Determinazione livello superiore: indispensabile il raffronto tra mansioni svolte e categorie del CCNL

Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda non si può prescindere da tale procedimento. Consegue che è sindacabile in sede di legittimità la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia deciso la controversia senza dare esplicitamente conto delle predette fasi.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro con la sentenza n. 6174, depositata il 30 marzo 2016. La vicenda esaminata rivendicazione di lavoratore al livello di categoria superiore, tenuto conto delle mansioni in concreto svolte. Un lavoratore inquadrato con qualifica di geometra, tecnico operativo di VI livello, adiva il Tribunale del lavoro, rivendicando l’inquadramento al superiore livello di Quadro di I livello, tenuto conto delle mansioni in concreto svolte, aventi carattere di ampia discrezionalità ed autonomia, volte alla gestione di grandi unità produttive. Il Tribunale respingeva la domanda. Proposto appello da parte del lavoratore, la Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado, riconoscendo il diritto del lavoratore ad essere inquadrato non nel livello I come da domanda, bensì nel II livello Quadro, tenuto conto delle mansioni svolte, superiori al livello di inquadramento ma non rispondenti al livello I Quadro chiesto in domanda introduttiva. L’azienda ricorreva in Cassazione. L’accertamento del livello di inquadramento superiore. L’azienda ricorrente censura la decisione dei giudici di merito poiché non avrebbe effettuato un corretto raffronto tra mansioni in concreto svolte e previsioni del CCNL applicato al rapporto. Si duole in particolare che non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione da parte della corte di merito circa la previsione delle mansioni affidate al lavoratore come rientranti nella categoria di inquadramento, il livello VI tecnico, del lavoratore. Con ciò disattendo i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in materia di inquadramento superiore. Le censure mosse dall’azienda colgono nel segno, in quanto il Supremo Collegio ritiene fondati i motivi proposti. Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione in precedenti decisioni, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Omesso dai giudici di merito l’esame delle previsioni contrattuali. Nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata ad esaminare quanto previsto dalla contrattazione collettiva con riguardo al rivendicato livello di Quadro, raffrontando tali previsioni con le mansioni svolte dall’originario ricorrente. Omettendo tuttavia di approfondire l’analisi comparativa anche a quanto stabilito dal CCNL con riguardo al livello di inquadramento del lavoratore. Così facendo i giudici di merito hanno omesso l’accertamento degli elementi che differenziavano il superiore livello di Quadro richiesto rispetto al livello inferiore di appartenenza del lavoratore, dal punto di vista delle responsabilità, del grado di autonomia, della discrezionalità. Come correttamente evidenziato dall’azienda ricorrente, entrambi i livelli di inquadramento prevedono un certo grado di responsabilità operativa con maggior potere di iniziativa nel grado superiore, con più limitata autonomia nel secondo, nei limiti circoscritti dai regolamenti di esecuzione. Così decidendo la Corte d’Appello, si è limitata ad una indagine incompleta, non risultando svolto un adeguato e completo approfondimento delle previsioni contrattuali rilevanti, rispetto alle mansioni svolte dal lavoratore. I Giudici di legittimità hanno così accolto il ricorso proposto, con rinvio ad altro Collegio d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 gennaio – 30 marzo 2016, n. 6174 Presidente Macioce – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo La Corte d'appello di Napoli in riforma della sentenza dei Tribunale di Benevento , ha riconosciuto il diritto di V.D. , dipendente di Poste come geometra di VI categoria , ad essere inquadrato nella categoria di quadro di 2° livello con condanna di Poste a pagare le differenze retributive . La Corte ha ritenuto infondata la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'inquadramento nell'area quadri di I livello caratterizzata dalla gestione di grandi unità produttive e dall'ampia autonomia e discrezionalità. Ha, invece, ritenuto sussistere le caratteristiche per l'inquadramento nel II livello per il quale tra richiesta una preparazione professionale specializzata, la responsabilità di gestione di unità organizzative di media rilevanza e la facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive gestionali con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti Ha rilevato che il D. era addetto alla progettazione dei lavori degli uffici dell'intera regione ma tali lavori erano dati con incarico del capo reparto e che l'appellante espletava tutta l'opera con visto finale da parte del capo reparto. Ha affermato che l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori veniva svolta in relativa autonomia dall'appellante in quanto vi era sempre un controllo del superiore gerarchico , autonomia che però cessava per i lavori di importo superiore al 300 milioni . Avverso la sentenza ricorre Poste con un unico articolato motivo , resiste il D Motivi della decisione Poste denuncia violazione degli articolo 2103, 1362 cc in riferimento agli articolo 37,41,43,46,47 e 53 e dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995 al ccnl poste del 1994, vizio di motivazione. Deduce che la Corte non ha seguito il procedimento logico giuridico richiesto dal costante orientamento della Cassazione non avendo raffrontato le specifiche mansioni svolte in concreto dal lavoratore con le declaratorie contrattuali . Lamenta in particolare che la Corte non ha valutato che le mansioni svolte rientravano pienamente nell'area operativa, non esaminata affatto dalla Corte, alla quale apparteneva il personale che svolge attività esecutive e tecniche con conoscenze specifiche , responsabilità personali e di gruppo con contenuti professionali di parziale o media specializzazione . Comprende dipendenti che , impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto svolgono mansioni - a contatto o meno con la clientela - che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico professionale di parziale e media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione . Osserva che mentre il quadro ha facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive gestionali , favorisce i contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio , promuove i servizi con piena responsabilità l'area operativa possiede capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione la prima ipotesi riguarda il personale che riceve direttive di massima nell'esecuzione delle quali ha poi piena discrezionalità quanto alle concrete scelte gestionali /operative/strategiche di attuazione la seconda riguarda il caso in cui le attività lavorative siano rigidamente predeterminate avendo il dipendente nell'ambito di queste ultime una mera capacità di autonomia operativa ì proprio come il D. il quale operava in un settore le cui attività erano definite a livello centrale e ulteriormente specificate dal superiore gerarchico cui era sottoposto . Le censure sono fondate Deve rilevarsi, con riferimento al contenzioso volto al riconoscimento di un inquadramento superiore dei lavoratore , che secondo il costante insegnamento di questa Corte cfr., fra le tante Cass.n 7313/1998 20272/2010,8589/2015 , il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Nella specie la Corte di Napoli , nel pervenire alle sue conclusioni,non ha tenuto,'adeguato conto del suddetto principio secondo il quale non può prescindersi dalle suddette tre fasi successive . La Corte territoriale , infatti, come censurato dalla ricorrente , ha esaminato solo parzialmente le declaratorie dei CCNL del settore rilevanti ai fini della decisione La Corte ha limitato il suo esame alla declaratoria di quadro di 2 livello cui aspirava il D. senza invece tenere conto della declaratoria relativa all'inquadramento posseduto dal lavoratore . Ha pertanto omesso di individuare gli elementi che differenziavano il superiore livello di quadro rivendicato rispetto all'inquadramento nell'area operativa posseduto sotto il profilo delle responsabilità, del grado di autonomia, della discrezionalità . Poste Italiane ha sottolineato che entrambe le declaratorie prevedevano un certo grado di responsabilità operativa ma , mentre li quadro ha facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive gestionali , favorisce i contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio , promuove i servizi con piena responsabilità, l'area operativa possiede capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione . Secondo Poste , dunque nell'inquadramento superiore il personale riceve direttive di massima nell'esecuzione delle quali ha poi piena discrezionalità quanto alle concrete scelte gestionali operative, strategiche di attuazione nella seconda ipotesi le attività lavorative sono rigidamente predeterminate ed il dipendente gode di mera capacità di autonomia operativa . La Corte territoriale ha esposto , con riferimento alle mansioni di fatto svolte dal D. quale addetto alla progettazione dei lavori negli uffici con incarico dei capo reparto , che l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori veniva svolta in relativa autonomia in quanto vi era sempre un controllo del superiore gerarchico , autonomia che però cessava per i lavori di importo superiore ai trecento milioni . L'esame delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore non risulta rapportato con adeguato approfondimento alle declaratorie contrattuali rilevanti risultando l'indagine incompleta . La sentenza impugnata deve , pertanto, essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione che provvederà ad un nuovo esame della domanda del lavoratore applicando i principi più volte affermati da questa Corte come sopra riportati . Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali relative al presente giudizio. P.Q.M. Accoglier' il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese dei presente giudizio.