Nuovo vademecum della Cassazione sulla redazione dei quesiti di diritto

In tema di ricorso per cassazione, il quesito inerente una censura di diritto deve integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale. Non può pertanto essere generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta per mettere la Corte in condizione di comprendere, dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16587, depositata il 7 agosto 2015. Il caso. La Corte d’appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la richiesta di un medico diretta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la locale ASL. Lamentava in particolare il ricorrente in estrema sintesi di avere superato la selezione per il giudizio di idoneità all’esito del procedimento espletato dalla Regione Veneto in attuazione dell’art. 8 d.lgs. n. 502/1992 e che, tuttavia, tale posto non gli era stato assegnato in quanto – al momento in cui la ASL ebbe notizia degli esiti della selezione e dei candidati ritenuti idonei – non vi era più disponibilità di alcun posto di dirigente medico coperto tramite un concorso fatto dalla stessa ASL nel 2001 . Doglianze che, ad avviso dei Giudici di merito, risultavano appunto infondate atteso che nel 2001 non era più vigente la norma i.e. l’art. 8 d.lgs. n. 502/1992 invocato dal ricorrente che vietava l’espletamento di concorsi pubblici per posizioni interne alle ASL. Contro tale sentenza il lavoratore ricorreva alla Corte di Cassazione lamentando la violazione del d.lgs. n. 502/1992 ed, in subordine, la sussistenza di una responsabilità precontrattuale da parte della ASL. Il quesito di diritto non può essere generico. Ricorso che, preliminarmente, viene ritenuto integralmente inammissibile dalla Corte la quale, affermando il principio esposto in massima, rileva come i quesiti di diritto proposti fossero formulati con una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero con il mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio, senza enunciare la regula iuris in base alla quale dovrebbe riconoscersi la fondatezza del vizio denunciato in questo senso, tra le tantissime, Cass. n. 14010/2014 . Il diritto all’inquadramento era condizionato alla presenza di un posto vacante. In ogni caso, la Cassazione ritiene comunque infondato il ricorso. Infatti, in base al d.lgs. n. 229/1999 le Regioni potevano individuare specifiche aree di attività che richiedessero l’instaurarsi di un rapporto di impiego ed, a questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto ed in possesso di particolari requisiti erano inquadrati a domanda del ruolo sanitario nei limiti dei posti e delle dotazioni organiche e previo giudizio di idoneità . Il diritto all’assunzione invocato dal ricorrente era dunque subordinato all’esistenza di un posto vacante, assente nel momento in cui l’ASL ebbe notizia dei candidati ritenuti idonei. Nessuna irregolarità era poi configurabile in ordine alla pretesa violazione del blocco dei concorsi nel comparto della sanità pubblica poiché, come già affermato dalla stessa Corte in altro suo precedente Cass. n. 17800/1993 , questo era stato disposto da una norma transitoria e nessun divieto era più esistente al momento del bando. Il giudizio sulla motivazione della sentenza presuppone la ricostruzione dei fatti. Parimenti infondata era infine la doglianza sulla pretesa responsabilità precontrattuale della stessa ASL, atteso che una tale responsabilità presuppone accertamenti di fatto riservati al Giudice di merito ed incensurabili in Cassazione se – come nel caso di specie - adeguatamente motivati. Dal canto suo, ad avviso della Corte, il ricorrente si era limitato a proporre una diversa interpretazione della vicenda senza formulare alcuna censura sulla ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici di merito, senza cioè evidenziare lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento dalla decisione, presupposto indefettibile del giudizio in tema di incongruità della motivazione Cass. n. 10295/2007 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 maggio – 7 agosto 2015, numero 16587 Presidente Macioce – Relatore Blasutto Svolgimento del processo Il dott. M.C. ha agito per il riconoscimento del diritto alla costituzione del rapporto di impiego in qualità di dirigente medico presso l'Azienda Usi di Treviso con decorrenza 21 maggio 2002, con ogni conseguenza di ordine economico o, in subordine, il risarcimento dei danni derivati dalla mancata assunzione. II ricorrente, già in rapporto di convenzione con la ASL, aveva dedotto di avere superato la selezione per il giudizio di idoneità all'esito dei procedimento espletato dalla Regione Veneto in attuazione dell'art. 8 d.lgs.502/92, come modificato dal d.lgs. numero 229/99 che tuttavia, al momento in cui la Asl di Treviso ebbe notizia marzo 2002 dell'esito della selezione e dei candidati giudicati idonei, non vi era disponibilità di alcun posto di dirigente medico da assegnare che ciò era dipeso dal fatto che l'Azienda aveva espletato nell'anno 2001 un concorso con cui aveva provveduto alla copertura del posto di dirigente medico, facendo venire meno la vacanza del posto in organico che tale comportamento, oltre che contrario al principio di buona fede e correttezza, aveva violato la disposizione di cui all'art. 18 d.lgs. numero 502/92, che aveva previsto, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, la revoca dei concorsi già banditi, così impedendo anche l'indizione di nuovi bandi. La Corte di appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda, osservando che nel 2001 non era più vigente la norma che vietava l'espletamento del concorso pubblico, il cui esito determinò il venir meno dei presupposto dei diritto azionato, costituito dalla vacanza dei posto di dirigente medico presso la Asl di Treviso che, difatti, il blocco dei concorsi di cui all'art. 18, terzo comma, dei d.lgs. numero 502/92 costituiva una disciplina transitoria, venuta meno con l'emanazione della nuova normativa relativa alla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dei S.S.N. di cui al d.P.R. 10 settembre 1997 numero 483, prevista dal primo comma dei d.lgs. numero 502/92 che non esistevano neppure i presupposti per il risarcimento da responsabilità precontrattuale art. 1337 c.c. , atteso che la procedura per l'inquadramento era stata espletata dalla Regione Veneto e non dalla Asi appellata che, su invito della Regione, si era limitata a segnalare nel novembre 2000 il contenuto della delibera relativa all'inizio della procedura d'inquadramento in ruolo a tutti i medici potenzialmente interessati alla stessa che né al tempo in cui venne bandito il concorso per la copertura del posto resosi vacante il 1° febbraio 2001, né al tempo in cui la relativa procedura fu conclusa 31 dicembre 2001 poteva darsi per scontato l'esito positivo del giudizio di idoneità nei confronti del ricorrente, poiché la relativa procedura, conclusasi solo nel maggio 2002, prevedeva anche un colloquio da sostenersi davanti ad una Commissione esaminatrice. Per la cassazione di tale sentenza il dott. C. propone ricorso affidato ad un unico motivo, articolato in quattro quesiti di diritto. Resiste con controricorso l'Azienda Usi di Treviso, che ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con unico motivo si denuncia 1 falsa applicazione dell'art. 8 bis d.lgs. numero 502/92, come modificato dal d.lgs. numero 229/99 c.d. decreto Bindi , nella parte in cui prevede che il partecipante alla procedura matura il diritto alla costituzione dei rapporto di lavoro quale dirigente medico 2 violazione dell'art. 18, terzo comma, d.lgs. numero 502/92, non abrogato dal d.P.R. numero 483/97 3 violazione degli artt. 1218 c.c. e 2932 c.c. circa l'ammissibilità della tutela in forma specifica dei diritto alla costituzione del rapporto di lavoro-impiego 4 falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. nella parte in cui non è stato ritenuto integrato il legittimo affidamento in capo al partecipante alla procedura selettiva de qua. Occorre premettere che i quesiti di diritto presentano profili di inammissibilità, in quanto tutti formulati con una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero con mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo. Come già affermato da questa Corte Cass. numero 3530 dei 2012 e numero 14010 del 2014 , il quesito inerente a una censura di diritto, già previsto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. E' dunque inidoneo il quesito di diritto che si limiti a richiedere a questa Corte la valutazione della fondatezza della censura svolta, non enunciando la regula iuris in base alla quale, in contrapposizione alle ragioni addotte nella sentenza impugnata, dovrebbe riconoscersi la fondatezza del vizio denunciato. Comunque, a prescindere da tale assorbente rilievo, il ricorso è comunque infondato. In ordine alla prima censura, deve osservarsi che la procedura selettiva indetta dalla Regione Veneto venne avviata a norma dell'art. 8, comma i bis, del d.lgs. numero 502 del 1992, come sostituito dall'art. 8 primo comma, d.lgs. numero 229 del 1999. Secondo tale norma, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreto numero 229/99, le regioni potevano individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine dei miglioramento dei servizi, richiedessero l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultassero titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, erano inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, numero 502 . Il diritto all'inquadramento nel ruolo sanitario, ai sensi della riferita disciplina, era dunque condizionato all'esistenza di un posto vacante in pianta organica, presupposto insussistente al momento in cui la Asi ebbe notizia dei candidati giudicati idonei all'inquadramento, tra i quali l'odierno ricorrente. La seconda censura richiama l'art. 18 d.lgs. numero 502 del 1992, come modificato dall'art. 19 del d.lgs numero 517 del 1993 parte ricorrente sostiene che tale norma avrebbe impedito all'Asl di bandire nel 2001 il concorso per la copertura del posto resosi vacante nello stesso anno, dovendo trovare applicazione le disposizioni contemplate dal medesimo art. 18 comma terzo che avevano previsto la revoca di diritto, a decorrere dal 1 gennaio 1994, dei concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario. La Corte di appello, richiamando un precedente giurisprudenziale di questa Corte Cass. numero 17800 del 2006 , ha ritenuto che tale disposizione avesse introdotto una regola transitoria riguardante il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. numero 483 del 1997 regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. e che nessun divieto fosse più esistente quando il concorso fu bandito ed espletato dalla Asl. Deve, innanzitutto, rilevarsi la genericità del motivo di ricorso, che si limita ad affermare che l'art. 18, terzo comma, del d.lgs. numero 502/92 non sarebbe stato abrogato da alcuna norma successiva, ma non spiega i motivi per i quali sarebbe errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il blocco dei concorsi di cui all'art. 18, terzo comma, del d.lgs. numero 502/92 recava una disciplina transitoria, che aveva esaurito i suoi effetti alla data della emanazione del bando di concorso 2001 . Nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma numero 3, c.p.c., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma numero 4, c.p.c. deve essere, a pena d'inammissibilità', dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione Cass. numero 14832 del 2007 . Giova comunque rilevare che una indiretta conferma dei carattere transitorio della riferita disciplina si trae anche dalla successiva giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. nnumero 19576, 20341, 21647 del 2006 e S.U. numero 18621 del 2008 . La questione di cui al terzo quesito resta assorbita, presupponendo il relativo esame l'accoglimento delle precedenti doglianze. Con la quarta censura il ricorrente assume che la pubblica amministrazione - soggetta anch'essa al principio generale sancito dall'art 1337 cod. civ. - avrebbe violato i doveri di correttezza, lealtà e buona fede, creando una legittima aspettativa, stante la caratteristica della procedura selettiva de qua, la quale non poteva essere indetta se non per corrispondenti ed attuali esigenze di pianta organica e art. 8 d.lgs. numero 229/99 e che pertanto, nel momento in cui l'ASL ha comunicato al ricorrente la possibilità di presentare la domanda per l'inquadramento, ha creato un legittimo affidamento nell'esito positivo dello stesso . . Tale ordine di argomenti non infirma la validità della soluzione adottata dal giudice di merito che, con accertamento di fatto neppure specificamente censurato, ha evidenziato che la procedura per l'inquadramento fosse stata espletata dalla Regione Veneto e non dalla ASL, la quale, su invito della Regione, si limitò a segnalare nel novembre 2000 il contenuto della delibera relativa all'inizio della procedura di inquadramento in ruolo ai medici potenzialmente interessati alla stessa che, una volta esclusa l'esistenza di norme che impedissero di coprire il posto resosi vacante il 10 febbraio 2001, legittimamente fu indetta la procedura concorsuale, avviata il 13 giugno e conclusasi il 31 dicembre 2001 che nel 2001 non vi erano elementi per ritenere certo che il giudizio di idoneità si sarebbe concluso favorevolmente per il ricorrente, perché la relativa procedura conclusasi solo nel maggio 2002 prevedeva anche un colloquio da sostenersi davanti a Commissione esaminatrice. 1 presupposti della responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c., quale il ragionevole affidamento suscitato nella conclusione del contratto e quindi la violazione degli obblighi di buona fede, concretano altrettanti accertamenti di fatto, demandati all'esclusiva competenza del giudice di merito, incensurabili in cassazione se adeguatamente motivati Cass. 1632 del 2000, v. pure Cass. 11438 del 2004, 7768 del 2007 . II ricorrente ha prospettato il vizio di falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. senza indicare attraverso quali passaggi motivazionali la sentenza avrebbe violato tale norma oppone invece una diversa interpretazione dei fatti senza muovere adeguate censure alla ricostruzione della vicenda compiuta dal giudice di merito. In tema di ricorso per cassazione, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente , il vizio relativo all'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni cfr. Cass. numero 10295 del 2007 . In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente, in applicazione dei principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e 15% per rimborso spese forfettarie.