Mancata denuncia all’INPS attraverso i modelli DM10: omissione o evasione contributiva?

L’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10 circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate integra di per sé evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva.

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17119/15, depositata il 25 agosto. Il caso. Una s.r.l. proponeva opposizione al Giudice del lavoro di Frosinone avverso una cartella esattoriale causata dal ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali. Rigettata l’opposizione, veniva proposto appello ribadendo l’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio dell’omissione contributiva e non quello dell’evasione, applicato dall’INPS. La Corte di appello di Roma rigettava l’impugnazione si confermava la sanzione irrogata per l’evasione contributiva, sostenendo che la società assicurata non avesse presentato nei termini i modelli DM10 relativi al periodo contributivo interessato, con la specifica intenzione di non versare i contributi. La società ricorre per cassazione adducendo due motivi. Nel primo si sostiene che la mancanza di uno solo degli adempimenti del datore di lavoro comporterebbe l’applicazione automatica delle maggiori sanzioni previste per l’evasione contributiva ove sia sintomo di volontà di non adempiere all’obbligazione e, comunque, ove il datore non abbia provato che la mancata osservanza non avesse quell’obiettivo. Nel secondo motivo viene sottolineato che il datore di lavoro ha presentato spontaneamente le dichiarazioni contributive e ha provveduto al pagamento dei contributi secondo un piano di rateizzazione regolarmente seguito successivamente. Secondo la società ricorrente ciò sarebbe la prova di un tentativo di ritardare il pagamento dovuto, senza nessuna intenzione di evitarlo. Differenze tra omissione e evasione contributiva. La Corte preliminarmente analizza l’art. 116, comma 8, l. n. 388/2000 che distingue due ipotesi distinte e diversamente sanzionate legate al mancato o insufficiente pagamento, entro i termini stabiliti, dei contributi o premi dovuti. Alla lett. a è disciplinata l’ipotesi del mancato o ritardato pagamento ossia l’omissione contributiva per la quale è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, per un importo massimo del 40% dei contributi non corrisposti alla lett. b invece si prevede l’evasione contributiva, per la quale è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, per un importo massimo del 60% dei contributi non corrisposti. Con riferimento alla seconda fattispecie è prevista dalla norma anche l’attenuazione della sanzione – parificata a quella dell’omissione contributiva – nel caso in cui la denuncia sia spontaneamente effettuata prima della contestazione dell’Istituto e comunque entro dodici mesi dal termine di pagamento dei contributi, a condizione che il pagamento avvenga nei trenta giorni seguenti. Omissione o infedele denuncia all’INPS e onere della prova. La Cassazione afferma il principio per cui l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10 circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate integra di per sé evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva. Tale comportamento, infatti, fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Grava sul datore inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede. Questa richiesta, però, non può reputarsi assolta in ragione dell’avvenuta corretta annotazione dei dati sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, poi omessi o infedelmente riportati nelle denunce Cass. n. 10509/2012 n. 28966/2011 . Muovendo da queste premesse, la Corte ritiene che il comportamento tenuto dal datore obbligato sia pertanto correttamente riconducibile alla fattispecie più grave dell’evasione, in quanto il credito relativo ai vari periodi di contabilizzazione è rimasto ignoto all’INPS e sottratto ad ogni verifica. Non viene concesso neanche il trattamento premiale sul piano sanzionatorio, previsto nel caso di ravvedimento operoso nel caso di specie la denuncia dell’omesso pagamento dei contributi risulta avvenuta ben dopo la scadenza del dodicesimo mese e i versamenti sono stati effettuati in termini più lunghi di trenta giorni dalla denuncia.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1 aprile – 25 agosto 2015, n. 17119 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Mammone Svolgimento del processo 1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Frosinone la Istituto Commerciale Kennedy s.r.l., proponeva opposizione avverso cartella esattoriale, notificata dalla società concessionaria della riscossione Banca di Roma s.p.a., per il pagamento della somma di Euro 48.271,50 a titolo di sanzioni civili ed interessi di mora per ritardato pagamento di contributi previdenziali per il periodo marzo 1997 — agosto 2000, ai sensi dell'art. 116, e. 8, lett. b della L. 23.12.00 n. 388. 2.- Rigettata l'opposizione e proposto appello dall'opponente, che ribadiva che nella specie era applicabile il più favorevole regime sanzionatorio dell'omissione contributiva e non quello dell'evasione applicato dall'INPS, la Corte d'appello di Roma con sentenza del 19.01.10 rigettava l'impugnazione. Rilevava la Corte che la società assicurata, con l'intenzione specifica di non versare i contributi, non aveva presentato nei termini i modelli DM 10 relativi al periodo contributivo interessato, inviati solo nel gennaio 2001, ed aveva corrisposto in ritardo gli importi dovuti, di modo che era corretta la sanzione irrogata per l'evasione contributiva. 3.- Propone ricorso per cassazione la socomma Istituto Kennedy. Risponde con controricorso INPS. Motivi della decisione 4.- I motivi di ricorso si riassumono come segue. 4.1.- Con il primo motivo di corso è dedotta violazione dell'art. 116, comma 8, della L. 23.12.00 n. 388. La ricorrente contesta sostiene che Corte d'appello ha interpretato la norma in senso esclusivamente formale. La mancanza di uno solo degli adempimenti del datore di lavoro comporterebbe l'applicazione automatica delle maggiori sanzioni previste per l'evasione contributiva, ove sia sintomo di volontà di non adempiere all'obbligazione e, comunque, ove il datore stesso non abbia provato che la mancata osservanza non avesse quell'obiettivo. Tale interpretazione esclude che possa essere qualificato omissione contributiva il comportamento che indica la volontà di ritardare il pagamento, anche se non di evadere l'obbligazione, come avvenuto nel caso di specie, ove il contribuente ha tenuto regolarmente le scritture contabili, pur comunicandone tardivamente all'INPS il contenuto, ed adempiuto all'obbligazione contributiva prima ancora che l'Istituto ne facesse richiesta. La tesi della Corte di merito, inoltre, impone al contribuente di dare prova di un fatto negativo, attinente il foro interno della persona. 4.2.- Con il secondo motivo è dedotta insufficiente ed illogica motivazione in relazione all'applicazione della norma in questione. Risulta, infatti, agli atti la prova che il datore di lavoro ha presentato spontaneamente le dichiarazioni contributive e che ha provveduto al pagamento dei contributi secondo un piano di rateizzazione, successivamente regolarmente seguito. Tali circostanze costituirebbero la prova che la società ha solo tentato di ritardare il pagamento dovuto, senza intenzione alcuna di evitarlo. 5.- Procedendo all'esame congiunto dei due motivi, deve premettersi la ricostruzione della disciplina applicabile al caso di specie. L'art. 116, comma 8, di cui si assume la violazione, prevede che I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti a nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge b in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero , cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”. Per il caso del mancato o insufficiente pagamento dei contributi previdenziali sul piano sanzionatorio la norma distingue, dunque, due fattispecie diversamente sanzionate alla lett. a il mancato o ritardato pagamento ovvero l'omissione contributiva , per il quale è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, per un importo massimo del 40 per cento dei contributi non corrisposti alla lett. b l’ evasione contributiva per la quale è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, per un importo massimo del 60 per cento dei contributi non corrisposti. Per la seconda fattispecie, lo stesso comma 8, lett. b prevede l'attenuazione della sanzione che viene parificata a quella sub a , ove la denunzia sia spontaneamente effettuata prima della contestazione dell'Istituto e comunque entro dodici mesi dal termine di pagamento dei contributi, a condizione che il pagamento avvenga nei trenta giorni seguenti. 6.- Il principio affermato in termini generali dalla giurisprudenza della Corte di cassazione è che l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra di per sé l’ evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva. L'omessa o infedele denuncia fa, infatti, presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. In particolare, si ritiene che la mancata o infedele denunzia configuri occultamento dei rapporti e delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà di realizzare l'occultamento allo specifico fine di non versare i contributi. Conseguentemente grava sul datore inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta, annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta v. Cass. 25.06.12 n. 10509 e 27.12.11 n. 28966, nonché indirettamente Cass. 20.01.11 n. 1230 . 7.- Nella fattispecie concreta - in cui l’INPS ha ravvisato l’ evasione contributiva ed ha irrogato le sanzioni previste dalla lett. b dell'art. 116, comma 8 - il giudice di merito ha rilevato che a la società opponente ha presentato in data 5.01.01 i modelli DM10, b dagli stessi l'Istituto ha avuto contezza del debito contributivo relativo al periodo marzo 1997/agosto 2000, c il datore ha poi pagato il debito contributivo in forma rateale, pur in mancanza di accettazione della dilazione di pagamento. Rileva il Collegio giudicante che l'art. 116, comma 8, ricollega la fattispecie più lieve dell'omissione contributiva alla circostanza che l'ammontare dei contributi di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie . Nel caso di specie risulta, tuttavia, che la presentazione dei modelli DM10 è stata omessa per periodi particolarmente lunghi superiori ai tre anni per quelli più risalenti e che sono di conseguenza state omesse le denunzie riepilogative annuali mod. 770, mentre non è stato precisato se il credito dell'Istituto fosse comunque evidenziato nella documentazione di provenienza datoriale accessibile dai servizi ispettivi. Il comportamento del datore obbligato è, pertanto, correttamente riconducibile alla fattispecie più grave dell’evasione, in quanto nella sostanza il credito relativo ai vari periodi di contabilizzazione è rimasto ignoto all’INPS e sottratto ad ogni verifica. L'ammontare dei contributi non è stato, in altre parole, portato a conoscenza dell'Istituto per lunghi periodi, il che giustifica l'opinione del giudice di appello che ha ricompreso il comportamento del datore nella situazione legale della evasione connessa a registrazioni o denunzie obbligatorie omesse . 8.- In tale situazione sarebbe stato onere del datore - secondo la menzionata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa - dare la prova della mancanza dell'intento fraudolento, in considerazione del fatto che la disposizione normativa in esame assimila la evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero , al caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate . È questo il significato della locuzione cioè interposta nella prima parte della lett. b tra i due comportamenti appena descritti. L'interpretazione della norma è, quindi, nel senso che ove l'evasione derivi dalle rilevate omissioni il datore può in ogni caso scriminare il proprio comportamento assolvendo ad detto onere probatorio. 9.- Nella situazione di fatto accertata dal giudice di merito non può ravvisarsi neppure il trattamento premiale previsto sul piano sanzionatorio per il ravvedimento operoso , consentito dalla seconda parte della lett. b in esame nel caso che sia stato il datore stesso a denunziare la propria situazione debitoria, nonostante l'oggettiva condizione di evasione. Tale più favorevole trattamento scatta, infatti, solo nel caso che la denunzia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denunzia stessa . Nel caso di specie la denunzia dell'omesso pagamento dei contributi più lontani risulta avvenuta ben dopo la scadenza del dodicesimo mese ed i versamenti sono stati effettuati in termini ben più lunghi di trenta giorni dalla denunzia. 10.- In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100 cento per esborsi ed in Euro 2.500 duemilacinquecento per compensi, oltre accessori.