I sindacati sono tutti uguali

L’esercizio del diritto a permessi sindacali retribuiti, previsto dall’art. 30 Stat. lav., non è escluso dalla mancanza di disposizioni contrattuali collettive in tema di quantificazione delle assenze, in quanto, in tale ipotesi, va regolato con accordi individuali oppure dal giudice in conformità agli usi e all’equità.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15083, depositata il 17 luglio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Trento, confermando la sentenza di primo grado, negava il diritto di talune OO.SS. - costituite esclusivamente fra lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina - ai permessi retribuiti previsti dall’articolo 30 Stat. lav. In particolare, ad avviso dei giudici di merito, il combinato disposto dell’articolo 5 bis , d.l. n. 148/93 a mente del quale nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9, d.P.R. n. 58/78, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dell’articolo 30 Stat. lav., attribuiva il solo diritto ad essere ammessi a partecipare alla contrattazione che servisse a dare un contenuto concreto alla disciplina generale fissata dalla norma statutaria in punto di permessi retribuiti e non, come invece sostenuto dalle ricorrenti, un’estensione automatica delle norme applicate alle OO.SS. aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Contro tale pronuncia le OO.SS. ricorrevano alla Corte di Cassazione articolando, per quanto qui interessa, un unico motivo. Una O.S. vale l’altra. In particolare, ad avviso delle ricorrenti, il summenzionato articolo 5 bis , d.l. n. 148/93 doveva essere interpretato in maniera costituzionalmente orientata, con conseguente estensione nei loro confronti del monte ore previsto dal CCNL in vigore. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. Preliminarmente, la Corte rileva come la rappresentatività delle OO.SS. dei lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina - disciplinata, oltre che dal summenzionato D.L. n. 148/1993, anche dall’articolo 9 del DPR n. 58/1978 - costituisca attuazione della tutela delle minoranze linguistiche, che la Costituzione colloca tra i compiti fondamentali della Repubblica. Valore che, ad avviso della Cassazione, è primario dell’ordinamento giuridico, principio fondamentale della Repubblica che, pur destinato ad essere specificato da norme volte a dare ad esso attuazione, risulta comunque autonomamente dotato di un proprio valore giuridico, capace anche di realizzazioni immediate ed indipendenti . Le norme devono essere interpretate secondo Costituzione. Su questa premessa, la Corte ribadisce il principio di c.d. supremazia costituzionale”, per il quale eventuali incertezze di lettura di una norma devono risolversi scegliendo, tra più soluzioni astrattamente possibili, quella che rende la disposizione conforme a Costituzione. Ragion per cui, nel caso in esame, i diritti e le prerogative riconosciute da un contratto collettivo nazionale di lavoro a determinati sindacati vanno estesi alle associazioni sindacali di cui all’articolo 9, d.P.R. n. 58/78, che non siano compresi tra i soggetti stipulanti, indipendentemente dalle ragioni per le quali l’autonomia collettiva si è così determinata , in quanto una lettura diversa della norma finirebbe per svuotarla di reali contenuti . L’estensione di un diritto è automatica Alla luce di tali principi, l’interpretazione offerta dai giudici di merito risultava priva di alcun riscontro normativo, in quanto, ai fini dell’operatività del citato articolo 5 bis , è sufficiente che sussistano diritti e prerogative riconosciute da una fonte collettiva alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con conseguente estensione alle OO.SS. delle minoranze linguistiche. Non v’è poi dubbio, prosegue la Corte, che una disciplina collettiva che attribuisca ad una associazione sindacale un numero di ore di permesso conferisca diritti e prerogative” autonome e ben diverse rispetto al potere di sedersi ad un tavolo di trattativa con l’azienda per ottenere lo stesso trattamento , in quanto le due posizioni soggettive di cui l’associazione sindacale è astrattamente titolare sono evidentemente differenti e non si vede ragione perché la seconda debba assorbire ed escludere la prima .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 maggio – 17 luglio 2015, n. 15083 Presidente Macioce – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1. - Con ricorso ex art. 28 della l. n. 300 dei 1970 al giudice del lavoro di Bolzano la ASGB/USAS - Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftbund - Unione dei sindacati autonomi Sudtirolesi nonchè la ASGB/USAS - Offentlicher Dienst - Settore Impiego Pubblico - associazione sindacale aderente all'ASGB/USAS d'ora in avanti OO.SS. , costituite esclusivamente fra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, convennero Poste Italiane Spa per sentir dichiarare che erano titolari dei diritti previsti dagli artt. 23, 24 e 30 dello S.d.L. e di conseguenza sentir accertare il comportamento antisindacale della società, consistente in comportamenti diretti ad impedire e limitare l'esercizio della libertà ed attività sindacale, e condannare la medesima a riconoscere e rendere esercitabili in favore delle OO.SS. ricorrenti i diritti scaturenti dal CCNL, ed in particolare il diritto ai permessi sindacali nel monte ore come da accordo del 28 gennaio 1999, integralmente richiamato dal nuovo CCNL del 10 gennaio 2001, nonché a quelli non concessi negli anni precedenti, oltre risarcimento del danno e spese. Il decreto di accoglimento dei ricorso per la repressione della condotta antisindacale, in seguito ad opposizione della società, è stato poi annullato dal giudice monocratico, con decisione successivamente confermata con sentenza dei 15 aprile 2008 della Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, che ha poi ritenuto assorbito l'appello incidentale delle Poste. La Corte territoriale - in estrema sintesi - ha ritenuto che, dal combinato disposto dell'art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, e dell'art. 30 della l. n. 300 del 1970, derivasse in favore dei sindacati istanti il solo diritto ad essere ammessi a partecipare alla contrattazione che servisse a dare un contenuto concreto alla disciplina generale fissata dalla norma statutaria in punto di permessi retribuiti non poteva invece pretendersi un effetto estensivo che automaticamente attribuisse alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche tedesca e ladina una disciplina collettiva meramente attuativa siglata dai sindacati maggiormente rappresentativi su base nazionale. Le OO.SS. appellanti, dunque, avrebbero dovuto concretizzare l'astratto diritto che già la legge riconosceva loro, mediante stipulazione di una pattuizione collettiva che concretamente determinasse la misura dei permessi. 2. - Per la cassazione di tale sentenza le organizzazioni sindacali in epigrafe hanno proposto ricorso dei 9 aprile 2009 articolato in tre motivi. Poste Italiane Spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione 3. - I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati con il primo motivo, denunciando violazioni di legge e di contrattazione collettiva, si interroga la Corte sul se l'art. 5 bis del d.l. n. 148 dei 1993, conv. in legge dall'art. 1 della l. n. 236 del 1993, deve essere interpretato in base al principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme all'art. 6 della Costituzione e se in base a quanto stabilito da tale norma e dai CCNL del 1994 art. 10 , 2001 art. 20 e dei 2003 art. 17 per il personale di Poste Italiane Spa, nonché dell'accordo dd. 28.01.99, unico diritto per le associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina è quello di essere convocati per concordare il monte ore dei permessi sindacali o se i permessi sindacali si estendono a tali sindacati automaticamente nel monte ore previsto dal CCNL in vigore ed in particolare in quelli del 2001 e 2003 e accordi integrativi dd. 28.01.99 e successivi con il secondo mezzo di gravame si lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, in ordine alla domanda subordinata avanzata dalle organizzazioni sindacali di condanna della società a riconoscere i permessi dalla data di presentazione del ricorso al 30 ottobre 2006 con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e/ o 92 c.p.c. e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva compensato le spese. 4. - Il primo motivo di ricorso, concluso da quesito di diritto idoneo nonostante quanto eccepito dalla controricorrente - poiché isolato dallo svolgimento delle argomentazioni a sostegno e ben delimitato nella forma, con chiaro riferimento alle norme applicabili, sia di legge che di contratto collettivo, e con adeguata individuazione della fattispecie concreta, è fondato. 4.1. - Opportuna una preliminare ricognizione - nei limiti che qui interessano - della legislazione di sostegno dei sindacati di lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina. L'art. 9 del d.P.R. n. 58 del 1978, recante Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali , stabilisce Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla L. 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La maggiore rappresentatività della confederazione beneficiaria è soggetta ad una procedura di accertamento su cui v. Cass. SS.UU. n. 9026 del 2009 , ma nella specie tale qualità non è in contestazione per le OO.SS. ricorrenti. L'art. 5-bis del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, aggiunge Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui al D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, art. 9, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale . 4.2. - La descritta disciplina è stata interpretata da questa Corte Cass. n. 10848 del 2008 con una approfondita pronuncia, peraltro intervenuta tra le stesse parti attualmente in contesa, che merita di essere ribadita, in quanto pienamente condivisibile, nei suoi passaggi essenziali. Le norme sopra riportate costituiscono attuazione della tutela delle minoranze linguistiche che la Costituzione colloca tra i compiti fondamentali della Repubblica art. 6 . Si tratta indiscutibilmente di un valore primario dell'ordinamento giuridico, principio fondamentale della Repubblica che, pur destinato ad essere specificato da norme volte a dare ad esso attuazione, risulta comunque autonomamente dotato di un proprio valore giuridico, capace anche di realizzazioni immediate e indipendenti. Lo dimostra sia la sedes materiae della norma, sia l'evidente collegamento con gli artt. 2 e 3 Cost., stante la garanzia della sfera di protezione, in termini di tutela positiva, non per il singolo in quanto cittadino, bensì al gruppo quale minoranza, e di attuazione effettiva del principio di uguaglianza. La premessa è funzionale all'affermazione che, nell'interpretazione di tali norme, opera il criterio, più volte precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il quale eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone aü'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione v., per tutte, C. cost. n. 198 del 2003 . Ciò posto - secondo Cass. n. 10848/2006 cit. - l'art. 9 del d.P.R. n. 58 del 1978 ha sancito l'equiparazione ope legis delle confederazioni maggiormente rappresentative tra i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale l'art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, ha aggiunto l'estensione dei diritti e delle prerogative riconosciute dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale . In particolare, avuto riguardo all'interpretazione della seconda norma, oggetto specifico anche della presente controversia, la sentenza richiamata ha sancito che i diritti e le prerogative riconosciute da un contratto collettivo nazionale di lavoro a determinati sindacati vanno estesi alle associazioni sindacali, di cui al D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, art. 9, che non siano compresi tra i soggetti stipulanti, indipendentemente dalle ragioni per le quali l'autonomia collettiva si è così determinata , precisando che una lettura diversa della norma finirebbe per svuotarla di reali contenuti . 4.3. - Alla stregua dei principi così autorevolmente espressi da questa Corte non può essere condivisa la lettura riduttiva offerta dall'Appello distrettuale alla fattispecie oggetto del suo giudizio. Secondo la sentenza impugnata dal combinato disposto del menzionato art. 5 bis e dell'art. 30 S.d.L. deriva in favore delle organizzazioni sindacali appellanti il solo diritto ad essere ammessi a partecipare a quella contrattazione che serve a dare contenuto concreto alla disciplina generale fissata nell'art. 30 S.d.L. , ma non a pretendere l'effetto estensivo di una disciplina collettiva meramente attuativa con cui ciascuna organizzazione ha definito il numero e la modalità di fruizione dei permessi sindacali di cui si tratta . Tale distinzione appare artificiosa e non trova riscontro nelle disposizioni applicabili alla fattispecie, per come interpretate da questa Corte. Al fine dell'operatività dell'art. 5 bis più volte citato è sufficiente che sussistano diritti e prerogative riconosciute da una fonte collettiva nazionale alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale perché tali diritti e prerogative siano ope legis estesi alle associazioni sindacali appartenenti alle minoranze tedesche e ladine, di cui al d.P.R. n. 58 del 1978, che non siano comprese tra i soggetti stipulanti ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali l'autonomia collettiva si è così determinata, atteso che una diversa interpretazione della norma la svuoterebbe di reali contenuti. Non c'è dubbio, poi, che una disciplina collettiva che attribuisca ad una associazione sindacale un certo numero di ore di permesso conferisce diritti e prerogative autonome e ben diverse rispetto al potere di sedersi ad un tavolo di trattativa con l'azienda per ottenere lo stesso trattamento. Le due posizioni soggettive di cui l'associazione sindacale è astrattamente titolare sono evidentemente differenti e non si vede ragione perché la seconda debba assorbire ed escludere la prima. Inoltre erra la sentenza impugnata laddove ritiene che il diritto ad ottenere la misura dei permessi di cui all'art. 30 S.d.L. sia subordinato alla stipulazione della pattuizione collettiva , al quale strumento necessariamente le associazioni sindacali ricorrenti dovrebbero ricorrere onde concretizzare l'astratto diritto che la legge riconosce loro . Invero può ritenersi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio a termini del quale l'esercizio del diritto a permessi retributivi, previsto dall'art. 30 S.d.L. non è escluso, atteso il carattere precettivo e non solo programmatico della disposizione, dalla mancanza di disposizioni contrattuali collettive in tema di quantificazione delle assenze, ma va in tale caso regolato o con accordi individuali oppure, secondo i principi generali articolo 1374 del codice civile , dal giudice in conformità agli usi o all'equità, nel rispetto dell'obbligo reciproco di correttezza delle parti articolo 1175 dello stesso codice , rapportato alle finalità della norma, e con eventuale riferimento orientativo a discipline contrattuali anche precedenti, ovvero non regolanti il caso o il settore specifico ma concernenti situazioni analoghe, nonché con riguardo a quanto la stessa legge, con gli articoli 23 e 24, stabilisce in via minimale per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali Cass. n. 3430 del 1989 Cass. n. 11759 del 2003 Cass. n. 12105 del 2004 . Nella fattispecie che ci occupa la quantificazione è ope legis effettuata mediante estensione automatica dei monte ore pattuito con le confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Infine, l'esegesi qui patrocinata è coerente con il canone interpretativo richiamato in premessa, per cui ogni residua incertezza di lettura è dissolta adottando il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme, nel caso, alla tutela delle minoranze linguistiche garantite dalla Costituzione. 5. - Conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e provvederà anche alla regolazione delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, anche per la regolazione delle spese dichiara assorbito il secondo e terzo motivo di ricorso.