Dal Servizio Contenzioso al Servizio Legale e Affari Generali: nessuna prova del demansionamento

In tema di demansionamento e relativo onere probatorio, spetta al lavoratore che agisce in giudizio assumendo l’illegittimità del provvedimento datoriale indicare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia, allegando gli elementi di fatto significativi dell’illegittimo esercizio del potere direttivo.

Così afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19044/15, depositata il 25 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Firenze, in conformità con la decisione del Tribunale, respingeva l’accertamento della nullità del provvedimento richiesta da un avvocato per essere stato trasferito, all’interno dell’istituto bancario per cui lavorava, dal Servizio Contezioso al Servizio Legale e Affari Generali con un provvedimento, intervenuto dopo la sua iscrizione a un sindacato del quale era poi divenuto dirigente provinciale , secondo parte ricorrente, ingiustificato, antisindacale e con affidamento di mansioni qualificabili come di minore caratura” . I giudici del merito, a fondamento della loro decisione, escludevano la prova di un sostanziale demansionamento intervenuto con il detto trasferimento. Avverso la decisione della Corte d’appello ricorre per cassazione l’avvocato. Si tratta, per i giudici di legittimità, di accertare in primo luogo, se il ricorrente abbia patito un demansionamento per il fatto di essere stato trasferito dal Servizio Contenzioso al Servizio Legale e Affari Generali e, se tale provvedimento aziendale sia nullo poiché discriminatorio in ragione del fatto che l’avvocato fosse dirigente provinciale del Sindacato al quale era iscritto. Il lavoratore che agisce deve provare il demansionamento. In tema di demansionamento e onere probatorio, gli ermellini ricordano il principio di diritto secondo cui grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’esatto adempimento dei suoi obblighi. Tuttavia, tale onere si fonda sul presupposto che il lavoratore che agisce compia le necessarie allegazioni circa la sussistenza di una dequalificazione o di un demansionamento riconducibili a un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ex art. 2103 c.c. Mansioni del lavoratore . A riguardo, le Sezioni Unite, con un arresto del 2009 Cass., sez. Unite, n. 5454/09, confermato anche in Cass., n. 15527/14 hanno chiarito che il lavoratore che agisce avverso la dequalificazione o demansionamento che assume essere stato illegittimamente esercitato dal datore di lavoro deve indicare le circostanze di fatto su cui si basa la sua denuncia e ha quindi un onere di allegare gli elementi di fatto rilevanti dell’illegittimo esercizio. Il datore di lavoro, convenuto in giudizio, è invece tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, relativamente ai fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, per converso, che dimostrino il legittimo esercizio del potere direttivo. Nel caso di specie, i giudici di legittimità ritengono che la Corte distrettuale abbia correttamente applicato i suddetti principi, poiché ha ben ritenuto che gravasse sulla parte ricorrente l’onere di allegazione, non adempiuto dalla parte attrice, dei fatti significativi dell’inadempimento datoriale e che ciò esigesse sia la descrizione delle mansioni da ultimo assegnate, sia il raffronto tra queste e le mansioni esercitate prima del trasferimento. Per questi motivi, ritenendo tale argomentazione assorbente di ogni altra questione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 luglio – 25 settembre 2015, numero 19044 Presidente Macioce – Relatore Blasutto Svolgimento del processo L'avv. P.A. ha convenuto il giudizio la Banca Cassa di Risparmio di Firenze esponendo di essere iscritto nell'elenco speciale degli avvocati addetti ad uffici legali pubblici e di essere stato addetto fino al 25 agosto 1997 al servizio contenzioso della Banca convenuta di essersi iscritto nel 1995 al Sindacato Fabi e di esserne divenuto dirigente provinciale di essere stato trasferito nell'agosto 1997 dal servizio contenzioso al servizio legale e affari generali, con provvedimento ingiustificato, antisindacale e con affidamento di mansioni qualificabili come di minore caratura di essere stato discriminato rispetto agli altri colleghi dal momento di inizio dell'attività sindacale. Ciò premesso, ha chiesto l'accertamento della nullità del provvedimento di trasferimento datato 1 agosto 1997 l'emissione dell'ordine di reintegra nelle funzioni presso il servizio contenzioso la condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dalle condotte illegittime. Il Tribunale adito ha respinto ogni domanda e la Corte di appello di Firenze ha confermato tale pronuncia mediante argomenti così sintetizzabili - nonostante la dovizia di intrecci di lettura con cui l'appellante riorganizza il materiale probatorio , nessuna prova era emersa circa il sostanziale demansionamento cui sarebbe stato sottoposto il P. nel trasferimento o mutamento di mansioni dipendente dall'atto del 1997 con cui era stato assegnato all'ufficio legale ed anzi vi era un'assoluta carenza di allegazioni, ancor prima che di prove, non essendo stato precisato in che cosa consistessero le mansioni da ultimo attribuite, né era stato operato un raffronto tra queste e le mansioni svolte in precedenza, onde dare contenuto alla deduzione di c.d. diminuzione di caratura prospettata a fondamento del ricorso - poiché nessuno dei trentasei capitoli di prova articolati dal ricorrente era dedicato alla descrizione delle nuove mansioni, priva di rilevanza causale era la doglianza di riduzione della lista testimoniale operata in primo grado inoltre, dalla prova testimoniale teste D. , superiore gerarchico del P. era emerso un sostanziale ridimensionamento quanto alle mansioni svolte dal ricorrente prima del trasferimento, avendo l'avv. P. svolto compiti sostanzialmente privi di autonomia decisionale - in ordine alla pretesa natura discriminatoria dei trasferimento, la ricostruzione dei passaggi dei funzionari era lacunosa essa descriveva il movimento complessivo che aveva coinvolto il personale di una società controllata e le cessione di alcune attività alla Cerit s.p.a., ma non forniva elementi per ritenere svolta un'attività in danno del ricorrente si trattava di atti attuativi della discrezionalità datoriale, non macroscopicamente irrazionali non erano emersi elementi deposizione del teste S. per ritenere che la società avesse imputato al ricorrente lo sviluppo di alcune indagini penali che avevano interessato un dirigente neppure era emerso che la mancata promozione del P. alla qualifica superiore fosse dipesa dallo svolgimento dell'attività di sindacalista teste M. . Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'avv. P. con sette motivi, cui resiste la Banca CR di Firenze con controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo1 si denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., in rapporto all'art. 1218 c.c., in ordine alla distribuzione degli oneri probatori in tema di dequalificazione ex art. 2103 c.c. art. 360 n 3 c.p.c. . Si chiede se violi tali norme la sentenza che, a fronte della contestazione mossa alla datrice dal dipendente circa l'equivalenza delle mansioni assegnate a seguito di mutamento disposto dal datore di lavoro e dell'istanza di ammissione delle prove circa la qualità delle mansioni precedenti e le chances di ulteriore sviluppo, nonché dell'allegazione specifica di elementi ritenuti dequalificanti delle nuove mansioni, ometta di assumere le prove indotte dal dipendente e ne rigetti la domanda affermando che questi non avrebbe dato la prova della dequalificazione, così invertendo l'onere della prova, ponendolo a carico del lavoratore anziché del datore di lavoro. Con il secondo motivo si censura la sentenza per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo. Quanto alle mansioni svolte prima del mutamento disposto con nota del 1.8.97, non era stato debitamente considerato che il ruolo di preposto al settore, con la competenza sulle aree Toscana Ovest e Nord e coordinamento di addetti subordinati, poteva essere desunto dalla deposizione del teste D. in relazione al contenuto degli ordini di servizio 12.6.95 e 20.9.95. Con il terzo e il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 2103 e 2934 c.c. in relazione all'art. 1422 c.c. art. 360 numero 3 c.p.c. in via subordinata, violazione o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. art. 360 numero 3 c.p.c. . Si impugna il capo di sentenza che ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale e si assume che l'azione diretta a far dichiarare la dequalificazione integrerebbe un'azione di nullità, come tale imprescrittibile a termini dell'art. 1422 c.c., e che comunque le pretese relative alla domanda di dequalificazione potrebbero essere soggette alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale. Con il quinto motivo ci si duole di insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi art. 360 numero 5 c.p.c. atti a fornire la dimostrazione, in via indiziaria, dell'intento discriminatorio. La Corte di appello aveva omesso di esaminare fatti decisivi, quali a la singolare coincidenza temporale tra la conclusione detta trattativa sui contratto integrativo aziendale 31.7.07 , nella quale il ricorrente si era particolarmente esposto come sindacalista, e il provvedimento di trasferimento/mutamento di mansioni del 1.8.97 b l'inosservanza della prassi aziendale di dare corso al provvedimento di trasferimento previa acquisizione del parere dei responsabili dei servizi di provenienza e di destinazione c le modalità con le quali il provvedimento venne adottato, senza preavvertimento dei dirigenti preposti ai servizi d l'assenza di ragioni organizzative, atteso che il ricorrente prese il posto dell'avv. P. , improvvisamente distaccato presso altro servizio, mentre il posto così lasciato vacante venne coperto mediante assunzione dall'esterno e il mancato esame di circostanze successive significative dell'intento discriminatorio della Banca avvio di un procedimento disciplinare nel 1998, con sanzione poi revocata attribuzione nel 2000 della posizione di quadro direttivo di grado 3 anziché di grado 4, all'atto della applicazione della nuova scala di classificazione f incongruità o contraddittorietà delle ragioni addotte dalla convenuta a sostegno della mancata promozione nell'anno 2002 g lacunosità e contraddittorietà della valutazione delle deposizioni del teste M. e del teste G. . Il sesto motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. art. 360 numero 4 c.p.c. . La Corte di appello aveva omesso di pronunciare sul motivo di gravame avente ad oggetto l'ammissibilità e la rilevanza di due capitoli di prova di parte convenuta, ammessi dal Tribunale e sui quali si era fondata la deposizione del teste M. . li motivo si incentra sull'incapacità del teste M. e sull'inammissibilità dei capitoli deferitigli. Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 244 c.p.c Si chiede se violi tale norma la sentenza del Giudice di merito che ammette una prova per testimoni su capitoli istruttori nei quali non sia dato identificare fatti , ma mere valutazioni soggettive del teste nella specie la parte venne ritenuta avere carattere e atteggiamenti rancorosi nei confronti della datrice di lavoro . Il primo motivo di ricorso è infondato, restando assorbito nel suo rigetto l'esame dei restanti. Si discute se l'avv. P.A. , legale della Cassa di Risparmio di Firenze, abbia subito un demansionamento per il fatto di essere stato trasferito nell'agosto 1997 dal Servizio Contenzioso al Servizio Legale e Affari Generali e se tale provvedimento aziendale sia nullo perché discriminatorio in ragione del fatto che il ricorrente era dirigente provinciale del Sindacato Fabi. La Corte distrettuale ha evidenziato che vi era un'assoluta carenza di allegazioni circa il contenuto delle mansioni da ultimo attribuite e che il ricorso introduttivo era privo del necessario raffronto tra queste e le mansioni svolte in precedenza dall'avv. P. , sicché la c.d. diminuzione di caratura prospettata a fondamento del ricorso si risolveva in un'affermazione generica ha pure osservato che nessuno dei trentasei capitoli di prova era dedicato alla descrizione delle nuove mansioni. Ad analoghe conclusioni è pervenuta in ordine alla prospettata natura discriminatoria del mutamento di mansioni. Le ulteriori considerazioni svolte in ordine all'esito della prova testimoniale condotta dal giudice di primo grado costituiscono argomenti aggiuntivi, idonei a integrare una seconda ratio decidendi , ma non interferenti sulla idoneità della prima a sorreggere il decisum . Patimenti, il denunciato carattere discriminatorio del mutamento di mansioni assumeva a presupposto l'accertamento della violazione degli obblighi datoriali di cui all'art. 2103 celi principio di diritto, richiamato dal ricorrente, secondo cui incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento dei suoi obblighi, presuppone l'esistenza delle necessarie allegazioni, gravanti sul lavoratore che agisce, circa l'esistenza di una dequalificazione o di un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza numero 5454 del 6 marzo 2009 conformi, Cass. numero 20716 del 2013 e numero 15527 del 2014 , in tema di demansionamento e relativo onere probatorio, il lavoratore può reagire al potere direttivo che assume esercitato illegittimamente prospettando circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia e, quindi, con un onere di allegazione di elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio, mentre il datore di lavoro, convenuto in giudizio, è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda art. 416 c.p.c. e può allegarne altri, indicativi, per converso, del legittimo esercizio del potere direttivo. Nella specie, le S.U. hanno confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto infondata la domanda del lavoratore per la carenza di ogni allegazione quanto alla natura demansionante dei compiti lavorativi afferenti allo specifico incarico . La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi ritenendo che gravasse sul ricorrente l'onere di allegare le circostanze significative dell'inadempimento datoriale e che ciò richiedesse sia la descrizione delle mansioni da ultimo attribuite, sia il raffronto tra queste e le mansioni svolte prima del trasferimento. Tale argomento ha carattere assorbente di ogni altra questione. È ben vero che la sentenza impugnata, dopo aver aderito a tale prima ragione di decisione, ha argomentato anche in ordine all'esito della prova testimoniale svolta in primo grado, confermando l'assenza di riscontri favorevoli alla tesi dell'appellante, ma tale secondo ordine argomentativo integra una seconda ratio decidendi , atta a rilevare nel caso in cui la prima possa risultare erronea. Nella specie, il primo ordine argomentativo, in linea con i principi espressi da questa Corte, esaurisce ogni altra questione, il cui esame resta ultroneo. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese del giudizio di legittimità, poste a carico del soccombente, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, numero 55. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e 15% per rimborso spese forfettarie.