Niente indennità di accompagnamento per chi deambula autonomamente, seppure con l’ausilio di un bastone

Nel caso di un soggetto che necessiti dell’ausilio di bastoni per camminare, non può essere ritenuta sussistente l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore richiesta dall’art. 1 l. n. 18/1980 per la concessione di un’indennità di accompagnamento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15882/15, depositata il 28 luglio. Il caso. La Corte d’appello territorialmente competente, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da una donna al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla l. n. 18/1980. La Corte basava il proprio giudizio sulla circostanza che la il CTU nominato nel primo grado di giudizio aveva accertato che la donna deambulava autonomamente, sia pure con l’ausilio di bastoni, cosicché non poteva essere ravvisata la necessità dell’assistenza continua di un accompagnatore prevista dalla legge per il godimento dell’indennità richiesta. Avverso tale pronuncia ricorre la donna, deducendo che per la configurabilità della situazione di non autosufficienza basta anche la sola limitazione nella deambulazione, ravvisabile nella necessità dell’ausilio di un bastone. Lamentava, inoltre, la ricorrente che, nonostante la necessità di stabilire la decorrenza delle infermità rilevanti ai fini della domanda anche intervenute successivamente alla proposizione del giudizio, il giudice di appello non aveva ammesso il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio per l’accertare di eventuali aggravamenti. Non basta la necessità di servirsi di bastoni per camminare. Gli Ermellini hanno innanzitutto ricordato come, in base all’art. 1 l. n. 18/1980, è concessa un’indennità di accompagnamento non reversibile a quanti presentino due requisiti concorrenti, dai quali – alla luce del tenore letterale della norma – non si può prescindere l’invalidità totale l’impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, tale ultimo requisito va interpretato come effettiva impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana, e non come semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di atti della vita. Nel caso di specie, invece, è stato accertato che la ricorrente deambula autonomamente, seppure con l’ausilio di bastoni né la stessa ha indicato in quale sede ha richiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento di eventuali aggravamenti, con la conseguenza che non può essere esaminata una domanda di cui non risulta la rituale proposizione nel giudizio di merito. Per tutte queste ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla donna.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 maggio – 28 luglio 2015, n. 15882 Presidente Stile – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 17 ottobre 2008 la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 25 settembre 2007 con la quale era stata rigettata la domanda proposta da M.A. intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980. La Corte territoriale ha considerato che il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure con l'ausilio di bastoni, per cui non sussitono i requisiti previsti dalla legge per il godimento dell'indennità richiesta e consistenti nella necessità dell'assistenza continua di un accompagnatore. La M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. II Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo sono rimasti intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del d.m. 25 luglio 1980, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, dell'art. 1 come modificato dalla legge n. 508 del 1988, dell'ari., comma 2, in relazione alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e d.m. 5 febbraio 1992 in relazione al d.lgs. 23 novembre 1988, oltre che vizi di motivazione ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che, ai fini della configurabilità della situazione di non autosufficienza, sarebbe necessaria anche la sola limitazione e difficoltà nella deambulazione come nel caso del soggetto che necessità dell'ausilio di un bastone. Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all'art. 3 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, e vizio di motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in particolare si lamenta che, sebbene sia necessario stabilire la decorrenza delle infermità rilevanti ai fini della domanda anche intervenute successivamente alla proposizione del giudizio, il giudice dell'appello non avrebbe ammesso il rinnovo della CTU intesa ad accertare eventuali aggravamenti. Il primo motivo è infondato. L'art. 1 della legge n 18 del 1980 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti a l'invalidità totale b l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere. Per quanto rileva in questa sede é necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521 Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718 , alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibilità . Nel caso in esame il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame,essendo necessaria l'impossibilita di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto. Il secondo motivo é inammissibile. La ricorrente, infatti, non ha indicato dove e quando ha proposto la richiesta di rinnovo di CTU del cui rigetto si lamenta, per cui non può essere esaminata una domanda di cui non risulta la rituale proposizione nel giudizio di merito. Nulla si dispone sulle spese avendo la ricorrente dichiarato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di essere nelle condizioni reddituali per godere dell'esonero dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso Nulla sulle spese.