L’INPS contumace riceve le notifiche solo a Roma

La notifica personale all’INPS di una sentenza relativa ad un giudizio in cui quest’ultima era rimasta contumace deve essere eseguita, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., nella sede centrale dell’istituto in Roma. È quindi inidonea ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione la notifica della sentenza stessa eseguita presso una sede provinciale dell’Istituto a mani di un impiegato di questa.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23372, depositata il 16 novembre 2015. Il caso. La Corte di Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza di primo grado - nel quale quest’ultima era rimasta contumace - che aveva accolto il ricorso di un lavoratore, coattivamente iscritto dall’Istituto alla Gestione Commercianti in virtù della collaborazione prestata all’impresa immobiliare del fratello. Ad avviso della Corte di Appello, il lavoratore aveva dato prova di avere notificato la sentenza, presso la sede provinciale dell’Istituto sita nel comune di Palmi, in data 16 luglio 2008 mentre l’appello proposto dall’INPS era stato depositato ben oltre il decorso del termine breve di 30 giorni ancorché tempestivamente rispetto al termine, all’epoca annuale, di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. . Contro tale sentenza l’INPS ricorreva alla Corte di Cassazione articolando un unico motivo. La notifica va quasi sempre fatta a Roma. In particolare, ad avviso della ricorrente, a mente dell’art. 292 c.p.c. la notifica della sentenza alla parte contumace nel giudizio di primo grado andava fatta alla parte personalmente e, quando questa parte è l’INPS, poteva e doveva essere fatta solo presso la sua sede legale in Roma e diretta al suo Presidente pro tempore o altra persona abilitata a ricevere l’atto ai sensi dell’art. 145 c.p.c. . Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. Afferma infatti la Corte che costituisce jus receptum il principio per cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza da parte del soggetto rimasto contumace nella precedente fase del giudizio, è necessario che la sentenza sia a questo notificata personalmente ai sensi dell’art. 292 c.p.c. . Qualora il soggetto contumace sia l’INPS, la notifica personale della sentenza deve essere eseguita nella sede centrale dell’istituto in Roma, come previsto dall’art. 1 del R.D.L. n. 1827/1935 a mente del quale L'Istituto [ ] della previdenza sociale [ ] ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma . Le notifiche fatte in sedi periferiche sono nulle. La Corte prosegue affermando che la notifica fatta in un luogo diverso è inidonea ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione ed affetta da nullità ex art. 160 c.p.c., la quale non può ritenersi sanata ove l’impugnazione dell’Istituto sia stata proposta dopo la scadenza del termine breve . Solo alcuni atti possono essere notificati in sedi periferiche. Conclude poi la Cassazione affermando come a questi fini sia del tutto irrilevante il disposto dell’art. 44 della l. n. 326/2003, il quale prevede la notifica presso le sedi periferiche dell’Istituto solo di alcuni atti i.e. gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e gli atti di pignoramento e sequestro . Nel caso di specie, infine, ad avviso della Corte risultava del tutto ultroneo l’argomento - pure sollevato dalla resistente - dell’avvenuto raggiungimento dello scopo da parte della notifica irregolare, che sarebbe risultato spendibile solo nell’ipotesi in cui vi fosse stata la prova assente nel caso di specie dell’avvenuta conoscenza della sentenza di primo grado nella sede centrale dell’Istituto in tempo utile per fare decorrere il termine breve per proporre impugnazione .

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 16 settembre – 16 novembre 2015, n. 23372 Presidente Venuti – Relatore Tria Svolgimento del processo I.-- La sentenza attualmente impugnata dichiara inammissibile l'appello principale proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 789/2008 e dichiara privo di efficacia l'appello incidentale di G.P., avverso la medesima sentenza. La Corte d'appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che a con ricorso al Tribunale di Palmi G.P. chiedeva che - previo annullamento del verbale ispettivo dell'INPS con il quale gli era stata contestata l'omessa iscrizione presso la gestione commercianti, quale collaboratore dell'impresa Immobiliare PG, del proprio fratello G. P., con conseguente addebito dei contributi per il periodo 2002-2006, successivamente iscritti a ruolo -venisse dichiarata la non deben7.a degli indicati contributi b il Tribunale, letta la comunicazione dell'INPS da cui risultava l'avvenuta cancellazione della posizione di G. P. dall'azienda del fratello, nella contumacia dell'Istituto, dichiarava cessata la materia del contendere, con la sentenza oggi impugnata c il P. ha provato di avere notificato tale sentenza il 16 luglio 2008, producendo copia della sentenza stessa, con avviso di ricevimento a mani di M.G.N. incaricata al ritiro d l'INPS era contumace in primo grado ma, in base all'art. 292 cod. proc. civ., se le sentenze vengono notificate personalmente al contumace, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, che è perentorio ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ. e ciò corrisponde ad un orientamento pacifico della giurisprudenza che vale anche quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata vedi Cass. 5 aprile 1996, n. 3188 e pure in caso di contumacia involontaria Cass. SU 22 giugno 2007, n. 14570 f nella specie, l'appello dell'Istituto, proposto con ricorso depositato in data 13 ottobre 2010, va quindi dichiarato inammissibile per tardività e di conseguenza, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., l'appello incidentale è divenuto inefficace. 2.- Il ricorso dell'INPS domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo resiste, con controricorso, G.P., che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato e deposita documentazione da cui risulta che, dopo la sentenza d'appello qui impugnata, EQUITALIA, in data 27 ottobre 2009 ha iscritto ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria su un fabbricato di proprietà di G.P., per il recupero dei contributi in contestazione, considerati evasi . Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ. Motivi della decisione Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la medesuima sentenza. I - Sintesi del ricorso principale 1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145, 170, 292, terzo comma, 325 e 326 cod. proc. civ. Si rileva che è controverso se la notifica alla persona giuridica contumace presso una sua sede diversa da quella legale sia idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, tuttavia poiché l'art. 292, terzo comma, cod. proc. civ. stabilisce che alla parte contumace le sentenze vanno notificate personalmente, nell'ipotesi delle persone giuridiche che abbiano più sedi la notifica non può che avvenire presso la sede legale, in persona del legale rappresentante. Nella specie, è pacifico che l'INPS, che è rimasto contumace in primo grado, ha proposto appello entro il termine annuale e che la sentenza di primo grado è stata notificata all'Istituto presso la sede provinciale di Palmi e non presso la sede legale in Roma, via Ciro il Grande, XX. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello si é trattato di notifica inidonea a far decorrere il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. III -- Esame del ricorso principale 2.- Il ricorso principale è fondato. 2.1.- Infatti, è jus receptum che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione da parte del soggetto rimasto contumace, è necessario che la sentenza sia a questo notificata personalmente, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., u.c. e, pertanto, nel caso di contumacia dell'INPS, poiché l'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, dispone che l'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma, la notifica personale della sentenza deve essere eseguita, a norma del combinato disposto degli artt. 292 e 145 cod. proc. civ., nella sede centrale dell'Istituto in Roma, nella persona del suo Presidente ivi legalmente domiciliato oppure mediante consegna della copia dell'atto ad una delle altre persone indicate nello stesso art. 145, mentre è inidonea ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita presso una sede provinciale dell'Istituto a mani di un impiegato di questa, essendo tale ultima notifica affetta da nullità, ex art. 160 cod. proc. civ. per inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia , la quale non può ritenersi sanata ove l'impugnazione dell'Istituto sia stata proposta dopo la scadenza del termine breve ex plurimis, Cass. 21 maggio 1998 n. 5074 Cass. 14 ottobre 1986 n. 6019 Cass. n. 7787 del 1987 Cass. 23 marzo 2005, n. 6226 Cass. 12 ottobre 2006, n. 21829 da ultimo, Cass. 3 ottobre 2013, n. 22616 Cass. 31 luglio 2014, n. 17511 . 2.2.- Né a modificare le suddette regole processuali sulla notifica della sentenza all'INPS contumace per la decorrenza del termine breve può spiegare rilevanza il disposto dell'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, giacché questa disposizione stabilisce che debba essere effettuata presso la struttura territoriale dell'Ente solo la notifica di alcuni atti, e cioè degli atti introduttivi del giudizio di cognizione, degli atti di precetto e degli atti di pignoramento e sequestro. D'altra parte, anche il regime notificatorio previsto dall'art. 10, comma 6,- del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 , riguarda soiip i procedimenti in materia di invalidità civile. 3.- È del tutto evidente che, a fronte del mancato rispetto del suindicata principio assolutamente pacifico da molto tempo, appare del tutto ultroneo l'argomento -dell'avvenuto raggiungimento dello scopo ta parte della notifica irregolare, trattandosi di un argomento spendibile solo nell'ipotesi in cui vi fosse la prova della avvenuta conoscenza della sentenza di primo grado nella sede centrale dell'Istituto, in tempo utile per far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, ma ciò nella specie non risulta essersi verificato. 4.- All'accoglimento del ricorso principale consegue l'assorbimento di quello incidentale. IV - Conclusioni 5.- In sintesi il ricorso principale deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte, quello incidentale va dichiarato assorbito. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, in particolare, al principio indicato sub 2.1. P.Q,M. La Corte riunisce i ricorsi accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.