Niente pensione se non si smette di lavorare

La cessazione dell’attività lavorativa al momento della richiesta del trattamento pensionistico costituisce, al pari del requisito dei 35 anni di iscrizione assicurativa e del requisito contributivo, un elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5052 depositata il 15 marzo 2016. Il caso. La Corte di Appello di Roma, riformando la pronuncia di primo grado, dichiarava illegittima la revoca della pensione di anzianità, disposta dall’INPS nei confronti di un pensionato sul presupposto del difetto del requisito della inoccupazione all’epoca della domanda di pensione di anzianità. Contro tale sentenza l’Istituto ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. Per pensionarsi è necessario interrompere ogni attività lavorativa. In particolare, ad avviso dell’Istituto, il Giudice di merito aveva erroneamente escluso, tra i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di anzianità, la necessità della inoccupazione dell’iscritto al momento della relativa richiesta, all’epoca richiesto dall’art. 22, Legge n. 153/1969 e dall’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503/1992. Requisito nella specie assente, atteso che il richiedente risultava avere interrotto la propria attività lavorativa solo nell’agosto 2000 a fronte di una richiesta di accesso al trattamento pensionistico presentata nel settembre 1999. Doglianza che viene condivisa dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. Ed infatti, richiamando numerosi suoi precedenti Cass. nn. 16789/2014 4480/2013 4898/2012 , la Corte ribadisce come - pur essendo vero che l’art. 1, comma 25, della Legge n. 335/1995, nel disciplinare l’accesso alla pensione di anzianità, non lo prevedeva espressamente - il requisito della non occupazione al momento di presentazione della domanda Cass. nn. 14132/2004 6571/2002 fosse ricavabile dalla perdurante vigenza dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 503/1992, a mente del quale Le pensioni di anzianità [ ] non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo [ ] ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro . La possibilità di cumulo tra reddito da lavoro e pensione non muta il principio. Prosegue poi la Corte chiarendo come i successivi interventi normativi, che avevano consentito il cumulo tra redditi da lavoro e pensione, nulla toglievano alla circostanza che la prestazione non poteva essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che è un requisito indefettibile, prescritto dalla norma che ha introdotto la pensione di anzianità e successivamente esteso anche alla pensione di vecchiaia cfr. art. 1, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 503/1992 . Il diritto a pensione sorge nasce da una presunzione di bisogno di rango costituzionale. In aggiunta a quanto sopra, e ad ulteriore conforto di quanto affermato, la Corte rileva come – tanto per la pensione di anzianità quanto per quella di vecchiaia – la cessazione del rapporto di lavoro costituisca una presunzione di bisogno”che giustifica ai sensi dell’art. 38 Cost., l’erogazione della prestazione sociale . Ciò in quanto la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la conseguente produzione di reddito esclude tale stato di bisogno del lavoratore e, pertanto, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo ai sensi dell’art. 38, comma 2°, Cost. mezzi adeguati alle esigenze di vita. Alla luce di tali principi, e richiamando un altro suo precedente i.e. Cass. n. 17530/2005 , la Cassazione ribadisce quindi che il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione . Nemmeno è configurabile una violazione del principio di uguaglianza. Sotto altro profilo, ed in conclusione, la Corte chiarisce poi come la cessazione del rapporto di lavoro – che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia – risulta all’evidenza affatto diversa [ ] rispetto al cumulo tra la pensione medesima – una volta che questa sia stata conseguita – e i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che dalla comparazione delle rispettive discipline non può risultare in nessun caso la violazione del principio di uguaglianza, attesa la non omogeneità tra le situazioni prospettate .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 dicembre 2015 – 15 marzo 2016, n. 5052 Presidente Stile – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 7.2.12 la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della sentenza emessa il 28.10.10 dal Tribunale di Viterbo, dichiarava illegittima la revoca della pensione d’anzianità che era stata disposta dall’INPS il 1.8.08 nei confronti di F.V. sul presupposto del difetto del requisito della inoccupazione vigente all’epoca della domanda di pensione di anzianità presentata nel settembre 1999 . Per l’effetto, la Corte di merito rigettava la ripetizione di indebito avanzata contro F.V. dall’istituto previdenziale per Euro 108.809,04 ed accessori a titolo di ratei pensionistici non dovuti. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un solo motivo. L’intimato resiste con controricorso e a sua volta spiega ricorso incidentale condizionato basato su tre motivi, cui resiste con controricorso l’INPS. Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza. 2- Con unico motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. io legge n. 421/92, dell’art. 10 co. 6 d.lgs. n. 503/92, dell’art. 1 legge n. 335/95 e dell’art. 22 legge n. 153/69, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la necessità del requisito della inoccupazione vigente al momento della domanda di pensione di anzianità presentata dall’intimato nel settembre 1999 , requisito - invece - all’epoca previsto non solo dall’art. 22 legge n. 153/69, ma anche dall’art. 10 co. 6 d.lgs. n. 503/92, in contrario non rilevando i commi 19 e 20 dell’art. 1 legge n. 335/95, non conferenti nel caso di specie perché contenenti la disciplina della pensione di vecchiaia, spettante ai soggetti rientranti nel sistema contributivo pertanto - conclude il ricorso - legittimamente l’INPS ha revocato la pensione di anzianità liquidata all’intimato in base ad una non veritiera sua dichiarazione circa la cessazione di ogni attività lavorativa , con il conseguente diritto dell’istituto di ripetere ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000 quanto versatogli. 3- Il ricorso principale è fondato, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa S.C. cfr. Cass. n. 16789/14 Cass. n. 4480/2013 Cass. n. 4898/2012 Cass. n. 11935/04 Cass. n. 6571/02 Cass. n. 6693/96 Cass. n. 5965/84 secondo cui, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 153 del 1969, la cessazione dell’attività lavorativa costituisce - al pari del requisito dei trentacinque anni di iscrizione assicurativa e del requisito contributivo - un elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità. Nel caso di specie, il controricorrente aveva cessato il proprio rapporto di lavoro il 12.8.2000 ed era stato riassunto con nuovo rapporto di lavoro il 21.8.2000 secondo quel che si legge nella sentenza impugnata . È pur vero che l’art. 1 co. 25 legge n. 335/95, nel disciplinare l’accesso alla pensione di anzianità, non prevedeva espressamente anche il requisito della non occupazione. Tuttavia tale requisito era ricavabile dalla perdurante vigenza del co. 6 dell’art. 10 d.lgs. n. 503/92, secondo il quale Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di categoria . Il fatto che la legge abbia poi consentito il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente non toglie che la prestazione non poteva essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che è un requisito indefettibile, prescritto dalla norma che ha introdotto la pensione di anzianità v. art. 22 legge n. 153/69 . Tale requisito è così rilevante che è stato esteso anche alla pensione di vecchiaia dall’art. 1 commi 7 e 8 d.lgs. n. 503/92. La stessa L. n. 388 del 2000, art. 72, ha vietato il cumulo anche tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo superiore ad un certo ammontare ed ha, quindi, confermato la totale incumulabilità tra detta pensione ed il reddito da lavoro dipendente. Il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi dell’art. 22 co. 1 lett. c legge n. 153/69, matura, in capo al lavoratore interessato, alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell’anzianità contributiva e dalla cessazione dell’attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda. Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503/92 il legislatore ha confermato come s’è detto - che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente art. 10, co. 6 , estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia art. 1, co. 7 . Come già rilevato da questa Corte v. sentenza n. 4900/12 , per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una presunzione di bisogno che giustifica ai sensi dell’art. 38 Cost. l’erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo ai sensi dell’art. 38 co. 2 Cost. mezzi adeguati alle esigenze di vita. Per tali ragioni il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione cfr. Cass. n. 17530/2005 . Peraltro, è stato anche chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro - che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia - risulta, all’evidenza, affatto diversa arg. ex art. 10 d.lgs. n. 503/92 in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo rispetto al cumulo tra la pensione medesima - una volta che questa sia stata conseguita - e i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che, dalla comparazione delle discipline rispettive, non può risultare, in nessun caso, la violazione del principio di uguaglianza art. 3 Cost. , attesa la non omogeneità tra le situazioni prospettate cfr. Cass. n. 13933/06 . L’interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare la cessazione dell’attività lavorativa, al pari dell’anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l’insorgenza del diritto alla pensione di anzianità v. Cass n. 6571/2002 , ha ritenuto momento fondante quello di presentazione della domanda Cass n 14132/2004 . La giurisprudenza più recente ha rimarcato che per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa così Cass. n. 4898/2012 cit. e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata in tal senso cfr. Cass. n. 4900/2012 cit. . 4- Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la sentenza impugnata avrebbe comunque dovuto valorizzare la circostanza che l’intimato aveva cessato l’attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda di pensione, salvo riprendere a lavorare prima di conseguire la prestazione pensionistica. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 commi 20 e ss. legge n. 335/95, sostenendo il ricorrente incidentale che nessuna norma di legge prevede un intervallo minimo tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’eventuale successiva rioccupazione del pensionato. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 52 legge n. 88/89, 13 legge 412/81, 2948 c.c., 72 legge n. 388/2000, 80 r.d. 1422/24, 2033 c.c., non sussistendo gli estremi della ripetibilità del trattamento pensionistico erogato, vista la buona fede del ricorrente incidentale e, comunque, la prescrizione dell’azione restitutoria. 5- I primi due motivi del ricorso incidentale sono infondati alla stregua delle considerazioni sopra esposte, che a loro volta assorbono la disamina del terzo motivo del ricorso incidentale, relativo all’asserita buona fede dell’odierno ricorrente incidentale e all’eccepita prescrizione dell’azione restitutoria, questioni che saranno oggetto di verifica e di pronuncia da parte del giudice di rinvio, che dovrà altresì attenersi al seguente principio di diritto Presupposto indefettibile - oltre a quello dell’anzianità contributiva - affinché possa essere erogata la pensione di anzianità è che il rapporto di lavoro dipendente da cui deriva sia cessato . 6- In conclusione, si accoglie il ricorso principale, si rigettano i primi due motivi di quello incidentale, si dichiara assorbito il terzo e si cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta i primi due motivi di quello incidentale, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.