Nessuno sa cosa faccia lo sportellista di Poste Italiane…

Contraddizioni ed insufficienze nella sentenza impugnata conducono alla cassazione, con rinvio, di quest’ultima.

Questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25053, depositata l’11 dicembre 2015. Cosa fa lo sportellista? Dubbio amletico. Un dipendente di Poste Italiane spa lamentava il mancato riconoscimento della c.d. PED, voce retributiva extra spettante ad alcuni lavoratori in virtù della Direttiva 5 luglio 1998, n. 30. Uno degli elementi costitutivi del diritto alla PED era, nel caso di specie, l’inserimento del lavoratore nell’elenco degli operatori di sportello, comunemente detti sportellisti”. Pertanto, al fine di riconoscere il diritto alla PED, era necessario accertare il ruolo di sportellista del dipendente. La decisione della Corte d’Appello sembra confusa pur avendo qualificato il lavoratore come sportellista, la Corte aveva preso atto di come quest’ultimo non lavorasse esclusivamente a contatto col pubblico. Infatti, i giudici di secondo grado precisavano che la sportelleria vera e propria fosse quella dotata di cassa , ove il cliente, abitualmente, beneficia di servizi postali nei quali è previsto il maneggio di danaro e relativa responsabilità. Una volta chiarita la definizione di operatore di sportello, la sentenza aggiunge alcune considerazioni contraddittorie i giudici affermavano come il lavoratore fosse applicato ad un servizio, quello di spedizione, diverso dalla sportelleria, infatti, le sue mansioni prevalenti consistevano nella consegna ai clienti della corrispondenza che i portalettere non erano riusciti a consegnare al domicilio. Secondo la Corte d’appello, il contatto con il pubblico, attraverso lo sportello, avveniva in maniera continua anche se non continuativa , con la conseguenza che il lavoratore poteva essere qualificato come sportellista. Secondo la Suprema Corte, il ragionamento dei giudici di seconde cure è contraddittorio i servizi di sportello possono avere diverse estrinsecazioni, alcuni contemplano li maneggio di denaro, altri la mera consegna di plichi. Bisogna quindi capire se l’attività di sportellista sia solo quella di coloro che, allo sportello, maneggiano danaro con relativa responsabilità, oppure se l’attività di sportellista sia tale per il sol fatto di stare ad uno sportello, senza necessariamente maneggiare danaro. Sentenza contraddittoria La Corte di Cassazione cassa, quindi, la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Corte d’appello, con la precisa indicazione di fornire una netta definizione di sportellista”, verificando, poi, la possibilità di sussumere in tale categoria anche le mansioni svolte dal lavoratore in giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 novembre – 11 dicembre 2015, numero 25053 Presidente / Relatore Roselli Fatto e diritto Con sentenza dell' 11 marzo 2011 la Corte d'appello di Firenze confermava la decisione, emessa dal Tribunale di Pisa, di accoglimento della domanda proposta da M.C. contro la s.p.a. Poste italiane ed intesa al pagamento di differenze retributive dovute all'inclusione della cosiddetta posizione economica differenziata PED nella retribuzione. Uno degli elementi costitutivi del diritto alla PED era, nel caso di specie, l'inserimento del C. nell'elenco degli operatori di sportello, detti sportellisti , e questo inserimento era stato negato dalla datrice di lavoro,ma illegittimamente considerato che il lavoratore, secondo quanto riferito dai testimoni, aveva consegnato pacchi ed altri prodotti postali ai clienti dell'ufficio di Pisa centro, alternandosi agli sportelli numero 1 e numero 5. Tanto bastava a farlo considerare sportellista. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Poste italiane mentre il C. resiste con controricorso. Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello qualificato il lavoratore come sportellista, pur avendo preso atto che egli non lavorava esclusivamente a contatto col pubblico. Il motivo è fondato. La questione sottoposta alla Corte d'appello consisteva nel fornire la definizione del servizio postale di sportelleria , e quindi della qualifica di sportellista, alla quale faceva rinvio la direttiva 15 luglio 1998 numero 30, emanata dalla s.p.a. Poste italiane, con riguardo all'attribuzione della PED. Fornita la definizione, era necessario verificare la possibilità di ricondurvi le mansioni svolte dall'attuale controricorrente. La sentenza impugnata dice che la sportelleria vera e propria è quella t'dotata di cassa , ove il cliente si giova di vari servizi quali banco posta, conti correnti, raccomandate, e deve intendersi che ciò comporti il maneggio di denaro con la relativa responsabilità. La stessa sentenza aggiunge che l'attuale controricorrente era applicato al servizio di spedizione, diverso da quello di sportelleria e che le sue mansioni quanto meno prevalenti consistevano nella consegna ai clienti della corrispondenza che i portalettere non erano riusciti a consegnare a domicilio. Questo contatto con il pubblico, che avveniva in diversi sportelli in maniera t& lt continua anche se non continuativa , era sufficiente a qualificare il lavoratore come sportellista. E' evidente la contraddizione di queste affermazioni e quindi la non plausibilità della conclusione. Diverse sono le attività di prestazione di servizi di sportello, alcuni dei quali simili a quelli bancari, e quella, soltanto materiale, di consegna di plichi alle persone. Né la sentenza chiarisce il significato delle espressioni continua anche se non continuativa presenza dell'operatore e di non addetto alla sportelleria vera e propria . Queste contraddizioni e insufficienze portano alla cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro collegio di merito, che , sulla base dell'atto generale a suo tempo emesso dalla datrice di lavoro, fornirà una netta definizione di sportellista e verificherà la possibilità di sussumervi le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese.