Funzioni dirigenziali: dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro ammesse soltanto quelle conformi al modello organizzativo della PA

A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'art. 27, d.lgs. n. 165/2001 ha imposto la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti.

Ne consegue che, qualora l'ente pubblico, nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un assetto ad esso non corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale, dovrà esser riferita alle nuove regole, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento. Principio stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17841, pubblicata il 9 settembre 2015. La vicenda domanda di un dirigente pubblico di riconoscimento del diritto alla reintegra nell’incarico di dirigente e conseguenti differenze retributive spettanti. Un dirigente pubblico INPS, premesso di aver svolto funzioni dirigenziali dal 23/1/1998 al 2/4/2001, allorquando venne assegnato altro incarico, agiva in giudizio al fine di veder accertato il demansionamento subito, ottenere il riconoscimento del diritto all’incarico di dirigente e conseguente condanna del proprio Ente al pagamento delle differenze retributive derivanti. Il Tribunale del lavoro dichiarava il difetto di giurisdizione relativamente al periodo fino al 30/6/1998 e accoglieva le domande proposte per il rimanente periodo. Proposto appello l’INPS, la Corte d’Appello lo respingeva. Ricorreva allora in Cassazione l’INPS per la riforma della pronuncia d’appello. La riorganizzazione delle P.A. dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro. A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'articolo 27 del d.lgs. n. 165/2001 ha imposto la riorganizzazione della p.a. in relazione ai principi di cui all'articolo 4 medesimo decreto, rendendo da subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica a quel momento vigenti. In particolare, per il caso qui in esame, l’INPS ha assolto tale onere adottando la delibera n. 799 del 28 luglio 1998 con la quale l'Istituto si è ristrutturato su tre livelli Centrale, Regionale e Agenzie di Produzione. Con l’articolo 16 della predetta deliberazione, sono stati individuati ruolo e responsabilità dei dirigenti. La riorganizzazione adottata ha efficacia immediata. Osserva la Suprema Corte che l’efficacia dell’articolo 16 della delibera n. 799 del 1998 è immediata, non essendo previsto alcun differimento sino alla integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo diversamente da quanto previsto dalla citata delibera 799 per altre disposizioni. Da ciò consegue che, qualora l'ente pubblico nella specie, l'Inps , nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un assetto ad esso non corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale, dovrà esser riferita alle nuove regole senza che assumano rilievo le eventuali attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'ente in materia di incarichi dirigenziali, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento. Il principio sopra enunciato è stato d’altra parte già affermato in precedenti pronunce sia della Corte di legittimità Cass., Sezione Lavoro, n. 10540/2007 o n. 21098/2012 che di altre Corti di merito si vedano ad esempio Corte d’Appello di Milano, 22.1/2.8.2003, n. 571 o Corte di appello di Palermo, 06/27.12.2007, n. 169. L’irrilevanza della natura dell’incarico secondo il modello precedente. Pertanto, in conseguenza della ristrutturazione del sistema organizzativo della P.A. imposta dalla legge, diviene irrilevante la circostanza che le mansioni cui era preposto il lavoratore originariamente ricorrente fossero riconducibili ad incarico dirigenziale, secondo la precedente organizzazione dell’Ente. Ciò che rileva è la nuova organizzazione adottata con efficacia immediata, in conformità alle nuove normative. La sentenza impugnata appare dunque, a giudizio della Suprema Corte, non corretta, essendosi i giudici di merito basati per la decisione sulla qualifica dirigenziale, addotta dal dipendente, secondo il precedente modello organizzativo. Da ciò la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del motivo proposto da INPS, con rinvio ad altra Corte di merito.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 giugno – 9 settembre 2015, n. 17841 Presidente De Cesare – Relatore Bandini Svolgimento del processo P.F., dipendente dell'Inps, premesso che dal 23.1.1998 aveva svolto ininterrottamente le funzioni di Dirigente dell'Ufficio Prestazioni non Pensionistiche della Sede regionale della Calabria, fino al 2.4.2001, quando le era stato assegnato, senza sollevarla esplicitamente dal predetto incarico, la funzione di responsabile di un team, con conseguente suo asserito demansionamento, convenne in giudizio la parte datoriale, chiedendo il riconoscimento del diritto allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, la reintegra in tali funzioni, la condanna dell'Istituto alla corresponsione al pagamento delle differenze tra la retribuzione percepita nella qualifica rivestita e quella spettantele come dirigente, nonché il risarcimento dei danni da demansionamento. Sulla resistenza dell'Inps il Giudice adito dichiarò il difetto di giurisdizione per le pretese fino al 30.6.1998, accertò lo svolgimento di funzioni dirigenziali nel periodo 1.7.1998 - 2.4.2001 e condannò l’Inps a corrispondere le differenze retributive afferenti a tale periodo, respingendo le altre domande. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 2.10.2008 - 2.3.2009, rigettò il gravame dell'Inps, sul rilievo dell'avvenuto conferimento dell'incarico di svolgimento di funzioni dirigenziali nel periodo sindacabile da parte della giurisdizione ordinaria. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Inps ha proposto ricorso fondato su un motivo. L'intimata P.F. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che, a seguito del processo di rinnovamento organizzativo intrapreso dall'Istituto con la delibera n. 799 del 28.7.1998, dando attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 dl.vo n. 29/93 e successive modifiche, erano stati ridisegnati, con valenza immediata, i compiti e le funzioni della dirigenza, cosicché nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi all'avvenuto svolgimento di mansioni che, nel precedente ordinamento, erano attribuite al dirigente. 2. Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente per asserita violazione dell'art. 366 bis cpc applicabile ratione temporis alla presente controversia , poiché il quesito di diritto formulato coglie il punto essenziale della questione giuridica sottoposta al vaglio di questa Corte, ossia il mantenimento, dopo le modifiche dell'organizzazione operative dal luglio 1998, della qualifica dirigenziale alle mansioni che tali erano considerate prima di dette modifiche. Del pari infondata è la dedotta inammissibilità del motivo per asserita violazione dell'art. 416, comma 3, cpc, configurando la doglianza una difesa in diritto, non implicante un accertamento di fatto e, come tale, non soggetta a preclusione procedimentale, siccome fondata sulla ridetta delibera dell'Inps n. 799 del 28,7.1998, le cui disposizioni, per quanto qui di rilievo, hanno natura regolamentare. 2.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affrontare le tematiche giuridiche sollevate dal ricorrente principale cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10540/2007 19025/2007 22890/2008 23567/2008 25578/2008 17367/2010 4757/2011 719/2012 8301/2012 21098/2012 2860/2013 14013/2013 16583/2013 5330/2014 5331/2014 5332/2014 2045/2015 . In particolare è stato osservato che, in base all'art. 17, dl.vo n. 80/98, poi trasfuso nell'art. 27, comma 1, dl.vo n. 165/01, gli enti pubblici non economici nazionali, e quindi anche l'Inps, adeguano i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione l'Inps ha adempiuto a tale dovere con la ricordata delibera n. 799 del 1998, nel cui articolo 16 sono ridisegnate le funzioni dirigenziali, e, diversamente da altre disposizioni di carattere organizzativo, per l'efficacia di quelle attinenti alla dirigenza non era previsto alcun differimento sino alla integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo dal rilievo secondo cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere esercitata senza quel modello, non può trarsi l'ulteriore conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale, poiché tale conclusione da un lato non considera che una siffatta ultima attività avrebbe in definitiva comportato la reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme recate dal dl.vo n. 80/98 poi consolidate con il dl.vo n. 165/01 e, dall'altro lato, non tiene conto dei profili valutativi e peraltro indirettamente regolativi delle norme di cui alla citata delibera. In altri termini, soprattutto dopo il ricordato dl.vo n. 80/98, è dirigenziale solo la funzione che risponde al modello ivi disegnato, cosicché, qualora l'ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole, pur mantenendo transitoriamente un assetto non corrispondente al nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si esercitano in tale organizzazione per stabilire se esse siano o no dirigenziali dovrà essere riferita alle nuove regole e non a quelle precedenti. 2.2 Proprio con riferimento agli effetti della ristrutturazione della dirigenza ad opera del legislatore, il ricorrente ha evidenziato l'irrilevanza della circostanza che gli uffici a cui era stata preposta la P. fossero di rilievo dirigenziale nel precedente sistema organizzativo dell'Ente, censurando quanto affermato al riguardo dalla sentenza impugnata per non avere tenuto in considerazione, nell'accertamento della natura dirigenziale o meno delle mansioni per cui è causa, l'evoluzione normativa della figura dirigenziale, e per essersi invece basata sulla situazione della sede come risultante da ordini di servizio ed organigramma anteriori alla riforma della dirigenza ed alla ristrutturazione dell'Istituto tali argomentazioni configurano pertinente e specifica critica all'affermazione della Corte territoriale secondo cui la riconducibilità delle mansioni espletate dalla P. a funzioni dirigenziali trovava riscontro nella produzione documentale nota del direttore generale del 28.4.1998 sul conferimento dell'incarico di svolgimento di funzioni dirigenziali del settore pensionistico nel periodo sindacabile da parte della giurisdizione ordinaria dal 1.7.98 al 2.4.2001 ed esclude quindi che al riguardo possa ritenersi formato il giudicato interno. Ed invero, avendo la sentenza impugnata ancorato la propria valutazione - in conformità a quanto dedotto dalla lavoratrice - alla qualifica dirigenziale delle mansioni secondo il precedente ordinamento organizzativo, la censura all'esame, per il periodo successivo alla ridetta delibera n. 799 del 1998, risulta fondata. 3. Conclusivamente il ricorso va accolto. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura svolta, ossia con riferimento alla ritenuta spettanza delle differenze retributive per il periodo di tempo successivo alla delibera dell'Istituto n. 799 del 1998. Deve quindi disporsi il rinvio al Giudice designato in dispositivo, per nuovo esame della controversia, da svolgersi in conformità degli indicati principi di diritto il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura svolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.