivi ex l. n. 183/1976, per mancanza dei requisiti necessari. Un’azienda proponeva opposizione a cartella di pagamento INPS, basata sulla mancanza del diritto a fruire degli sgravi contributivi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 e d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, in quanto relativi a contratti di formazione e lavoro convertiti a tempo indeterminato dopo la data del 30.11.1991, termine di cessazione del beneficio. Il Tribunale adito accoglieva l’opposizione, ritenendo sussistenti i presupposti per usufruire dei benefici di legge. Proposto appello, la Corte d’appello lo accoglieva parzialmente, rideterminando per difetto la somma effettivamente dovuta. Proponeva così ricorso in Cassazione l’INPS. Il regime degli sgravi contributivi. Le norme vagliate dalla Corte per la decisione in esame sono l’articolo 14 della legge 2 ,maggio 1976 n. 183 e l’articolo 59 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. La prima così recita Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, nonché nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS . Così l’articolo 59, comma 9, del d.P.R. n. 218/1978 Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS . Il limite temporale di applicabilità dei benefici. Il beneficio contributivo venne eliminato ex lege a far data dall’1 dicembre 1991. Su tale presupposto, l’Ente previdenziale contesta l’applicabilità degli sgravi contributivi poiché i contratti di formazione e lavoro, pur stipulati in data antecedente al 30 novembre 1991, vennero convertiti in contratti a tempo indeterminato dopo tale limite temporale. Ma i giudici di legittimità non condividono l’assunto dell’INPS. Affermano prima di tutto che il beneficio della riduzione degli oneri contributivi, previsto dall'art. 14 l. n. 183/1976 per i lavoratori nuovi assunti, spetta anche per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alla riduzione prevista dalla legge per tali contratti, non potendo configurarsi alcuna incompatibilità fra le due normative. Inoltre, il medesimo beneficio spetta per tutti i contratti di formazione e lavoro stipulati in epoca antecedente alla data del 30 novembre 1991, anche se hanno visto la loro trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato in epoca successiva al predetto limite temporale. Secondo il Supremo Collegio la fattispecie è analoga a quanto previsto in materia di sgravi contributivi relativi ai contratti di apprendistato, per i quali la Corte ebbe ad affermare, in precedenti decisioni, che quel che rileva ai fini dell’applicabilità degli sgravi contributivi, è il momento dell’assunzione originaria, non quella del conseguimento e passaggio alla qualifica effettiva. E dunque il beneficio dello sgravio contributivo totale decennale di cui all'art. 14 della l. n. 183/1976 e, successivamente, all'art. 59, comma 9, del d.P.R. n. 218/1978, concesso per assunzioni avvenute in zone disagiate del mezzogiorno, al fine di agevolare una stabile occupazione nei territori stessi, spetta anche per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati prima del 31 dicembre 1990 e convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, successivamente a tale data. Dovendosi a tal fine valutare il momento della stipula del contratto anziché quello della sua successiva conversione. Diversamente interpretando verrebbe snaturato il fine perseguito dal legislatore di incentivo occupazionale. Il ricorso proposto dall’INPS è stato così rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 gennaio – 12 aprile 2016, numero 7124 Presidente Di Cerbo – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Messina, la I.D.S.-Informatica Distribuita e Software s.r.l., proponeva opposizione avverso il ruolo esattoriale numero 2000\864 relativo alla cartella di pagamento con cui le venne chiesto il pagamento della somma di L.279.900.399 a titolo di contributi, somme aggiuntive e sanzioni per il periodo marzo 1994-febbraio 1999 in ordine a contestati sgravi contributivi relativi a taluni contratti di formazione e lavoro stipulati dall'azienda. L'INPS contestava l'opposizione. Il Tribunale l'accoglieva, dichiarando l'illegittimità dei ruolo e della cartella di pagamento. Proponeva appello l'INPS. Resisteva la società IDS. Con sentenza depositata il 4 maggio 2012, la Corte d'appello di Messina, in parziale accoglimento dell'appello proposto, determinava in €,2.362,79 la somma dovuta dalla società appellata all'INPS, oltre oneri accessori. Riteneva in sostanza la Corte che lo sgravio contributivo totale di cui all'articolo 59 del d.P.R. numero 218\1978 che aveva recepito l'articolo 14 della L. numero 183\1976 spettasse anche per i contratti di formazione e lavoro stipulati precedentemente al 30.11.91 e convertiti dopo tale data. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo. Resiste la società IDS con controricorso, mentre la Riscossione Sicilia s.p.a. è rimasta intimata. Motivi della decisione 1.-L'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 59, comma 9, del d.P.R. 6 marzo 1978 ex articolo 14 L. numero 183\1976 , dell'articolo 11 L. numero 214\1991 e 15 d.l.g. articolo 360, comma 1, numero 3, c. p.c. . Lamenta che i c.f.l. vennero trasformati dalla società in contratti di lavoro a tempo indeterminato dopo il 30.11.91, allorquando il beneficio dello sgravio totale era stato espunto dall'ordinamento a far data dal 1.12.1991 in forza dell'articolo 1, comma 1, L. numero 214\1991. Si duole che la sentenza impugnata pervenne alla decisione contestata applicando analogicamente il principio affermato da questa Corte in ipotesi di trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, per i quali vigeva il diritto allo sgravio, mentre nella specie il termine finale dell'efficacia dei beneficio doveva individuarsi al 30 novembre 1991. 1.1-II motivo è infondato. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il beneficio della riduzione degli oneri contributivi, previsto dall'articolo 14 legge numero 183 del 1976 per i lavoratori, nuovi assunti, spetta anche per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alla riduzione prevista dalla legge per tali contratti, atteso che, da un lato, le norme che prevedono per i suddetti lavoratori il pagamento di aliquote contributive ridotte non prevedono, parimenti, alcuna esclusione dei beneficio degli sgravi e, dall'altro, non può configurarsi alcuna incompatibilità fra le due normative, essendo finalizzata la normativa sugli sgravi all'incremento occupazionale mediante il sostegno economico delle imprese, mentre quella sui contratti di formazione e lavoro ha lo scopo di favorire l'occupazione dei giovani e di migliorare la qualificazione professionale dei lavoratori Cass. numero 5003\2001 . E' pacifico inoltre che il beneficio dello sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della legge numero 183 del 1976 e, successivamente, all'articolo 59, comma nono, del d.P.R. numero 218 del 1978, spetta anche per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati prima della data ivi fissata e convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, successivamente a tale data Cass. numero 11427\2006, Cass. numero 17322\2008 , così come previsto in materia di sgravi contributivi per il contratto di apprendistato, ove parimenti rileva, secondo il consolidato orientamento di questa Corte Cass. numero 6321\1992, Cass. numero 132\1994, Cass. numero 7688\1996, Cass. numero 11750\1999 il momento dell'assunzione, anziché quello del passaggio in qualifica degli apprendisti, ancorché avvenuto dopo il periodo di applicazione della stessa legge premiale. La circostanza, poi, che i c.f.l., stipulati nei limiti temporali previsti, siano stati convertiti successivamente alla data fissata per tale tipo di assunzioni nelle zone svantaggiate, è dei resto in linea con la ratio legis diretta a favorire una stabile occupazione nel mezzogiorno , dovendosi a tal fine valutare solo il momento della stipula dei contratti in questione, mentre sarebbe in contrasto con il fine perseguito dal legislatore che la conversione, solo perché avvenuta dopo la data a tale scopo stabilita per l'assunzione con c.f.l., faccia venir meno il beneficio in questione. 2.-Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Le spese di lite, tra le parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, dei d.P.R. numero 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 numero 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese dei presente giudizio di legittimità in favore della IDS Informatica Distributiva e Software s.r.l., che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Nulla sulle spese quanto alla Riscossione Sicilia s.p.a. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, dei d.P.R. numero 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 numero 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.