Nullo il termine al contratto, assunto in ‘Poste’. Ma sbattuto a 80 chilometri dalla vecchia sede...

Confermata la nuova assegnazione per il dipendente, ora inserito a titolo definitivo. Nessuna possibilità di considerare ritorsiva la decisione aziendale. Poste Italiane, difatti, ha motivato ampiamente la scelta di collocare il dipendente a oltre un’ora di macchina dalla sede in cui aveva lavorato durante il contratto a tempo determinato.

Vittoria per il dipendente – con contratto a tempo determinato – di Poste Italiane. Una volta dichiarato nullo il termine che aveva caratterizzato il rapporto di lavoro, viene sancito il suo diritto alla riassunzione in servizio. A mitigare la soddisfazione, però, provvede la decisione dell’azienda, che colloca il dipendente in una nuova sede, distante oltre ottanta chilometri dalla sede in cui egli aveva lavorato durante il contratto a termine. Scelta, quella di Poste Italiane, che, però, nonostante le proteste dell’uomo, si dimostra pienamente corretta, e non certo ritorsiva. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 18088/15, depositata oggi Nuova sede. In prima battuta, cioè in tribunale, però, il lavoratore aveva visto legittimate le proprie lamentele i giudici avevano ritenuto illegittima la collocazione dell’uomo in una sede che distava più di ottanta chilometri dalla sede dove egli aveva lavorato durante il rapporto a tempo determinato . Decisiva, in questo ragionamento, la constatazione che erano stati assunti parecchi lavoratori nella sede di originario posizionamento del dipendente. Di avviso opposto, invece, i giudici d’appello, i quali valutavano come corretta la condotta dell’azienda, che, in sostanza, una volta preso atto della obbligatoria riassunzione in servizio del dipendente, aveva fatto presente la mancanza di posti nella regione – Valle d’Aosta – della vecchia sede e la disponibilità, invece, di posti in Piemonte, con particolare riferimento al Comune non eccedentario più vicino . Per i giudici di secondo grado, quindi, non vi è stato alcun comportamento discriminatorio o ritorsivo di Poste Italiane . Anche perché, con riferimento all’assunzione di altri dipendenti, ci si trovava di fronte alla sottoscrizione di accordi transattivi con dipendenti da collocare proprio in Valle d’Aosta, mentre la posizione del dipendente ricollocato in Piemonte era meno solida, non avendo firmato accordi e non essendo ancora passata in giudicato la sentenza relativa alla sua riammissione in servizio . Accordo. E la visione tracciata in appello viene ora condivisa e fatta propria anche dai Giudici della Cassazione, con buona pace del dipendente, che vede così confermata l’ assegnazione in un Comune piemontese, a oltre ottanta chilometri – e almeno un’ora e dieci minuti di macchina – dalla sede in Valle d’Aosta. Primo elemento decisivo, per i giudici, il fatto che l’ufficio ove il dipendente aveva lavorato con contratto a termine era eccedentario , cioè con una percentuale del personale stabile sopra al 109% dell’organico . Secondo elemento di rilievo l’ accordo sindacale con cui si prevedeva che, in prima battuta, il soggetto da inserire fosse collocato nella struttura dove lavorava con contratto a termine e che occorreva verificare se la struttura non fosse eccedentaria , e che, laddove l’ ufficio fosse risultato eccedentario , il dipendente andava spostato in Comuni non eccedentari, nell’ordine della stessa Provincia, poi della stessa Regione e, infine, come in questo caso, nelle Regioni limitrofe . Da non trascurare, poi, sempre secondo i giudici, il fatto che nessuna norma obbliga le Poste a non attribuire ad alcuni dipendenti – che avevano già ottenuto una sentenza definitiva – i posti negli uffici a disposizione, anticipando quei dipendenti che, come in questo caso, non avevano ancora una sentenza definitiva a proprio favore. Per i Giudici del Palazzaccio, in sostanza, la condotta tenuta dall’azienda è assolutamente lineare impossibile, quindi, parlare, di comportamento discriminatorio o ritorsivo nei confronti del lavoratore, destinato alla nuova sede in Piemonte.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 maggio – 15 settembre, n. 18088 Presidente Di Cerbo – Relatore Bronzini Svolgimento del processo Con sentenza dei 23.5.2008 il Tribunale di Aosta dichiarava illegittima la collocazione di M.M. presso la sede di Ponderano quale operata da Poste italiane in esecuzione di precedente sentenza dello stesso Tribunale con cui era stato dichiarato nullo il termine apposto ad un contratto stipulato nel febbraio 2000 tra le parti con ordine di riassunzione in servizio. Per il Tribunale tale sede distava più di 80 km dalla sede di Aosta ove il M. aveva lavorato durante il rapporto a tempo determinato ed osservava che sia nella sede di Aosta che in quella di Ivrea a partire dal 2005 erano stati assunti parecchi lavoratori. La Corte di appello con sentenza dei 13.11.2008 accoglieva l'appello delle Poste e rigettava la domanda. La Corte territoriale osservava che non si era trattato di un provvedimento di reintegrazione e che il M., dopo la sentenza che aveva ordinato la sua riassunzione in servizio, era stato convocato con lettera dei 7.7.2005 presso l'Ufficio risorse umane di Torino e che gli era stato comunicato che presso il Comune di Aosta non vi erano posti di lavoro per l'espletamento delle mansioni di recapito e che in linea con l'Accordo 29.7.2004 sarebbe stato collocato ', verso comuni collocati in sequenza nella medesima provincia nella medesima regione, nelle regioni limitrofe o nella altre regioni che al M. con lettera dell'11.7.2005 le Poste avevano confermato l'indisponibilità di posti in Aosta e, invece, la disponibilità di un posto a Ponderano. Il M. aveva sottoscritto la lettera e i documenti dai quali emergeva che non vi erano posti in Aosta e nella regione Valle d'Aosta. La Corte osservava che l'Accordo sindacale prevedeva che in prima battuta il soggetto da inserire fosse collocato nella struttura ove lavorava con contratto a termine e che occorreva verificare se la struttura non fosse eccedentaria percentuale del personale stabile sopra al 109% dell'organico e quindi nel caso in cui questa fosse effettivamente eccedentaria occorreva procedere allo spostamento in Comuni non eccedentari, nell'ordine nella stessa Provincia , poi della stessa Regione poi nelle Regioni limitrofe. L'Accordo era nazionale e quindi valido per tutti i lavoratori indipendentemente dall'iscrizione alle OOSS stipulanti. Nella Regione Valle d'Aosta tutti i Comuni erano eccedentari , e quindi veniva in gioco il Piemonte nella province limitrofe di Torino, Biella e Vercelli dal documento n. 7 emergeva che il Comune non eccedentario più vicino era quello di Ponderano. Non vi era stato alcun comportamento discriminatorio o ritorsivo delle Poste in quanto legittimo era stata la sottoscrizione di accordi transattivi con dipendenti da collocare in Valle d'Aosta posto che erano frutto di concessioni transattive che, invece, non riguardavano il caso del M. che non aveva firmato accordi e la cui sentenza di riammissione non era nemmeno passata in cosa giudicata. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il M. con 5 motivi corredati da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. resistono le Poste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare degli artt. 2069 e 2077 c.c. omessa o quantomeno errata, insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine a punti decisivi della controversia. L'Accordo del 2004 non era applicabile al M. in quanto lo stesso non è aderente ad alcuna delle OOSS firmatarie. II motivo appare inammissibile per difetto di interesse. Ritenendo inapplicabile l'Accordo che costituisce una fonte di trattamento di miglior favore si ricadrebbe nell'ambito di applicabilità della normativa codistica e pertanto si dovrebbe solo valutare la sussistenza delle ragioni di ordine organizzativo e produttivo per la collocazione dei M. nell'ufficio prima indicato , certamente sussistenti posto che l'Ufficio ove lo stesso aveva lavorato con contratto a termine era pacificamente eccedentario. La seconda parte del motivo è peraltro inammissibile per mancata formulazione del cosidetto quesito riassuntivo previsto dall'art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilità. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di legge in particolare degli artt. 1175, 1375 e 2103 c.c. , nonché l'omessa o quantomeno errata, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia. il ricorrente aveva fatto presente che nelle more tra la lettura dei dispositivo e la riammissione in servizio del lavoratore erano stati assunti numerosi lavoratori con mansioni analoghe a quelle del ricorrente sia nella sede di Ivrea ed altri in quella di Aosta nel periodo tra la lettura dei dispositivo ed il deposito del ricorso giudiziale inoltre nel documento n. 7 i comuni della Valle D'Aosta eccedentari erano 30 mentre i Comuni della Regione erano 74. II lavoratore avrebbe dovuto essere riammesso in uno dei rimanenti 44 Comuni, mentre al ricorrente era stata offerta la sola riassunzione in Ponderano sede molto più disagiata. il motivo appare infondato. Circa la prima doglianza la Corte di appello ha osservato che non vi era stato alcun comportamenti discriminatorio o ritorsivo delle Poste in quanto legittimo era stata la sottoscrizione di accordi transattivi con dipendenti da collocare in Valle d'Aosta posto che erano frutto di concessioni transattive che, invece, non riguardavano il caso del M. che non aveva firmato accordi e la cui sentenza di riammissione non era nemmeno passata in cosa giudicata. La motivazione appare corretta in quanto non sussistono norme di sorta che obbligassero le Poste a non attribuire ad alcuni dipendenti, che avevano già ottenuto una sentenza definitiva i posti negli uffici in parola si trattava peraltro di dipendenti che effettivamente versavano in una situazione diversa da quella dei ricorrente il cui accertamento giudiziario non era ancora definitivo. Circa l'ulteriore doglianza in ordine al contenuto dei documento n. 7 la censura, oltre che, inammissibilmente di merito in quanto diretta a revocare in dubbio un accertamento di natura squisitamente fattuale , appare nuova in quanto parte ricorrente non comprova di avere eccepito il profilo in parola nelle fasi di merito. La Corte di appello nulla dice in proposito se non che il documento n. 7 non era stato contestato e nel motivo sul punto non si richiamano precedenti difese cfr. pagg. 20-28 del ricorso nelle quali si ricostruiscono le difese dei ricorrente avverso l'appello delle Poste che non menzionano mai la questione del numero dei Comuni eccedentari in Valle D'Aosta . Pertanto la questione oggi posta appare inammissibile in quanto nuova in ogni caso il fatto che nel documento n 7 si menzionino solo 30 Comuni della Val D'Aosta può avere diversi significati a cominciare da quello prospettato dalle Poste a pag. 8 della comparsa di costituzione per cui i Comuni non ricompresi tra i 30, pur non essendo sovra eccedentari non avessero comunque scopertura di organico. Per quanto riguarda la dedotta carenza motivazionale il motivo è inammissibile non essendo stato formulato il cosiddetto quesito riassuntivo richiesto dall'art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilità. Con il terzo motivo si allega la violazione ed applicazione erronea e lacunosa di norme di legge in particolare degli artt. 1175, 1375, 1362 e ss. c.c. in relazione all'interpretazione degli accordi sindacali 29 Luglio 2004 e 30 settembre 2004 in tema di riammissione in servizio di dipendenti con contratto di lavoro a termine il cui termine sia stato dichiarato nullo nonché l'omessa o quantomeno errata, insufficiente motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia. Il ricorrente aveva fatto presente che nelle more tra la lettura dei dispositivo e la riammissione in servizio dei lavoratore erano stati assunti numerosi lavoratori con mansioni analoghe a quelle del ricorrente sia nella sede di Ivrea ed altri in quella di Aosta nel periodo tra la lettura dei dispositivo ed il deposito del ricorso giudiziale inoltre nel documento n. 7 i comuni della Valle D'Aosta eccedentari erano 30 mentre i Comuni della Regione erano 74. Il lavoratore avrebbe dovuto essere riammesso in uno dei rimanenti 44 Comuni, mentre al ricorrente era stata offerta la sola riassunzione in Ponderano sede molto più disagiata. Il motivo replica quanto già affermato nel precedente ed appare infondato per quanto già detto supra. Il motivo non è corredato dal cosiddetto quesito riassuntivo circa l'allegato vizio motivazionale e pertanto appare inammissibile sotto questo profilo. Con il quarto motivo si allega la violazione ed applicazione erronea e lacunosa di norme di diritto artt. 2103 e 2697 c.c. in relazione al ritenuto assolvimento dell'onere della prova da parte delle Poste italiane con riferimento all'inesistenza di posti disponibili nella Val D'Aosta al momento della riammissione in servizio del ricorrente, nonché l'omessa o quantomeno errata insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia. I documenti nn. 7 e 8 non comprovavano l'assenza di posti disponibili in Vai D'Aosta ed erano riferibili alla data del 1.7.2005 e non a quella del 17.5.2005. Nel motivo si ripropone il tema del contenuto dei documenti nn. 7 e 8 già esaminati nei motivi precedenti. La questione oggi sottoposta oltre che di mero fatto è anche nuova e può portare ad interpretazioni diverse rispetto a quelle prospettate da parte ricorrente. La questione della riferibilità temporale dei documenti appare nuova come le altre e squisitamente di merito, come tale inammissibile in questa sede. Il motivo non è corredato dal cosidetto quesito riassuntivo circa l'allegato vizio motivazionale e pertanto appare inammissibile sotto questo profilo. Con il quinto motivo si allega l'omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia. Il quesito che ripropone aspetti fattuali già trattati nei precedenti motivi non è corredato dal cosidetto quesito riassuntivo circa l'allegato vizio motivazionale e pertanto appare inammissibile. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Stante le alterne vicende processuali sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.