L’amministratore di una società è coniuge del socio dell’altra società: coincidenza di assetti proprietari … e agevolazioni negate

Il riconoscimento dei benefici contributivi, previsti dall'art. 8, l. n. 223/91 in favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità, è escluso ove ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti tra l'impresa che effettua le nuove assunzioni e quella che ha proceduto ai licenziamenti, dovendosi intendere tale locuzione riferita a tutte le situazioni che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra, senza che, in tale evenienza, il rapporto di lavoro possa essere considerato nuovo ai fini contributivi.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13583, pubblicata il 2 luglio 2015. La vicenda esaminata. A seguito di verifica ispettiva, l’INPS richiedeva a una società che aveva proceduto all’assunzione di dipendenti in mobilità, licenziati da altra azienda, le differenze contributive non versate. Riteneva l’ente previdenziale non spettanti le agevolazioni contributive previste dall’art. 8 comma 4, l. n. 223/91. L’azienda proponeva opposizione alla cartella esattoriale. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e annullava la cartella. Proposto appello da parte dell’Inps, la Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado, rigettando l’opposizione originariamente proposta e dichiarando dovute le somme azionate dall’Inps. Proponeva così ricorso in Cassazione l’azienda. Le agevolazioni contributive previste dall’art. 8,l. n. 223/91. L’azienda ricorrente ha ritenuto poter godere dei benefici previsti dall’art. 8, l. n. 223/91 che ricordiamo ai lettori, è stato abrogato dalla l. n. 92/12, con decorrenza dal 1/1/2017 ,avendo proceduto all’assunzione di lavoratori in mobilità, licenziati da altra azienda. La norma invocata, al comma 4, così prevede Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. . e le condizioni poste dal successivo comma 4 bis, l. n. 223/91. Le agevolazioni contributive spettano a condizione che non vi sia tra l’azienda di provenienza dei lavoratori e quella che procede alle assunzioni, una sostanziale coincidenza di assetto proprietario. Così la norma Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative Coincidenza di assetti proprietari, concetto diverso da proprietà in senso stretto. La Corte d’Appello, nella sentenza impugnata, ha ritenuto non spettanti gli sgravi contributivi poiché ha ravvisato una coincidenza dell’assetto proprietario tra le due aziende. In particolare, è stato evidenziato che di entrambe le società era socio un medesimo soggetto l’amministratore e altro socio della società ricorrente era coniuge del socio della società che aveva adottato i licenziamenti. Da qui, la sostanziale identità di assetti proprietari. La Suprema Corte condivide le motivazioni rese dalla Corte territoriale. Infatti, motivano i Giudici di legittimità, il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, l. n. 223/91, in favore delle imprese che assumono personale dipendente in mobilità, presuppone che queste ultime non abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti, come deriva ove esistano rapporti di coniugio o di parentela. In ogni caso, deve essere insussistente un collegamento o controllo tra le due imprese che si traduca in operazioni coordinate, anche di ristrutturazione complessiva, con spostamento di parte della forza lavoro dall'una all'altra impresa ed esclusione di un reale incremento della forza complessivamente occupata. Da ciò consegue, secondo il Supremo Collegio, che l’onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gravi sull'impresa, che, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, invochi il diritto al riconoscimento dei benefici. E dunque, nel caso in decisione, la Corte d’Appello ha ritenuto, con motivazione corretta ed immune da vizi, l’esistenza di elementi di continuità fra assetti proprietari delle due aziende e dunque la non spettanza dei benefici contributivi richiesti. Con rigetto del ricorso proposto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 marzo – 2 luglio 2015, n. 13583 Presidente De Cesare – Relatore Tricomi Svolgimento del processo 1. La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza n. 887/08, pronunciando sull'impugnazione proposta dall'INPS, in proprio e quale mandatario speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, SCCI spa, nei confronti della società Naturcom srl in liquidazione, ed Equitalia Perugia già SOR.IT. spa, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Perugia, in riforma di quest'ultima rigettava l'opposizione a cartella esattoriale proposta dalla società Naturcom srl. 2. Detta società aveva adito il Tribunale di Perugia proponendo opposizione alla cartella esattoriale con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 36.383,89. Ed infatti, a seguito di accertamenti ispettivi, l'INPS aveva rilevato che la società aveva goduto di agevolazioni contributive per l'assunzione di quattro lavoratori in mobilità, e che aveva ricevuto in affitto l'azienda da Natura Nova Cosmetics srl., dalla quale gli stessi lavoratori erano stati licenziati. Soci di quest'ultima società erano A.A. e M.I. soci della Naturcom erano S.M.L. , che era anche amministratore - moglie di A.A. , e M.I. pertanto, le due società presentavano assetti societari coincidenti. La società Naturcom srl aveva, quindi, impugnato la cartella sostenendone la illegittimità sia per vizi formali mancata prova sottoscrizione ruolo da parte del funzionario legittimato, inosservanza prescrizioni D.M. n. 321 del 1999, superamento del termine decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, e del termine ex art. 25 dPR n. 602 del 1973 mancata descrizione credito azionato e data consegna del ruolo al concessionario, erronea indicazione del soggetto creditore sia nel merito . 3. Il Tribunale di Perugia aveva rigettato l'eccezione relativa alla tardi vita dell'opposizione, aveva respinto le eccezioni di decadenza, e relative alla regolarità formale della cartella, avanzate dalla opponente, e nel merito, ritenuta infondata la pretesa dell'INPS, aveva accolto l'opposizione annullando la cartella esattoriale. 4. La Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione dell'INPS e rigettava l'appello incidentale della società sia perché non sussistevano le condizione per il diritto agli sgravi, sia perché la proposizione dell’opposizione per vizi formali era tardiva notifica cartella in data 20 febbraio 2004, opposizione in data 17 marzo 2004 . 5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società Naturcom srl in liquidazione, prospettando 6 motivi di ricorso, assistiti dal prescritto quesito di diritto. 6. Resistono con autonomi controricorsi sia l'INPS in proprio e quale mandatario speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, SCCI spa, che Equitalia Perugia già SOR.IT. spa Equitalia ha dedotto in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva. 7. La società ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. In via preliminare, deve rilevarsi che sussiste la legittimazione passiva di Equitalia Perugia già SOR.IT. spa, in quanto l'opposizione alla cartella veniva proposta anche per vizi formali della stessa. 2. I primi due motivi di ricorso censurano, il primo per violazione di legge art. 8 della legge n. 223 del 1991 e art. 2697 cc , il secondo per vizio di motivazione, la statuizione della Corte d'Appello che ha ritenuto non sussistenti i requisiti di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991, aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative . La Corte d'Appello, premessa la sostanziale coincidenza dell'assetto societario delle due società, aveva disatteso la tesi del Tribunale, secondo cui l’INPS non aveva evidenziato alcunché circa l'intervallo di tempo intercorso tra la messa in mobilità e l'assunzione poiché nel verbale di accertamento risultava solo che le assunzioni avvenivano il 1 febbraio 2001, mentre nulla era riferito circa la data dei licenziamenti. Ad avviso del giudice di secondo grado poiché l'INPS aveva sempre sostenuto che la società Naturcom srl non poteva assumere i dipendenti in questione per carenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4-bis della legge n. 233 del 1991, l'onere della prova sarebbe gravato sull'Istituto in presenza di contestazioni della società, ma poiché quest'ultima non aveva rilevato alcunché sul mancato rispetto del requisito temporale, e non contestava che le assunzioni erano avvenute oltre i sei mesi, nessun onere probatorio doveva assolvere l'INPS. Peraltro, dal libro matricola agli atti risultava che i licenziamenti erano avvenuti il 31 ottobre 2000 e le assunzioni il 1 febbraio 2001. Assume la ricorrente che grava sull'INPS, quale attore sostanziale, provare la sussistenza di tutti i presupposti per la fondatezza della propria pretesa e che essa Naturcom, con l'atto di opposizione, aveva dedotto che le assunzioni erano avvenute solo dopo diversi mesi dal licenziamento. Pertanto, la Corte d'Appello aveva invertito l'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 cpc, con una motivazione non adeguata. 3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell'art. 8, della legge n. 223 del 1991. Contraddittorietà ed insufficiente motivazione su un punto controverso della causa. La ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello che ha ritenuto sostanzialmente coincidenti gli assetti proprietari delle due società. Ed infatti, Naturcom aveva una compagine sociale diversa dalla società Natura Nova, come diverso era il legale rappresentante. La maggioranza delle quote il 76% era nella titolarità di S.M.L. che era anche l'Amministratore unico , che non aveva alcuna quota né alcuna carica nella Natura Nova. Né il rapporto di coniugo tra la S. e l'A. socio della Natura Nova poteva di per sé far ritenere la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari. Né, come invece ritenuto dalla Corte d'Appello, vi era un'operazione coordinata di ristrutturazione, poiché dei dieci dipendenti licenziati da Natura Nova, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia, solo quattro erano stati riassunti, dopo vari mesi dal licenziamento, da Naturcom. 4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati. 4.1. La Corte d'Appello ha affermato la sussistenza di un'unica compagine proprietaria, in grado di compiere un'operazione coordinata di ristrutturazione, in ragione di una sostanziale coincidenza dell'assetto proprietario, atteso che, nella specie, anche in presenza di differenziazioni nella compagine del capitale, poteva presumersi una proprietà sostanzialmente comune considerato che i soci S. e A. facevano parte dello stesso nucleo familiare. 4.2. L'art. 8. comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991, ha lo scopo di ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente e indebitamente le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore al fine di facilitare il collocamento dei lavoratori coinvolti da provvedimenti di riduzione di personale, nonché di evitare che i benefici relativi a dette agevolazioni finissero per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, che pur eventualmente non giustificate esclusivamente dall'intento di lucrare il beneficio di legge, fossero impropriamente influenzate da tale prospettiva, determinando così un'utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza. La corresponsione dei benefici è, quindi, condizionata alla inesistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti fra l'impresa che licenzia e quella che assume, così come alla inesistenza di un rapporto di collegamento o controllo. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono ritenersi tutti quelli che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda, e la loro assunzione da parte dell'altra Cass., sentenza n. 9532 del 2002, sentenza n. 8988 del 2008, ordinanza n. 16288 del 2011 . Gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono, pertanto, qualcosa di diverso rispetto al concetto di proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato. La norma richiede quindi una indagine sostanziale, per cui quando l'impresa presenti un assetto proprietario sostanzialmente coincidente - nel senso sopra indicato - implicando ciò un collegamento o controllo con l'impresa precedente, il rapporto di lavoro non viene considerato nuovo agli effetti contributivi. Si tratta di indagine in fatto, mediante la quale il giudice accerta se tra impresa che ha proceduto al licenziamento e impresa che ha assunto la forza lavoro, sussista o meno una sostanziale diversità Cass., n. 2164 del 2009 . 4.3. Orbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato, con motivazione adeguata, l'esistenza di elementi di continuità fra gli assetti proprietari, intesi nel predetto senso atecnico, concludendo per la non spettanza dei benefici contributivi richiesti. Ed infatti la circostanza del rapporto di coniugio tra la socia/amministratore S. dell'una società e il socio A. dell'altra società, la presenza in entrambe le società dell'altro socio della Natura Nova, il numero ridotto dei soci, offre argomenti adeguati alla statuizione adottata. 4.4. Con riguardo alla decisione sul requisito temporale, analogamente, congrua e corretta è la decisione della Corte d'Appello circa il governo dell'onere della prova, atteso che grava sull'impresa che intende far valere in giudizio il diritto ai benefici contributivi, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei relativi requisiti, e ciò anche mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o di fatti dai quali trarre presunzioni circa la insussistenza del fatto negativo Cass., n. 5427 del 2002 n. 18487 del 2003 n. 23229 del 2004 . Nella specie, la determinazione del lasso di tempo tra licenziamento ed assunzione si è avvalsa delle attestazioni del libro matricola, non contestate dall'odierna ricorrente, che si è limitata a richiamare il verbale ispettivo, che indicava solo la seconda data di assunzione e non la prima, peraltro, come accertato, risultante dal libro matricola. 5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cc. Assume la ricorrente che erroneamente la Corte d'Appello ha ravvisato la sussistenza di un trasferimento di azienda atteso che non vi era la prova che la Naturcom avesse preso in affitto dalla Natura Nova le relative attrezzature non veniva dedotta la traslazione dell'avviamento o dei segni distintivi della società asseritamente cedente solo una minima parte dei lavoratori della Natura Nova veniva assunta da Naturcom. 6. Con il quinto motivo di ricorso è censurata la statuizione relativa alla sussistenza del trasferimento d'azienda sotto il profilo del vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione. 7. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. Trattasi, invero, di argomentazione svolta ad abundantiam”. Ed infatti, la ratio della decisione della Corte d'Appello va ravvisata nella ritenuta coincidenza degli assetti proprietari delle due società, e in tale prospettiva, senza che venisse configurata una cessione di azienda, assumevano rilievo nella motivazione il contratto di affitto intervenuto tra le parti, lo svolgimento dell'attività aziendale della nuova società nello stabilimento di proprietà della Natura Nova Cosmetics per la produzione degli stessi prodotti, circostanze, peraltro, genericamente contestate. 8. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cpc. La Corte d'Appello erroneamente avrebbe ritenuto che le contestazioni di carattere formale dovessero qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e che, quindi, dovevano essere proposte entro 15 giorni dalla notifica della cartella. Trattasi, infatti, di opposizione all'esecuzione, in quanto le doglianze finiscono con l'incidere sulla legittimità del titolo e quindi sull'astratto diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. 9. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove, come nella specie, sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie . Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni art. 617 cpc, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge n. 80 del 2005 dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto Cass., S.U., n. 1987 del 2012, Cass., n. 25208 del 2009, n. 25757 del 2008 . 10. Il ricorso deve essere rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro cento per esborsi, Euro duemilacinquecento per compensi professionali, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti costituite.