Il termine di decadenza per la domanda di rivalutazione contributiva decorre dalla domanda all’INPS

L’unico atto che rileva ai fini della decorrenza del termine di tre anni e trecento giorni fissato a pena di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria finalizzata alla rivalutazione contributiva ex l. n. 257/1992 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto è la domanda amministrativa da inoltrarsi all’INPS, che è l’ente deputato all’erogazione della prestazione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17865/15, depositata il 9 settembre. Il caso. La corte d’appello territoriale rigettava l’appello proposto da un uomo avverso la sentenza del tribunale con la quale era stata rigettata la sua domanda di rivalutazione contributiva ex l. n. 257/1992 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto , a fronte della sua esposizione a polveri di amianto per più di dieci anni nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa. La Corte aveva basato la propria decisione sull’accertamento della decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo trascorsi quattro anni dalla domanda amministrativa inoltrata all’INAIL. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’uomo. Ai fini della decadenza va considerata la domanda proposta all’INPS. Il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’uomo. Secondo gli Ermellini, infatti, la corte di merito ha erroneamente considerato come dies a quo , ai fini della decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale, la data di presentazione della domanda all’INAIL. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, invece, l’unico atto che rileva ai fini della decorrenza del termine di tre anni e trecento giorni fissato a pena di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria è la domanda amministrativa da inoltrarsi all’INPS, che è l’ente deputato all’erogazione della prestazione. In tema di decadenza dall’azione giudiziaria, infatti, la soglia di trecento giorni costituisce il lasso temporale entro il quale deve esaurirsi il procedimento amministrativo cui è dato impulso con la domanda da presentare all’INPS, ente che deve riconoscere il diritto alla prestazione ed erogarla. È dal diniego della prestazione, ovvero dallo spirare del termine fissato per l’esaurimento del procedimento amministrativo, che decorre il termine triennale di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria. In sostanza, lo spatium deliberandi ” per l’adozione del provvedimento amministrativo decorre dall’atto di impulso necessario all’attivazione del procedimento –cioè, per l’appunto, la domanda amministrativa da proporre all’INPS – e, spirato inutilmente tale termine, inizia a maturare l’ulteriore termine previsto a pena di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria. Nel caso in esame, sin dal primo grado era stata allegata e documentata l’avvenuta presentazione della domanda amministrativa all’INPS. Deve pertanto ritenersi errata la valutazione della Corte territoriale che, invece di prendere in considerazione la domanda amministrativa all’INPS, fa decorrere il termine di decadenza dalla presentazione della domanda all’INAIL, volta al conseguimento dell’attestazione dell’avvenuta esposizione qualificata alle fibre di amianto – che costituisce strumento di agevolazione probatoria dell’esistenza di un’esposizione qualificata all’amianto. Alla luce di quanto sovra esposto, la Corte ha accolto il ricorso, rinviando alla corte di merito in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, sentenza 6 maggio – 9 settembre 2015, n. 17865 Presidente Curzio – Relatore Garri Svolgimento del processo La Corte di appello di Bari ha rigettato l'appello proposto da A.G. con il quale era stata chiesta la riforma della sentenza del Tribunale della stessa città e l'accoglimento della domanda di rivalutazione contributiva ex legge n. 257 del 1992 stante l'avvenuta esposizione a polveri di amianto per più di dieci anni nel corso del rapporto di lavoro con la società Ferrovie di Sud Est. La Corte territoriale preso atto della mancata impugnazione del capo della decisione di primo grado con il quale era stata rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso in relazione all'omessa presentazione della domanda amministrativa, nell'esaminare l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex articolo 47 d.p.r. n. 636 del 1970 ha ritenuto che il termine dovesse essere fatto decorrere dalla domanda presentata all'Inail il 28.2.1997. Quindi, in esito ad una ricostruzione normativa della disciplina applicabile alla fattispecie in esame, preso atto che il ricorso giudiziario risultava proposto il 14.9.2001 accertava l'intervenuta decadenza per essere trascorsi oltre quattro anni dalla domanda amministrativa del 28.2.1997. ed infatti calcolava la Corte che il termine di tre anni e trecento giorni era irrimediabilmente spirato il 28.12.2000. Per la cassazione della sentenza ricorre A.G. che deduce di aver ritualmente allegato sin dal primo grado di giudizio di aver presentato in data 15.12.1999 domanda all'Inps per il conseguimento della rivalutazione contributiva prevista dalla legge 257 del 1992 per coloro i quali avessero lavorato per oltre dieci anni in condizione di esposizione a fibre di amianto, documentandone la proposizione. Deduce, pertanto una errata applicazione da parte della Corte di appello del regime della decadenza dovendo decorrere il termine dalla domanda presentata all'Inps. Resiste con controricorso l'Inps che insiste per la conferma della sentenza impugnata. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Erroneamente, infatti la Corte di appello ha fatto decorrere il termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale dalla data di presentazione della domanda all'INAIL. Secondo il costante orientamento di questa Corte l'unico atto che rileva ai fini della decorrenza del termine di tre anni e trecento giorni fissato a pena di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, ai sensi dell' articolo 47 del d.P.R. n. 636 del 1970 e s.m., è proprio la domanda amministrativa da inoltrarsi all'Inps, ente deputato all'erogazione della prestazione. Per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. n. 639 del 1970, articolo 47 nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, articolo 4, del convertito, con modificazioni, nella L, n. 438 del 1992 e con specifico riferimento alle prestazioni oggi azionate ha chiarito che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all' amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore Cass. n. 1629/2012 precisando inoltre che, con riguardo al beneficio della rivalutazione contributiva previsto dalla L. n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, in favore dei lavoratori del settore dell' amianto, legittimato passivo rispetto alla domanda di aw.ibuzione di detto beneficio è l'ente previdenziale detentore della posizione contributiva e pensionistica del lavoratore che agisce in giudizio Cass. n. 6659/2003 . In tema di decadenza dall'azione giudiziaria, poi, la soglia di trecento giorni risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. n. 533 del 1973, articolo 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, articolo 46, commi 5 e 6 costituisce il lasso temporale entro il quale deve esaurirsi il procedimento amministrativo cui è dato impulso con la domanda da presentare all'Ines, cui è demandato il riconoscimento del diritto alla prestazione e la sua erogazione. E' dal diniego della prestazione, ovvero dallo spirare del termine fissato per l'esaurimento del procedimento amministrativo, che decorre il termine triennale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria v. Cass. ss.uu. n. 12718 del 2009, n. 17562 del 2011 , n. 7527 del 2010 . In sostanza lo spatium deliberandi per l'adozione del provvedimento amministrativo decorre dall' atto di impulso necessario all'attivazione del procedimento - individuato nella domanda amministrativa da proporre all' Inps - e, decorso inutilmente tale termine 120 +180 giorni , inizia a maturare l'ulteriore termine previsto a pena di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria tre anni . Orbene nel caso in esame sin dal primo grado era stata allegata e documentata l'avvenuta presentazione deilk domanda amministrativa all'Inps. Tale domanda, il cui contenuto è riassunto nel ricorso, è altresì allegata al ricorso per cassazione nel rispetto degli artt. 366 e 369 c.p.comma cfr. docomma 4 allegato al ricorso per cassazione . A ciò si aggiunga che la sentenza oggi impugnata premette che non vi è controversia sulla proponibilità della domanda giudiziaria accertata dal primo giudice e non più contestata in appello. Erra allora la Corte territoriale che invece di prendere in considerazione la domanda amministrativa all'Inps che l'odierna ricorrente ritualmente allega di aver presentato in data 15.12.1999 fa decorrere il termine di decadenza dalla presentazione della domanda all'Inail, volta al conseguimento dell'attestazione dell'avvenuta esposizione qualificata alle fibre di amianto. La certificazione INAIL, che si ottiene per effetto della proposizione di domanda amministrativa a quell'Istituto, costituisce strumento di agevolazione probatoria dell'esistenza di una esposizione qualificata all'amianto che lascia integra la possibilità, in caso di diniego, di dimostrazione in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova arg. ex Cass. s.u. n. 20164 del 2010 e successivamente Cass. ord. n. 6264 del 2011 ma non atto di impulso del procedimento amministrativo. In conclusione, poiché risulta dagli atti che tra la data di presentazione della domanda amministrativa all'Inps il 15.12.1999 e la data di proposizione dell'azione giudiziaria deposito del ricorso di primo grado il 14.9.2001 , non era decorso il termine di tre anni e trecento giorni la sentenza deve essere cassata nella parte in cui ha dichiarato la parte decaduta dall'azione giudiziaria e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà all'esame delle censure proposte con l'atto di appello e rimaste assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza e disporra anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'articolo 13 comma 1 bis del citato d.p.r