Società cancellata dal registro imprese prima del 2004: valida la notifica della cartella esattoriale alla sede legale

Per le società di persone, ferma rimanendo la natura dichiarativa della cancellazione dal registro delle imprese, per analogia iuris è da ritenere estensibile all'intero titolo V Delle società del libro V c.c. la novella introdotta all'art. 2495 c.c. dall'art. 4 d.lgs. n. 6/2003, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma medesima. Con la conseguenza che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, risultandone desumibile l'estinzione, si rende opponibile ai terzi negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società di capitali e cooperative oggetto della riforma contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lg. n. 6 del 2003, o con decorrenza dall'1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.

Così deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17631/15, pubblicata il 4 settembre. Il caso in esame opposizione a cartella esattoriale Inps di pagamento per contributi omessi e sanzioni conseguenti. Il socio accomandatario di una s.a.s. cancellata dal registro imprese in data 7 marzo 2001 proponeva opposizione avverso cartella esattoriale, riguardante contributi non versati negli anni 1993 – 1997, notificata in data 5 giugno 2001 presso la sede legale della cessata società. Il tribunale rigettava l’opposizione. Proposto appello, veniva ugualmente respinto, con conferma della sentenza di primo grado. Il socio accomandatario proponeva così ricorso per cassazione per la riforma della sentenza d’appello. La riforma di cui al d. lgs. n. 6/2003. La vicenda prende spunto dalle modifiche in ambito societario apportate dal d.lgs. n. 6/2003 ed in particolare dalla nuova formulazione dell’articolo 2495 c.c. riguardante la cancellazione delle società di capitali. Il ricorso proposto, prendendo quale presupposto l’estinzione della società a far data dalla sua cancellazione dal registro imprese, sostiene la nullità o invalidità della notifica della cartella esattoriale, notificata alla società quando ormai la stessa era cessata primo motivo , presso la sede legale societaria anziché presso il domicilio del socio accomandatario secondo motivo , a mani infine della segretaria addetta allo studio di commercialista presso cui era situata la sede legale, soggetto privo di qualifica a ricevere la notifica ultimo motivo . La cancellazione della società opponibile ai terzi solo dopo il 1° gennaio 2004. La Suprema Corte ritiene il ricorso del tutto infondato. Richiamando i principi di diritto già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4060/2010, i giudici di legittimità osservano che, in ambito di società di persone, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dalla novella di cui al d.lgs. n. 6/2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù della quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento o contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003, o con decorrenza dall'1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata appare corretta ed immune da censure. La corte di merito correttamente ha ritenuto che la notificazione della cartella effettuata presso la sede legale della società, a mani di persona addetta al ritiro fosse valida, essendo irrilevante l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Consegue che l’opposizione proposta fosse ormai tardiva, per mancata osservanza dei termini di decadenza imposti, con cristallizzazione definitiva dell’accertamento in essa consacrato ed impossibilità a rimettere in discussione questioni di merito derivanti dal predetto accertamento. Il ricorso è stato così rigettato dalla Suprema Corte.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 maggio – 4 settembre 2015, n. 17631 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Doronzo Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con sentenza del 21 febbraio 2009, la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'impugnazione proposta da C.L. contro la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo che aveva rigettato la opposizione proposta dall'appellante contro la cartella di pagamento notificatagli il 24/5/2005, e con la quale gli era stato intimato il pagamento di Euro 55.724,09 per contributi omessi e somme relative al periodo gennaio 1993-dicembre 1997. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che la notificazione della cartella eseguita in data 5/6/2001 presso la sede legale della Cover s.a.s., di cui il C. era socio accomandatario, a mani di un'impiegata addetta al ritiro, era valida, essendo irrilevante l'avvenuta cancellazione della società del registro delle imprese. Ne conseguiva che la mancata opposizione alla cartella nei termini di decadenza aveva reso definitivo l'accertamento in essa consacrato e preclusa la possibilità del socio di rimettere in discussione le questioni di merito, salvo le eccezioni relative al contratto sociale che, nella specie, non erano state dedotte. 3. Contro la sentenza il C. propone ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono la Equitalia Esatri s.p.a. con controricorso e l'INPS con delega in calce al ricorso, mentre non svolge attività difensiva la S.C.C.I. s.p.a 4. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per falsa applicazione degli artt. 2495 e 2312 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c Sostiene che non è mai stata posta in discussione la responsabilità dei soci o dei liquidatori in caso di cancellazione della società, anche per il periodo successivo alla cancellazione. Assume, tuttavia, che la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere notificata a lui personalmente, nella qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile, e non invece presso la ex sede legale della società, ormai cancellata e a tutti gli effetti estinta. Proprio la nuova formulazione dell'ari 2495 c.c. - secondo cui la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società - avrebbe dovuto indurre la Corte bresciana a ritenere la novità di tale norma rispetto al sistema previgente nel cui contesto si poneva la vicenda in esame , disciplinato dall'art. 2312 c.c. secondo cui i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci . Formula il seguente quesito di diritto dica la Suprema Corte di cassazione se, correttamente interpretando l'art. 2312 c.c. nella sua formulazione vigente all'epoca del fatto, possa considerarsi valida ed efficace la notifica eseguita nei confronti di una società cancellata presso la sua ex sede sociale, ovvero se essa debba essere compiuta presso il legale rappresentante o comunque presso il socio nella sua residenza . 5. Con il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 46 e 145 c.c. e sostiene che la notificazione eseguita presso la ex sede legale della società, e, in specifico, in Monza, presso lo studio del suo commercialista, non è equiparabile alla sede effettiva, quanto meno ai fini della notifica, in caso di cancellazione della società. Dalla visura prodotta in primo grado emergeva infatti con chiarezza che l'attività della Cover s.a.s. era svolta presso l'unità locale ubicata in Caravaggio, unità cessata al momento della cancellazione. Ai sensi dell'art. 46 c.c. doveva intendersi per sede effettiva il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, e non anche quello che era stata la sede legale, coincidente con lo studio del commercialista. Chiede pertanto che questa Corte dichiari se applicando correttamente l’art. 145 c.p.c. e l'art. 46 c.c., la notifica effettuata nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese debba avvenire nelle forme di cui alla citata prima norma e se, del caso, possa ritenersi rituale la notifica presso lo studio di un commercialista dove era insediata la sede legale ma non la sede effettiva della società . 6. Il terzo motivo si incentra sull'erronea applicazione degli artt. 139 e ss. c.p.c., nell'individuazione del soggetto validamente idoneo al ritiro del plico in assenza del destinatario . Ribadisce che, proprio perché la società era cessata e cancellata dai pubblici registri, essa non poteva più dirsi insediata presso la sua sede legale. La persona che risultava aver ritirato il piego, indicata nella relata di notifica come impiegata addetta al ritiro , era in realtà impiegata dello studio del commercialista, ma non si era mai qualificata come mandataria della Cover s.a.s. o di esso ricorrente. Inoltre dalla stessa relata risultava che della consegna era stato informato il contribuente con raccomandata, ma non vi era prova di questa raccomandata. In sintesi, ritiene che la cartella notificata in data 5/6/2001 era stata consegnata persona non certa, né identificata, né riconducibile in alcun modo alla società Cover s.a.s., ormai inesistente al momento della notifica. Chiede pertanto che questa Corte dichiari se correttamente applicando gli artt. 139 e seguenti c.p.c., la notifica effettuata a mani di un soggetto del tutto estraneo alla società destinataria dell'atto possa dirsi efficace e ritualmente avvenuta . 7. L'ultimo motivo è invece fondato sulla violazione o falsa applicazione dell'art. 2945 c.c., in relazione agli artt. 139 e 145 c.p.c Asserisce che la notifica ad un soggetto divenuto inesistente presso la vecchia sede legale, anch'essa ormai non più esistente, nonché consegnata ad un soggetto diverso dal contribuente che si è qualificato come addetto ad altro ente, non può essere ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione. 8. I motivi, per la connessione logica che li avvince, meritano una trattazione congiunta. Essi sono infondati, oltre a presentare profili di inammissibilità. 9 . Occorre muovere dalle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte del 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, con le quali si è affermata la portata innovativa dell'art. 2495 cod. civ., così come riformato col D.Lgs. n. 6 del 2003. Ne è seguito, tra gli altri, il principio di diritto, da applicarsi al caso di specie, in forza del quale in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 11 gennaio 2003, n. 6, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza, dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore Cass. S.U. n. 4060/10 . 10. Come ribadito anche dalla più recente sentenza a Sezioni Unite n. 6070/13, la regola di cui sopra, per ragioni di ordine sistematico, desunta anche dal disposto del novellato l. fall., art. 10, è applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro delle imprese, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione dell'art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 c.c. integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 c.c. . Pertanto, poiché è incontestato che la Cover s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7 marzo 2001, l'evento della cancellazione è divenuto opponibile ai terzi soltanto a far data dal 1 gennaio 2004. 11. Corollario di quanto sopra è che, al momento della notificazione della cartella di pagamento 5/6/2001 , la società doveva ritenersi ancora giuridicamente esistente, con tutti gli effetti conseguenti in ordine alla identificazione del luogo di notificazione della cartella di pagamento, correttamente avvenuta presso la sua sede legale, non operando l'effetto estintivo immediato della cancellazione se non a far data dal 1 gennaio 2004 Cass., 8 agosto 2013, n. 18923 v. pure Cass., 24 settembre 2003, n. 14147, che, con riferimento ad un rapporto previdenziale passibile di accertamento, ha ritenuto che legittimamente l'amministrazione fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale, seguito da Cass., 26 settembre 2008, n. 25472 . 12. Deve aggiungersi che, con riguardo ai motivi inerenti alla diversità della sede effettiva rispetto a quella legale, alla consegna dell'atto a persona non legittimata alla sua ricezione e alla mancanza dell'invio di un'ulteriore raccomandata al contribuente , essi si profilano inammissibili per difetto di autosufficienza. La parte, invero, non trascrive integralmente la relata di notifica né la visura camerale, né offre precise indicazioni circa la sua facile reperibilità nel presente giudizio. In tal modo, risulta non osservato il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., e, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi l'atto o il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte v. da ultimo, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174 Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966 . 13. Per contro, la Corte ha dato atto che la notificazione è avvenuta presso la sede legale della società risultante dalla visura camerale e che l'atto è stato consegnato a persona che si è qualificata come addetta al ritiro. Si è dunque in presenza di una notificazione rituale, dovendosi infatti considerare che fino a prova contraria, anche per le società prive di personalità giuridica ma comunque iscritte nel registro delle imprese si deve presumere la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale Cass., ord., 21 luglio 2006, n. 16800 . Inoltre, vale il principio espresso da Cass. 6 agosto 1997, n. 7279 che valorizza le indicazioni tra le quali quella relativa alla sede contenute nell'atto costitutivo e nelle relative registrazioni quale sistema di garanzia per i terzi e di pubblicità legale in tal senso, Cass. 25 settembre 2012, a 16245 . 14. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore di Equitalia Esatri s.p.a. e dell'INPS quest’ultimo limitatamente all'attività difensiva svolta per lo studio della causa e la partecipazione alla discussione orale , delle spese del presente giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza. Nessun provvedimento sulle spese deve invece essere adottato nei confronti della S.C.C.I. s.p.a., che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore dell'INPS, in Euro 100,00 per esborsi e Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, e, in favore di Equitalia Esatri s.p.a., in Euro 100,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti della S.C.C.I. s.p.a