Ricorso per cassazione: necessaria l’indicazione della data di comunicazione dell’ordinanza d’appello?

Poiché, nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. avverso la sentenza di primo grado, il termine breve di 60 giorni decorre prioritariamente dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado di dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. , la data di quest'ultima è non solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale di contenuto-forma del ricorso introduttivo dunque il ricorrente ha l'onere anche di allegare in ricorso gli elementi necessari per configurarne la tempestività. Ma in altra pronuncia il Supremo Collegio ha proceduto a verificare la tempestività del ricorso esaminando gli atti, pur in assenza di allegazione da parte del ricorrente della data di comunicazione dell’ordinanza. La questione costituisce contrasto giurisprudenziale di rilevanza notevole, meritevole di un intervento nomofilattico da parte delle Sezioni Unite della Corte.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, sezione Sesta, con ordinanza interlocutoria n. 4738/16, depositata il 10 marzo. Il caso. Una lavoratrice del pubblico impiego Regione aveva chiesto al Tribunale del lavoro che venisse accertato il proprio diritto alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità a quella percepita dagli altri dipendenti inquadrati in pari ruolo. Il Tribunale accoglieva la domanda. A seguito di impugnazione da parte della Regione, la Corte d’appello dichiarava con ordinanza l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348- bis c.p.c., per ragionevole probabilità di non essere accolto. Proponeva allora ricorso per cassazione la Regione, ai sensi dell’articolo 348- ter c.p.c., avverso la decisione di primo grado. L’impugnazione ex art. 348-ter c.p.c La vicenda esaminata trae origine dal regime di impugnazione introdotto dalla riforma del 2012. L’articolo 348- bis del codice di procedura civile prevede la possibilità per il giudice di secondo grado di dichiarare, con ordinanza succintamente motivata, l’inammissibilità del gravame proposto quando vi è la ragionevole probabilità che venga rigettato. In tale caso può essere proposto, ai sensi dell’articolo 348- ter c.p.c., ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado e il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità o dalla notificazione, se anteriore . L’onere di allegare la data di comunicazione dell’ordinanza. Il ricorrente dunque deve dimostrare che il proprio ricorso per cassazione è tempestivo, dando atto della data di comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità pronunciata dal giudice di secondo grado. In tema si è sviluppata, nel corso degli anni, una diversa interpretazione da parte dei collegi della Suprema Corte. In alcune decisioni è stato affermato il principio di diritto secondo cui, poiché, nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348- ter c.p.c. avverso la sentenza di primo grado, il termine breve di 60 giorni decorre prioritariamente dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado di dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c., la data di quest'ultima è non solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale di contenuto-forma del ricorso introduttivo dunque il ricorrente ha l'onere anche di allegare in ricorso gli elementi necessari per configurarne la tempestività. Così ebbe a esprimersi Cass. n. 20236/15 n. 23637/15 . Ma in altra pronuncia, peraltro resa dalle Sezioni Unite della Corte 15 dicembre 2015 n. 25208 SS.UU. è sembrato che vi fosse un ripensamento nell’onere di allegazione a carico del ricorrente. Il Supremo Collegio infatti, a fronte della semplice dichiarazione del ricorrente che l’ordinanza non era stata notificata, ha proceduto d’ufficio, esaminando direttamente gli atti di causa, ad accertare la tempestività del ricorso proposto. Con la conseguenza che il gravame, accertata la sua tardività, è stato dichiarato inammissibile non per carenza del requisito di contenuto forma del ricorso, ma per tardività del medesimo, così accertata mediante esame diretto degli atti. Nel caso qui in esame è stata sollevata esplicita eccezione sul punto da parte della controricorrente la Regione ha infatti allegato al proprio ricorso copia della sentenza del Tribunale e copia dell’ordinanza della Corte d’appello di inammissibilità. Senza esplicitare alcunché circa la data di comunicazione dell’ordinanza 348- ter c.p.c La Sesta sezione, investita della decisione, ha così ritenuto necessaria la rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della controversia alle Sezioni Unite, al fine di un intervento nomofilattico a composizione del contrasto giurisprudenziale insorto su di una questione di notevole rilevanza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza interlocutoria 15 dicembre 2015 – 10 marzo 2016, n. 4738 Presidente/Relatore Curzio Ragioni della decisione 1. Il Tribunale di Pescara, accogliendo il ricorso della intimata contro la regione Abruzzo 1 dichiarò il diritto della lavoratrice alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità r.i.a. a quella percepita da altri dipendenti inquadrati in pari ruolo, in base agli artt. 1, L.R. Abruzzo n. 16 del 2011 2 condannò la Regione a corrispondere al dipendente le relative differenze retributive maggiorate degli interessi legali. 2. A seguito di impugnazione della Regione, la Corte dell’Aquila emise ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis e ter c.p.c. dichiarando inammissibile l’appello perché non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto. 3. La regione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, ai sensi di quanto previsto dall’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c Ha allegato al ricorso copia della sentenza del Tribunale impugnata e copia dell’ordinanza della Corte d’appello. 4. La signora F. si è difesa depositando un controricorso, con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Con memoria per l’udienza la controricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso. 6. L’eccezione di inammissibilità è basata sul richiamo del principio di diritto affermato da Cass., sesta-terza sez., 9 ottobre 2015, n. 20236, in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 348-ter qualora il ricorrente non alleghi la data della comunicazione della ordinanza di secondo grado, che costituisce un requisito essenziale di contenuto forma del ricorso introduttivo. 7. L’eccezione di improcedibilità è basata invece sulla asserita violazione dell’art. 369, primo comma, n. 2, cpc, per non aver la ricorrente depositato, unitamente alla copia della sentenza impugnata, anche copia autentica della ordinanza di inammissibilità dell’appello con relativa comunicazione. 8. Prima di esaminare le due eccezioni è opportuno richiamare brevemente la peculiare normativa applicabile al processo in esame. 9. Il legislatore del 2012 ha innovato la disciplina dell’appello introducendo la possibilità per il giudice di secondo grado di dichiarare inammissibile il gravame quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto art. 348-bis, cpc . In tal caso, la Corte d’appello emette una ordinanza succintamente motivata art. 348-ter . 10. La modifica riguardante il ricorso per cassazione è contenuta nella seconda parte dell’art. 348-ter, per il quale quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile . 11. Si delinea così una modalità di ricorso per cassazione peculiare, nella quale oggetto dell’impugnazione salvo quanto precisato da SU 1914/2016 è la sentenza di primo grado. Ulteriore peculiarità è costituita dal fatto che il termine per proporre il ricorso per cassazione è collegato invece all’ordinanza di inammissibilità decorre dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della ordinanza. 12. Mentre la notificazione è atto delle parti rimesso alla loro volontà, la comunicazione è un atto dell’ufficio, obbligatorio per il cancelliere in tutti i casi in cui l’ordinanza sia pronunciata fuori udienza art. 134, secondo comma, nonché art. 176, secondo comma, cpc. Quest’ultima norma precisa che le ordinanze emesse in udienza non devono essere comunicate perché si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi . 13. Di conseguenza, nella fisiologia del processo, il termine c.d. breve di sessanta giorni diventa la regola in quanto una comunicazione, contrariamente alla notificazione, dovrà sempre esservi, mentre quello c.d. lungo di sei mesi diventa residuale. 14. Un’ulteriore modifica è stata poi apportata all’art. 45 disp. att. cpc, in materia di forma di comunicazioni del cancelliere , dall’art. 16 del d.l. 179 del 2012, convertito dalla legge 221 del 2012, prevedendo in particolare che la comunicazione di cancelleria, anche se non effettuata via p.e.c., deve contenere il testo integrale del provvedimento comunicato. 15. Le Sezioni unite, con la sentenza 25208 del 2015, hanno affermato richiamando Cass. 10723 del 2014 con riferimento alle comunicazioni ordinarie e Cass., 23526 del 2014 con riferimento alle comunicazioni via p.e.c. che, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione ex art. 348-ter, non è necessario che la comunicazione sia integrale, sempre che, come ha precisato Cass., sez. sesta-lavoro, 11 settembre 2015, n. 18024, dalla comunicazione di cancelleria si comprenda che il provvedimento della Corte d’appello è un’ordinanza d’inammissibilità ex art. 348-ter e che quindi il regime per l’impugnazione è quello speciale previsto da tale norma. 16. Il problema posto con la prima eccezione formulata in memoria è quello di stabilire se il ricorrente, qualora abbia ricevuto comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-ter, debba, o meno, nel ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, specificare di aver ricevuto detta comunicazione ed in che data. 17. Secondo alcune decisioni Cass., sez. sesta-terza, nn. 20236 e 23637 del 2015 , nel caso in cui il ricorrente ometta di precisare di aver ricevuto la comunicazione e di indicare la data della stessa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 18. In tali decisioni si è enunciato il seguente principio di diritto Poiché, nel ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter avverso sentenza di primo grado, il termine breve di sessanta giorni decorre prioritariamente dalla comunicazione dell’ordinanza di secondo grado, la data di quest’ultima è non solo presupposto dell’impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale di contenuto-forma del ricorso introduttivo, sicché tranne alcuni casi eccezionali di cui tra poco si dirà il ricorrente ha l’onere anche di allegare al ricorso gli elementi necessari per configurarne la tempestività data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado , impregiudicato il potere, estrinsecabile peraltro solo ove sia previamente soddisfatto quel requisito di contenuto forma dell’atto introduttivo, della Corte di cassazione di verificare la corrispondenza al vero di quanto allegato e comunque la tempestività dell’impugnazione . 19. Quindi, secondo questo orientamento, la Corte, in presenza di un ricorso per cassazione ex art. 348-ter contro una sentenza di primo grado, deve in primo luogo verificare se il ricorrente ha allegato di aver ricevuto, o meno, comunicazione della ordinanza e, nel caso in cui l’abbia ricevuta, se ha indicato la data della comunicazione dalla quale decorre il termine breve per l’impugnazione. Se tali allegazioni mancano, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di un requisito di contenuto-forma. 20. Le decisioni in questione fanno poi due precisazioni. 21. In primo luogo, l’indicazione della data della comunicazione non esclude il potere della Corte di verificare la corrispondenza al vero di quanto allegato e comunque la tempestività della impugnazione. Quindi il ricorrente è tenuto ad indicare la data di comunicazione dell’ordinanza a pena di inammissibilità, ma se ottempera la Corte ben può verificare la corrispondenza al vero dell’allegazione. 22. In secondo luogo, le decisioni indicano una serie di casi in cui l’allegazione non è necessaria, che così elencano 1 se la comunicazione è esclusa per legge 2 se è evidente il rispetto del termine per impugnare, perché la notificazione del ricorso per cassazione è stata richiesta quando non erano ancora decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza 3 quando la comunicazione in concreto effettuata sia inidonea a dar conto del contenuto del provvedimento. 23. Nelle sentenze in questione si dà atto che si sta affermando un principio di diritto che costituisce una assoluta novità cfr. paragrafo n. 8, sentenza 20236 del 2015 . 24. È in effetti un’affermazione molto impegnativa perché desume dal sistema la necessità della allegazione al ricorso di una indicazione ritenuta requisito di contenuto-forma, in mancanza della quale viene applicata la sanzione della inammissibilità del ricorso. 25. Questa affermazione non sembra essere condivisa da altre decisioni a cominciare da Cass., sez. un., 25208 del 2015, cit., che, pur non pronunciandosi espressamente sul punto, sembra muoversi in senso difforme perché, in presenza di un ricorso in cui il ricorrente si era limitato a dare atto che l’ordinanza non era stata notificata, senza nulla dire in ordine alla comunicazione, non ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ha proceduto a verificarne la tempestività, esaminando gli atti ed accertando che la comunicazione dell’ordinanza era stata fatta e che il ricorso era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Di qui la decisione delle Sezioni unite di inammissibilità, non per carenza di un requisito di contenuto forma del ricorso, ma per tardività dello stesso, accertata mediante esame degli atti. 26. Poiché la questione nella presente controversia viene espressamente posta, appare opportuna la rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, al fine di disporre di un intervento nomofilattico che sia assolutamente univoco, considerato che trattasi di questione di massima di particolare importanza. 27. Analogo discorso vale per l’altra eccezione formulata dalla controricorrente, secondo la quale la comunicazione della ordinanza ex art. 348-ter, deve essere depositata unitamente al ricorso, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, primo comma, n. 2, cpc. 28. Sul piano dell’interpretazione letterale la tesi stride col fatto che l’art. 369, primo comma, n. 2, fa riferimento al provvedimento impugnato ed alla notifica, mentre qui si è in presenza del provvedimento da cui decorrono i termini non del provvedimento impugnato e della sua comunicazione non notificazione . Ma, indubbiamente, sul piano teleologico e sistematico le ragioni alla base della scelta del legislatore di richiedere il deposito della notifica insieme al ricorso consentire alla Corte di verificare con precisione e chiarezza la tempestività del ricorso valgono nella medesima misura anche nel caso in esame. In questa logica le Sezioni unite hanno già esteso alla comunicazione del provvedimento tale obbligo, ritenendo che sia funzionale alla tutela della esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9004 ed analoghe affermazioni, con riferimento ad altri casi di comunicazione del provvedimento, sono state fatte dalle Sezioni semplici cfr., in particolare, Cass., prima sezione, 30 luglio 2015, n. 16169 . 29. Le conseguenze del mancato adempimento dell’onere sono particolarmente gravi, perché, come hanno spiegato le Sezioni unite nella sentenza 9004/2009, la mancata produzione ex art. 369. n. 2, comporta l’improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine . Quindi, anche se il ricorso fosse tempestivo dovrebbe essere dichiarato improcedibile. 30. Anche questa è una questione di massima di particolare importanza sulla quale appare necessario l’intervento delle Sezioni unite per evitare il disperdersi della giurisprudenza della Corte in soluzioni contrastanti su temi così pesantemente incisivi sulla posizioni delle parti e al fine di stabilire precise scansioni nella successione dei controlli da compiere in presenza di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 348-ter. P.Q.M. La Corte trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni unite.