Astensione dal lavoro con adesione ‘a sorpresa’ dei dipendenti. Sciopero illegittimo

Vittoria per la società, proprietaria di una catena di supermercati. Le modalità di realizzazione dell’astensione, decise dai rappresentanti sindacali, sono valutabili come un abuso in piena regola. Lasciare a ogni lavoratore la possibilità di aderire come e quando vuole significa mettere a rischio la produttività e la gestione dell’azienda.

Sciopero ‘selvaggio’ e, soprattutto, illegittimo. Vittoria per la società operativa nella ‘grande distribuzione’ e proprietaria di numerosi supermercati. Inaccettabile il modus operandi adottato dai rappresentanti sindacali, ossia dare il via a uno sciopero a oltranza per ogni giorno lavorativo” e per l’intera giornata”, lasciando al singolo dipendente la possibilità di aderire a proprio piacimento Cassazione, sentenza n. 24653/2015, Sezione Lavoro, depositata oggi . Astensione. Per i giudici di merito, però, le modalità utilizzate non erano dissimili da quelle del cosiddetto sciopero ‘a singhiozzo’ o ‘a scacchiera’ . Illogico parlare, checché ne dica l’azienda, di adesione meramente individuale . Di conseguenza, è ritenuta evidente la collettività della indizione dell’astensione dal lavoro concretizzatasi in un supermercato. Sul tavolo, però, i legali della società poggiano nuovamente, nel contesto della Cassazione, il comunicato dei rappresentanti sindacali . Il testo merita di essere citato Le forme di lotta saranno così svolte. Sciopero da oggi a oltranza per ogni giorno lavorativo per l’intera giornata, all’interno del quale ogni lavoratore potrà aderire come, quanto e quando riterrà più opportuno”. Per i legali dell’azienda è lapalissiana la scorrettezza del comportamento tenuto dai sindacalisti. Azienda. Ebbene, a fronte del modus operandi dei rappresentanti sindacali, i giudici del ‘Palazzaccio’ ritengono assolutamente giustificate le proteste della società. Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, lo sciopero è stato realizzato con forme inaccettabili, e col chiaro obiettivo di procurare un danno all’azienda. Per i giudici di Cassazione, innanzitutto, è lapalissiano l’interesse ad agire della datrice di lavoro , proprio alla luce della particolare forma di astensione , reputata in Appello sicuramente molto dura . Chiarito questo aspetto, resta da analizzare lo sciopero . E su questo fronte i giudici ritengono evidenti i pericoli per la società. In sostanza, a fronte di una astensione le cui modalità di esecuzione erano rimesse totalmente ai singoli lavoratori, senza una loro predeterminazione , l’azienda era seriamente esposta ai pregiudizi derivanti dall’impossibilità di prevenire i rischi sulla produttività . Ciò con riferimento ai singoli reparti ove, di volta in volta, sarebbe stata attuata anche all’improvviso l’astensione dei lavoratori, con l’inevitabile insorgere di pericoli di vario genere, quali, ad esempio, la sottrazione della merce o il suo mancato pagamento o l’assenza di controllo delle condizioni di igiene e di sicurezza sul lavoro all’interno dei vari reparti , anche tenendo presente la presenza di pubblico , cioè dei clienti . Tutto ciò consente ai giudici di riconoscere, come detto, le ragioni dell’azienda. Le particolari modalità di astensione dal lavoro erano illegittime . Esse, difatti, esorbitavano dai limiti del diritto di sciopero , poiché ne snaturavano la forma e le finalità tipicamente collettive e ponevano in serio pericolo la produttività e l’organizzazione gestionale dell’azienda .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 ottobre – 3 dicembre 2015, n. 24653 Presidente Venuti – Relatore Berrino Svolgimento del processo La Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione proposta dalla società Esselunga s.p.a. avverso la sentenza dei giudice dl lavoro dei Tribunale di Firenze che le aveva respinto la domanda tesa all'accertamento negativo della legittimità di uno sciopero svolto in azienda. La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei primo giudice, il quale aveva rilevato una carenza di interesse attuale alla decisione giudiziale in merito alla richiesta formulata dalla datrice di lavoro, ed ha aggiunto che non era posta in dubbio la collettività della indizione dell'astensione dal lavoro, che le modalità di attuazione di quest'ultima non erano dissimili da quelle dei cosiddetto sciopero a singhiozzo o a scacchiera e che non si era trattato di adesione meramente individuale. Inoltre, secondo la Corte di merito, un'azione di accertamento della legittimità dello sciopero era ammissibile solo se diretta ad accertare il superamento dei limiti interni ed esterni allo stesso diritto di sciopero, per cui una domanda rispetto alla quale non veniva dedotta alcuna violazione dei diritti datoriali finiva per ridursi alla richiesta giudiziale di un parere, come tale non ammessa nel nostro ordinamento. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Esselunga s.p.a. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c Resistono con controricorso C.A., F. I., I.L. e M.M Motivi della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., nonché l'irrilevanza della mancata prospettazione della violazione dei limiti c.d. esterni all'esercizio del diritto di sciopero ai fini della valutazione dell'interesse ad agire per l'accertamento della riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 40 della Costituzione di un'astensione dal lavoro dettata da motivi individuali e sprovvista dei requisito indefettibile della finalità di tutela di un interesse professionale collettivo. Sostiene la ricorrente che aveva sin dall'inizio contestato che l'astensione dal lavoro proclamata dai rappresentanti sindacali costituisse uno sciopero, mancando nella fattispecie una astensione collettiva dal lavoro, in quanto si era in presenza di una serie di astensioni individuali, tra loro slegate, finalizzate al soddisfacimento di interessi meramente personali o familiari di sospensione della prestazione lavorativa, per cui, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, sussisteva l'interesse ad agire per l'accertamento della ricorrenza o meno della ipotesi tutelata dall'art. 40 della Costituzione, la cui lamentata insussistenza era alla base del denunziato pregiudizio alla portata dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro. Dunque, non si trattava di un giudizio strumentale alla soluzione accademica di una questione rispetto a situazioni ipotetiche o future, ma di un giudizio volto ad ottenere il risultato concreto, attuale e giuridicamente rilevante di illegittimità dei comportamento attuato dai rappresentanti sindacali dell'unità produttiva R.S.U. di via Pisana, vale a dire dei sindacalisti C., F., I. e M., concretizzatosi nella proclamazione, nelle date dell'111012007 e dell'111112007, di un'astensione dal lavoro che - avendo carattere individuale ed essendo di fatto finalizzata a soddisfare esigenze personali - non era qualificabile come sciopero, bensì come inadempimento dell'obbligazione fondamentale dedotta nel contratto di lavoro. A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto Dica la Corte se sussista il requisito dell'interesse ad agire a norma dell'art. 900 c.p.c. in relazione a una domanda giudiziale volta all'accertamento della illegittimità del comportamento di rappresentanti sindacali che abbiano indetto - con un comunicato dei seguente tenore Le forme di lotta saranno così svolte Sciopero da oggi 1-90-2007 a oltranza per ogni giorno lavorativo per l'intera giornata all'interno del quale ogni lavoratore potrà aderire come, quanto e quando riterrà più opportuno - un'astensione collettiva dal lavoro non qualificabile come sciopero, per difetto del requisito del carattere collettivo dell'astensione e della finalità di tutela di un interesse professionale collettivo, o se, invece, per potersi affermare la sussistenza dell'interesse ad agire, debba necessariamente essere dedotta in giudizio la violazione, anche solo potenziale, dei limiti tradizionalmente definiti estemi all'esercizio del diritto di sciopero. II motivo è fondato. Osserva la Corte che a fronte della proclamazione dello sciopero da attuarsi con le incontestate modalità di cui sopra non poteva non sussistere il diritto della parte datoriale a sentir accertare la legittimità o meno della suddetta forma di astensione dal lavoro ai fini della sua riconducibilità nell'alveo dl diritto di sciopero tutelato dall'art. 40 della Costituzione. Si è, infatti, avuto modo di statuire Cass. sez. lav. n. 5686 del 26/611987 che il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri [imiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale art. 40 cost. e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica. L'accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone e alla integrità degli impianti produttivi. Conf 711180, mass n 404147 . Orbene, nella fattispecie esisteva una obiettiva incertezza giuridica di fondo rappresentata dalla lamentata illegittimità delle modalità di proclamazione dell'astensione dal lavoro e dalla correlata denunzia di insussistenza dei requisiti atti a qualificare la protesta stessa come sciopero nella sua accezione di astensione collettiva per finalità di carattere collettivo. Ne consegue che è errata la decisione della Corte di merito nella parte in cui si nega la sussistenza dell'interesse ad agire della datrice di lavoro alla luce della disamina della qualifica sindacale dei soggetti proclamatori della particolare forma di astensione, reputata, tra l'altro, dai medesimi giudici d'appello, come forma sicuramente molto dura. La decisione sulla ravvisata carenza di interesse è, altresì, errata, nella parte in cui si reputa che la domanda formulata in giudizio si traduceva, in realtà, in una richiesta di parere giudiziale sulla liceità dello sciopero in quel modo attuato, quando, invece, la stessa domanda era volta a far accertare la illegittimità della protesta per gli effetti pregiudizievoli che quella particolare forma di astensione determinava nel rapporto tra le parti. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 40 della Costituzione, nonché la non riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 40 Cost. di un'astensione dal lavoro attuata in forma individuale, dettata da motivi esclusivamente individuali e sprovvista del requisito essenziale della finalità di tutela di un interesse professionale collettivo , oltre che l'inidoneità delle modalità di proclamazione di una forma di preteso sciopero e di attuazione dello stesso a costituire altrettanti indici rivelatori dell'insussistenza del requisito in questione a base della proclamata astensione dal lavoro. Rileva la ricorrente che nella fattispecie i rappresentanti sindacali non avevano invitato i lavoratori ad esercitare il diritto di sciopero, indicando loro le modalità collettive dell'astensione medesima, ma avevano semplicemente lanciato il messaggio che a partire dal momento della indizione della protesta ciascuno poteva venire a lavorare se io desiderava ed andarsene quando lo riteneva opportuno, il tutto ad esclusiva discrezione di ogni singolo interessato all'astensione. In pratica, secondo tale assunto difensivo, nell'agitazione promossa dai rappresentanti sindacali dello sciopero c'era solo il nome, avendo i medesimi promotori utilizzato il riferimento a tale diritto per dare un'apparenza di legittimità a qualche cosa che con quell'istituto non aveva nulla a che fare. Ciò in quanto, se i lavoratori erano invitati ad aderire allo sciopero proclamato nel modo e nei tempi ritenuti più opportuni dal momento dell'indizione e ad oltranza per ogni giorno lavorativo, risultava azzerato il requisito della predeterminazione delle modalità di attuazione dello sciopero, requisito, questo, che laddove si fosse trattato di uno sciopero articolato nelle cosiddette forme a scacchiera o a singhiozzo avrebbe dovuto essere esplicitato in forma particolarmente evidente. In definitiva, secondo la tesi difensiva della ricorrente, i rappresentanti sindacali avevano finito per abusare dell'istituto dello sciopero attraverso la proclamazione dell'astensione dal lavoro nel modo anzidetto, proclamazione, questa, che evidenziava la natura puramente opportunistica della forma di lotta adottata. A conclusione dei motivo è posto il seguente quesito di diritto Con riferimento a un'astensione dal lavoro indetta con un comunicato del seguente tenore `Le forme di lotta saranno così svolte 'Sciopero da oggi 1-10-2007 a oltranza per ogni giorno lavorativo per l'intera giornata all'interno dei quale ogni lavoratore potrà aderire come, quanto e quando riterrà più opportuno, e attuata attraverso astensioni dal lavoro senza alcun coordinamento tra loro, dica la Corte se essa possa essere qualificata come sciopero a norma dell'art. 40 Cost., eventualmente riconducibile alle forme dello sciopero `a singhiozzo' o a 'scacchiera'. o se, invece, debba escludersi che l'astensione dal lavoro proclamata e attuata con le citate modalità possa essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 40 Cost. Il motivo è fondato. Invero, premesso che il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità dei danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale art. 40 cost. e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, nella fattispecie i giudici di merito avrebbero dovuto accertare, in relazione alle concrete modalità di esercizio dello sciopero indicate dai rappresentanti sindacali ed ai concreti pregiudizi o pericoli cui finiva per essere esposta la datrice di lavoro, se per effetto della denunziata illiceità delle modalità di attuazione della protesta veniva ad essere compromessa la capacità produttiva aziendale. In effetti, il diritto del datore di lavoro alla libertà di iniziativa economica, la cui tutela resta limitata alla salvaguardia dell'organizzazione aziendale, intesa come struttura finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato, rappresentava nella fattispecie l'unico limite esterno al diritto di sciopero da verificare a fronte di una forma di protesta che, per le particolari modalità con le quali era stata annunziata, non consentiva alla parte datoriale di organizzarsi in anticipo per sopperire alle improvvise carenze di personale che quel tipo di astensione avrebbe comportato nei diversi reparti, con tutti i danni che ne sarebbero derivati, dal momento che era stata rimessa ai singoli lavoratori la facoltà di decidere quando astenersi dal lavoro e per quanto tempo. Orbene, anche le forme di interruzione o sospensione del lavoro parziali o temporanee cosiddetti scioperi a scacchiera o a singhiozzo possono rivelarsi illegittime allorquando importino pericoli o danni o alterazioni all'integrità e funzionalità degli impianti ovvero quando pregiudichino la produttività stessa dell'azienda, compromettendo, cioè, la stessa organizzazione istituzionale e di funzionalità produttiva dell'impresa. In pratica, nel caso di specie, attraverso l'attuazione di uno sciopero le cui modalità di esecuzione erano rimesse totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione, la società datrice di lavoro era seriamente esposta ai pregiudizi derivanti dall'impossibilità di prevenire i rischi sulla produttività aziendale con riferimento ai singoli reparti ove di volta in volta sarebbe stato attuata anche all'improvviso l'astensione dei lavoratori, con l'inevitabile insorgere di pericoli di vario genere, quali, ad esempio, la sottrazione della merce o il suo mancato pagamento o l'assenza di controllo delle condizioni di igiene e di sicurezza sul lavoro all'interno dei vari reparti, anche in considerazione della presenza di pubblico. In definitiva, quelle particolari modalità di attuazione della proclamata astensione dal lavoro esorbitavano dai limiti interni ed esterni del diritto di sciopero, atteso che ne snaturavano la forma e le finalità tipicamente collettive e ponevano in serio pericolo la produttività e l'organizzazione gestionale dell'azienda, per cui erano illegittime. Pertanto il ricorso va accolto, con cassazione dell'impegnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa direttamente da questa Corte nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. con il rigetto della domanda a suo tempo proposta dagli attuali intimati. Il diverso esito dei giudizi di merito e la particolarità della questione trattata inducono a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'illegittimità delle modalità di proclamazione dello sciopero oggetto di causa. Compensa le spese dell'intero processo.