Cieco ma ricco: l’assegno assistenziale deve essere sospeso

Il limite reddituale che costituisce uno dei presupposti per il riconoscimento di trattamenti assistenziali di invalidità civile non è soggetto alla deroga di cui all’art. 8, comma 1 – bis, d.l. n. 463/1983, per cui la sopravvenuta carenza del requisito reddituale comporta la sospensione dell’erogazione della prestazione assistenziale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8066/15 depositata il 21 aprile. Il fatto. La Corte d’appello di Salerno respingeva il gravame proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto all’attore il ripristino del trattamento assistenziale sospeso, affermando che in tema di cecità non trovasse applicazione la causa di sospensione del sopravvenuto supermento del limite reddituale, dal quale il beneficio assistenziale in commento rimane indipendente in quanto diretto al perseguimento di finalità di reinserimento sociale e non di integrazione reddituale. Avverso tale pronuncia ricorre in Cassazione l’INPS, affermando che la normativa invocata dalla controparte art. 8, comma 1 – bis , d.l. n. 463/1983 riguarda esclusivamente l’invalidità pensionabile e non altre prestazioni di natura assistenziale, quale quella per cecità civile prevista dalla l. n. 66/1962 e ss. modifiche. Prestazioni assistenziali e previdenziali. La Cassazione riconosce fondato il ricorso affermando che la Corte di merito ha applicato principi che contrastano con la giurisprudenza di legittimità, confermata in particolare dalle sentenze n. 24192/13 e n. 8752/14 dalle quali risulta che, valorizzando la natura di prestazione assistenziale della pensione per i ciechi assoluti di cui alla l. n. 66/1962, è esclusa l’applicazione alla stessa delle disposizioni dettate in materia di prestazioni previdenziali erogate dall’INPS e a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, aventi quale presupposto non uno stato generico di invalidità, bensì una invalidità lavorativa. In conseguenza, non è possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale per cecità il beneficio riconosciuto a favore dei beneficiari di trattamenti previdenziali che deroga al requisito reddituale. Diversa natura, diversa disciplina. Ribadendo il concetto, i giudici di legittimità affermano che nella sostanza si è in presenza di differenti misure protettive dell’invalidità in cui diverse sono le modalità di finanziamento delle prestazioni . Da un lato, infatti, i trattamenti previdenziali sono alimentati da contributi gravanti su specifici soggetti obbligati e sui datori di lavoro, dall’altro, quelli assistenziali sono finanziati dallo Stato attraverso la fiscalità generale, con la conseguenza che i due territori rimangono concettualmente e giuridicamente ben distinti e questo giustifica trattamenti legislativi differenti in relazioni ai quali va esclusa ogni violazione del principio costituzionale di uguaglianza . In conclusione, posto che la pronuncia impugnata erroneamente valutava la situazione reddituale dell’assistito, il ricorso merita accoglimento. Non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione decide il merito della causa rigettando la domanda originaria dell’assistito.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 11 marzo – 21 aprile 2015, n. 8066 Presidente Curzio – Relatore Arienzo Fatto e diritto La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio dell'11 marzo 2015, ai sensi dell'ari 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 26.2.2013, respingeva il gravame dell'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di L.A. , inteso al ripristino del trattamento pensionistico sospeso, osservando che la previsione dell'art. 8, comma 1 bis, del d.l. 463/1983, richiamante l'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, ed in particolare del requisito reddituale, perseguiva la finalità di favorire il reinserimento sociale degli stessi, non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa e che la limitazione concerneva la sola possibilità di conseguire l'integrazione al minimo della pensione, non essendo limitativa della erogazione della prestazione a calcolo. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi. Il L. è rimasto intimato. Con il primo motivo, l'INPS denunzia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'ari 68 della legge 30.4.1969 n. 153, degli arti 6 e 8 del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11.11.1983 n. 638, dell'ari 12 delle Preleggi, osservando che la normativa richiamata riguarda esclusivamente l'invalidità pensionabile c.d. invalidità INPS e non può quindi trovare applicazione nell'ipotesi di riconoscimento di prestazioni di natura assistenziale - quale la pensione in favore dei ciechi civili prevista dalla legge 10.2.1962 n. 66, e ss. integrazioni e modificazioni - che, per loro natura, non possono usufruire dell'istituto dell'integrazione al trattamento minimo e che tutte tali disposizioni fanno riferimento al sistema dell'assicurazione generale obbligatoria e non alle prestazioni assistenziali, laddove si riferiscono all'invalido assicurato ed al pensionato nel prevedere la sospensione della pensione nell'ipotesi di percezione di reddito superiore ai limiti previsti. Alla luce di ciò l'interpretazione estensiva del dato normativo operata dalla Corte di merito si pone, secondo il ricorrente, come travisamento della volontà del legislatore e ne altera il contenuto precettivo. Anche la sentenza della S. C. a s. u. n. 3814/2005, definendo l'art. 68 della l. 153/69 norma specialissima e di stretta interpretazione limita l'irrilevanza del reddito derivante al cieco da lavoro subordinato alla fattispecie del mantenimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo di una prestazione già corrisposta ed erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, laddove il caso in esame ha ad oggetto una prestazione che non può essere investita dal problema dell'integrazione al trattamento minimo, perché la pensione di cieco civile non può avere tale integrazione, non essendo commisurata ai contributi. Chiede pertanto, con tale motivo, affermarsi che il combinato disposto degli artt. 68, primo comma l. 153/69, 6 e 8 comma 1 bis d.l. 463 del 1983 che deroga, in favore dei non vedenti, al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità col reddito, non è applicabile ai ciechi titolari di pensione di invalidità civile prevista dalla l. 10.2.1962 n. 66 e ss. modifiche e integrazioni. Con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. 66 del 10.2.1962, degli artt. 1 e 5 della l. 382/1970, degli artt. 5 e 6 del d.l. n. 30 del 2.3.1974 convertito dalla legge n. 114 del 16.4.1974, dell'ari 14 septies della l. 33/1980 nell'interpretazione autentica data dall'art. 1 della legge 8.10.1984 n. 660, tutti in relazione all'ari 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, se la sussistenza di uno stato di bisogno è un presupposto per l'insorgere del diritto alla pensione non reversibile di cui alla legge 66/62, non possibile estendere la deroga, prevista dal legislatore per le pensioni invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, al generale divieto di cumulo della pensione di invalido con il reddito, essendo chiara la finalità di consentire al pensionato di invalidità a carico dell'AGO di conservare la pensione già ottenuta in virtù del versamento di contributi previdenziali. Il ricorso è fondato. La Corte di merito ha applicato principi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che, nella recente decisione n. 24192 del 25 ottobre 2013 e nella successiva 15.4.2014 n. 8752 conforme a Cass. 5 agosto 2000, n. 10335 e Cass. 22 novembre 2001, n. 14811 , valorizzando la natura di prestazione assistenziale della pensione non reversibile per i ciechi assoluti, di cui alla legge n. 66 del 1962 già erogata dall'Opera Nazionale Ciechi Civili, prima della generale attribuzione all'I.N.P.S. anche delle prestazioni di natura assistenziale , ha escluso che ad essa si possano applicare disposizioni quali l'art. 68 della I. n. 153 del 1969 come, del resto, quella di cui all'art. 10, comma 2, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 e l'art. 8, comma primo bis, del d.l. n. 463 del 1983, dettate nella materia delle prestazioni previdenziali erogate dall'I.N.P.S. ed a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, presupponenti un rapporto contributivo in particolare l'art. 9 del R.D.L. n. 636/1939 fa riferimento alla pensione riconosciuta all'invalido a qualsiasi età quando siano maturati determinati requisiti contributivi ed aventi quale presupposto non uno stato di invalidità generica, bensì di invalidità lavorativa, da considerare norme di stretta interpretazione e il cui fondamento è da rinvenirsi nell'ari 38, comma secondo, Costituzione più che nel comma primo dello stesso articolo della Carta fondamentale . E1 stato così affermato in consapevole dissenso rispetto a Cass. n. 15646 del 18 settembre 2012 , che non è possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale nella specie previsto dalla legge n. 66 deh962 il beneficio riconosciuto a favore di chi gode di trattamento previdenziale, con la conseguenza che l'erogazione della pensione di cui a tale legge resta subordinata al permanere del soggetto beneficiario in stato di bisogno. L'indicata sentenza n. 24192 del 2013 ha, inoltre, escluso che possa essere considerato quale precedente specifico la sentenza a Sezioni Unite n. 3814 del 24 febbraio 2005 richiamata dal ricorrente perché resa con riferimento a fattispecie concreta del tutto diversa in quanto afferente all'integrazione al minimo di un trattamento pensionistico disciplinato dagli artt. 68 I. n. 153/69 e 8 d.l. n. 463/83. Questa Corte ritiene di dare continuità ai principi poc'anzi affermati, ritenendo che quanto argomentato nella sentenza della Cassazione a s. u. 3814/2005 conforti l'orientamento richiamato, in quanto l'integrazione al trattamento minimo, seppure correlata alla pensione di natura previdenziale, mira a garantire il minimo vitale, con ciò evidenziandosi la sua natura e funzione assistenziale al pari delle provvidenze di invalidità civile, che, per gravare sul bilancio dello Stato, sono sensibili alla esistenza di redditi dell'assistito superiori ai limiti di legge. Infine, deve rilevarsi come, nella sostanza, si è in presenza di differenti misure protettive dell'invalidità in cui diverse sono le modalità di finanziamento delle prestazioni quelle previdenziali - che trovano fondamento nella previsione di cui all'art. 38 Cost., comma 2 - sono alimentate dai contributi gravanti sugli specifici soggetti obbligati ed i datori di lavoro quelle assistenziali - che fanno capo all'art. 38 Cost., comma 1 - sono finanziate dallo Stato attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Se pure è vero che lo Stato partecipa anche al sostegno della previdenza qualora i mezzi raccolti con i versamenti contributivi siano insufficienti come nel caso della integrazione al minimo , i due territori rimangono concettualmente e giuridicamente ben distinti e questo giustifica trattamenti legislativi differenti in relazione ai quali va esclusa ogni violazione del principio costituzionale di uguaglianza. Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto, evidenziandosi, che nella pronuncia impugnata la valutazione della situazione reddituale evidentemente sfavorevole all'assistito deve ritenersi implicitamente effettuata nel senso della sua irrilevanza, non avendo ragion d'essere, in caso contrario, l'affermazione dell'estensibilità alla prestazione assistenziale di principi validi in materia previdenziale, che presuppongono proprio l'avvenuto superamento dei limiti reddituali - oltre i quali non è configurabile lo stato di bisogno -, ciò che nella specie aveva determinato la revoca della prestazione in sede di revisione. Si propone, pertanto la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari, per quanto detto, ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, 2 co., 2 parte, c.p.c., nel senso del rigetto della domanda del L. , con compensazione delle spese dell'intero processo . Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. L'INPS ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c Orbene, il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e concorda pertanto sull'accoglimento della presente impugnazione, con cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito nei sensi precisati. Nulla va statuito sulle spese, poiché il L. è rimasto intimato. Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'ari 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve rilevarsi, in ragione dell'accoglimento dell'impugnazione, la non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato che è collegato al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384, 2 comma, 2 parte, c.p.c., rigetta la domanda del L. . Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.