Il diritto di opzione alla prosecuzione dell’attività lavorativa per il lavoratori dello spettacolo

Il dipendente di un ente lirico, che abbia chiesto il mantenimento in servizio ai sensi della l. n. 407/1990 durante la vigenza del d.lgs. n. 134/1998, ha diritto alla prosecuzione del rapporto solo se la relativa istanza è stata presentata anteriormente all’emanazione del d.l. n. 345/2000, attesa l’irretroattività di quest’ultima disposizione in assenza di una inequivoca volontà in tal senso del legislatore.

Il caso. La controversia sottoposta all’esame della Corte di Cassazione ha ad oggetto il diritto di opzione di un lavoratore tersicoreo di una fondazione di diritto privato alla continuazione dell’attività lavorativa fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima e l’illegittimità del licenziamento intimatogli per limiti di età, con conseguente diritto al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dalla cessazione del rapporto di lavoro fino al suo ripristino. La fondazione ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 54/1982 in relazione all’art. 6 l. n. 312/1984, per aver ritenuto applicabile al lavoratore l’art. 6 l. n. 312/1984, poiché il rapporto lavorativo intercorreva con una fondazione e non con un ente lirico categoria per la quale l’applicazione della norma è espressamente esclusa . L’altra questione in esame verte sul fatto se l’art. 6 l. n. 407/1990 abbia o meno implicitamente abrogato la precedente legge del 1982. L’applicabilità della Legge n. 54/1982 ai dipendenti delle fondazioni. L’art. 6 l. n. 312/1984 esclude l’applicazione della l. n. 54/1982 per gli enti autonomi lirici e per le istituzioni concertistiche assimilate. Secondo la Suprema Corte, l’interpretazione letterale della disposizione fa ricomprendere nella categoria qualsiasi soggetto collettivo che svolga attività di organizzazione e messa in scena di spettacoli musicali, restando irrilevante la forma giuridica del soggetto e la natura pubblica o privata dello stesso. Peraltro, osservano gli Ermellini, anche il criterio teleologico di interpretazione conferma tale soluzione, posto che la norma esclude l’applicazione della disposizione del 1982 che consente il prolungamento del rapporto oltre i limiti di età e sino alla massima anzianità contributiva ed impone dunque il rispetto in ogni caso dei liniti di età per tale motivo ai lavoratori delle fondazioni non compete l’opzione di prosecuzione del rapporto prevista dalla l. n. 54/1982. La successione delle norme in tema di opzione. Come è noto, l’art. 6 l. n. 54/1982 prevede l’opzione di prosecuzione del rapporto fino a sessantacinque anni di età al fine del raggiungimento della massima anzianità contributiva, mentre l’art. 6 l. n. 407/1990 prevede l’opzione per la prosecuzione del rapporto fino a sessantadue anni anche per coloro che hanno già raggiunto la massima anzianità. Tali norme, pur non avendo le stesse finalità, condividono il medesimo ambito di applicazione soggettivo, la medesima disciplina dell’opzione e la medesima condizione negativa. Secondo la Suprema Corte, il riferimento della seconda normativa ad una diversa età massima e la previsione di una facoltà di prosecuzione del rapporto oltre la massima anzianità contributiva permette di qualificare la nuova disciplina come sostitutiva della precedente, in quanto da un lato amplia le condizioni dell’opzione e dall’altro limita l’età massima l’opzione prevista dalla l. n. 407/1990 è esercitabile anche dai lavoratori che non abbiano la massima anzianità contributiva, ma prima del compimento del sessantaduesimo anno di età ora sessantacinquesimo . L’art. 6 l. n. 407/1990, pur dichiarato non applicabile dall’art. 5 d.lgs. n. 134/1998 di riforma degli enti lirici, ha continuato a svolgere i suoi effetti fino all’effettiva soppressione mediante l’art. 3 del d.l. n. 345/2000 dunque il dipendente lirico che abbia chiesto il mantenimento in servizio ai sensi della l. n. 407/1990 durante la vigenza del d.lgs. n. 134/1998 ha diritto alla prosecuzione del rapporto solo se ha presentato la relativa istanza prima dell’emanazione del d. l. n. 345/2000.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 luglio – 22 settembre 2015, n. 18686 Presidente Macioce – Relatore buffa Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva del 17.11.2008, la Corte d'Appello di Venezia, riformando sentenza del 2007 del tribunale di Verona, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento del lavoratore P., intimato per limite di età dalla Fondazione Arena di Verona, che aveva negato la prosecuzione del rapporto richiesta dal lavoratore. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto fondata la domanda del lavoratore di continuazione della prestazione di attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, ritenendo la coesistente vigenza dell'art. 6 L. 54/82 e dell'art. 6 L. 407/90, in quanto quest'ultima legge, di portata differente, non aveva abrogato la precedente, bensì le si è affiancata senza sostituirla. Avverso tale sentenza ricorre la Fondazione per tre motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione La controversia ha ad oggetto il diritto di opzione di un lavoratore tersicoreo della Fondazione Arena di Verona alla continuazione della prestazione di attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima e dell'illegittimità dei licenziamento intimatogli per limiti di età, con conseguente diritto al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dalla cessazione de! rapporto fino al suo ripristino. Con il primo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. n. 54/1982 in relazione all'art. 6 L. n. 312/1984, per aver ritenuto applicabile al lavoratore l'art. 6 L. n. 312/1984, poiché il rapporto lavorativo intercorreva con una Fondazione e non con un Ente lirico categoria per la quale l'applicazione della norma è espressamente esclusa . Con il secondo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L n. 54/1982 in relazione all'art. 6 L 407/1990, 1 D.lgs. n. 503/1992, 4 D.lgs. n. 182/1997/3 L n. 6/2001 e 15 disp. Prel. Cod. civ. insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver trascurato che la disciplina del 1990 ha implicitamente abrogato la precedente legge del 1982. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione e falsa applicazione del contratto, collettivo nazionale di lavoro art. 42 ccnl per il personale delle fondazioni liriche e sinfoniche per aver omesso di considerare l'art. 42 ccnl 1.6.2000 che prescrive il collocamento a riposo di ufficio dei tersicorei al compimento dei quarantacinque anni d'età per gli uomini. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 6 della L. 312/1984 esclude l'applicazione dell'art. 6 della L. 54/1982 per gli enti autonomi lirici e per le istituzioni concertistiche assimilate . L'interpretazione letterale della disposizione fa ricomprendere nella categoria qualsiasi soggetto collettivo che svolga attività di organizzazione e messa in scena di spettacoli musicali, e quindi anche le Fondazioni liriche di diritto privato. Anche il criterio teleologico di interpretazione conferma tale soluzione, atteso che la norma esclude l'applicazione della disposizione del 1982 che consente il prolungamento del rapporto oltre i limiti di età e sino alla massima anzianità contributiva ed impone dunque il rispetto in ogni caso dei limiti di età del lavoratore, particolarmente rilevanti nelle categorie di lavoratori di che trattasi il lavoratore nella specie è come detto un tersicoreo . La norma fa poi riferimento ai soggetti esclusi in relazione all'attività dagli stessi svolta, assumendo dunque valore decisivo questo elemento, e restando invece irrilevante la forma giuridica del soggetto come pure la natura pubblica o privata dello stesso tra le istituzioni concertistiche assimilate rientrano dunque le fondazioni, siano esse dall'origine tali, siano esse il risultato di una privatizzazione dell'ente lirico ex lege n. 6/2001 . Per quanto detto, la norma del 1982 non trova applicazione per i lavoratori delle Fondazioni, ai quali non competeva l'opzione di prosecuzione del rapporto dalla stessa disposizione prevista. Il secondo motivo di ricorso è del pari fondato. L'art. 6 L. 54/1982 e l'art. 6 L. 407/90 sono norme che hanno una diversa portata evidenziata da Sez. L, Sentenza n. 12324 del 21/08/2003 la prima prevede l'opzione di prosecuzione del rapporto fino a sessantacinque anni ai fine di raggiungimento della massima anzianità contributiva, la seconda prevede l'opzione per la prosecuzione del rapporto fino a sessantadue anni anche per coloro che hanno già la massima anzianità. Nonostante le diverse finalità delle due norme, le stesse hanno un medesimo ambito di applicazione soggettivo ai lavoratori iscritti alle gestione ordinaria dell'INPS o ad altra sostitutiva, esclusiva o esonerati , una medesima disciplina dell'opzione entro sei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia , una medesima condizione negativa l'assenza di richiesta o ottenimento della pensione . Il riferimento della seconda normativa ad una diversa età massima, e la previsione di una facoltà di prosecuzione del rapporto anche oltre la massima anzianità contributiva permette peraltro di qualificare la nuova disciplina come sostitutiva della precedente, in quanto da un lato ampliativa delle facoltà ivi previste quanto alle condizioni dell'opzione e dall'altro lato restrittiva quanto all'età massima rilevante l'opzione prevista dalla legge 407/90 è infatti esercitabile anche dai lavoratori che non abbiano la massima anzianità contributiva, ma prima del compimento del sessantaduesimo anno di età termine poi allungato a sessantacinque anni con il d.lgs. 5023/92 , sicché la vecchia opzione ne risulta assorbita dalla nuova. Non esistevano dunque due diritti di opzione a disposizione del lavoratore, ma solo un diritto di opzione, previsto dada disposizione del 1990. Le diverse finalità perseguite dalle due norme, dunque, a differenza di quanto ritenuto dalla corte territoriale, non giustificano la sopravvivenza della prima norma, che deve invece ritenersi abrogata tacitamente per incompatibilità dalla successiva, che ha ridisciplinato la materia. Anche per tale ragione, dunque, l'opzione dettata dalla legge del 1984 non è applicabile alla istanza del lavoratore, presentata solo in data 26.08.2004, in quanto all'epoca la norma non era più vigente. Come ritenuto da questa Corte Sez. L, Sentenza n. 5471 del 05/04/2012 , l'art, 6 della legge n. 407 del 1990, che riconosceva il diritto alla prosecuzione dei rapporto di lavoro fino al sessantaduesimo anno di età, pur dichiarato non applicabile dall'art. 5 contenuto nel d.lgs. n. 134 del 1998 di riforma degli enti lirici, ha continuato a svolgere i suoi effetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale per eccesso di delega della suddetta normativa sentenza della Corte costituzionale n. 503 del 2000 ed è stato effettivamente soppresso solo dall'art. 3 del d.l. n. 345 del 2000, convertito nella legge n. 6 del 2001 ne consegue che, attesa l'irretroattività di quest'ultima disposizione in assenza di una inequivoca volontà in tal senso del legislatore, il dipendente dell'ente lirico, che abbia chiesto il mantenimento in servizio ai sensi della legge n. 407 del 1990 durante la vigenza del d.lgs. n. 134 del 1998, ha diritto alla prosecuzione del rapporto solo se la relativa istanza è stata presentata anteriormente all'emanazione del d.l. n. 345 del 2000 istanza nella specie proposta il 28.8.2004 . Come ritenuto da questa Corte, infatti, ai lavoratori dello spettacolo non spetta, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del d.l. n. 345 del 2000, l'opzione per la prosecuzione del rapporto, che costituisce il presupposto della nullità del recesso Sez. L, Sentenza n. 21702 del 14/08/2008 . In ogni caso, va rilevato che la disposizione del 1990 non si applica ai lavoratori delle Fondazioni per espressa previsione normativa dettata dall'art. 6 legge n. 6/2001 . Il terzo motivo di ricorso resta assorbito. La sentenza impugnata deve essere per quanto detto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito. Essendo inapplicabile l'opzione ex lege 54 del 1982, per le ragioni dette, il lavoratore nel caso di specie non aveva diritto alla continuazione del rapporto e legittimo era dunque il recesso datoriale la causa può dunque essere decisa con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Le spese dell'intero giudizio devono essere compensate in considerazione della particolarità e novità della questione. P.Q.M. Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio spese dell'intero giudizio compensate.