Sciopero e l’azienda dà giornata libera: condotta antisindacale. Ma niente retribuzione agli operai

Sancita dal Tribunale la violazione compiuta dall’azienda, che, a fronte dello sciopero, ha messo in liberà gli operai. Ciò nonostante, però, non è legittima la richiesta dei lavoratori di vedersi riconosciuta la retribuzione per la giornata di astensione.

Giornata di sciopero nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Piccata la reazione dell’azienda – la ‘Fiat’ – che dà la giornata libera a tutti i dipendenti. Scelta, questa, considerata antisindacale” dal Tribunale di Nola. Eppure, nonostante tutto, gli operai non possono pretendere la retribuzione per quella giornata caratterizzata dall’astensione dal lavoro Cassazione, sentenza n. 18539/2015, sezione lavoro, depositata ieri . Braccia incrociate. Scontro frontale tra i dipendenti – oltre 50 – dello stabilimento di Pomigliano d’Arco e i vertici della ‘Fiat’. Casus belli lo sciopero messo in atto dai lavoratori il 6 aprile del 2004, sciopero che ha spinto l’azienda a mettere in libertà tutti gli operai sino a fine turno . Quest’ultima decisione è stata considerata antisindacale con un decreto ad hoc emanato dal Tribunale di Nola. E per questo motivo, i lavoratori chiedono il pagamento , da parte dell’azienda, di 63,57 euro a testa, pari alla retribuzione maturata per quella giornata. Richiesta illegittima, però, secondo i giudici di merito, i quali, nello specifico, affermano che nella controversia individuale proposta dai lavoratori il giudizio non è vincolato dalla decisione del Tribunale di Nola, avente ad oggetto la condotta antisindacale dell’azienda. ‘Paga’. Chiarissima la visione delineata tra Tribunale e Corte d’Appello a fronte dello sciopero , è stato legittimo l’ordine di messa in libertà degli operai deciso dall’azienda. Di conseguenza, non vi era alcun diritto dei dipendenti alla retribuzione, non avendo fornito la prestazione lavorativa . Inevitabili le proteste dei lavoratori, che presentano ricorso in Cassazione, ribadendo la propria richiesta alla paga per quella giornata di sciopero e richiamando, a proprio favore, la decisione del Tribunale di Nola. Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è corretta l’ottica adottata dai giudici di merito, perché l’azione individuale e quella collettiva hanno ambiti soggettivi ed oggettivi diversi , e quindi non si può parlare di vincoli reciproci . Detto in maniera chiara, l’azione esercitabile dai sindacati per contestare la condotta aziendale è distinta ed autonoma rispetto alle azioni che possono esercitare i lavoratori a tutela dei propri diritti individuali, eventualmente colpiti dagli stessi comportamenti antisindacali denunciati dai sindacati . Tutto ciò comporta che l’azione proposta dal sindacato non può avere alcuna efficacia di giudicato esterno nella diversa azione proposta dal lavoratore, a tutela di un proprio diritto soggettivo . In questa vicenda, in particolare, manca il collegamento di ‘pregiudizialità-dipendenza’, in senso giuridico, tra l’azione individuale dei dipendenti e la contestazione di un comportamento sindacale per un illecito plurioffensivo commesso dall’azienda. Assolutamente corretta, quindi, la decisione di negare ai lavoratori la retribuzione per la giornata di sciopero , nonostante l’acclarata condotta antisindacale della ‘Fiat’.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 giugno – 21 settembre 2015, n. 18539 Presidente Macioce – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 27 agosto 2008 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del primo giudice che aveva rigettato il ricorso di R.A. ed altri dipendenti della Spa Fiat Auto volto ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento, in favore di ciascuno di essi, di euro 63,57, oltre accessori, pari alla retribuzione maturata per il giorno 6 aprile 2004 e non corrisposta dall'azienda, in occasione di uno sciopero, a causa della messa in libertà di tutti gli operai dello stabilimento di Pomigliano d'Arco sino a fine turno condotta considerata antisindacale da un decreto ex art. 28 della I. n. 300 del 1970 emanato dal Tribunale di Noia. La Corte territoriale, condividendo l'assunto del primo giudice, ha ritenuto che nella controversia individuale proposta dai lavoratori il giudizio non fosse in alcun modo vincolato dalla decisione del Tribunale di Noia avente ad oggetto la condotta antisindacale valutato il materiale probatorio acquisito ha, quindi, considerato legittimo l'ordine di messa in libertà operato dall'azienda e ne ha tratto, di conseguenza, la mancanza di un diritto dei lavoratori alla retribuzione, non avendo fornito la controprestazione lavorativa. Con ricorso del 22 luglio 2009 i lavoratori soccombenti hanno domandato la cassazione della sentenza per 2 motivi. Ha resistito con controricorso la società, illustrato da memoria ex art. 378 C.p.C Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata. Motivi della decisione 2.- I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati con il primo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28 della I. n. 300 del 1970, dell'art. 414 C.p.C. nonché degli artt. 39 e 112 C.p.C., interrogando la Corte se violi dette disposizioni il giudice di merito che, dovendo pronunziarsi sui diritti soggettivi azionati dai singoli lavoratori, giunga ad un esito contrastante rispetto alla ordinanza ex art. 28 I. n. 300 del 1970, considerando legittimo il medesimo comportamento dei datore di lavoro censurato come antisindacale nell'ordinanza suddetta con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 132 C.p.C., chiedendo alla Corte se una sentenza di condanna conseguente ad una sentenza di mero accertamento con cui è stata accertata l'esistenza di un diritto può a sua volta entrare nel merito del diritto accertato negandone l'esistenza . 3.- I motivi, che per reciproca connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Premesso che la Corte torinese si è pronunciata quando non vi era ancora un giudicato sul ricorso ex art. 28 I. n. 300 del 1970, occorre in ogni caso ribadire che l'azione individuale e quelle collettiva hanno ambiti soggettivi ed oggettivi diversi, per cui non può parlarsi di vincoli reciproci. Invero, per la giurisprudenza di questa Corte, l'eventuale plurioffensività di una condotta antisindacale comporta la possibile autonoma coesistenza delle due azioni quella collettiva ed individuale , senza reciproche interferenze Cass. n. 16930 del 2013 Cass. n. 10339 del 1997 v. altresì Corte cost. n. 860 del 1988 . Infatti l'azione esercitabile dai sindacati ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, è distinta ed autonoma rispetto alle azioni che possono esercitare i lavoratori a tutela dei propri diritti individuali eventualmente colpiti dagli stessi comportamenti antisindacali denunciati dal sindacato, essendo diversi sia la causa petendi sia, almeno ontologicamente, il petitum. Da tale diversità ontologica delle due azioni deriva che l'azione proposta dal sindacato non può avere alcuna efficacia di giudicato esterno nella diversa azione proposta dal lavoratore, a tutela di un proprio diritto soggettivo. L'azione collettiva del sindacato e l'azione individuale del lavoratore, stante la diversità degli interessi tutelati, si pongono invero su un piano, sostanziale e processuale, di reciproca indifferenza, con la conseguenza che l'esperimento e l'esito di una di esse non può incidere sulle vicende e sulla sorte dell'altra in termini, Cass. n. 16776 del 2009 . Nella specie neanche soccorre la forma debole della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, nel senso che l'affermazione oggettiva di verità contenuta nella sentenza possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione tra le più recenti Cass. n. 6788 dei 2013 . Trattasi di fenomeno estraneo al giudicato di cui all'art. 2909 C.C., in quanto la sentenza assume piuttosto valore di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale v. Cass. n. 2370 del 2015 Cass. n. 19492 dei 2007 . Secondo Cass., SS.UU. n. 6523 del 2008, è soltanto il collegamento di pregiudizialità - dipendenza in senso giuridico che legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio ma detta categoria giuridica è riscontrabile, per opinione unanime anche della dottrina, solo allorché un rapporto giuridico pregiudiziale o condizionante rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente , sicché ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza sia pure parziale , ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché si determini detta efficacia riflessa conforme Cass. n. 2684 del 2015 e Cass. n. 4241 del 2013 . In particolare si è precisato che tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sta titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa Cass. n. 57 del 2015 n. 691 del 2011, n. 7523 del 2007 . Nel caso che ci occupa tale collegamento di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico tra l'azione individuale dei dipendenti e la contestazione di un comportamento antisindacale per un illecito plurioffensivo deve essere escluso poiché emergono solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti, stante la ribadita autonomia strutturale tra le due azioni. 4.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.