‘Fine orario’, il postino riporta in ufficio corrispondenza e raccomandate: sanzione plausibile

Appare corretta la visione adottata dall’azienda evidenti l’atteggiamento superficiale e la scarsa diligenza che hanno caratterizzato il lavoratore. Egli, appena concluse le sei ore di lavoro, ha pensato bene di riportare in ufficio lettere, stampe e raccomandate, non consegnate ai destinatari. Tocca al dipendente, sanzionato con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, dimostrare situazioni e circostanze tali da rendere meno grave il suo comportamento.

Orario giornaliero concluso. E il postino riporta in ufficio corrispondenza, stampe e raccomandate non consegnate ai destinatari. Giustificazione, però, troppo fragile, quella relativa alla chiusura della normale giornata di lavoro. Ciò rende plausibile la sanzione disciplinare adottata dall’azienda Cassazione, sentenza n. 6052/2016, sezione Lavoro, depositata oggi . Ritorno in ufficio. Inequivocabile la contestazione mossa da ‘Poste Italiane spa’ il dipendente è accusato di atteggiamento superficiale e scarsa diligenza nell’ espletamento delle mansioni di recapito postale . L’uomo, difatti, ha riportato in ufficio 3 chilogrammi di corrispondenza ordinaria, 5 chilogrammi di stampe e 12 raccomandante , e ha motivato questa decisione col cosiddetto ‘fuori orario’. Giustificazione assurda, secondo l’azienda, che perciò ha sanzionato il lavoratore con la sospensione di un giorno dal servizio e dalla retribuzione . A mettere in discussione la visione tracciata da ‘Poste’ provvedono però i giudici di merito. Sia in Tribunale che in Appello viene sancita la illegittimità della sanzione disciplinare . Ciò perché la società non aveva provato che il fatto posto a fondamento della contestazione era dipeso da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore , non avendo essa indicato quale era stato il quantitativo di posta preso in carico, in modo da consentire la verifica anche solo della portata dell’inadempimento . Peraltro, viene aggiunto, all’epoca del fatto non era più in vigore l’accordo che aveva introdotto una modulazione oraria della prestazione giornaliera fino ad un massimo di mezz’ora in più rispetto alle 6 ore di riferimento allo scopo di garantire il recapito dell’intero corriere in arrivo . Superficialità. Numerose le obiezioni mosse dai legali dell’azienda a fronte della pronuncia di secondo grado, favorevole, come detto, al lavoratore. Centrale è il riferimento alla condotta del dipendente, condotta caratterizzata da scarsa collaborazione e scarsa diligenza . Significativo, per i rappresentanti della società, il fatto che l’uomo ha mostrato un atteggiamento lavorativo superficiale come portalettere egli, a fronte di un carico di lavoro normale , ha riportato in ufficio un ingente quantitativo di corrispondenza non recapitata, senza darne avviso ai responsabili e limitandosi ad invocare la presunta fine dell’orario giornaliero di lavoro . Ora, nel contesto della Cassazione, la prospettiva delineata dall’azienda appare plausibile, contrariamente a quanto valutato dai giudici di primo e di secondo grado. Dati certo sono l’ atteggiamento superficiale del postino e la scarsa diligenza mostrata nell’espletamento delle sue mansioni . Ciò permette di ritenere evidente, nota d’addebito disciplinare alla mano, che l’uomo è finito sott’accusa per il colpevole inadempimento nel normale esercizio delle mansioni quotidiane di portalettere . Di conseguenza, è illogico sostenere, come hanno fatto i giudici di merito, che l’azienda avrebbe dovuto dimostrare che la causa dello scarso rendimento era dipesa dal colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore . Riprende forza, quindi, la visione dell’azienda alla luce degli addebiti , difatti, tocca al lavoratore fornire la prova contraria relativa ad eventuali circostanze a sua discolpa. Ciò significa che la sanzione disciplinare adottata da ‘Poste Italiane’ pare plausibile e non contestabile, a meno che l’uomo, nel nuovo giudizio d’Appello, non riesca a fornire una giustificazione alla propria condotta.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 dicembre 2015 – 29 marzo 2016, n. 6052 Presidente Di Cerbo – Relatore Berrino Svolgimento dei processo Con sentenza dell’l/2 - 30/3/2011 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione della società Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza dei giudice dei lavoro della stessa sede che le aveva respinto la domanda diretta all'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione di un giorno dai servizio e dalla retribuzione inflitta al dipendente O.S. con provvedimento del 2311212005 per avere il medesimo assunto un atteggiamento superficiale e di scarsa diligenza nell'espletamento delle mansioni di recapito postale, in conseguenza del fatto di aver riportato in ufficio 3 kg di corrispondenza ordinaria, 5 kg di stampe e n. 12 raccomandate per le quali aveva indicato come causale le ragione del fuori orario non prevista dall'azienda. La Corte territoriale ha spiegato che la società postale non aveva provato che il fatto posto a fondamento della contestazione era dipeso da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, in quanto non aveva indicato qual'era stato il quantitativo di posta preso in carico, in modo da consentire la verifica anche solo della portata dell'inadempimento. Inoltre, non era più in vigore, al momento del fatto oggetto d'addebito, l'Accordo del 29 luglio 2004 che aveva introdotto una modulazione oraria della prestazione giornaliera fino ad un massimo di mezz'ora in più rispetto alle sei ore di riferimento al fine di garantire il recapito dell'intero corriere in arrivo. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Poste Italiane s.p.a. con tre motivi. Rimane solo intimato O.S Motivi della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del CCNL di settore, nonché dell'art. 112 c.p.c., con riferimento al rilievo mossole dalla Corte di merito in ordine alla mancata dimostrazione dello scarso rendimento posto a base del licenziamento del S., sostenendo di aver, invece, contestato la diversa ipotesi dell'atteggiamento lavorativo superficiale e di scarsa diligenza del dipendente nell'espletamento delle mansioni di portalettere, il quale, a fronte di un carico di lavoro normale, aveva riportato in ufficio un ingente quantitativo di corrispondenza non recapitata, senza darne avviso ai responsabili e limitandosi ad invocare la presunta fine dell'orario giornaliero di lavoro, mentre avrebbe dovuto prolungare, nei limiti contrattualmente previsti dalla compensazione settimanale, la propria prestazione oltre il normale orario di servizio. Tenendo un tale comportamento di scarsa collaborazione e di scarsa diligenza il dipendente era incorso nella violazione di cui all'art. 51 dei CCNL, per cui, considerati anche i numerosi precedenti disciplinari, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere proporzionata la sanzione inflitta. 2. Col secondo motivo, proposto per vizio di motivazione, la ricorrente imputa alla Corte di merito di aver erroneamente preteso che, a fronte della dicitura fuori orario indicata dal lavoratore a giustificazione della riconsegna della corrispondenza non recapitata, dimostrasse, nella sua qualità di datrice di lavoro, che l'inadempimento contestato al dipendente non si sarebbe verificato nel caso in cui quest'ultimo avesse assicurato la disponibilità a protrarre la prestazione lavorativa. Sostiene, invece, la ricorrente che sarebbe spettato, semmai, al lavoratore provare eventuali circostanze esimenti dei comportamento negligente ascrittogli. 3. Coi terzo motivo, dedotto per vizio di motivazione, la ricorrente contesta quanto affermato dalla Corte di merito circa il fatto che l'Accordo sul recapito del 29.7.2004, richiamato a sostegno delle censure mosse al lavoratore, non fosse più in vigore all'epoca dei fatti di causa in quanto, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, tale accordo era stato prorogato fino al 31.5.2006 per effetto dell'accordo del 5/12/2005. Osserva la Corte che per ragioni di connessione i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente. Orbene, il ricorso è fondato nei termini di qui appresso illustrati -Invero, in maniera contraddittoria la Corte d'appello ha, dapprima, dato atto della contestazione mossa al S. per l'atteggiamento superficiale tenuto e per la scarsa diligenza mostrata nell'espletamento delle mansioni di portalettere negli esatti termini riportati nella nota d'addebito disciplinare, per affermare, subito dopo, che spettava al datore di lavoro dimostrare i fatti posti a fondamento della contestazione dello scarso rendimento. Balza evidente la diversità dell'ipotesi contestata da quella che la Corte ha ritenuto non essere stata provata dalla parte datoriale, in quanto come si legge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata i comportamenti contestati di atteggiamento superficiale e di scarsa diligenza si riferivano alla specifica ipotesi della riconsegna in ufficio, a fine giornata, di determinati quantitativi di corrispondenza, di stampe e di raccomandate per le quali era stata indicata come causale dei mancato recapito la semplice dicitura fuori orario non prevista dall'azienda. Dalla erronea qualificazione dell'oggetto della contestazione disciplinare la Corte d'appello ha tratto l'errata convinzione che la parte datoriale avrebbe dovuto dimostrare che la causa dello scarso rendimento era dipesa dal colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, mentre, come si è visto, la contestazione non aveva avuto per oggetto l'addebito di uno scarso rendimento, ma il colpevole inadempimento nel normale esercizio delle mansioni quotidiane di P portalettere manifestato attraverso gli specifici comportamenti negligenti puntualmente contestati nei termini sopra riportati, vale a dire la riconsegna in ufficio, a fine giornata, di determinati quantitativi di posta assegnata per la sua distribuzione. Ha, quindi, ragione la difesa della società postale nel sostenere che a fronte di tali circostanziati addebiti, non contestati nella loro materiale esistenza, spettava al dipendente fornire la prova contraria della ricorrenza, nella fattispecie, di eventuali circostanze esimenti a suo discarico. In definitiva, la Corte di merito ha valutato in maniera contraddittoria i fatti oggetto di contestazione, traendone un errato convincimento sul riparto degli oneri probatori sulle cause del disservizio, per cui il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano che, in diversa composizione, riesaminerà il merito della vicenda e provvederà anche a liquidare le spese dei presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.