Mutamento di mansioni: la disciplina introdotta dal Jobs Act non è retroattiva

La nuova, più permissiva, normativa in materia di ius variandi, ex art. 2103 c.c., nel testo modificato dal Jobs Act, non si applica ai mutamenti di mansioni disposti prima del 25 giugno 2015 il fatto che segna il discrimine tra una normativa e l’altra è il prodursi del demansionamento, mentre non rileva che esso continui nel vigore della legge successiva.

Lo ha affermato il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 22 settembre 2015. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da un lavoratore per ottenere l’accertamento del demansionamento asseritamente subito e, per l’effetto, la reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o, comunque, in mansioni tecniche equivalenti. A fondamento delle proprie domande, il lavoratore ha allegato di essere stato addetto per lungo tempo alle mansioni tecniche di cartografo di base, di essere stato poi assegnato al lavoro di campionamento acqua, quindi alle mansioni amministrative di controllo pagamento bollettini bianchi” ed, infine, alle mansioni di controllo e verifica tariffe. Dagli atti di causa è emerso che a i servizi cartografici ai quali era addetto il ricorrente sono stati trasferiti per motivi organizzativi prima a Forlì e poi a Bologna b al ricorrente è stato offerto prima il trasferimento a Forlì, poi quello a Bologna c il ricorrente non ha mai accettato i trasferimenti proposti dal datore, né prima, né dopo la causa d non esiste alcuna posizione tecnica disponibile per il ricorrente. Il nuovo art. 2103 c.c. si applica solo ai mutamenti di mansioni disposti dopo il 25 giugno 2015. La prima questione affrontata dalla pronuncia in commento è quella riguardante l’applicabilità della nuova più permissiva normativa in materia di ius variandi, ex art. 2103 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 81/2015 c.d. Jobs Act . Il Tribunale di Ravenna risolve la questione escludendo l’applicabilità della nuova disciplina alla fattispecie in questione, posto che il fatto generatore del diritto fatto valere in giudizio il demansionamento si è prodotto nel vigore della normativa precedente. Secondo il giudice adito, il fatto che segna il discrimine tra una normativa e l’altra è proprio il prodursi del demansionamento a nulla rileva, invece, che esso continui nel vigore della legge successiva, la quale, peraltro, non contiene alcuna norma di natura retroattiva e nemmeno di diritto intertemporale. L’interpretazione fornita dal Tribunale di Ravenna non risulta, allo stato, unanimemente condivisa dalla giurisprudenza di merito. Ed infatti, a distanza di pochi giorni dalla pronuncia in commento, il Tribunale di Roma ha affermato il principio opposto, ritenendo la novella legislativa introdotta dal d.lgs. n. 81/2015 applicabile anche ai mutamenti di mansioni disposti prima del 25 giugno 2015. A sostegno di tale soluzione, il giudice romano ha addotto il fatto che il demansionamento del lavoratore costituirebbe una sorta di illecito permanente”, che si attuerebbe ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle che egli avrebbe diritto di svolgere conseguentemente, la valutazione della liceità o meno della condotta posta in essere dal datore di lavoro andrebbe necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno con l’ulteriore conseguenza che l’assegnazione di determinate mansioni che deve essere considerata illegittima in un certo momento, può non esserlo più in un momento successivo così, Trib. Roma, I Sez., 30 settembre 2015 . A questo punto, resta da vedere se emergerà, nella giurisprudenza di merito, un orientamento consolidato a favore dell’una o dell’altra opzione e quale sarà l’interpretazione che verrà data dall’organo di nomofilachia. Valutazione delle mansioni prevale il contratto collettivo. Ai fini del giudizio di equivalenza tra le precedenti mansioni del lavoratore e quelle alle quali è stato successivamente assegnato, il giudice adito, dato atto del contenuto specialistico delle attuali mansioni del ricorrente, rileva che, per ridurre il rischio di arbitrio interpretativo indotto dalla pluralità e genericità dei parametri di giudizio, in questa materia è opportuno rispettare e valorizzare quanto più possibile la contrattazione collettiva, che, essendo il risultato di una diretta conoscenza della realtà organizzativa, è la più adatta a gestire la mobilità infraziendale tenendo conto delle innovazioni tecniche e delle esigenze delle parti occorre, quindi, dare valore alla volontà delle parti collettive. Le classificazioni del personale, infatti, integrano sistemi complessi perché rappresentano il risultato di valutazioni articolate e sono rivolte al perseguimento di plurimi interessi che hanno riguardo ad una varietà di questioni dalla distribuzione del reddito al mantenimento dei livelli occupazionali, dallo sviluppo della produttività alle progressioni professionali, a finalità sociali ed al costo del contratto. Pertanto, se è vero che l’art. 2013 c.c. è norma di garanzia individuale, a tutela della professionalità di ogni singolo lavoratore, anche rispetto alla classificazione collettiva, secondo il meccanismo dell’inderogabilità in peius , è anche vero che le regole sull’inquadramento professionale sono scritte dalle parti collettive sono loro che sanno cosa hanno voluto dire quando hanno inserito una figura in un livello o in altro. Classificazione del personale i criteri del CCNL sono vincolanti per il giudice e le parti. Riconoscere la legittima prevalenza della contrattazione collettiva fa sì che non sia possibile, nel rivendicare un inquadramento superiore, modificare i criteri generali di classificazione previsti delle parti, sovrapponendone altri, come, ad esempio, la distinzione, introdotta a sostegno della domanda del ricorrente, tra impiegato tecnico e impiegato amministrativo, del tutto assente nel CCNL. Né può farlo il giudice, trattandosi di materia riservata agli agenti contrattuali collettivi. Ed infatti, come sostenuto dal prevalente orientamento giurisprudenziale, quando il rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi, l’accertamento dell’appartenenza del lavoratore ad una determinata qualifica o categoria deve essere condotto alla stregua della disciplina collettiva – le cui indicazioni assumono valore decisivo e vincolante per la classificazione delle mansioni – e non già in base a criteri distintivi elaborati in astratto dalle parti o dal giudice cfr. Cass., n. 14546/2000 . Peraltro, un momento in cui occorre riconoscere una particolare efficacia alla regolamentazione collettiva è proprio quello che si verifica in occasione di modifiche organizzative, comportanti una nuova allocazione della forza lavoro. Soppressione delle mansioni e rifiuto di trasferimento presso altra sede la tutela reale non è possibile. Il Tribunale adito ritiene che le domande proposte dal ricorrente non possano trovare accoglimento. In primo luogo perché i criteri di valutazione delle mansioni proposti dal lavoratore non trovano alcun fondamento nella contrattazione collettiva. A ciò si aggiunge, poi, il rilievo decisivo offerto dalle seguenti circostanze da un lato, il lavoratore non ha mai accettato i trasferimenti proposti dal datore di lavoro presso altre sedi e, dall’altro, presso l’attuale sede di lavoro, non esiste alcuna posizione tecnica disponibile per il ricorrente. Secondo il giudice ravennate, in questo contesto, non si capisce, pertanto, come il lavoratore possa chiedere di essere reintegrato nelle stesse mansioni precedentemente svolte, come se potesse decidere lui da solo o il giudice su come vada organizzata l’impresa ed in quale sede vadano esercitate certe mansioni. Paradossalmente, in questa situazione, la stessa domanda di illegittima adibizione potrebbe portare addirittura al licenziamento del ricorrente per giustificato motivo oggettivo, per impraticabilità del repechage .

Tribunale di Ravenna, sentenza 22 settembre 2015 Giudice Riverso Svolgimento dei Processo Con ricorso depositato il P. G. adiva questo giudice del lavoro contro H. S.P.A. chiedendo che, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto allegate nell'atto, venissero accolte le conclusioni trascritte in epigrafe in relazione ad un asserito demansionamento subito nell'ultimo periodo del rapporto. H. S.P.A, convenuta si è costituita in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso, per tutti i motivi esposti nella memoria dì costituzione causa è stata istruita col deposito di documenti e l'assunzione di prove testimoniali quindi è stata discussa e decisa come da dispositivo. Motivi della decisione l. Il ricorrente ha allegato. a fondamento della domanda, di essere stato addetto per lungo tempo alle mansioni tecniche” di cartografo di base fino al 28.02-2013, e dall' 01,03.2013 al lavato di campionamento acqua quindi dal 26.08.2013 alle tensioni amministrative di controllo pagamento -bollettini bianchi-, e dì seguito dal novembre 2013 alle mansioni di controllo e verifica tariffe nel servizio no emergy che svolge tuttora. 2. La prima questione da decidere nella causa attiene all’applicabilità della nuova più permissiva normativa di ius variandi ex articolo 2103 c.c. nel testo modificato dal d.lgs. 81/2015 La nuova normativa però non si può applicare alla fattispecie perché il fatto generatore del diritto allegato nel giudizio il demansionamento si è prodotto nel vigore della legge precedente. Ed il fatto che segna il discrimine tra una normativa e l’altra è proprio il prodursi del demansionamento con la correlata tutela reintegratoria e risarcitoria. A nulla conta invece che esso continui nel vigore della legge successiva la quale peraltro non contiene alcuna norma di natura retroattiva e nemmeno di diritto intertemporale. 3. La seconda questione da risolvere nell'economia della causa attiene logicamente come subito emergerà all'indeterminatezza della domanda formulata in ricorso la quale sui danni tutti non contiene in realtà nulla in termini dì allegazioni e tantomeno di deduzioni probatorie nemmeno una parola. Non solo nel quantum su cui al limite sarebbe potuto fare, rinvio ai poteri equitativi dei giudice, se pero si lc s e saputo preliminarmente dì cosa si stesse parlando , ma appunto neppure sulla questione preliminare nell'an {quali danni? , della loro tipologia, esistenza, natura La domanda ë quindi del tutto indeterminata. 4, Ciò ha immediate ricadute sulla stessa questione del demansionamento relativo al periodo in cui il ricorrerete avrebbe lavorato come addetto al campionamento acque e lo stesso vale per il periodo di dedotto demansionamento . Si tratta di questione i del passato che potrebbe ro avere solo rilievo risarcitorio e che però questo giudice non ha il potere dì delibare per carenza di interesse perché appunto dallo stesso esame non può sortire alcuna conseguenza giuridica posto che ai fini della residua domanda di natura reale concernente l'esatta adibizione alle . mansioni conformi alla qualifica possono rilevare ovviamente soltanto. le mansioni attuali . Peraltro due parole \anno dette anche su questo periodo del passato per rilevare la pretestuosità delle affermazioni attoree. Se è vero che le prove in atti consentono di affermare a che i servizi cartografici ai quali era addetto il ricorrente siano stati trasferiti per motivi organizzativi dalla convenuta prima a Forti / Cesena, poi a Bologna b che. al ricorrente sia stato offerto prima il trasferimento a Forlì, poi quello a Bologna che non ha pera mai accettato P prima A dopo la causa o e per di più, egli cm stato pure notiziato della mobilità per lo stesso servizio di Ferrara, ma non ha mai fatto domanda Onde, davvero non si capisce coane possa chiedere dì essere reintegrata nelle stesse mansioni di cartografo che lui vuole però concentrate a Ravenna, come se potesse decidere lui da solo CI il giudice per lui su come vada organizzata l'impresa ed in quale luogo vadano esercitate certe mansioni. 5. Rimane il terna dell'attuale adibizione dei ricorrente la partire dal 25.11.201.3 , periodo da cui secondo il ricorrente í] ruolo cli controllo e verifica tariffe. In realtà le prove in atti hanno consentito di dimostrare sul punto che il ricorrente VI livello è addetto al settore tariffe non Energy, cui prima era adibita una collega di VII livello la R. Si tratta di usa lavoro complesso ed importante nella gestione della impresa. Attualmente il ricorrerete si occupa dell'inserimento delle tariffe nel sistema informatico per la generazione delle fatture, ma una volta acquisita la prima conoscenza, egli dovrà operare le modifiche al sistema informatico ed implementare e collaudare i motori di calcolo. Nel servizio attualmente lavorano pure un VIII livello ed un VI' livello proveniente da un V livello come peraltro, già, il ricorrente. Si consideri inoltre che non esiste in Area la distinzione tra impiegati tecnici e impiegati amministrativi e che non esiste alcuna posizione tecnica attualmente disponibile per il ricorrente onde la stessa domanda di illegittima adibizione potrebbe portare addirittura e paradossalmente A licenziamento del ricorrente per giustificato motivo oggettivo, per impraticabilità di repechage. 6. Peraltro il confronto con la declaratoria di VI' livello del Contratto collettivo, ]'unica verifica che conta sul punto, attesta che si tratti di lavoro ad elevato contenuto specialistico, in autonomia, con responsabilità dei risultati che sono le caratteristiche precipue dei livello, compresenti anche nella funzione assegnata al ricorrente. 7. In effetti ad avviso di questo giudice per ridurre il rischio di arbitrìo interpretativo indotto dalla pluralità e genericità dei parametri dì giudizio, e dimostrare senso pratico ed equilibrio, in questa materia è opportuno rispettare e valorizzare quanto più possibile la contrattazione collettiva. La quale conoscendo la realtà e la più adatta a gestire la mobilità infraziendale tenendo tonto delle innovazioni tecniche e delle esigenze delle parti. Occorre quindi dare valore alla volontà delle parti collettive, Preservare la legittimità delta contrattazione sulla classificazione dei personale che rappresenta la -stratificazione di valutazioni collettive, anche risalenti, sul valore di determinate mansioni. La classificazioni del personale integrano sistemi complessi perché rappresentano il risultato di. valutazioni articolate e sono rivolte al perseguimento dì plurimi interessi che hanno riguardo ad una varietà di questioni dalla distribuzione del reddito, al mantenimento dei livelli occupazionali, dallo sviluppo della produttività alle progressi professionali a finalità sociali ed al costo del contratto. Pertanto se è vero che l'articolo 2013 c.c. è norma di garanzia individuale, a tutela della professionalità di ogni singolo lavoratore, anche rispetto alla classificazione collettiva, secondo il meccanismo dell'inderogabilità in peius. E' anche vero che le regole sull'inquadramento professionale sono scritte dalle parti collettive . sono loro che sanno cosa hanno volato dire quanto hanno inserito una figura in un livello o in altro. Il primo passo obbligato nella soluzione di queste vicende è l'analisi ragionata, del contratto sistematiti i e rispettosa collettivo. Dare legittima prevalenza alla contrattazione significa anzitutto che non sia possibile. nel rivendicare un. inquadramento superiore. modificare i criteri di classificazione generali previsti delle parti, sovrapponendone altri come ad es. la distinzione, introdotta a sostegno della domanda in questa causa, tra impiegato tecnico o amministrativo che noti esiste. Neppure il giudice può lare ciò trattandosi di materia riservata agli agenti contrattuali collettivi. Come insegna la giurisprudenza {Cass. 14546/2000 quando il rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi. l'accertamento dell'appartenenza dei lavoratore ad una determinata qualifica o categoria deve essere condotto alla stregua della disciplina collettiva – le cui indicazioni assumono valore decisivo e vincolante’’ per la classificazione delle mansioni e non già in base a criteri distintivi elaborati in astratto' dalle parti o dal giudice. Altro importante momento in citi occorre riconoscere una particolare efficacia alla regolamentazione collettiva è proprio in occasione di modifiche organizzative ed occorre procedere ad una nuova allocazione della forza lavoro. S. Inoltre, quanto alla natura del giudizio di equivalenza sotteso allo spostamento da una mansione all'altra, è opportuno considerare che oramai la tendenza evolutiva della. giurisprudenza, soprattutto a fronte di modifiche organizzative in atto come quelle emergenti in questa causa è nel senso di considerare l'equivalenza ex art 2103 c.c. vecchio testo in senso dinamico, oggettivo, flessibile, ed il più conforme possibile alla classificazione del personale in una prospettiva di polivalenza e di valorizzazione ovvero in modo da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle capacità professionali, con conseguenti possibilità di miglioramento professionale e di maggiore possibilità occupazionale. Come il ricorrente avrebbe sicuramente affermato nel giudizio qualora a seguito dello spostamento delle mansioni altrove e del suo rifiuto di trasferimento altrove, egli fosse stato licenziato qualora il datare avesse optato per questa diversa soluzione organizzativa 9. Sulla scorta di tutte le .considerazioni fin qui svolte il .ricorso deve essere respinto. Le spese processuali possono essere compensate in relazione alla natura della controversia e dei rapporti tra le parti, P.Q.M. Visto l'articolo 429 c.p.c. definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diverga domanda, eccezione od istanza disattesa, dosi decide Respinge il ricorso Compensa le spese Fissa il termine di sessanta giorni per di deposito della sentenza.