Supera l’orario massimo di lavoro, ma è inferiore a quello legale. È lavoro straordinario?

Qualora la contrattazione collettiva stabilisca un orario massimo di lavoro normale inferiore a quello previsto dall’art. 1 r.d.l. n. 692/23, il compenso deve essere sempre corrisposto, ma eventualmente anche in misura inferiore al 10% della paga ordinaria.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15373/15, depositata il 22 luglio. Il caso. La Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la decisione di primo grado, rigettava l’istanza proposta da un lavoratore volta ad ottenere il computo dello straordinario diurno sul fondamento della retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima del 10%. Avverso tale sentenza, il lavoratore propone ricorso in Cassazione. Quale disciplina in caso di superamento dell’orario contrattuale? Come ha stabilito in precedenti occasioni, la Suprema Corte afferma che, qualora la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello legale, spetta alla contrattazione stessa determinare come disciplinare il superamento dell’orario contrattuale fino al limite di quello stabilito dalla legge, ossia se considerarlo e dunque remunerarlo secondo la disciplina del lavoro straordinario o no. Compenso per lavoro straordinario Sulla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in liti che vedevano come parte in causa la stessa azienda in commento Cass., n. 18106/08 , gli Ermellini affermano che in tema di compenso per lavoro straordinario, l’articolo 5, r.d.l. n. 692/23 stabilisce che la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al 10% della retribuzione ordinaria. Tuttavia, tale disposizione si riferisce esclusivamente alle ore di straordinario che superano la giornata normale di lavoro prevista dall’articolo 1, r.d.l. in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali. Di conseguenza, qualora la contrattazione collettiva stabilisca un orario massimo di lavoro normale inferiore a quello previsto dal precitato articolo 1, il compenso deve essere sempre corrisposto, ma eventualmente anche in misura inferiore al 10% della paga ordinaria. Struttura della retribuzione. Invero, è principio consolidato quello per cui, nel silenzio dell’articolo 36 Cost., la struttura della retribuzione del lavoratore e l’articolazione delle voci che la compongono spetti insindacabilmente alla contrattazione collettiva, essendo compito del giudice verificare il rispetto dei minimi previsti dalla norma costituzionale. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 aprile – 22 luglio 2015, n. 15373 Presidente Macioce – Relatore Blasutto Svolgimento del processo La Corte di appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto dall'A.M.A. s.p.a., in riforma parziale della sentenza di primo grado 1 respingeva la domanda proposta da M.L. diretta ad ottenere il computo dello straordinario diurno sulla base della retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima del 10% 2 confermava l'accoglimento della domanda relativa alla determinazione dei compenso dovuto per le festività coincidenti con la domenica sulla base di tutti gli elementi retributivi e indennitari fissi e continuativi e, per l'effetto, determinava la residua somma dovuta dall'AMA, in favore dell'appellato, in Euro 244,54, oltre accessori. Osservava la Corte di appello a che era infondata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive per lavoro straordinario, alla stregua della giurisprudenza di legittimità in argomento b che era, invece, infondato il gravame dell'A.M.A. quanto al capo di domanda riguardante il calcolo del compenso per le festività coincidenti con la domenica, poiché la contrattazione collettiva aveva disciplinato tale compenso su base omnicomprensiva facendo riferimento alla retribuzione globale , quale sommatoria della retribuzione individuale e delle indennità di carattere fisso e continuativo , tra le quali non potevano non essere comprese voci di natura retributiva, pur aventi cadenza non mensile, come le mensilità aggiuntive. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l'A.M.A., che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di due motivi. In udienza è stata respinta l'istanza, presentata congiuntamente dai difensori delle parti, intesa ad ottenere il rinvio del procedimento e motivata dalla pendenza di consultazioni finalizzate a verificare la possibilità di pervenire alla rinuncia del ricorso. Motivi della decisione Preliminarmente, l'istanza di rinvio della trattazione del presente giudizio non può trovare accoglimento in ragione del fondamentale principio che impone la ragionevole durata del processo articolo 111 Cost. , il quale non consente di accordare meri rinvii in attesa della definizione di possibili, futuri accordi tra le parti sulla materia del contendere. Motivi del ricorso principale proposto da M.L. . 1 Con il primo motivo del ricorso principale, mediante la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., articolo 132 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 12 preleggi. Si censura la decisione che, ai fini del riconoscimento del diritto fatto valere, non aveva esaminato l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'appellato e relativa ad altra sentenza resa tra le stesse parti avente ad oggetto il compenso per lavoro straordinario svolto in altro periodo del rapporto di lavoro. 2 Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 12 preleggi e 101 e 111 Cost. in riferimento ai principi dei tre gradi di giudizio e del giudice naturale, violazione dell'articolo 156 c.p.c., nullità della sentenza articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. . Il ricorrente si duole del recepimento acritico, da parte della Corte di appello, dell'orientamento interpretativo indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Chiede che questa Corte affermi che, al sensi delle suddette norme, a pena di nullità e comunque di annullamento della sentenza, nella relativa motivazione, diversamente da come operato dalla Corte di merito, che si è limitata a riferirsi ad una corrente giurisprudenziale, oltre a dover essere indicate le disposizioni di legge che regolano la fattispecie, deve essere esposta la loro diretta autonoma interpretazione secondo i criteri di detto stesso articolo 12 di modo che la giurisprudenza deve essere solo di ausilio successivo non in senso cronologico , ai fini della soluzione della quale il giudice naturale designato è pervenuto e non costituire, quindi come nel caso, la medesima motivazione . L'argomento rinvia agli artt. 101 e 111 Cost., come pure l'articolo 118 disp. att. c.p.c., che indicano il principio dell'assoggettamento del giudice soltanto alla legge e all'obbligo del giudice di motivare la sentenza indicando le norme di legge e i principi di diritto applicati si sostiene che un'adesione pedissequa a principi ancorché consolidati della Corte di Cassazione violerebbe le suddette disposizioni di legge e principi di rilievo costituzionale. 3 Violazione degli artt. 36 e 3 Cost., 2107, 2108, 2099, 1340 e 2077 c.c., 5 r.d.l. 15.3.1923, n. 692 e articolo 432 c.p.c degli artt. 15 e 12 delle preleggi dell'articolo 112 c.p.c degli artt. 6 Convenzione dell'O.I.L del 1919 e dell'articolo 4 della Carta Sociale Europea del 18.10.1961 recepita con l. n. 929 del 1955 , in relazione all’articolo 10 Cost. violazione degli artt. 1362 e 1363 e segg. c.c., artt. 1418, 1419, 2727 e 2729 c.c. articolo 360 n. 3 c.p.c. . Si deduce che, ai sensi degli artt 1 e 5 del r.d.l. del 15.3.1923, n. 692, per le prestazioni straordinarie diurne effettuate eccedenti il nomale orario contrattuale, anche se previsto in misura inferiore alle 48 ore settimanali, al lavoratore compente la retribuzione omnicomprensiva del lavoro ordinario e l'aumento non inferiore ai 10% od altro inferiore, ma comunque equo e proporzionato alla loro maggiore gravosità rispetto al lavoro ordinario diurno, con la conseguenza, che, ai sensi degli stessi artt. 36 Cost., 2108 c.c., 432 c.p.c. e 4 della Carta Sociale Europea del 1961, in via di determinazione equitativa, la Corte di merito, nel dovuto accertamento, della percezione di compensi minori v. conteggi in atti doveva riconoscere al prestatore le conseguenti relative differenze. Si deduce che il compenso del lavoro straordinario eccedente l'orario contrattuale nella specie, stabilito in trentasei ore settimanali , ma inferiore a quello massimo fissato per legge di otto ore giornaliere e di quarantotto ore settimanali , deve essere calcolato sulla base della retribuzione complessiva delle prestazioni ordinarie diurne, con una maggiorazione, con conseguente nullità delle clausole collettive che, pur prevedendo per il lavoro straordinario una maggiorazione del 30%, escludono dalla base di computo varie voci retributive quali scatti di anzianità, indennità contrattuale, elementi distinti retributivi, assegno personale o anzianità pregressa, salario individuale di anzianità, quote delle mensilità aggiuntive. Si rappresenta infatti che, pure con la maggiorazione del 30% prevista dalla contrattazione collettiva per io straordinario diurno, il compenso complessivo risulta, a cagione della ridotta base retribuiva di calcolo, inferiore a quello legale o determinato sulla base della retribuzione omnicomprensiva del lavoro ordinario ciò in contrasto con il principio di legge secondo cui il lavoro straordinario diurno deve essere compensato con un aumento rispetto alla retribuzione dovuta per il lavoro ordinario, in ragione della sua maggiore gravosità. 4 Violazione degli artt. 1362 e 1363 e segg. c.c., con riferimento all'articolo 2108 c.c., articolo 36 Cost., 6 Convenzione O.I.L. del 1919 e 4 della Carta Sociale Europea del 1961 omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio. Si chiede che sia accertato e dichiarato che il giudice di merito, ai fini dell'individuazione delle retribuzione da porre a base del compenso per lavoro straordinario, pure contrattuale, deve considerare quella omnicomprensiva del lavoro ordinario e nell'ipotesi denegata che debba essere considerata, a detto fine, la retribuzione ordinaria contrattuale comprensiva di una parte di quella omnicomprensiva, deve in ogni caso considerasi quella più ampia e, pertanto, nel caso quella globale. Motivi del ricorso incidentale proposto dall'A.M.A 1 Violazione degli artt. 12 e 30 CCNL di categoria, articolo 1362, 1363 e 1366 c.c. articolo 360 n. 3 c.p.c. . Si deduce che la Corte di appello aveva errato nell'interpretare la contrattazione collettiva di categoria, la quale, all'articolo 30, comma 5, in riferimento all'articolo 12, aveva fornito una definizione della retribuzione globale , spettante nell'ipotesi di coincidenza di festività infrasettimanali con la domenica, in termini non omnicomprensivi, limitando l'inclusione alla sola retribuzione individuale e alle indennità a carattere fisso e continuativo, con esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive di esse, nonché con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato, dell'indennità maneggio denaro e dell'indennità mezzo di trasporto e che nel concetto di indennità non potevano rientrare i ratei di 13a e di 14a mensilità. 2 Omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio articolo 360 n. 5 c.p.c. . Si deduce che la Corte di appello aveva omesso di motivare in modo adeguato in ordine alla circostanza decisiva se e per quale ragione la 13a e la 14a mensilità dovessero essere incluse nella nozione contrattuale di retribuzione globale . Nel c.d. quesito di fatto si chiede se costituisca omessa e/o insufficiente motivazione affermare che la retribuzione globale” di cui al contratto collettivo Ferambiente del 1991 e del 1995 include i ratei di 13a e di 14a sulla base della sola asserzione che tali istituti costituiscono un emolumento ordinario, obbligatorio, determinato o determinabile e continuativo. Esame dei motivi e ragioni della decisione. 1. Occorre premettere che nel giudizio si pongono le seguenti questioni di diritto 1 se sia legittimo che il lavoro prestato oltre l'orario normale fissato dalla autonomia collettiva in 36 ore settimanali, ma entro il limite legale di 48 ore settimanali all'epoca vigente venga compensato con la maggiorazione del 30% diurno e del 50% notturno calcolata su una retribuzione non omnicomprensiva o se le relative clausole contrattuali siano nulle per contrasto con norme imperative artt. 36 Cost., 2107, 2108 e 2099 c.c, 4 Carta Sociale Europea, dovendo il compenso essere calcolato su base omnicomprensiva, con un aumento, anche determinato equitativamente 2 se, in materia di compenso per le festività infrasettimanali coincidenti con la domenica, nell'ipotesi che il lavoratore retribuito in misura fissa goda del riposo in tale giornata, la base di computo del trattamento si riferisca ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione. 2. È infondato il primo motivo del ricorso principale. 2.2. Secondo le Sezioni Unite della Corte sent. n. 13916 del 2006 conf. Cass. 9512 del 2009, n. 16675 del 2011 , qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo e che tale efficacia riguarda anche i rapporti di durata. 2.3. In fattispecie analoghe a quella in esame, questa Corte ha precisato Cass. nn. 675 e 1433 del 2008 che la statuizione che accerta una determinata situazione caratterizzata da un dato assetto di interessi è destinata ad esplicare i suoi effetti anche per il futuro rebus sic stantibus , e cioè finché non si verifichi una modificazione degli elementi attinenti alla fattispecie che era stata oggetto di esame da parte della sentenza passata in giudicato. 2.4. Dunque, la forza espansiva esterna del giudicato opera nei limiti in cui permangono gli accertamenti della situazione giuridica e la soluzione di questioni di fatto o di diritto comuni ad entrambe le cause. Spetta tuttavia a chi intende far derivare dal giudicato esterno effetti a sé favorevoli relativamente ad un periodo successivo del rapporto di durata allegare gli elementi atti a dimostrare tale permanenza. 2.5. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare Cass. n. 28247 del 2013 l'eccezione di giudicato esterno, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, postula, ove sia formulata dalla parte, che quest'ultima, giusta l'articolo 2697, secondo comma, cod. civ., non si limiti alla mera allegazione della decisione da cui intenda trarre giovamento, ma deduca in modo specifico ed autosufficiente, che la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente giudizio. 2.6. Nel caso di specie, tali oneri non risultano assolti da parte ricorrente, che si è limitata a richiamare la sentenza che ebbe a riconoscere la spettanza di differenze per lavoro straordinario relativamente ad un precedente periodo del rapporto di lavoro, senza nulla dedurre circa la sovrapponibilità tra l'assetto di fatto e di diritto in cui ebbe a pronunciare il primo giudice e quello sottostante alla fattispecie dedotta nel presente giudizio. 3. Anche il secondo motivo del ricorso principale è privo di fondamento. 3.1. Questa Corte ha osservato con orientamento che si intende qui ribadire che quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, tra l'altro riportando le massime in cui esso si è espresso, la motivazione deve ritenersi correttamente espressa da tale richiamo, che rinvia in evidente ossequio al principio di economia processuale che oggi trova legittimazione formale nel principio della ragionevole durata del processo, il quale giustifica ampiamente che non si debbano ripetere le argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi appunto alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, di modo che il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto per relationem , per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile Cass. n. 7943 del 2007 . 4. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 4.1. In più occasioni la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, per controversie analoghe promosse nei confronti della medesima azienda, che nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, è consentito alla stessa contrattazione determinare l'assetto degli interessi nel senso che il superamento dell'orario contrattuale fino al limite di quello legale non debba essere compensato secondo la disciplina del lavoro straordinario. 4.2. In particolare, secondo tale consolidato orientamento, formatosi in controversie aventi ad oggetto identiche pretese avanzate da dipendenti dell'AMA Cass. n. 2245 del 1.2.2006 conf. Cass. n. 22233 del 17.10.2006, Cass. n. 23032 del 26.10.2006, Cass. n. 26899 del 15.12.2006, Cass. n. 27032 del 18.12.2006, Cass. n. 27033 del 18.12.2006 e, più recentemente, Cass. nn. 1080, 1199 1572, 5934, 8140,9132, 15063, 18106 del 2008 , in tema di compenso per lavoro straordinario, la regola di cui all'articolo 5 r.d. legge n. 692 del 1923 secondo cui la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di lavoro prevista dall'articolo 1 dello stesso r.d. legge in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali ne consegue che nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva, in base all'articolo 2108 cod. civ., fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore alle otto ore giornaliere e alle quarantotto ore settimanali, il compenso deve essere sempre corrisposto, ma eventualmente anche in misura inferiore al dieci per cento della paga ordinaria nella specie, la maggiorazione del 30 per cento per straordinario diurno e del 50 per cento per lo straordinario notturno, calcolato sulla paga base, scatti di anzianità, indennità di contingenza e indennità contrattuali, previste dal CCNL dei lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana . 4.3. Tale disciplina collettiva in materia di compenso per lavoro straordinario non risulta in contrasto con la Carta Sociale Europea che all'articolo 4, primo comma, prevede che le Parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario, ad eccezione di alcuni casi particolari11 la normativa comunitaria, così come la Convenzione OIL, va riferita all'orario straordinario come tale considerato dalla legislazione statale, non già a quello contrattuale v. tra le altre Cass. 27032/2006, 27033/2006, 8140/2008 cit. . 4.4. Inoltre, con riferimento al parametro stabilito dall'articolo 36 Cost., è principio consolidato, ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 22 novembre 2002, quello per cui la proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferita non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa con il corollario secondo cui il silenzio dell'articolo 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale v. Corte Cost. sent. 22-11-2002 n. 470, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 5, del d.l. 19-9-92 n. 384, conv. nella L. 14-11-92 n. 438 . 4.5. Quanto alle modalità di determinazione di tale maggiorazione, esse non possono che essere individuate nella contrattazione collettiva, poiché, se il lavoro straordinario è individuato come tale esclusivamente dalla fonte pattizia, non può poi negarsi a quest'ultima il potere di regolamentare l'istituto anche sotto tale aspetto. Ne deriva che restano ininfluenti le considerazioni dirette a dimostrare che la retribuzione omnicomprensiva è superiore rispetto a quella riconosciuta contrattualmente per lo straordinario, dovendo il rispetto del principio di cui all'articolo 2108 c.c. essere verificato sulla base del concetto di retribuzione così come definito dalla contrattazione collettiva e non includendo nella retribuzione voci che sono estranee allo stesso concetto di retribuzione convenzionale. 5. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall'articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. 5.1. Inoltre, deve rilevarsi, sempre in limine, l'improcedibilità ex articolo 369 c.p.c., non essendo stato riprodotto interamente il CCNL di settore e non essendo indicata la sede processuale in cui Io stesso sarebbe rinvenibile cfr. Cass. S.U. 20075 del 2010 e 22726 del 2011 . 5.2. A ciò aggiungasi ulteriormente che la questione interpretativa posta con il quesito di diritto potrebbe riguardare solo il compenso dovuto per le festività diverse da quelle nazionali coincidenti con la domenica valendo per le altre la nozione omnicomprensiva di origine legale, come chiarito da Cass. nn. 30 e 31 del 2011 ed in proposito deve rilevarsi che il motivo difetta di autosufficienza, limitandosi ad affermare che la sentenza impugnata ha riconosciuto differenze retributive rivendicate per festività coincidenti con la domenica, mentre gravava sull'odierna ricorrente incidentale fornire a questa Corte tutti gli elementi idonei a far comprendere a quali festività fosse riferibile la somma, riconosciuta in primo grado con sentenza confermata sul punto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. 6. Il secondo motivo del ricorso incidentale, seppure formulato sub specie vizio di motivazione, attiene in effetti alla interpretazione della normativa contrattuale di riferimento, quale operata dalla Corte di appello, e quindi soggiace ai medesimi effetti del primo motivo. 7. In conclusione, va respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l'incidentale. 8. Stante l'esito delle opposte impugnazioni, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale compensa le spese.