‘Maternità’ percepita in ritardo: niente risarcimento per la lavoratrice

Respinta definitivamente la richiesta. Vittoria per l’INPS. Non regge la tesi del cosiddetto danno esistenziale. Il non tempestivo versamento da parte dell’Istituto non ha leso la dignità umana della donna.

Tempi di reazione lenti, quelli dell’INPS. Ecco spiegato il ritardo nel versamento della ‘maternità’ alla lavoratrice. Quest’ultima, però, oltre a lamentarsi per la fastidiosa attesa, non può pretendere un risarcimento dall’Istituto Cass., sentenza n. 2217/2016, Sezione Lavoro, depositata oggi . Ritardo. In prima battuta i giudici del Tribunale hanno ritenute apprezzabili, anche in un’aula di giustizia, i malumori della donna per la ritardata corresponsione del trattamento economico di maternità . Decisivo il richiamo al pregiudizio provocato dal non tempestivo adempimento della prestazione previdenziale . Di avviso completamente opposto, invece, i giudici d’Appello. Così, in secondo grado, viene respinta la richiesta della lavoratrice di ottenere dall’Inps il risarcimento del danno esistenziale subito. Danni. Battaglia conclusa? Assolutamente no. Per la donna è diventata una questione di principio Conseguenziale la scelta di proporre addirittura ricorso in Cassazione, ribadendo la tesi della risarcibilità del danno esistenziale provocato, secondo la donna, dalla poco piacevole attesa del trattamento economico di maternità . Anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, però, la pretesa della donna non ha fondamenta solide. Difatti, viene ribadito ciò che è stato già sancito in Appello è da escludere che il mero pregiudizio alla qualità della vita sia risarcibile , e che possa considerarsi grave o intollerabile il danno conseguente al mero ritardo nell’adempimento di una prestazione previdenziale . E tale quadro non è scalfito dalle difficoltà economiche attribuite al ritardo nel percepire il trattamento previdenziale . Ciò perché, puntualizzano i magistrati, non è stato dimostrato che la donna non abbia potuto provvedere al soddisfacimento di interessi primari , quali casa, nutrimento e salute .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 novembre 2015 – 4 febbraio 2016, n. 2217 Presidente Stile – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 9.12.08 la Corte d'appello di Lecce, in riforma - per quel che rileva nella presente sede - della sentenza emessa il 26.1.06 dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda di L.R., dipendente della EOS S.r.l., volta ad ottenere la condanna dell'INPS al risarcimento del danno esistenziale da lei patito per effetto della ritardata corresponsione del trattamento economico di maternità che era stato anch'esso oggetto di contestuale domanda, riguardo alla quale è stata poi dichiarata cessata la materia del contendere per essere sopravvenuto il pagamento . Per la cassazione della sentenza ricorre L.R. affidandosi a tre motivi. L'INPS resiste con controricorso. La EOS S.r.l. - anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito - non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1- Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per error in procedendo consistente in violazione dell'art. 342 c.p.c., del principio tantum devolutum quantum appellatum e dell'art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata negato la risarcibilità, nel caso di specie, del danno esistenziale lamentato dalla ricorrente nonostante che l'appello dell'INPS fosse incentrato soltanto sull'asserita mancanza di prova del danno medesimo. Il motivo - ancor prima che inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non trascrive né allega l'appello dell'INPS né lo indica, in violazione dell'art. 366 co. 1 ° n. 6 c.p.c., tra gli atti su cui il ricorso si basa - è comunque infondato. Esso implicitamente presuppone che l'astratta configurabilità del danno esistenziale possa costituire oggetto, da sola, di autonoma pronuncia giurisdizionale e, quindi, possa non essere coinvolta da un appello incentrato sull'assenza di prova del pregiudizio e, per l'effetto, passare in giudicato. Invece, la giurisprudenza di questa S.C. non diversamente dalla più avvertita dottrina , al fine di selezionare le questioni di fatto e/o di diritto suscettibili di devoluzione e, per converso, di giudicato interno se non censurate in appello, utilizza la locuzione di minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno , che consiste nella sequenza logica fatto -+ norma --f effetto giuridico , cioè nella statuizione che affermi l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico v., in motivazione, Cass. n. 14670/15 Cass. n. 4572/13 Cass. n. 16583/12 Cass. 29.7.2011 n. 16808 Cass. n. 27196/06 Cass. 29.10.98 n. 10832 Cass. 10.7.98 n. 6769 . Benché ciascun elemento di tale sequenza possa essere singolarmente investito di censura in appello, nondimeno l'impugnazione nel caso in oggetto avanzata con l'appello dell'INPS motivata in ordine anche ad uno solo di essi il fatto dannoso, di cui l'INPS ha contestato la prova riapre per intero l'esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell'impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti, quanto in punto di diritto individuando una diversa norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi. Dunque, sul punto non si era verificato giudicato alcuno. Né risulta violato il principio dispositivo, proprio in ragione del rilievo che la statuizione di risarcimento danni emessa in prime cure a favore dell'odierna ricorrente è stata appositamente impugnata dall'INPS con appello che, per le ragioni anzidette, autorizzava il giudice ad estendere la propria cognizione in virtù del principio iura novit curia anche al di là della questione relativa alla mera prova del danno. 2- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2059 e 2087 c.c., degli artt. 2, 3, 36, 37 e 38 Cost. e dell'art. 1 legge n. 33/80, nonché vizio di motivazione, nella parte in cui l'impugnata sentenza ha negato che la tardiva corresponsione del trattamento economico di maternità da parte dell'INPS o del datore di lavoro sia suscettibile di arrecare un danno esistenziale risarcibile per la lesione dei diritti inviolabili della persona desunti dalle summenzionate norme costituzionali. Il motivo è infondato. Si muova, in primo luogo, dall'insegnamento di Cass. S.U. n. 26972/08, in forza del quale non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di. danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona. Invero, ove vi si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, deve darsi atto che essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria. Ove, poi, nel danno esistenziale si includessero i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi non sono risarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. È pur vero che il danno esistenziale, recuperato non già come categoria autonoma, bensì come componente o criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c., può - in forza dell'art. 115 cpv. c.p.c. - essere desunto da massime di comune esperienza cfr., più di recente, Cass. n. 777/15 . Tuttavia, è pur sempre necessario v., ancora, Cass. S.U. n. 26972/08 , al di fuori di espressa previsione legislativa o di condotta astrattamente configurabile come reato, che il fatto illecito a abbia leso diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e, cioè, di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile b che la lesione sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità imposta dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. c che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità. La sentenza impugnata non merita censura perché si è attenuta a tale insegnamento giurisprudenziale, escludendo che il mero pregiudizio alla qualità della vita su cui il Tribunale aveva basato l'accoglimento della domanda di L.R. sia risarcibile e che possa considerarsi grave o intollerabile il danno sempre non patrimoniale conseguente al mero ritardo nell'adempimento d'una prestazione previdenziale. Le difficoltà economiche allegate dalla ricorrente quale effetto del ritardo nel percepire il trattamento previdenziale possono astrattamente determinare negative ricadute di ordine patrimoniale ma non è di questo che qui si discute e/o incidere sulla qualità della vita, ma non assurgere ad intollerabile lesione della dignità umana come suggerito dalla ricorrente , a meno che ma ciò riguarda questioni di merito, estranee alla presente sede non risulti provato che in concreto abbiano impedito il soddisfacimento di interessi primari come potrebbero essere, ad esempio, quelli alla casa, al nutrimento, allo studio, alla salute etc. . Quanto al lamentato vizio di motivazione, la sua denuncia è inammissibile perché esterna all'area dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c., in quanto il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione v. art. 384 ult. co . c.p.c. , senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire. Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto se invece risulta erronea, nessuna motivazione per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione. 3- Con il terzo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2697, 2727, 2729 e 2059 c.c. e degli artt. 115 co. 2° e 116 c.p.c., nonché di vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non ha considerato la possibilità di dimostrare il danno esistenziale in via di presunzioni semplici, ricavandolo dalle provate difficoltà della ricorrente nel far fronte alle ordinarie spese per i bisogni primari della propria famiglia. . Il motivo è assorbito dalla sopra negata configurabilità, nel caso di specie, d'un danno esistenziale risarcibile. 4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla EOS S.r.l., che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Nulla per spese riguardo alla EOS S.r.l.