Personale A.T.A.: i precari hanno diritto al risarcimento del danno, non alla stabilizzazione

La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, non offre adeguata garanzia della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli.

Lo ha confermato il Tribunale di Sciacca, con sentenza del 24 giugno 2015. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso dal dipendente iscritto nelle graduatorie provinciali permanenti del personale A.T.A., il quale, dopo plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato, ha adito il giudice del lavoro, lamentando la violazione della normativa comunitaria sul divieto di abuso dei contratti a termine. Il ricorrente ha, quindi, chiesto la conversione dei contratti di lavoro in un contratto di lavoro a tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del danno patito. L’amministrazione resistente si è difesa, deducendo l’inconfigurabilità di qualsiasi abuso, stante il carattere speciale della normativa di settore. La disciplina del comparto scuola nella cornice normativa europea e nazionale. La decisione del Tribunale di Sciacca ricostruisce il quadro normativo, comunitario e nazionale, nel quale si colloca la vertenza in questione. Innanzitutto, l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 28/06/1999 cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE sulla prevenzione degli abusi dei contratti a termine indica come obiettivo” quello di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi, derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato” clausola n. 1 . A tal fine, in particolare, la clausola n. 5 del medesimo accordo prevede che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire ed a sanzionare l’abuso nella successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Sul fronte interno, viene in rilievo l’art. 4, comma 11, l. n. 124/1999, che estende al personale A.T.A. i medesimi meccanismi di conferimento delle supplenze previsti, in via generalizzata, con riferimento al personale docente primi tre commi dell’art. 4 cit., nonché art. 1, decreto MIUR n. 131/2007 . Tale disciplina, non abrogata né modificata, in virtù del suo carattere speciale, prevale, almeno in relazione alle parti incompatibili, sulla successiva normativa nazionale privatistica d.lgs. n. 368/2001 e pubblicistica art. 36 d.lgs. n. 165/2001 , che, seppur in forma diversa, ha dato attuazione all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato nonché alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE . La disciplina del conferimento delle supplenze viola la normativa comunitaria. A differenza delle citate normative privatistiche e pubblicistiche sui contratti a termine d.lgs. n. 368/2001 e art. 36, d.lgs. n. 165/2001 , le disposizioni riguardanti le supplenze nel comparto scuola di cui all’art. 4, l. n. 124/1999 si pongono in contrasto con la normativa comunitaria art. 5 accordo quadro sotto almeno tre profili, dal momento che a non pongono un limite temporale certo alla rinnovazione dei contratti a termine b non consentono di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo delle stipulazioni a termine risponda ad esigenze effettive e reali 3 non prevedono alcun rimedio volto a presidiare il legittimo affidamento nel personale A.T.A. alla stabilizzazione” o, quanto meno, a compensarli del pregiudizio derivante dalla reiterazione abusiva dei contratti a termine. Supplenze del settore scuola i contratti a termine non possono superare i 36 mesi. In esecuzione della sopra citata direttiva 1999/70/CE, il legislatore nazionale ha previsto sostanzialmente un’unica disciplina dei contratti a termine, originariamente sancita dal d.lgs. n. 368/2001 con riferimento al settore privato, sostanzialmente estesa al settore pubblico attraverso il rinvio dinamico di cui all’ art. 36, d.lgs. n. 165/2001. Pertanto, in virtù del principio di autonomia procedurale” enunciato dalla giurisprudenza comunitaria e ferme restando le peculiarità delle supplenze nel settore scolastico le quali non consentono la l’applicazione della disciplina della proroga, delle riassunzioni e della specificazioni delle ragioni giustificatrici di cui agli artt. 4, 5 e 1 del d.lgs. n. 368/2001 , in mancanza di un ulteriore riferimento normativo, la pronuncia in commento ritiene che, con riferimento alle supplenze del settore scuola, possa farsi riferimento esclusivamente al limite temporale di 36 mesi sancito dall’art. 5, co. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 . La compatibilità di tale limite temporale con il comparto scuola deriva, oltre che dell’appartenenza di detto comparto al più generale settore del pubblico impiego nel quale il predetto termine di 36 mesi trova applicazione in virtù del rinvio dinamico ex art. 36, d.lgs. n. 165/2001 , anche dalla sostanziale assenza di disarmonie tra l’ art. 5, co. 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 e la disciplina del settore scuola. Abuso dei contratti a termine i precari hanno diritto solo al risarcimento del danno. Individuati i presupposti dell’abuso dei contratti a termine, la pronuncia in commento si occupa del rimedio concretamente applicabile. Innanzitutto, il Tribunale esclude l’ammissibilità della domanda di stabilizzazione. In particolare, si richiama l’art. 97 Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso . Orbene, è vero che l’ art. 97 Cost. prevede espressamente deroghe alla regola generale del concorso nei casi stabiliti dalla legge , tra i quali può annoverarsi certamente l’immissione in ruolo per effetto dell’avanzamento in graduatoria, previsto con riferimento al personale A.T.A. dall’art. 551, d.lgs. n. 295/1994. Tuttavia, il c.d. sistema delle graduatorie permanenti attualmente in vigore prevede l’applicazione della regola del concorso con riferimento esclusiva alla fase genetica dell’inserimento la successiva fase dell’inserimento a ruolo avviene, invece, mediante nomine che devono dispiegarsi secondo l’ordine delle graduatorie permanenti e, soprattutto, nei limiti dei posti disponibili e vacanti. Pertanto, secondo la pronuncia in commento, consentire l’immissione a ruolo in assenza di concorso violerebbe i principi di legalità, di accesso al pubblico impiego mediante concorso e buon andamento della p.a Né può ritenersi sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione, posto che la circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, non offre adeguata garanzia della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli Corte Cost. n. 235/2010 e n. 205/2006 . Viceversa, deve essere ritenuto ammissibile il rimedio risarcitorio. I precari della scuola hanno diritto, pertanto, agli scatti di anzianità, alle retribuzioni relative ai periodi non lavorati, ai ratei di tredicesima, all’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, detratto l’ aliunde perceptum , nonché al risarcimento del danno da perdita da chance, ove concretamente allegato e dimostrato.

Tribunale di Sciacca, sentenza 24 giugno 2015 Giudice Cucinella Fatto e Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente di cui in epigrafe, iscritta nelle graduatorie permanenti del personale ata Provincia Agrigento , ha premesso di avere stipulato plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato con il Ministero resistente, tramite i rispettivi Uffici Scolastici Regionali Regione Sicilia , a partire dal 1.9.2005. Ha dedotto che tali stipule, in realtà, hanno costituito un mero espediente per evitare la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale scolastico e per sopperire ad esigenze lavorative non transitorie. Ha, pertanto, stigmatizzato la violazione della normativa comunitaria sul divieto di abuso dei contratti a termine. Ha quindi chiesto la conversione dei contratti di lavoro in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o, in subordine, il diritto al risarcimento del danno patito, indicando come criteri di quantificazione scatti di anzianità” previsti per i lavoratori a tempo indeterminato , retribuzioni per i periodi forzati” non lavorati, quota di tredicesima, permessi e ferie. Le p.a. convenute si sono costituite ritualmente ed hanno dedotto, in linea generale, inconfigurabilità di qualsivoglia abuso”, stante il carattere speciale della normativa di settore. Hanno insistito inoltre per il rigetto della domanda di conversione, cui si frapporrebbe il chiaro divieto, ex art. 97 Cost., di accesso al p.i in forme diverse dal concorso e della domanda di risarcimento, per assenza di colpa della p.a., nonché per mancata allegazione-dimostrazione del danno concretamente patito. Nelle more del giudizio, a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia ha emesso sentenza n. 22/14. Esigenze generali di riorganizzazione del Tribunale e personali del Decidente transitato in altro ruolo , non consentono viceversa di attendere l’autorevole pronuncia di Corte Costituzionale. Pertanto, la causa è stata decisa all’odierna udienza mediante lettura del dispositivo , previa discussione orale della stessa. Motivi della decisione 1.DIRITTO EUROPEO. L'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 28.06.1999 cui ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE ed a detta direttiva allegato , indica come obiettivo” quello di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi, derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato clausola n. 1 . A tal fine, in particolare, la clausola n. 5 del medesimo accordo prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire ed a sanzionare l'abuso nella successione di contratti di lavoro a tempo determinato letteralmente la citata clausola 5 dispone per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri [ ] dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per lo prevenzione degli abusi e in modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti b la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi c il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti . 2. DIRITTO ITALIANO ART. 4 DELLA LEGGE ITALIANA n. 124/99 . Il comma 11 dell’art. 4 L. 124/ 99 estende al personale Ata, i medesimi meccanismi di conferimento delle supplenze, previsti in via generalizzata con riferimento al personale docente primi tre commi del prefato precetto nonché art. 1 Decreto MIUR 131/07 . Alla luce di tale disciplina, pertanto, anche con riferimento agli Ata possono distinguersi tre diverse tipologia di supplenze A.Cosiddette supplenze annuali sull’organico di diritto , in attesa dell’espletamento di procedure per l’assunzione di personale di ruolo, per posti vacanti e disponibili in quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello dell’anno scolastico, ossia il 31 agosto B. Cosiddette supplenze temporanee sull’organico di fatto , per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche, ossia il 30 giugno C. Cosiddette supplenze temporanee, o supplenze brevi”, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte . 2.ULTERIORI FONTI E SPECIALITA’ DELLA DETTA NORMATIVA DI SETTORE. L’ istituto del conferimento delle supplenze nel comparto scuola, peraltro, deve ritenersi integrato in virtù delle numerose fonti normative , intervenute in subiecta materia si vedano, a titolo esemplificativo, l’art. 40 comma 1 L. 449/97 l’art. 4 comma 14 bis L. 124/1999 l’art. 6 comma 5 Dlvo 165/01, i quali pongono alla p.a. stringenti limitazioni in ordine alle immissioni a ruolo e più in generale alle dotazioni organiche a tempo indeterminato. Denominatore comune di detto complesso sistema di norme, in particolare, è la volontà del legislatore di imprimere alle supplenze in questione una ben precisa direzione costituzionale , orientata nel senso di assicurare esigenze di programmazione delle dotazioni organiche art. 97 cost. e di efficienza-flessibilita’ del servizio scolastico atrr. 97 e 34 Cost. . Sotto altro profilo, peraltro, è evidente che la prefata normativa , non abrogata né modificata, in virtù del suo carattere speciale, è destinata certamente a prevalere, almeno in relazione alle parti incompatibili, sulla normativa nazionale successiva privatistica d.lvo 368/01 e pubblicistica ART. 36 d.lvo 165/01 , che, seppur in forma diversa, ha dato attuazione all’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato nonché alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE sulla prevenzione degli abusi dei contratti a termine . In particolare, la specifica ed analitica disciplina dei meccanismi di supplenza di cui all’ art. 4 L. 124/ 99 rende inapplicabile, a parere del Decidente, la sopravvenuta disciplina della proroga e delle riassunzioni di cui d.lvo 368/01 artt. 4 e 5 . Inoltre la direzione costituzionalmente orientata di tutto il predetto complesso di norme, soddisfa, in linea di principio, il requisito delle ragioni obiettive” di cui alla clausola 5 dell’accordo quadro 1999 , sicchè non si applica l’obbligo di specificazione delle ragioni oggettive di cui al su citato D.Lgs. 368/01 art. 1 . 3.RAGIONI DELLA NON CONFORMITA’ EUROPEA DELL’ART. 4 DELLA LEGGE ITALIANA numero 124/99 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA numero 22 del 26.11.2014 Al contrario delle su citate normative privatistiche e pubblicistiche sui contratti a termine d.lvo 368/01 e ART. 36 d.lvo 165/01 , tuttavia, il sistema di nome in questione ed in particolare l'art. 4 l. n. 124/99 si pone in distonia con la sopravvenuta normativa comunitaria art. 5 accordo quadro , sotto almeno tre profili 1 innanzitutto siffatta normativa non pone un limite temporale certo alla rinnovazione dei contratti a termine non è idonea ad ovviare a detto vulnus” normativo, la normativa richiamata dalla p.a. resistente, relativa al cosiddetto doppio canale”, la quale, secondo le prospettazioni della p.a, sarebbe preordinata alla immissione in ruolo del personale precario”, per il tramite di concorsi pubblici o attraverso le cosiddette graduatorie ad esaurimento detta normativa, difatti, non fissa alcun termine preciso riguardo all’espletamento delle procedure concorsuali, le quali, viceversa, dipendono dalle possibilità finanziarie dello Stato e dalla valutazione discrezionale dell’amministrazione ugualmente, l’immissione in ruolo per effetto dell’avanzamento dei docenti in graduatoria dipende da circostanze aleatorie e imprevedibili, essendo correlato alla durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che sono nel frattempo divenuti vacanti 2 inoltre, la normativa in questione non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo delle stipulazioni a termine risponda ad esigenze effettive e reali 3 infine, la prefata normativa non prevede alcun rimedio volto a presidiare il legittimo affidamento nel personale Ata alla stabilizzazione” o, quanto meno, a compensarli del pregiudizio derivante dalla reiterazione abusiva dei contratti a termine. Orbene, dette argomentazioni , tra le altre, sono poste a fondamento della pronuncia della Corte di Giustizia n. 22/14, secondo cui, La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in motivazione si fa principalmente riferimento al prefato art. 4 della legge n. 124/99 , che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”. 4. EFFICACIA VINCOLANTE DELLA PRONUNCIA CONSEGUENTE SUPERFLUITÀ DI ULTERIORI VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMATIVA Il tenore della pronuncia è chiaro. Preme soltanto, in questa sede, richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sentenza interpretativa della Corte, pronunciata su rinvio pregiudiziale, vincola, non soltanto il giudice a quo, ma anche le p.a. e gli altri Giudici , i quali saranno pertanto tenuti a fare applicazione delle norme così come interpretate dalla Corte Corte Cost. 284/07 168/1991 113/1985 . Non ritiene pertanto lo scrivente di dilungarsi sulle ulteriori motivazioni poste a fondamento del preciso e condivisibile decisum, cui pertanto si rinvia per relationem. 5.CONFIGURABILITA’ DELL’ABUSO DEL CONTRATTO A TERMINE A CARATTERE RELATIVO DELLE RAGIONI OBIETTIVE CODIFICATE” esigenza di flessibilita’, in relazione all’obbligo costituzionalmente sancito di organizzare il servizio scolastico B VERIFICA IN CONCRETO DELL’ABUSO in ragione del carattere permanente e non provvisorio delle stipulazioni . Si badi che la Corte non disconosce che i contratti a termine ex 4 della legge italiana n. 124/99 siano assistiti, in linea di principio, dalle ragioni obiettive” di cui alla clausola 5 dell’accordo quadro 1999. Viceversa, valorizza, in linea generale, l’ esigenza di flessibilita’ a dette stipulazioni sottese, in relazione all’obbligo costituzionalmente sancito di organizzare il servizio scolastico . Ripercorre, inoltre, l’autorevole orientamento di Corte Costituzionale, affermando che detta esigenza di modulare il servizio scolastico va valutata in modo differente a seconda del tipo di supplenza cui si ha riguardo, secondo le modalità declinate dal già cit. par. 3 articolo 1 del decreto n. 131/2007, il quale distingue tre diverse tipologie di supplenze, ovvero organico di diritto, organico di fatto, supplenze temporanee per comodità espositiva si ribadisce a supplenze annuali sull’organico di diritto , in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, per posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello dell’anno scolastico, ossia il 31 agosto b le supplenze temporanee sull’organico di fatto , per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche, ossia il 30 giugno c le supplenze temporanee, o supplenze brevi, nelle altre ipotesi, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte. . Aggiunge che, almeno con riferimento alle categorie da ultimo citate organico di fatto e supplenze temporanee sussistono certamente ragioni obiettive ai sensi della normativa comunitaria, posto che le relative stipulazione scaturiscono da un aumento improvviso della popolazione scolastica organico di fatto o dall’esigenza , altrettanto improvvisa, di sostituire docenti malati o in maternità supplenze temporanee . Tuttavia, precisa la Corte, l’ esistenza di una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a intanto può giustificarsi, a condizione che dette ragioni, in concreto, corrispondono ad una mera esigenza temporanea. Viceversa, costituisce principio consolidato in seno alla giurisprudenza europea, quello in virtù del quale non è giustificato, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a , dell’accordo quadro, il rinnovo dei rapporti a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, bensì permanente e durevole. Infatti, un utilizzo siffatto delle predette stipulazioni si pone in evidente distonia con la premessa sulla quale si fonda l’ accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro e , per converso, le stipulazioni a termine costituiscono l’eccezione. 6. CRITERI DI DELIMITAZIONE OGGETTIVA DELL’ABUSO. Si badi che la Corte di Giustizia non si limita ad indicare in astratto i presupposti per la configurabilità dell’abuso, bensì richiama altresì le autorità nazionali ad esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona, ovvero lo svolgimento di una medesima attività lavorativa punto 102, citata Corte Giustizia 22/14 Al contempo precisa che è compito delle autorità degli Stati Membri individuare nel rispetto delle superiori coordinate interpretative le effettive modalità di applicazione della normativa comunitaria, in forza del principio dell’autonomia procedurale al punto 78, citata Corte Giustizia 22/14 precisa , difatti, le modalità di applicazione di tali norme spettino all’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi” vedi anche, in tal senso Corte di Giustizia 420/13, secondo cui Le modalità procedurali applicabili sono definite dall'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, purché non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna principio di equivalenza e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione principio di effettività . Ebbene, osserva il Decidente che il Legislatore nazionale, in esecuzione della sopra citata direttiva comunitaria 1999/70, ha previsto sostanzialmente un’unica disciplina dei contratti a termine, originariamente sancita dal D.lvo d.lvo368/01 con riferimento al settore privato, e sostanzialmente estesa al settore pubblico attraverso il rinvio dinamico di cui all’ art. 36 del d.lvo 165/01. Pertanto, in virtù del sopra richiamato principio di autonomia procedurale” e ferme restando le peculiarità delle supplenze nel settore scolastico le quali non consentono la l’applicazione della disciplina della proroga, delle riassunzioni e della specificazioni delle ragioni giustificatrici di cui agli artt. 4, 5 e 1 del d.lvo 368/01 questioni affrontate al par. 3 in mancanza di ulteriore addentellato normativo, ritiene il Decidente che nella fattispecie in esame supplenze settore scuola possa farsi riferimento esclusivamente al limite temporale di trentasei mesi art. 5 comma 4 bis del D.lvo d.lvo368/01 ovvero qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto” . In detta soluzione il Decidente ritiene di essere confortato innanzitutto dai superiori dicta di Corte di Giustizia 22/14, secondo cui, nonostante la specialità dei relativi rapporti, si applica anche ai docenti precari, così come ai rapporti privati ed al pubblico impiego, l’Accordo Quadro del 1999 si ribadisce che il d.lvo368/01 contiene sostanzialmente l’ unica disciplina interna, che ha dato attuazione a detta normativa comunitaria Detta pronuncia, d’altra parte, si pone sul solco di consolidata giurisprudenza europea, la quale individua nel principio di equivalenza tra situazioni analoghe di natura interna un ben preciso limite al concreto dispiegarsi del principio di autonomia procedurale Corte Giustizia 420/13 già cit. secondo cui, si ribadisce Le modalità procedurali applicabili sono definite dall'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro purché non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna principio di equivalenza e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione principio di effettività Peraltro deve darsi conto del pressocchè costante orientamento di merito, secondo cui la compatibilità di detto limite temporale di trentasei mesi con il comparto scuola, deriva oltre che dell’appartenenza di detto comparto al più generale settore del p.i. nel quale il predetto termine di trentasei mesi trova applicazione in virtù del rinvio dinamico ex art. 36 TUPI , anche dalla sostanziale assenza di alcuna disarmonia tra l’ art. 5 comma 4 bis del D.lvo d.lvo368/01 e la disciplina del comparto scuola nonché, più in generale, con i principi costituzionali cui detta disciplina è ispirata . Ritiene il Decidente infine non decisive, con riferimento alla problematica affrontata delimitazione dell’abuso , eventuali questioni intertemporali relative alla vigenza dell’ art. 5 comma 4 bis del D.lvo d.lvo368/01, le quali, a parere del Decidente, in assenza di ulteriore parametro interno compatibile con il settore scuola, possono riverberarsi unicamente sulla natura natura della responsabilità della p.a. la questione verrà trattata nel paragrafo 8 7. SANZIONI APPLICABILI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI CONVERSIONE. Così delineati fondamento giuridico e requisiti costitutivi dell’abuso, l’indagine deve pertanto spostarsi sul rimedio concretamente applicabile. Da questo punto di vista si osserva, innanzitutto, che la p.a. deduce l’inammissibilità della domanda di stabilizzazione e pone a fondamento di detta eccezione il chiaro tenore dell’art. 97 cost., da cui sarebbe estrapolabile un generalizzato divieto di accesso al p.i, se non attraverso procedure concorsuali. A parere del Decidente l’eccezione è fondata su inoppugnabili argomenti di carattere comunitario e costituzionale. Sul piano europeo, si osserva in prima battuta che la stessa Corte di Giustizia richiama espressamente il principio di autonomia procedurale, secondo cui è compito delle autorità degli Stati Membri individuare le effettive modalità di applicazione della normativa comunitaria, sulla base dell’ ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro Corte Giustizia 22/14 e 420 13 già cit. D’altra parte detto principio di autonomia procedurale riposa, a parere del Decidente, sul dettato normativo del Trattato di Lisbona, ai sensi del quale difatti l'unione rispetta l'uguaglianza degli stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale” art. 3 ter . Sul versante costituzionale, inoltre, si richiama innanzitutto al chiaro tenore dell’art. 97 Cost. , secondo cui agli impieghi nelle p.a. si accede mediante concorso” . Orbene, è vero che l’ art. 97 prevede espressamente deroghe alla regola generale del concorso nei casi stabiliti dalla legge”, tra i quali oltre a quelli indicati in via generale nell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/01 può annoverarsi certamente l’immissione in ruolo per effetto dell’avanzamento in graduatoria, previsto con riferimento al personale ATA dall’art. 551 D.lvo 295/94 sul carattere con concorsuale di dette procedure vedi Cass. 16041/10, sul solco di S.U. 11404/03 e 1023/2000 . Tuttavia, la predetta disciplina dell’immissione in ruolo ex art. 551 e seg. Dlvo 295/94 richiede qualche precisazione, con riferimento a ai concreti meccanismi di funzionamento , b ai limiti cui essa è preordinata c al fondamento costituzionale di dette limitazioni. Per quanto attiene ai meccanismi di funzionamento dell’immissione in ruolo ex art. 551 e seg. D.lvo 295/94, si osserva che attualmente è in vigore il cosiddetto sistema delle graduatorie permanenti, il quale prevede l’applicazione della regola del concorso con riferimento esclusiva alla fase genetica dell’inserimento che segnatamente avviene mediante ciclici concorsi provinciali per titoli, in virtù dei quali dette graduatorie sono periodicamente aggiornate Viceversa, la successiva fase dell’inserimento a ruolo avviene mediante nomine, le quali devono non di meno devono dispiegarsi secondo l’ ordine delle graduatorie permanenti integrate ed aggiornate nei rispetto dei criteri stabiliti e soprattutto nei limiti dei posti disponibili e vacanti . Da questo punto di vista , peraltro, deve ribadirsi che la subiecta materia è integrata da un complesso sistema di norme meglio descritte in paragrafo 3 , le quali hanno imposto stringenti limitazioni alla p.a. con riferimento alle immissioni a ruolo e più in generale alle dotazioni organiche a tempo indeterminato nel comparto scuola. Il fondamento costituzionale di dette limitazioni, d’altra parte, riposa oltre che nei già richiamati principi costituzionali di buon andamento e di continuità del servizio scolastico per maggiori approfondimenti, vedi paragrafo 3 , , anche nell’ ulteriore principio generale del concorso, rispetto al quale il meccanismo dell’immissione a ruolo mediante scorrimento della graduatoria costituisce una deroga, rimessa, a parere del Decidente, alla prudente discrezionalità legislativa, a sua volta sottoposta a precise limitazioni di derivazione costituzionale. Consentire pertanto l’immissione a ruolo in assenza di concorso, pertanto, a parere del Decidente violerebbe, tra gli altri, i sopra riportati principi di legalità, accesso al p.i mediante concorso e buon andamento della p.a. Al riguardo si rassegnano le seguenti massime di Corte Costituzionale 1 non è ipotizzabile derogare alla regola del pubblico concorso , se non in virtù di una legge la quale stabilisca preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione e subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione Corte Cost. 227/13 2 le procedure di stabilizzazione dei precari nel pubblico impiego, difatti, costituiscono eccezione alla regola generale del concorso, e sono pertanto ammesse solo in presenza un limite massimo predeterminato” ex plurimis Corte Cost. 137/13 . 42/11 n. 363 del 2006 n. 81 del 2006 , ed in funzione di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico , 3 peraltro, dette peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico vanno ascritte alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in relazione specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno Corte Cost. 137/13 e . 42/11 4 viceversa, non può ritenersi sufficiente a tal fine la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, posto che la circostanza che il PERSONALE SUSCETTIBILE DI ESSERE STABILIZZATO SENZA ALCUNA PROVA SELETTIVA SIA STATO A SUO TEMPO ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, SULLA BASE DI UN PUBBLICO CONCORSO non offre adeguata garanzia della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli Corte Cost. n. 235 del 2010 . n. 205 del 2006 . 8.AMMISSIBILITA’ E NATURA DEL RIMEDIO RISARCITORIO CONSEGUENZE SUL REGIME DELLA PRESCRIZIONE . Deve , viceversa, essere ritenuto ammissibile il rimedio risarcitorio , perché compatibile sia con l’ordinamento costituzionale , sia con quello europeo. Tuttavia, occorrono delle precisazioni con riferimento alla natura di tale rimedio. Si è argomentato al paragrafo 6 circa non decisività, con riferimento alla problematica della delimitazione dell’abuso, di eventuali questioni intertemporali relative alla vigenza dell’ art. 5 comma 4 bis del D.lvo d.lvo368/01 Dette questioni intertemporali, per converso, si riflettono, a parere del Decidente, sulla natura della responsabilità della p.a., la quale assume natura diversa a seconda dei periodi lavorativi di riferimento, dovendo essere sussunta in relazione a detti periodi o nella responsabilità ex lege dello Stato per tardivo o incompleto recepimento di direttiva comunitaria rapporti esauriti o in corso al 1.1.2008 ovvero rapporti dispiegatisi a partire dal 1.1.2008 nella responsabilità risarcitoria ex art. 36 TUPI La questione, peraltro, non è priva di risvolti giuridici, visto che nel primo caso si applica la ordinaria prescrizione decennale, nel secondo la speciale prescrizione quinquennale per crediti lavorativi. Al riguardo si osserva innanzitutto che la Direttiva comunitaria 1999/70/CE la quale ha dato esecuzione all’ accordo quadro del 28.06.1999 sul lavoro a tempo determinato espressamente ha previsto Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative,regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al pi. tardi entro il 10 luglio 2001” Tuttavia, in virtù di quanto osservato nel paragrafo 6 cui si rinvia per relationem , l’unica norma attuativa della predetta direttiva comunitaria, concretamente applicabile al settore scuola, è l’ articolo 5, comma 4-bis Dlvo 368/01, il quale è entrato in vigore il 1.1.2008 vedi L. 247/07 . E’ evidente che detta situazione di inadempienza dello Stato italiano, derivante da tardiva trasposizione nel settore scuola della direttiva su citata, influisce sulla natura della relativa responsabilità, la quale, con riferimento ai rapporti esauriti al 1.1.2008 data del vigore dell’ articolo 5, comma 4-bis Dlvo 368/01 , va certamente qualificata come responsabilità per inadempimento dello Stato, di natura contrattuale perché derivante da condotta dello Stato suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario e pertanto soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale Sul punto vedi consolidata giurisprudenza di legittimità , tra cui S.U. 9147/09, le note sentenze gemelle Cass. nn. 10813,10814, 10815 e 10816 del 2011, nonché da ultimo Cass. 5533/12 . La responsabilità risarcitoria ex art. 36 TUPI, pertanto è destinata ad operare con riferimento ai rapporti dispiegatisi a partire dal 1.1.2008 , data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 4-bis Dlvo 368/01 a parere del Decidente va certamente disapplicato l’articolo 10, comma 4 bis del decreto legislativo 368/01, entrato in vigore il 13.5.2011 ed a tenore del quale sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto” Detta norma, difatti, si pone in palese contrasto con la sopracitata normativa e giurisprudenza comunitaria, poiché non consente ratione temporis, l’applicazione al settore scuola dell’articolo 5, comma 4-bis, ovvero dell’unica norma interna regolante la successione dei contratti a termine e compatibile con detto settore La vicenda si complica, con riferimento ai rapporti in corso al 1.1.2008, posto che il legislatore del 2007 L. 47/07 , ha previsto uno specifico regime transitorio, in virtù del quale la nuova disciplina con conseguente operatività del regime risarcitorio ex art. 36 Tupi , trova applicazione a decorrere dal 1.4.2009 vedi comma 43 art. 1 L. 47/07in virtù del quale a i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 b il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge 1.1.2008 si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data” . Orbene, riassumendo, ne deriverebbe che, a fronte di un limite di trentasei mesi alla successione dei contratti a termine previsto dal comma 4-bis dell'articolo 5 Dlvo 368 , detto limite opererebbe con riferimento ai rapporti in corso nel settore scuola, a decorrere dal 1.4.2009 in forza del regime transitorio ex comma 43 art. 1 L. 47/07 e fino al 13.5.2011 data di entrata in vigore dell’ articolo 10, comma 4 bis, che ha escluso dall’applicazione del decreto legislativo 368/01 i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA , pur se computando il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge 1.1.2008 ” E’ evidente che trattasi per lo meno di , oltre che tardiva, insufficiente trasposizione di direttiva comunitaria , perché, oltre ad avere carattere discriminatorio rispetto alla generalità dei contratti a termine privatistici e pubblicistici, comprime temporalmente i diritti dei lavoratori a termine nel comparto scuola, rendendone oltremodo difficoltosa la tutela. Pertanto, a parere del Decidente detta normativa deve andare disapplicata, con conseguente necessaria riespansione della responsabilità ex lege dello stato, per inadempimento di obblighi comunitari . 9. PRESUPPOSTI E DELIMITAZIONE DI DETTO RIMEDIO RISARCITORIO. A prescindere dal regime temporale di riferimento, trattasi di responsabilità contrattuale scaturente da violazione del termine di trentasei mesi ex art. comma 4-bis dell'articolo 5 Dlvo 368 paragrafo 6 . In ordine alla prova del danno salvo quanto si dirà alla lettera c del presente paragrafo sul danno da perdita di chance , è sufficiente richiamarsi alla recentissima giurisprudenza europea, secondo cui, in materia di contratti a termine, allorchè sia preclusa la conversione, deve ammettersi la cosiddetta prova in re ipsa” Corte di Giustizia 50/13, resa su procedimento incidentale Papalia L’unica questione controversa, a parere del Decidente, rimane pertanto la corretta delimitazione del danno risarcibile. Al riguardo, occorre premettere che la clausola 4 dell’ accordo quadro del 1999 costantemente richiamato in motivazione della Corte di Giustizia del 16.11.2014 indica un criterio ben preciso, stabilendo testualmente Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, la Corte di Giustizia 22/14 ha espressamente stabilito che le ragioni oggettive devono essere valutate in concreto e che dette ragioni non sussistono, allorchè le stipulazioni si siano effettivamente dispiegate in termini di abuso. Ciò premesso, ritiene il Decidente che le situazioni pregiudizievoli, discriminanti i docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, possano essere compendiate nelle seguenti tipologie a mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio b omessa retribuzione per i periodi non lavorati, sempre che preceduti da rituale messa in mora c tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e di permessi, limitatamente alle stipulazioni rientranti nella categoria del cosiddetto organico di diritto” e detratto l’aliunde perceptum d danno da perdita di chance, ove concretamente allegato e dimostrato Dette tipologie di danno ,a parere del Decidente, sono certamente idonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria, in termini di effettività-adeguatezza della tutela e di dissuasività dell’abuso A ANZIANITA’. La legge italiana art. 53 L 312/1980 e 526 d.lgs n. 297/1994 esclude il personale di scuola non di ruolo supplente docente o non docente dagli scatti di anzianità . Detta normativa deve andare disapplicata, perché contraria al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’ accordo quadro del 1999 , così come interpretato si ribadisce con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia del 26.11.2014. La questione, peraltro, è già stata affrontata , con riferimento a caso analogo, dalla Corte di Giustizia Europea sentenza del 13 settembre 2007 , secondo cui la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev'esser e interpretata nel senso che essa può servire di base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminatola clausola 4, punto 1, dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” Può pertanto ragionevolmente ritenersi che sia la normativa, sia la giurisprudenza europea sono uniformemente orientate nel senso di omologare per quanto è possibile i trattamenti riservati ai lavoratori a termine a quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, salvo che non si versi nell’ipotesi di trattamenti incompatibili con la natura del contratto a termine. Detta ipotesi, a parere del Decidente, non ricorre con riferimento all'anzianità di servizio 1 gli emolumenti stabiliti per l'anzianità vengono a remunerare l'esperienza professionale, esperienza che si acquisisce con lo svolgimento nel tempo delle medesime mansioni e non per il fatto che tali mansioni siano state svolte con un contratto a tempo indeterminato, piuttosto che con un contratto a termine, che riguarda il diverso campo delle modalità di reclutamento per lo svolgimento di un'attività 2 Né, per giustificare la disparità, può sostenersi che i contratti a termine stipulati nella scuola hanno una disciplina del tutto particolare rispetto agli altri contratti a termine, in quanto tali contratti sono preordinati all'immissione in ruolo con riconoscimento quasi integrale del servizio pre-ruolo 3 sull’aleatorietà di detto sistema finalizzato all’immissione in ruolo si è già espressa la Corte di Giustizia 22/2014, sicchè ogni ulteriore valutazione diviene ultronea 4 peraltro, si osserva che anche gli assunti in via definitiva non hanno comunque diritto ad una ricostruzione integrale della carriera, anche di quella pre-ruolo 5 pertanto, sarebbe contrario al principio di eguaglianza che chi ha stipulato una lunga serie di contratti a termine, ad ogni contratto torni a percepire il trattamento economico del neo assunto, nonostante gli anni di lavoro compiuti. Alla luce delle pregresse considerazioni devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi del diritto della ricorrente al riconoscimento dell’anzianità di servizio, con conseguente disapplicazione della prefata normativa italiana art. 53 L 312/1980 e 526 d.lgs n. 297/1994 , contraria, oltre che al principio costituzionale di uguaglianza sostanziale”, anche a quello comunitario di non discriminazione”. B PERIODI NON LAVORATI. Dal sopracitato principio di non discriminazione e dalla conseguente illegittimità del termine apposto alle stipulazioni de quibus discende, altresì, la risarcibilità dei cosiddetti periodi di vacatio estiva” secondo le modalità declinate dal sopra citato decreto n. 131/2007 punto 5 del presente provvedimento . E’ evidente, al riguardo, che la risarcibilità di dette retribuzioni postula una manifestazione del lavoratore di riprendere il servizio estrinsecabile solo attraverso messa in mora ed un correlativo rifiuto da parte della p.a-datrice di lavoro Cass. 22057/13 . C TREDICESIMA MENSILITÀ, INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI FERIE E DI PERMESSI. Spettano, inoltre, limitatamente alle stipulazioni rientranti nella categoria del cosiddetto organico di diritto” e detratto l’aliunde perceptum, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e di permessi. Difatti, i contratti rientranti nella cosiddetta categoria dell’organico di diritto sono destinati a dispiegarsi, al pari dei rapporti riguardanti i docenti di ruolo, nel corso dell’intero anno scolastico. E’ evidente, pertanto, che il mancato riconoscimento delle differenze rispetto a quanto percepito sulla base della contrattazione collettiva di settore, avrebbe carattere discriminatorio si vedano sul punto Cass. 5899/1999 art. 6 d.lvo 368/01 . D DANNO DA PERDITA DI CHANCE. Il principio della prova in re ipsa” Corte di Giustizia 50/13, su citata deve operare, a parere del Decidente, esclusivamente con riferimento ai danni che siano conseguenza diretta ed immediata della violazione di direttiva. Con riferimento ai pregiudizi , quali il danno da perdita di chance”, aventi carattere attuale ma pur sempre ancorati ad una valutazione probabilistica teoria ontologica , deve trovare ,viceversa, applicazione il su citato principio di autonomia procedurale”. Pertanto, ritiene il Decidente di non discostarsi dal consolidato orientamento giuslavoristico formatasi peraltro proprio in materia di pubblico impiego , secondo cui incombe sul singolo dipendente, che deduca una perdita di chance, l'onere di allegare e provare quegli elementi di fatto, concretamente idonei a far ritenere che il regolare dispiegarsi dell’attività amministrativa avrebbe comportato una effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire il risultato sperato S.U. 21678/13, ed inoltre sentenze 20.06.08 n. 16877 e 18.01.06 n. 852, sentenza 6.06.06 n. 13241 e sentenza 23.01.09 n. 1715 . 10. FATTISPECIE CONCRETA. la ricorrente di cui in epigrafe, iscritta nelle graduatorie permanenti del personale ata Provincia Agrigento , ha documentalmente dimostrato di avere stipulato plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato con il Ministero resistente, tramite i rispettivi Uffici Scolastici Regionali Regione Sicilia , a partire dal 1.9 2005 e fino al 31.8.2009. E’ stato ampiamente superato il termine di 36 mesi ex art. 4 bis D.lvo 368/01 e pertanto può configurarsi abuso a carico dalle p.a. a partire a partire dal 1.9 2005. Il rapporto, inoltre, si è dispiegato a cavallo” del 1.1.2008, data di entrata in vigore del prefato 4 bis D.lvo 368/01 . Pertanto, trattasi di responsabilità ex lege dello Stato per incompleto recepimento di direttiva comunitaria paragrafo 8 , con conseguenti riflessi su prescrizione decennale e legittimazione passiva Presidenza Consiglio dei Ministri 11. CONCLUSIONI Può, pertanto, riconoscersi il diritto della ricorrente agli scatti di anzianità ed agli emolumenti relativi, dall’ inizio del rapporto 1.9.2005 e fino al 31.8.2009 scadenza ultimo contratto , in corrispondenza delle supplenze concretamente eseguite, e tutto ciò in regime di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo della scuola. Spettano, inoltre, in relazione ai contratti con scadenza al 31 Agosto tutti i rapporti allegati e detratto l’aliunde perceptum ratei di tredicesima, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi. Entro detti limiti, la domanda deve andare integralmente accolta. Sul dovuto andranno altresì corrisposti gli interessi nella misura legale, contributi, ma non la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994 che ha esteso la disciplina dettata per i crediti previdenziali dall’art. 16 comma 6 della l. n. 412/91 ai crediti di lavoro dei dipendenti pubblici e privati la cui compatibilità costituzionale, diversamente da quanto deciso quanto ai rapporti di impiego privato, è stata ritenuta con riferimento al pubblico impiego dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2003. 4.1.2011 Non si ravvisano periodi non lavorati intermedi” a partire dalla data di messa in mora della p.a resistente. Non si rinviene alcuna allegazione in merito al danno da perdita di chance. Non è stata eccepita prescrizione. 12. SPESE. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della p.a resistente . Dispositivo P.Q.M. Il giudice del lavoro di Sciacca Uditi i procuratori delle parti, definitivamente decidendo DICHIARA L’illegittimità dei contratti a termine stipulati fra il lavoratore ricorrente e la p.a. convenuta, e per l’effetto CONDANNA La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappr. p.t., al pagamento in favore della ricorrente degli scatti di anzianità e degli emolumenti relativi, dall’ inizio del rapporto 1.9.2005 e fino al 31.8.2009 scadenza ultimo contratto , in corrispondenza delle supplenze concretamente eseguite, e tutto ciò in regime di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo della scuola , a titolo di risarcimento e con gli accessori di cui in motivazione CONDANNA, altresì La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappr. p.t.,., entro i limiti temporali di cui al precedente capo e detratto l’aliunde perceptum, al pagamento in favore della ricorrente in regime di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo della scuola , dei ratei di tredicesima, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi con gli accessori di cui in motivazione in relazione a tutti i rapporti allegati, ad eccezione del contratto 1.9.2008-30.6.2009 CONDANNA La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappr. p.t.,., alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, spese che liquida in € 2.770,00, oltre contributo spese generali, CPA e IVA, come per legge.