Lavoratore non iscritto all’albo dei giornalisti: spetta comunque il trattamento previsto dal CCNL

La mancanza dell’iscrizione all’albo dei giornalisti non incide sulla natura del rapporto di lavoro e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte pertanto, all’accertato espletamento di fatto delle mansioni giornalistiche, conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l’entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo della carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23695/2015, depositata il 19 novembre. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso per il riconoscimento della nullità del termine apposto ad un contratto stipulato tra un giornalista ed un’emittente televisiva nazionale, nel periodo compreso tra il settembre 1989 e l’aprile 1990, per lo svolgimento di mansioni di programmista regista in relazione ad una trasmissione televisiva, striscia di informazione, cronaca, costume, società, spettacoli e cultura. All’esito del giudizio di merito, in accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, è stata dichiarata la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente condanna, dell’azienda datrice, al pagamento delle differenze retributive maturate e dell’indennità di fine rapporto e di mancato preavviso. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto insussistente il requisito della specificità” e, comunque, carente quello della necessità diretta” della prestazione che giustifica l’apposizione del termine al contratto di lavoro. Apposizione del termine non basta la specificità dello spettacolo, ma occorre il peculiare apporto professionale del lavoratore. A fronte delle censure mosse dall’azienda datrice nei confronti della decisione di merito, la Suprema Corte ha confermato che, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. e , l. n. 230/1962, nel testo modificato dalla legge n. 266/1977, vigente all’epoca dei fatti, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi”. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato cfr. Cass. n. 24049/2008, n. 11573/2011 e n. 4849/2014 , ai fini della legittimità dell’apposizione del termine con la causale indicata è necessario che ricorrano i requisiti a della temporaneità dell’occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo, che non devono essere necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata nell’arco di tempo della programmazione complessiva e, quindi, destinati ad esaurirsi sì da non consentire l’utilizzazione di un lavoratore praticamente a tempo indeterminato b della specificità del programma, che deve essere quantomeno unico anche articolato in più puntate o ripetuto nel tempo e presentare una sua connotazione particolare c della connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo il c.d. vincolo di necessità diretta , per cui il primo concorra a formare la specificità del secondo o sia reso necessario da quest’ultima specificità. In altri termini, anche un programma specifico e temporaneo non legittima, di per sé, un’assunzione a termine per prestazioni generiche comunque reperibili attingendo all’organico stabile dell’impresa , ma solo quando alla specificità dello spettacolo concorre necessariamente il peculiare apporto professionale, tecnico o artistico degli autori che lo realizzano o degli attori che lo interpretano, il quale non è facilmente fungibile col contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell’impresa. Il lavoratore che svolge mansioni di giornalista, senza essere iscritto all’albo, ha comunque diritto alla retribuzione prevista dal CCNL giornalisti. Con riferimento al trattamento economico e normativo, proprio del redattore ordinario, riconosciuto al lavoratore anche in relazione all’attività svolta in epoca antecedente alla sua iscrizione all’albo dei praticanti giornalisti, la pronuncia in commento ribadisce che, benché l’iscrizione all’albo costituisca il presupposto indefettibile per la rivendicazione dello status professionale di giornalista, le mansioni giornalistiche in particolare di redattore ben possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista. La mancanza dell’iscrizione all’albo, pertanto, non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto in questione – ancorché nullo per violazione delle disposizioni della l. n. 69/1963 sull’esercizio della professione giornalistica – produce pur sempre, ai sensi dell’art. 2126 c.c. trattandosi di nullità non derivante da illiceità della causa o dell’oggetto , gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione. Ne consegue che, all’accertato espletamento di fatto delle mansioni giornalistiche, conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l’entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo della carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale cfr., ex plurimis , Cass. n. 3385/2011, n. 4165/2011 e n. 14006/2013 . In particolare, nel caso di sopravvenuta iscrizione del lavoratore all’albo, il passaggio dal contratto nullo per violazione delle norme predette al contratto valido non fa venir meno la continuità e unicità dell’intero rapporto cfr., ad es., Cass. n. 109/1987 in queste ipotesi, la retribuzione cui il lavoratore ha diritto, per tutto il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, è la giusta retribuzione”, che il giudice del merito deve determinare ai sensi dell’art. 36 Cost. e con riferimento alla contrattazione collettiva v., per tutte, Cass. n. 23638/2010 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 settembre – 19 novembre 2015, numero 23695 Presidente/Relatore Roselli Svolgimento del processo 1. Con sentenza numero 17067/2005 il Tribunale di Roma, accogliendo in parte il ricorso proposto da C.G. e da T.A. , eredi di C.C. , ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra la Rai e C.C. e la esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 5.9.1989. Ha dichiarato il diritto della C. al trattamento economico e normativo di redattore ordinario dal 1.1.1992 ed ha condannato la Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. al pagamento delle differenze retributive maturate, da determinarsi in separato giudizio, con eccezione dei periodi non lavorati. Ha, infine, condannato la Rai al pagamento delle indennità di fine rapporto e del preavviso con gli accessori dovuti per legge e l'INPGI al pagamento della somma di Euro 139.443,36, oltre interessi dalla maturazione al saldo. La sentenza attualmente impugnata depositata il 26 aprile 2012 ha respinto l'appello principale e quello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 17067/2005. La Corte d'Appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che a Quanto al contratto a termine stipulato tra la RAI e la C. nel periodo 5.9.1989 - 27.4.1990 per lo svolgimento di mansioni di programmista regista in relazione alla trasmissione televisiva OMISSIS , striscia di informazione, di cronaca, costume, società, spettacoli e cultura, ritiene la Corte che condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito della specificità e comunque carente quello di necessità diretta della prestazione che giustifica l'apposizione del termine al contratto b tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico sono stati provati nel corso della istruttoria svolta in primo grado c la pretesa azionata attiene esclusivamente alle differenze retributive richieste, rispetto alle quali l'unico e sufficiente parametro è quello dello svolgimento di mansioni di fatto riconducibili alla qualifica rivendicata, perché, quantomeno ex articolo 36 Cost., le stesse possano essere riconosciute d per quanto attiene poi le spettanze di fine rapporto ed in particolare quelle ex artt. 31 e 38 CNLG, si osserva che le somme chieste in conseguenza della morte della giornalista sono state condivisibilmente riconosciute dal primo giudice, che ha dato puntuale attuazione alle disposizioni collettive. 2.- Con ricorso notificato il 24 aprile 2013, la RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. chiede la cassazione della sentenza per cinque motivi resiste, con controricorso, C.G. quale erede di C.C. e di e T.A.M. , proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato per un unico motivo. Resistono con controricorso anche l'INPGI e la RAI quest'ultima con controricorso al ricorso incidentale condizionato . C.G. e la Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. hanno depositato memorie ex articolo 378 cod. proc. civ La motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'assistente di studio M.F. . Motivi della decisione Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi, ex articolo 335 c.p.c., in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza. 1.- Il ricorso principale è articolato in cinque motivi ed in un motivo formulato in via gradata. 1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1 numero 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera e l. numero 230/1962, nel testo modificato dalla legge 23.5.1977, numero 266, dell'articolo 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ La ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto insussistente il requisito della specificità , con riferimento al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato tra le parti, che aveva avuto esecuzione nel periodo 5.9.1989-27.4.1990, affermando che sarebbe stata raggiunta, nella specie, la prova dell'elemento oggettivo richiesto per la legittima apposizione del termine ai sensi dell'articolo 1 lettera e legge numero 230/62 in relazione alla peculiarità dei contenuti e del programma OMISSIS cui la C. era stata adibita . La ricorrente inoltre evidenzia, ai fini del requisito del c.d. vincolo di necessità diretta , sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale delineatasi sulla base della legge numero 266 del 1977, la irrilevanza del contributo concretamente offerto dal lavoratore rispetto al prodotto finale e la sufficienza dell'esatta indicazione nel contratto del programma per il quale è avvenuta l'assunzione e la sua durata temporanea. 1.2. - Con il secondo motivo di ricorso, la Rai denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione della legge numero 69 del 1963, della legge numero 633 del 1941, anche in relazione all'articolo 2575 cod. civ. dell'articolo 2103 cod. civ., dell'articolo 39 Cost., dell'articolo 1 C.N.L.G. e del C.C.L. Rai, nella parte in cui prevede la declaratoria del profilo di programmista regista degli att. 115-116 cod. proc. civ. e dell'articolo 2697 cod. civ In particolare la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la C. avesse svolto mansioni giornalistiche, evidenziando che il programma OMISSIS non era né è inserito nei giornali radiofonici o televisivi, né nei servizi speciali propri di questi ultimi, non avendo, come obiettivo, la diffusione della informazione, propria delle testate giornalistiche, bensì l’intrattenimento e/o l'approfondimento culturale e/o educativo di argomenti di particolare interesse. Evidenzia altresì il mancato raggiungimento della prova dell'effettivo svolgimento di mansioni giornalistiche da parte della C. e critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto alla ricorrente il trattamento economico e normativo di redattore ordinario a far data dal gennaio 1992, ovvero ancor prima che la lavoratrice venisse iscritta all'albo dei praticanti giornalisti. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe precisato i motivi per i quali sarebbe qualificabile come giornalistica l'attività prestata dalla C. nel periodo del contratto a termine del 5.9.1989. Inoltre la ricorrente pone in evidenza la contraddittorietà della motivazione, rinvenibile tra due punti specifici della sentenza di secondo grado, lì dove dapprima la Corte di merito ha affermato che nessun particolare contributo professionale, tecnico od artistico sarebbe stato accertato con riguardo alla prestazione della lavoratrice a tempo determinato e dall'altro ha qualificato la prestazione come giornalistica, cioè altamente professionale. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia in relazione all'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ., la omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché la violazione o falsa applicazione della legge numero 69 del 1963, legge numero 633 del 1941, anche in relazione all'articolo 2575 cod. civ. dell'articolo 2103 cod. civ., dell'articolo 39 Cost. degli artt. 1, 2, 31, 36, 38 C.N.L.G. del C.C.L. RAI dell'articolo 4 del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 41 degli artt. 2120 e 2122 cod. civ. degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 cod. civ. in relazione alle risultanze istruttorie e dell'onere della prova articolo 360 comma 1 numero 3 cod. proc. civ. . La ricorrente ha affermato che una volta accertata la natura non giornalistica della attività svolta dalla C. e la legittimità dei contratti intercorsi tra le parti, dovrebbe escludersi il diritto delle sue eredi alle spettanze di fine rapporto TFR e indennità in caso di morte e delle indennità di cui agli articolo 31 e 38 CNLG, erroneamente riconosciute dalla Corte di appello. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'articolo 360 comma 1, numero 3 cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 2948 numero 4 e 5 cod. civ La ricorrente ritiene che la Corte territoriale abbia violato la norma invocata nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione non decorre prima della scadenza dell'ultimo contratto a termine intercorso tra le parti ed ha reiterato la eccezione di prescrizione. 1.6. In via gradata la ricorrente chiede l'applicazione al caso di specie dello jus superveniens, rappresentato dalla legge numero 183/2010 articolo 32 commi 5-7 sulle conseguenze economiche derivanti dalla conversione del contratto a termine tra le parti, chiedendo il rinvio al giudice di merito per la determinazione della eventuale indennità onnicomprensiva. 2. C.G. ha proposto ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo, lamentando, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in particolare, degli artt. 100, 112, 115 e 132 cod. proc. civ., articolo 118 disp. att. cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. , evidenziando la inidoneità dei motivi di ricorso in appello a censurare la sentenza impugnata sotto il profilo dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro svoltosi tra le parti nel periodo dal 22.10.1990 al 31.12.1997 nonché dello svolgimento, da parte della C. , nel periodo dal 16.2.1998 al 18.4.1999, di attività giornalistica di redattore ordinario, anziché di collaboratore fisso ex articolo 2 CNLG. Nello specifico le ricorrenti in via incidentale intendono censurare la sentenza, laddove manca la pronuncia relativa alla suddetta eccezione preliminare formulata nel giudizio di appello. Esame dei motivi di ricorso principale. 1. Per il primo motivo si richiama Cass. Sez. L, numero 7149 del 9.4.2015, secondo cui, a norma della L. 18 aprile 1962, numero 230, articolo 1, comma 2, lett. e nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1977, numero 266, vigente all'epoca dei fatti, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi . Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento ormai consolidato cfr., Cass., 25 settembre 2008, numero 24049 Cass., 26 maggio 2011, numero 11573 Cass., 28 febbraio 2014, numero 4849 , che ai fini della legittimità dell'apposizione del termine con la causale indicata è necessario che ricorrano i requisiti a della temporaneità dell'occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo, che non devono essere necessariamente straordinari od occasionali ma di durata limitata nell'arco di tempo della programmazione complessiva e quindi destinati ad esaurirsi si da non consentire l'utilizzazione di un lavoratore praticamente a tempo indeterminato b della specificità del programma, che deve essere quantomeno unico anche articolato in più puntate o ripetuto nel tempo e presentare una sua connotazione particolare c della connessione reciproca tra specificità dell'apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo il c.d. vincolo di necessità diretta , per cui il primo concorra a formare la specificità del secondo o sia reso necessario da quest'ultima specificità. In altri termini, anche un programma specifico e temporaneo non legittima di per sé un' assunzione a termine per prestazioni generiche comunque reperibili attingendo all'organico stabile dell'impresa , ma solo quando alla specificità dello spettacolo concorre necessariamente il peculiare apporto professionale, tecnico o artistico degli autori che lo realizzano, gli attori che lo interpretano, il quale non è facilmente fungibile col contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell'impresa. A quest'ultimo proposito, la situazione descritta è riferibile anche al personale diverso da quello tecnico o artistico portatore di un contributo creativo rispetto alla realizzazione del programma, ma unicamente dotato di una professionalità specialistica normalmente non necessaria nell'assetto complessivo dell'attività dell'impresa. L'interpretazione della norma di legge adottata dalla giurisprudenza di questa Corte appare corrispondere appieno al ragionevole equilibrio tra esigenze di garanzia di stabilità del rapporto di lavoro ed esigenze, anche culturali, della produzione di spettacoli e programmi radiotelevisivi perseguito dal legislatore dell'epoca, alla luce delle condizioni economiche e sociali esistenti. Così ribadita l'interpretazione della norma di legge in esame, cui appare opportuno attenersi, anche in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte e in assenza di sufficienti motivi per rimetterla in discussione alla luce delle argomentazioni del ricorso, va infine ricordato che l'accertamento della sussistenza in concreto dei requisiti di legittimità dell'apposizione del termine nell'ipotesi considerata costituisce giudizio di merito, che la Corte territoriale ha adeguatamente condotto col rilevare la genericità dell'apporto lavorativo della lavoratrice in esecuzione del contratto a tempo determinato esaminati, non sufficientemente contrastata dalle deduzioni della società, rimaste in proposito generiche e non pertinenti sul piano dell'accertamento del vincolo di necessità diretta enunciato Cass., ord. 10 giugno 2012, numero 8894 . Ne consegue la infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Sul secondo motivo di ricorso principale si richiama Sez. L, Sentenza numero 17723 del 29/08/2011 Rv. 618839 , secondo cui costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, numero 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatali e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa. Il profilo di censura relativo alla omessa esplicitazione delle ragioni della ritenuta originalità e creatività dell'attività svolta dalla C. è destituito di fondamento, in quanto la sentenza impugnata è, sul punto, motivata in modo esauriente e logico e perviene ad una conclusione del tutto conforme ai principi affermati da questa Corte in materia di connotati caratteristici dell'attività giornalistica. Sulla irrilevanza, ai fini della decisione della controversia, della natura del programma al quale la C. aveva prestato la propria collaborazione, in presenza di una motivazione congrua, da parte della Corte territoriale, relativa alla natura delle mansioni in concreto svolte si richiama sez. L numero 14006 del 4.6.2013. Si richiama Cass. sez. L numero 14006 del 4.6.2013, anche con riferimento alle censure relative all'applicazione del trattamento economico e normativo proprio del redattore ordinario in relazione al periodo dell'attività lavorativa svolta dalla C. in epoca antecedente alla data di iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti. Presupposto indefettibile per la rivendicazione dello status professionale di giornalista è l'iscrizione al relativo albo, e ciò non solo per quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria, ma anche per il disposto normativo L. 3 febbraio 1963, numero 69, artt. 29 e 45 rispettivamente per i praticanti e per i giornalisti professionisti peraltro, le mansioni giornalistiche - in particolare di redattore - ben possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista, la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto in questione - ancorché nullo per violazione della indicate disposizioni della L. 3 febbraio 1963, numero 69 sull'esercizio della professione giornalistica - produce pur sempre, ai sensi dell'articolo 2126 cod. civ. trattandosi di nullità non derivante da illiceità della causa o dell'oggetto , gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione, sicché all'accertato espletamento di fatto delle mansioni giornalistiche conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l'entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo della carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale ex multis Cass. 27 maggio 2000, numero 7020 Cass. 11 febbraio 2011, numero 3385 Cass. 21 febbraio 2011, numero 4165 Cass. 17 giugno 2008, numero 16383 Cass. 13 agosto 2008, numero 21591 Cass. 1 luglio 2004, numero 12095 b nella predetta ipotesi la retribuzione cui il lavoratore ha diritto, per tutto il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, è la giusta retribuzione , che il giudice del merito deve determinare ai sensi dell'articolo 36 Cost. e con riferimento alla contrattazione collettiva vedi, per tutte Cass. 22 novembre 2010, numero 23638 Cass. 10 marzo2004, numero 4941 c infatti, l'attività giornalistica di ordine intellettuale che, pur se in violazione delle norme della L. 3 febbraio 1963, numero 69, sia svolta in regime di subordinazione, secondo le caratteristiche della continuità, dell'inserimento nell'organizzazione aziendale e della sottoposizione alle direttive dell'imprenditore, non da luogo ad un rapporto nullo per illiceità dell'oggetto o della causa del relativo contratto, sicché, ai sensi dell'articolo 2126 cod. civ., comma 1 la prestazione di detta attività non può ritenersi improduttiva di effetti, ma da diritto al trattamento economico corrispondente all'entità del lavoro svolto, con conseguente applicabilità della disciplina collettiva concernente la retribuzione e le indennità accessorie nonché le previsioni di sviluppo della carriera, atteso che, nel caso di sopravvenuta iscrizione del lavoratore all'albo, il passaggio dal contratto nullo per violazione delle norme predette al contratto valido non fa venir meno la continuità e unicità dell'intero rapporto ai fini della progressione della carriera e della determinazione dell'indennità di cessazione del rapporto tra le altre Cass. 10 novembre 1983, numero 6673 Cass. 10 gennaio 1987, numero 109 d in particolare, in caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto, che deriva dalla violazione della norma imperativa di cui alla L. 3 febbraio 1963, numero 69, articolo 45 e non da illiceità dell'oggetto o della causa, comporta - secondo l'espresso disposto dell'articolo 2126 cod. civ. - che, in caso di sopravvenuta iscrizione del lavoratore all'albo professionale e di instaurazione di un contratto valido, non viene meno la continuità ed unicità del rapporto ai fini della progressione in carriera, perché sino al verificarsi di tale evento la nullità inficiante l'originario contratto non ha avuto, in conseguenza dell'esecuzione del contratto stesso, effetto alcuno Cass. 4 febbraio 1998, numero 1157 Cass. 27 maggio 2000, numero 7020 Cass. 3 gennaio 2005, numero 28 . Alla luce degli esposti principi, deve ritenersi la infondatezza del secondo motivo di ricorso principale. 3. Sul terzo motivo di ricorso, si osserva che la sentenza della Corte territoriale è correttamente motivata con riferimento alle risultanze istruttorie, in relazione alla qualificazione delle mansioni svolte dalla C. e che la elevata professionalità propria delle mansioni giornalistiche non incide sulla valutazione del requisito del c.d. vincolo di necessità diretta ritenuto insussistente nel caso di specie in quanto non è di per sé, in difetto di ulteriori specificazioni, idonea a caratterizzare la peculiarità dell'apporto al programma del singolo giornalista rispetto a quello di altri giornalisti assunti a tempo indeterminato. 4. Sul quarto motivo di ricorso si osserva che la ricorrente si è limitata a riprodurre le doglianze formulate nelle fasi di merito, dolendosi che la Corte territoriale non le abbia accolte, ma non ha esaurientemente esposto in che cosa consista la violazione delle norme dalla medesima indicate, né ha individuato il fatto controverso e decisivo che la Corte avrebbe omesso di esaminare e valutare, con conseguente inammissibilità del motivo stesso. Con riferimento ai motivi di doglianza esposti in relazione all'articolo 38 CNLG, il motivo è altresì inammissibile per difetto di interesse ad impugnare, in quanto l'articolo 40 del CNLG pone a carico dell'INPGI la corresponsione della indennità prevista dalla norma citata. 5. Sul quinto motivo di ricorso si richiama Sez. L numero 14996 del 07/09/2012 Rv. 623963 Nel caso di pluralità di contratti a termine illegittimamente apposto in quanto stipulati in frode alla legge con conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, il diritto al pagamento dell'indennità forfetizzata e onnicomprensiva, di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, numero 183, si distingue da quello, imprescrittibile, a far valere la nullità del termine, ed è soggetto al termine di prescrizione ordinario, restando invece inapplicabili i termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 numero 4 cod. civ. o agli artt. 2955 numero 2 e 2956 numero 1 cod. civ., fermo restando che, in considerazione del metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità - che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato-, durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione del diritto all'indennità, al pari dei diritti derivanti dalla detta conversione” . Ne consegue la infondatezza del quinto motivo di ricorso. 6. Sul motivo proposto in via gradata, si osserva che la pretesa economica azionata, come rilevato dalla Corte territoriale, attiene unicamente alle differenze retributive richieste con riferimento alle mansioni concretamente svolte e non ha ad oggetto la indennità risarcitoria per la nullità del termine apposto ai contratti con conseguente infondatezza del motivo in esame. Esame del motivo di ricorso incidentale condizionato. Sull'unico motivo si richiama Cass. 18 maggio 2011, numero 10922, secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché, come nel caso in esame, proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell'impugnazione. Pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale Cass. Sez. 3, 7-7-2010 numero 16016 Sez. 3, 5-5-2009 numero 10285 Sez. 1, 19-10-2006 numero 22501 . In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con conseguente integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Ai sensi dell'articolo 13 comma,l quater del d. P.R. numero 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.