Indennità di anzianità: se continuativo il lavoro straordinario va incluso nella base di calcolo

I compensi per lavoro straordinario che hanno carattere continuativo vanno pacificamente inclusi nella base di calcolo dell’indennità di anzianità come disciplinata dagli artt. 2120 e 2121 c.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 297/1982. L’affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo, mentre non può fondarsi sull’accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l’orario normale, trova invece giustificazione allorché il carattere costante e sistematico di queste ultime venga individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà della stessa.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18093/15, depositata il 15 settembre. Il caso. Il tribunale condannava una banca al pagamento in favore di un uomo di una somma di denaro a titolo di incidenza del lavoro straordinario prestato dallo stesso nel triennio 1979 – 1982 nella base di calcolo dell’indennità di anzianità, come disciplinata dagli artt. 2120 e 2121 c.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 297/1982. La corte d’appello territoriale confermava la pronuncia di primo grado. Per la cassazione della sentenza ricorre l’istituto bancario, sottoponendo alla Corte il quesito se non sia resa con violazione di legge, l’interpretazione dell’art. 2120 c.c. e segnatamente dell’art. 2121 c.c., secondo la quale, per quanto riguarda l’accertamento del requisito della continuità richiesto dalla disposizione citata in funzione del computo dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel calcolo dell’indennità di anzianità, sia sufficiente una mera reiterazione temporale di dette prestazioni, anche se in tutti o quasi tutti i mesi del triennio di riferimento, senza che rilevi la verifica della loro consistenza, almeno su base mensile, ai fini della loro regolarità, periodicità e sistematicità e della certa esclusione della loro occasionalità, transitorietà o saltuarietà se prestazioni sia pure periodiche, ma di scarsa o nulla entità in gran parte dei mesi 20 del triennio di riferimento, escludano la configurabilità del requisito della continuità di cui all’art. 2121 c.c., ante legem 297/82, e quindi il loro computo dal calcolo di anzianità . Il Supremo Collegio non ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso. I quesiti devono essere distinti. Gli Ermellini hanno precisato che il ricorrente ha formulato le proprie censure in relazione alla violazione dell’art. 366 bis c.p.c. nel testo ratione temporis vigente ed applicabile all’impugnazione. La disposizione citata stabiliva che nei casi previsti dall’art. 360 bis , comma 1, numeri 1 , 2 , 3 e 4 , l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la motivazione . I Giudici di Piazza Cavour hanno poi ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui si prospettano sia violazioni di legge che difetti di motivazione - nei limiti in cui tale formulazione può dirsi ammissibile allorquando la parte argomentativa renda possibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure - è comunque necessario articolare distinti quesiti. Nel caso di specie, invece, pur in un’unica rubrica, parte ricorrente deduce contestualmente violazioni di legge e difetti di motivazione, ma conclude la prospettazione con un unico quesito articolato in due proposizioni finali , da cui non è possibile individuare il fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria. Oggetto della verifica è la regolarità della prestazione. I compensi per lavoro straordinario che hanno carattere continuativo, prosegue la Corte, vanno pacificamente inclusi nella base di calcolo dell’indennità di anzianità.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 giugno – 15 settembre 2015, n. 18093 Presidente Macioce – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 24 settembre 2008 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del locale tribunale con cui Unicredit Italiano Spa era stata condannata al pagamento in favore di P.F. di un importo pari ad Euro 547,61, oltre accessori, a titolo di incidenza del lavoro straordinario prestato nel triennio giugno 1979 - maggio 1982 nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, come disciplinata dagli artt. 2120 e 2121 c.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 della l. n. 297 del 1982. La Corte territoriale ha rilevato che, dalle buste paga prodotte dal P. , era emerso che gli erano stati corrisposti compensi mensili per lavoro straordinario per 32 mesi su 36, in entità variabile, sicuramente, ma non irrisoria se non per ciò che concerne un numero limitatissimo di mesi ne ha tratto il convincimento del carattere continuativo di tali compensi, con il rispetto del criterio della regolarità e della periodicità, cui si affiancava quello della certa esclusione della loro occasionante, transitorietà o saltuarietà. Con ricorso del 16 giugno 2009 UniCredit Spa ha domandato la cassazione della sentenza. L'intimato ha resistito con controricorso. La società ha comunicato memoria ex art. 378 c.p.c Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata. Motivi della decisione 2.— Con il ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 c.c., nella formulazione ante riforma ex lege n. 297/82, dell'art. 12 delle preleggi, nonché dell'art. 2697 stesso codice, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla Banca ricorrente e/o rilevabile d'ufficio e comunque controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c. . In conclusione si sottopone alla Corte il seguente testuale quesito se non sia resa con violazione di legge, l'interpretazione dell'art. 2120 c.c. e segnatamente dell'art. 2121 c.c., secondo la quale, per quanto riguarda l'accertamento del requisito della continuità richiesto dalla disposizione citata in funzione del computo dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel calcolo dell'indennità di anzianità, sia sufficiente una mera reiterazione temporale di dette prestazioni, anche se in tutti o quasi tutti i mesi del triennio di riferimento, senza che rilevi la verifica della loro consistenza, almeno su base mensile, ai fini della loro regolarità, periodicità e sistematicità e della certa esclusione della loro occasionalità, transitorietà o saltuarietà se prestazioni sia pure periodiche, ma di scarsa o nulla entità in gran parte dei mesi 20 del triennio di riferimento, escludano la configurabilità del requisito della continuità di cui all'art. 2121 c.c., ante legem 297/82, e quindi il loro computo dal calcolo dell'indennità di anzianità . 3.— Il Collegio giudica il ricorso non meritevole di accoglimento. Innanzi tutto esso è formulato in violazione dell'art. 366 bis c.p.c., nel testo pro tempore vigente ed applicabile all'impugnazione avverso sentenza d'appello depositata il 24 settembre 2008. La disposizione citata stabiliva che nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1 , 2 , 3 e 4 , l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la motivazione . Secondo questa Corte nei casi di motivo promiscuo, in cui si prospettano sia violazioni di legge che difetti di motivazione, nei limiti in cui tale formulazione può dirsi ammissibile allorquando la parte argomentativa renda possibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, è comunque necessario articolare distinti quesiti e momenti di sintesi cfr. Cass. SS.UU. n. 7770 del 2009 e Cass. n. 976 del 2008 . Nella specie, nell'ambito di una unitaria rubrica, parte ricorrente deduce contestualmente violazioni di legge e difetti di motivazione, espressamente ai sensi dei numeri 3 e 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., ma conclude la prospettazione con un unico quesito articolato in due proposizioni finali in cui non è evincibile un momento di sintesi o di riepilogo il quale indichi in modo evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, il fatto controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria cfr Cass. n. 16002 del 2007 SS.UU. n. 20603 del 2007 Cass. n. 27680 del 2009 . Inoltre le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione sono infondate. Pacificamente i compensi per lavoro straordinario che hanno carattere continuativo vanno inclusi nella base di calcolo dell'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, ai sensi dell'art. 2120 e 2121 c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 297 del 1982. I giudici d'appello hanno correttamente richiamato in premessa i principi di diritto stabiliti in materia da questa Corte secondo i quali l'affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo, mentre non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale, trova invece giustificazione allorché il carattere costante e sistematico di queste ultime venga individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà in particolare, si è aggiunto, occorre misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità per un apprezzabile periodo di tempo, così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro si citano Cass. n. 8293 del 2007 e n. 5362 del 2005, cui adde Cass. n. 20278 del 2004 e la giurisprudenza ivi richiamata . La Corte territoriale poi, in adesione a quanto accertato dal primo giudice, ha ritenuto in fatto che nella specie era emerso dalle buste paga prodotte dal P. , riferibili al triennio suddetto, che gli vennero corrisposti compensi mensili per lavoro straordinario nel triennio giugno 1979 - maggio 1982 per 32 mesi su 36 , aggiungendo che si trattava di entità variabile, sicuramente, ma non irrisoria se non per ciò che concerne un numero limitatissimo di mesi ne ha tratto convincimento circa la natura non occasionale e costante . delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dall'appellato , traendone con sicurezza il rispetto del criterio della regolarità e periodicità, cui si affianca quello della certa esclusione della loro occasionalità, transitorietà o saltuarietà . Si tratta di un accertamento di fatto di competenza esclusiva dei giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto - come nella specie - da adeguata motivazione. Motivazione neanche efficacemente censurata dalla società la quale in ricorso deduce dati fattuali - il numero di ore di straordinario prestate dal P. in ciascun mese del triennio di osservazione - non contenuti nella sentenza impugnata e che avrebbero richiesto, in ossequio al principio di autosufficienza di cui all'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., la specificazione contenutistica dei documenti da cui tali dati risultassero non il riferimento generico a buste paga nonché l'indicazione del quando e dove tali singoli documenti fossero stati prodotti nelle fasi di merito e la sede ove i medesimi fossero rinvenibili nel giudizio di legittimità per tutte Cass. SS.UU. n. 7161 del 2010 . 4.— Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. La soccombenza governa le spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.