Sgravi contributivi: necessario valutare l’attività svolta dall'imprenditore

La disciplina prevista dall’art. 3, comma 6 della l. n. 448/1998, volta a sostenere le imprese operanti in alcune Regioni ed incentivare l'occupazione attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, va valutata con riguardo all'attività svolta dall'imprenditore che intende avvalersi dello sgravio, rispetto all'attività svolta dal datore di lavoro ove erano in precedenza occupati i lavoratori, non potendo la mera mancanza della qualità di imprenditore in senso tecnico di quest'ultimo, in presenza dell'assorbimento della attività economica dello stesso e dell'assunzione dei lavoratori che presso lo stesso prestavano servizio, escludere, di per sé, l'applicazione degli sgravi contributivi.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23961, depositata il 24 novembre 2015. Il fatto. L’INPS, con il ricorso in Cassazione, contesta ad una società l’indebita fruizione dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 448/1998, in riferimento a quattro lavoratori. In primo grado, con sentenza confermata in appello, veniva annullata, su richiesta della società, la cartella esattoriale con la quale l’INPS le intimava di pagare la somma di danaro dovuta per indebito conguaglio degli sgravi contributivi. Incentivi alle imprese. Il Collegio intervenuto a dirimere la controversia ricorda che l'art. 3 della l. n. 448/1998 è rubricato incentivi alle imprese e prevede, al comma 5, che per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Agevolazioni ad alcune condizioni. E ancora che, il successivo comma 6, alle lettere a e b , prevede che le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che a l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998 b l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie . Necessario valutare l’attività svolta dall'imprenditore che intende avvalersi dello sgravio. Sostengono i Giudici, il requisito negativo di cui alla lettera b , del citato comma 6, dell'art. 3 della l. n. 448/1998, tenuto conto della finalità della disciplina di sostenere le imprese operanti in alcune Regioni ed incentivare l'occupazione attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, va valutato con riguardo all'attività svolta dall'imprenditore che intende avvalersi dello sgravio, rispetto all'attività svolta dal datore di lavoro ove erano in precedenza occupati i lavoratori, non potendo la mera mancanza della qualità di imprenditore in senso tecnico di quest'ultimo, in presenza dell'assorbimento della attività economica dello stesso e dell'assunzione dei lavoratori che presso lo stesso prestavano servizio, escludere, di per sé, l'applicazione del citato comma 6 . Errore interpretativo della Corte d’appello. Nel caso di specie, la Corte d'Appello, nell'escludere la condizione ostativa, in ragione della mera mancanza della qualità di impresa, implicitamente riconosce l'intervenuto assorbimento dell'attività già svolta dal datore di lavoro ove erano in precedenza occupati i lavoratori, di carattere economico, anche se non a fine di lucro, da parte dell’impresa, che assumeva lavoratori provenienti da altra società, in relazione ai quali applicava lo sgravio. Per le ragioni sopra esposte, la S.C. ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, rigettata l'opposizione a cartella esattoriale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 ottobre – 24 novembre 2015, n. 23961 Presidente Stile – Relatore Tricomi Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 272 del 2006, accogliendo la domanda proposta dalla società Gest Service soc. coop. a.r.l., nei confronti di INPS e di S.C.C.I., annullava la cartella esattoriale con la quale era stato intimato alla suddetta società Gest Service coop a.r.l., di pagare la somma di euro 18.305,28, che si assumeva dovuta per indebito conguaglio degli sgravi contributivi ex art. 3 della legge n. 448 del 1998. 2. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1922109 del 10 novembre 2009, confermava la sentenza rigettando l'impugnazione proposta dall' INPS. 3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'INPS deducendo un motivo di impugnazione. 4. Resiste la società con controricorso, assistito da memoria depositata in prossimità dell'udienza. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, va premesso in fatto che, con verbale ispettivo n. 1225 del 12 ottobre 2001, l'INPS contestava alla Gest Service soc. coop. a.r.l. l'indebita fruizione dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 448 del 1998, in riferimento a quattro lavoratori. antecedentemente dipendenti dell'Unione provinciale agricoltori di Trapani UPA e poi assunti dalla società Gest Service. 2. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998, nonché in connessione con l'art. 2697 cc. Vizio di motivazione. L'Istituto censura la statuizione con la quale la Corte d'Appello ha ritenuto l'irrilevanza della omogeneità dell'attività svolta dalla Gest Service rispetto alla Unione provinciale agricoltori di Trapani, in quanto quest'ultima non era da ritenerè imprenditore, qualifica soggettiva necessaria secondo il giudice di secondo grado per poter procedere all'applicazione della regola fissata dall'art. 3, comma 6, lettera b , della legge n. 448 del 1998. Espone il ricorrente che l'espressione imprese giuridicamente preesistenti di cui alla suddetta lettera b , fa riferimento all'esercizio di attività imprenditoriale e non alla categoria di imprenditore, come affermato dalla Corte d'Appello. 3. II motivo è fondato e deve essere accolto. 3.1. Va precisato che la Corte d'Appello, ha affermato pacifico essendo che la Gest Service soc. coop. a.r.l., ha assunto quattro dipendenti ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, deve osservarsi come la condizione di cui alla citata lettera b non possa riguardare la fattispecie in esame tenuto conto della carenza del requisito soggettivo di impresa in capo all'UPA che, pacificamente, è una associazione non riconosciuta svolgente attività a tutela esclusiva degli interessi professionali collettivi degli imprenditori agricoli ad essa associati . Prosegue la Corte d'Appello che laddove il legislatore al comma 6 ha fatto riferimento alla nozione di impresa, ad essa deve farsi riferimento nel suo senso tecnico siccome ricavabile dal disposto di cui all'art. 2082 cc. Sicchè non è alla locuzione datore di lavoro privato che deve farsi riferimento . 3.2. L'art. 3 della legge n. 448 del 1998 è rubricato incentivi alle imprese e prevede, al comma 5 Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili,in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Il successivo comma 6, alle lettere a e b, prevede Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che a l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998 b l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie . 3.3. La Corte d'Appello è incorsa in un errore interpretativo laddove ha attribuito rilievo, al fine di vagliare la sussistenza del requisito negativo di cui alla citata lettera b del comma 6 dell'art. 3, alla mera nozione di imprese e non a11á più ampia previsione di attività di imprese giuridicamente preesistenti . 3.4. Il diritto allo sgravio, in ragione del combinato disposto dei commi 5 e 6, dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998, sussiste solo per i datori di lavoro imprenditori, tanto che la giurisprudenza di questa Corte Suprema si è pronunciata nel senso di negare, ai fini della fruizione degli sgravi contributivi, qualità imprenditoriale al libero professionista Cass., n. 560 del 2005, Cass., n. 16092 del 2013 . Sono da considerarsi imprenditori, secondo l'art. 2082 cc, coloro che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, non essendo consentito - in presenza di una normativa di stretta interpretazione, siccome derogatoria alla generale sottoposizione alle obbligazioni contributive - accedere ad una nozione di impresa che comprenda anche soggetti che, pur eventualmente avvalendosi di una struttura autonomamente organizzata, esercitino una professione intellettuale. In proposito, come questa Corte ha più volte affermato Cass., n. 16092 del 2013 , e va qui ribadito, la giurisprudenza della C.G.U.E. è più ampia - rispetto a quella nazionale - in tema di individuazione del concetto di imprenditore che non si rinviene nel Trattato essa intende come imprenditore qualsiasi soggetto che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica cfr. C.G.U.E. T.7.08, causa C-49/07 e definisce attività economica qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato cfr. C.G.U.E. 10.1.06, causa C-222/04 , a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito cfr. C.G.U.E. 29.11.07, causa C-119106 . Ma si tratta di nozione utile in tema di applicazione di norme comunitarie, mentre nel caso di specie si verte su una materia - quella degli sgravi contributivi - che, anzi, costituisce deroga al principio comunitario contrario agli aiuti di Stato. 3.5. Diversamente, il requisito negativo di cui alla lettera b , del citato comma 6, dell'art. 3- della legge n. 448 del 1998, tenuto conto della finalità della disciplina di sostenere le imprese operanti in alcune Regioni ed incentivare l'occupazione attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, va valutato con riguardo all'attività svolta dall'imprenditore che intende avvalersi dello sgravio, rispetto all'attività svolta dal datore di lavoro ove erano in precedenza occupati i lavoratori, non potendo la mera mancanza della qualità di imprenditore in senso tecnico di quest'ultimo, in presenza dell'assorbimento della attività economica dello stesso e dell'assunzione dei lavoratori che presso lo stesso prestavano servizio, escludere, di per sé, l'applicazione del citato comma 6. Nella specie, la stessa Corte d'Appello, nell'escludere la condizione ostativa, in ragione della mera mancanza della qualità di impresa, implicitamente riconosce l'intervenuto assorbimento dell'attività già svolta dall'UPA, di carattere economico, anche se non a fine di lucro, da parte della Gest Service, che assumeva lavoratori provenienti dalla medesima UPA, in relazione ai quali applicava lo sgravio. Il ricorrente pag. 6 , peraltro, riporta parte della premessa della Convenzione all. fascicolo primo grado intervenuta tra le parti, il cui contenuto non è contestato dalla controricorrente, nella quale si legge fino ad oggi l'Unione ha svolto le attività di assistenza fiscale, ed in particolare per ciò che riguarda la tenuta della contabilità e la cura degli adempimenti fiscali degli agricoltori associati che la Gest service esercita l'attività di elaborazione di dati contabili servendosi della collaborazione, oltre che del proprio personale, anche di professionisti all'uopo abilitati che per un migliore svolgimento dell'attività istituzionale di sindacato l'Unione ha ritenuto opportuno delegare l'attività di elaborazione dei dati contabili nonché dell'assistenza fiscale dei suoi associati . 6. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza della Corte d'Appello di Palermo va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve essere rigettata l'opposizione a cartella esattoriale. 7. In ragione della complessità delta questione trattata le spese dell'intero processo sono compensate tra le parti. - P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione a cartella esattoriale e compensa le spese dell'intero processo.