Numero decisivo per la tutela del licenziamento: i parenti sono dipendenti?

Nel caso di datore di lavoro organizzato in forma societaria, non sono configurabili rapporti di parentela che escludano alcuni dipendenti dal numero rilevante ai fini del riconoscimento della tutela reale.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13281, depositata il 26 giugno 2015. Il caso. La Corte d’appello de L’Aquila, dichiarando illegittimo un licenziamento, condannava una società alla reintegrazione del dipendente ed al risarcimento del danno. Secondo i giudici, il licenziamento intimato in conseguenza della diminuzione dell’attività era privo di giusta causa, in quanto non era stata provata la connessione di tale riduzione di attività con il posto occupato dal lavoratore. Inoltre, la Corte giudicava irrilevante l’impossibilità di repechage . Infine, riguardo alla tutela reale, i giudici consideravano che la società non avesse provato la consistenza numerica ai fini dell’individuazione della tutela applicabile, dovendo includersi nel numero dei dipendenti anche i parenti dei soci e degli amministratori che costituiscono soggetti diversi dalla società unica datrice di lavoro . La società ricorreva in Cassazione, contestando la pronuncia nella parte in cui era stato ritenuto non provato il nesso tra la diminuzione dell’attività e la posizione lavorativa del dipendente, dopo che gli stessi giudici avevano affermato la sussistenza proprio della diminuzione di attività. In più, riteneva errata l’affermazione secondo cui nel numero dei dipendenti dovevano includersi anche il coniuge ed i parenti stretti del datore di lavoro, senza operare alcuna distinzione sui ruoli ricoperti in seno alla società. Perché proprio quel dipendente? La Corte di Cassazione rileva che i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il licenziamento non per difetto di prova sulla diminuzione della produzione e della conseguente soppressione del posto di lavoro del dipendente, né per una riorganizzazione aziendale, bensì per il difetto di prova sul nesso tra la dedotta diminuzione dell’attività lavorativa che aveva interessato il reparto a cui era addetto il lavoratore e lo specifico licenziamento. In particolare, non era stata giustificata la specifica individuazione di quel lavoratore come destinatario del licenziamento. I giudici di legittimità ritengono che si tratti di una valutazione non sindacabile in sede di legittimità, anche perché la società non aveva dedotto circostanze, sotto il profilo considerato dal giudice di appello, che non sarebbero state considerate o considerate in modo illogico. Numero di dipendenti. Inoltre, la Cassazione ricorda che, nel caso di datore di lavoro organizzato in forma societaria, non sono configurabili rapporti di parentela che escludano alcuni dipendenti dal numero rilevante ai fini del riconoscimento della tutela reale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 marzo – 26 giugno 2015, n. 13281 Presidente Stile – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza pubblicata il 29 maggio 2012 la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza dei Tribunale di Macerata del 15 giugno 2010, che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato ad A.D., ha condannato la Stampi Style di T.G. & amp C. s.n.c. alla reintegrazione dell'A. ed al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione dalla data dell'illegittimo licenziamento, con detrazione del guadagno alternativo sostituivo, confermando la dichiarazione di illegittimità del licenziamento. La Corte territoriale ha considerato privo di giusta causa il licenziamento intimato in conseguenza della diminuzione dell'attività programmazione e stampi Cam Cad non essendo provata la connessione di tale riduzione di attività cori il posto occupato dall'A., ed irrilevante l'impossibilità di repechage. In ordine alla tutela reale la Corte territoriale ha considerato che la società datrice di lavoro, a cui incombe il relativo onere probatorio, non ha provato la sua consistenza numerica ai fini dell'applicazione di tale tutela, dovendosi considerare nel numero dei dipendenti anche i parenti ,dei soci e degli amministratori che costituiscono soggetti diversi dalla società unica datrice di lavoro. La Stampi Style di T.G. & amp C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi. Resiste l'A. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 3 della legge 604 del 1966 e 18 della legge 300 del 1970 travisamento del fatto, omesso, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi per la controversia ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si sostiene che la sentenza impugnata afferma la sussistenza dei motivo di licenziamento costituito dalla diminuzione dell'attività presso il reparto programmazione e stampi Cam Cad ma contraddittoriamente ritiene non provato il nesso con la posizione lavorativa dell'A. che, in realtà, sarebbe stato provvisoriamente trasferito ad altro reparto, proprio per la diminuzione dell'attività di quello a cui era addetto. Inoltre in primo grado sarebbe stata fornita la prova testimoniale dell'assunto della ricorrente. La stessa ricorrente rileva inoltre, che l'art. 3 della legge 604 del 1966 comprende, fra le ipotesi che legittimano il licenziamento, anche il riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 18 legge 300 del 1970, 21 numero 7 della legge 56 del 1987, travisamento del fatto, omesso, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi per la controversia ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si lamenta che non sarebbe stata considerata la prova fornita sul numero dei dipendenti costituita dal libro matricola, e si contesta l'affermazione per cui nello stesso numero dei dipendenti dovrebbero includersi anche il coniuge ed i parenti stretti del datore di lavoro senza operare alcune distinzione sui ruoli ricoperti in seno alla società. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto legittimo il I licenziamento impugnato, non per difetto di prova sulla diminuzione della produzione e della conseguente soppressione del posto di lavoro del'A., né per una riorganizzazione aziendale, ma per il difetto di prova s~nesso fra la dedotta diminuzione dell'attività lavorativa che aveva interessato il reparto a cui era stato addetto l'A. stesso e lo specifico licenziamento in questione. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto noi giustificata la specifica individuazione dell'A. quale destinatario del licenziamento. Trattasi di valutazione non sindgcabile in sede di legittimità, non avendo la ricorrente, d'altra parte, dedotto circostanze che, sotto il suddetto profilo considerato dal , giudice dell'appello, non sarebbero state considerate o sarebbe state considerate in modo illogico. In realtà la ricorrente tratta, nel primo motivo di ricorso, la riorganizzazione aziendale, la soppressione di un posto di lavoro nel reparto c.d., l'obbligo di repechage, tutte circostanze estranee! al thema deciendum. Anche il secondo motivo è infondato. Esattamente è stato considerato, nel caso di datore di lavoro organizzato in forma societaria, non sono configurabili rapporti di parentela che escludano alcuni dipendenti dal numero rilevante ai fini del riconoscimento della tutela reale. Le spese dei presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso Condanna ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 oltre € 3. 500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.