Per individuare la retribuzione parametro si deve far riferimento al CCNL sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative in ambito nazionale

In materia di benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali ovvero degli sgravi contributivi, in cui è prevalente il rilievo pubblicistico dei benefici stessi e delle finalità con esse perseguite dal legislatore, di contrasto al fenomeno del lavoro nero, è possibile che il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese sia disciplinato, fatti salvi i diritti fondamentale di cui all’art. 36 Cost., sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale va invece determinata la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. lavoro con la sentenza n. 7781, pubblicata il 16 aprile 2015. Il caso. Un’azienda proponeva opposizione a cartella di pagamento INPS, basata sulla mancanza del diritto a fruire degli sgravi contributivi previsti dalla l. n. 448/1998, erroneamente invocato dall’azienda. Il Tribunale adito accoglieva l’opposizione affermando il diritto del datore di lavoro a godere dei benefici richiesti. Proposto appello l’INPS, la Corte d’appello, in accoglimento, riformava totalmente la sentenza di primo grado, rilevando l’erronea applicazione, quale parametro di riferimento, del CCNL CNAI ANILF e CISAL per le piccole e medie imprese e le aziende artigiane, anziché del CCNL aziende tessili, sottoscritto a livello nazionale dalle principali OO.SS Proponeva ricorso in Cassazione l’azienda. Il regime degli sgravi contributivi. La controversia esaminata dalla Suprema Corte nasce dalla contrastante applicazione del CCNL di categoria, da utilizzarsi quale parametro di riferimento, per l’applicazione degli sgravi contributivi. In particolare, l’art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989 così recita La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo . Il contratto collettivo applicato in azienda L’azienda ricorrente sostiene che il CCNL applicabile al caso di specie sarebbe quello riferito alla specifica categoria in cui rientra l’impresa, cioè il contratto CNAI-ANILF e CISAL, riguardante specificamente le cosiddette imprese faÇ oniste , che svolgono attività di lavorazione di capi di abbigliamento per conto terzi. Contratto applicato ai rapporti di lavoro intrattenuti con le aziende artigiane, piccole e medie imprese, società cooperative, stipulate dalle OO.SS. più rappresentative nel ramo industriale di appartenenza dell’azienda ricorrente. e quello sottoscritto dalle maggiori OO.SS. a livello nazionale. Al contrario, secondo la Corte di merito, il parametro retributivo cui fare riferimento ai fini dell’applicazione degli sgravi contributivi è quello previsto dal CCNL del settore tessile, stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Evidenziava infatti la Corte d’appello che in presenza di una pluralità di contratti collettivi, l’Inps aveva correttamente negato validità ai fini del riconoscimento dei benefici richiesti, al contratto collettivo ANILF-CISAL, pur relativo alla specifica attività svolta dall’azienda ricorrente dando viceversa rilevanza al contratto collettivo tessili, concluso dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale. La retribuzione parametro determinata in base al secondo contratto. In base ai criteri sopra enunciati, la sentenza d’appello impugnata appare corretta ed immune da vizi logici. I giudici della Suprema Corte hanno affermato in particolare che nella materia dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali ovvero degli sgravi contributivi, in cui è prevalente il rilievo pubblicistico dei benefici stessi e delle finalità con esse perseguite dal legislatore, di contrasto al fenomeno del lavoro nero, è possibile che il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese sia disciplinato sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale va invece determinata la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali. Pertanto, prosegue la Corte, ove venga in considerazione la possibilità di fruire dei benefici da parte di aziende faÇ oniste , svolgenti attività per conto terzi di alcune fasi della lavorazione di confezionamento di capi di abbigliamento, e si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione, ai soli fini contributivi, della retribuzione parametro deve essere fatto rifermento al CCNL concluso dalle aziende tessili con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale CGIL, CISL, UIL , anziché a quello dello specifico settore artigianale, applicato dall’azienda. La decisione resa dalla Corte di merito con la sentenza impugnata appare dunque corretta e conforme ai principi di diritto affermati dai giudici di legittimità. Con conseguente rigetto del ricorso proposto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 febbraio – 16 aprile 2015, n. 7781 Presidente De Cesare – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata accoglie l'appello proposto dall'INPS e da SCCI s.p.a avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva riconosciuto alla R. Confezioni di R. N. - esercente attività di confezionamento di capi di abbigliamento per conto terzi - il diritto agli sgravi contributivi ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 6, e alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in accoglimento della opposizione della R. alla cartella esattoriale contenente l'intimazione di pagamento della somma di Euro 51.037,38 per contributi e somme aggiuntive. La Corte d'appello di Lecce, per quel che qui interessa, precisa che a il primo giudice ha basato la propria decisione sull'assunto secondo cui le agevolazioni di cui si discute - previste dall'art. 3, comma 5, della legge n. 448 del 1998 cit. - nella specie sono attribuibili, in quanto, ai fini della verifica dei diritto alle predette agevolazioni contributive, si deve fare riferimento al contratto collettivo CNAI-ANIFIL e CISAL - peraltro non esibito in atti - riguardante i rapporti di lavoro intrattenuti con le aziende artigiane, con le piccole e medie imprese, con le società cooperative e coi loro consorzi e stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del ramo industriale di appartenenza della società R. b viceversa, ai suddetti fini, si devono applicare solo il CCNL dei 19 maggio 2000 e i precedenti riguardanti i dipendenti delle industrie tessili, dell'abbigliamento e della moda, concluso dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale c va, in particolare, precisato che è pacifico che, in base all'art. 3 d.l. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, i benefici degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese operanti nel Mezzogiorno sono stati subordinati al rispetto della condizione che i lavoratori siano denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali d ai sensi dell'ari. 1, primo comma, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989 la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e l'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che la suindicata disposizione vada interpretata nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria f il combinato disposto degli arti. 6, commi 9 e 11, del d.l. n. 338 del 1989 cit. con l'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, ha previsto che, per le imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno per la determinazione dei contributi e per l'eventuale concessione dei benefici previdenziali sgravi contributivi e assistenziale fiscalizzazione degli oneri sociali la retribuzione da prendere come riferimento può essere fissata dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie dei contratto collettivo nazionale di riferimento, accordi provinciali che debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro g l'indicato art. 5 del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, nel testo variamente modificato nel corso del tempo, ha subordinato la fruibilità della fiscalizzazione degli oneri sociali o degli sgravi contributivi al rispetto di una procedura complessa e alla ricorrenza di una serie di condizioni, fra le quali l'osservanza del programma di riallineamento nel tempo, elemento costitutivo, la cui ricorrenza deve essere allegata e provata dal datore di lavoro h come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune non assume alcuna influenza nell'ipotesi in cui si controverte in relazione ai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali ovvero degli sgravi contributivi per i quali vale il rilievo pubblicistico di tali benefici e delle finalità che con essi il legislatore ha inteso perseguire, sicché è possibile che il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese sia disciplinato - fatti salvi in ogni caso i diritti fondamentali del lavoratore di cui all'art. 36 Cost. - sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale va invece determinata la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali etc. vedi Cass. 7 agosto 2000, n. 10374 i ne consegue che, essendo da escludere che l'attività svolta dalle imprese faÇ oniste possa essere inquadrata in un settore produttivo diverso da quello tessile - solo perché limitata ad alcune fasi della lavorazione dei capi di abbigliamento per conto di soggetti terzi, visto che comunque l'organizzazione produttiva è destinata alla produzione di capi di abbigliamento - correttamente l'INPS ha, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, negato validità, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui si tratta, al CCNL stipulato tra ANILF-CISAL e altri anche se relativo alla specifica attività svolta dalla azienda , perché meno rappresentativo di quello concluso per tutte le aziende tessili dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale CGIL, CSIL e UIL . 2.- Il ricorso di R. Confezioni di R. N., in liquidazione, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi resiste, con controricorso, l'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a. EQUITALIA Lecce s.p.a. già SO.BA.RI.T. s.p.a. resta intimata. Motivi della decisione I. Sintesi dei motivi di ricorso 1.- Il ricorso è articolato in due motivi. 1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dell'art. 6, commi 9 e 11, del d.l. n. 338 del 1989 cit., come autenticamente interpretati dall'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996 della legge n. 192 del 1998 dell'art. 115 cod. proc. civ. degli artt. 2697 e 2070 cod. civ. e dell'art. 39 Cost. In sintesi, si sostiene che erroneamente la Corte leccese ha ritenuto che, nella specie, si debba fare riferimento al CCNL del settore del tessile, stipulato dalle 0035. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, invece di confermare la decisione del primo giudice basata, correttamente, sulla applicabilità, per le agevolazioni di cui si discute, del contratto collettivo CNAI-ANILF e CISAL, riguardante specificamente le imprese faÇ oniste, che svolgono una attività peculiare che è inquadrabile in un settore produttivo diverso da quello tessile, perché non si svolge per il mercato, ma per conto di soggetti terzi 1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione dell'art. 1, primo comma, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, come autenticamente interpretato dall'ari. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'ari. 2697 cod. civ. Si rileva che la Corte d'appello non ha considerato che l'INPS non aveva offerto alcuna prova della maggiore rappresentatività - da attribuire ai fini che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il CCNL ritenuto applicabile. II - Esame delle censure 2.- I motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte. 3.- Come risulta dalla narrativa dei fatti processuali, la fattispecie oggetto del presene giudizio riguarda la pretesa rivendicata dalla R. Confezioni di R. N. - esercente attività di confezionamento di capi di abbigliamento per conto terzi e, attualmente, risultante in liquidazione - di potersi giovare del diritto ai benefici relativi agli sgravi contributivi e alla fiscalizzazione degli oneri sociali, per effetto dell'affermato diritto a calcolare i contributi previdenziali, prendendo a base del relativo computo le retribuzioni stabilite dal CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti lavorazioni conto terzi a faÇ on firmato il 26 agosto 1996 da CNAI-ANILF e CISAL e in vigore dall' 1 agosto 1995 al 31 luglio 2000 anziché quelle indicate nel CCNL del 19 maggio 2000 e i precedenti, riguardanti i dipendenti delle industrie tessili, dell'abbigliamento e della moda, concluso dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale poste a base del calcolo effettuato dall'INPS per l'emissione della cartella di pagamento opposta . 4.- Per una migliore comprensione della correttezza della soluzione adottata -- con congrua e logica motivazione - dalla Corte d'appello è bene sottolineare che gli sgravi contributivi, previsti in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, sono finalizzati a favorire l'aumento dell'occupazione in un determinato territorio, mentre la fiscalizzazione degli oneri sociali, quale beneficio di carattere generale, non è attribuito su base territoriale vedi, per tutte Cass. 29 luglio 2014, n. 17179 . Si tratta, pertanto di istituti che, pur operando con meccanismo analogo, sono diversi in quanto mentre gli sgravi contributivi sono concessi secondo un criterio di territorialità, consistono in sgravi soprattutto della contribuzione invalidità, vecchiaia e superstiti, e sono diretti ad ottenere un aumento dell'occupazione, la fiscalizzazione degli oneri sociali opera secondo un criterio di appartenenza a determinati settori di attività economica, è diretta a ridurre il costo del lavoro, e si realizza prevalentemente attraverso una riduzione dei contributi di M 5.- Peraltro, fin dalla originaria disciplina dei suddetti istituti vedi legge 8 agosto 1977, n. 573 se ne è condizionata la fruizione al rispetto dell'obbligo per le imprese di applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa successivamente l'art. 4 legge 5 agosto 1978, n. 502 e,poi, l'art. 1 legge 28 novembre 1980, n. 782 l'hanno condizionato al rispetto dell'obbligo di assicurare ai dipendenti stessi trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL inoltre l'art. 3 d.l. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, li ha condizionati al rispetto della condizione che i lavoratori siano denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali con una apertura alla contrattazione collettiva in sede locale . E l'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel disporre che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, ha inteso rafforzare il regime precedente, come risulta confermato anche dal successivo art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che - per risolvere il problema della individuazione della retribuzione-parametro da considerare ai soli fini contributivi in caso di coesistenza di vari CCNL - ha interpretato autenticamente il suddetto art. 1, stabilendo che esso si deve intendere nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro `comparativamente' più rappresentative nella categoria . 6.- Alla stessa logica risponde anche la disciplina dei contratti e accordi di riallineamento retributivo, istituti con l'art. 5 dei d.l. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a , del Trattato istitutivo della Comunità europea art. 5, comma 1, cit., come modificato dall'art. 75 della legge n. 448 del 1998 , cioè nelle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione come si legge nell'art. 87 TUE, in cui è confluito l'art. 92 TCE , originariamente individuati nei territori meridionali di cui all'art. 1 legge n. 64 del 1986, articolo abrogato, con decorrenza 1 maggio 1993, dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, mentre tutta la legge n. 64 del 1986 è stata abrogata, con decorrenza 20 ottobre 2012, dall'art. 23 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 vedi, per tutte Cass. 13 agosto 2012, n. 14450 Cass. 5 settembre 2013, n. 20413 Cass. 24 aprile 2014, n. 9291 Cass. 29 luglio 2014, n. 17179 . Infatti, anche in questa materia si è stabilito che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo, abilitati a fissare la retribuzione-parametro - utile per consentire ai datori di lavoro di approfittare della possibilità loro offerta di regolarizzare i propri dipendenti e quindi farli emergere dal sommerso - debbano essere stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento art. 5 dei d.l. I° ottobre 1996, n. 510 cit. ovvero, nel testo modificato dall'art. 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dalle stesse aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Cass. 10 luglio 2014, n. 15846 . 7.- Dal quadro di riferimento sinteticamente delineato deriva che, in materia di sgravi contributivi, di fiscalizzazione di oneri sociali, di contratti di riallineamento e similari l'aspetto prevalente delle diverse vicende è rappresentato dal rilievo pubblicistico che tali istituti assumono in quanto destinati ad operare nell'area pubblica dell'economia, con effetti di tutela anché diritti fondamentali dei lavoratori. Per tale ragione, in base al principio della libertà sindacale - tutelato non soltanto dall'art. 39 Cost., ma anche dal precedente art. 2 poiché il sindacato rientra fra le formazioni sociali ivi previste - va dato seguito all'indirizzo già espresso da questa Corte secondo cui il rilievo pubblicistico dei suddetti benefici e le finalità che con essi il legislatore ha inteso perseguire, consentono di disciplinare il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese, fatti salvi in ogni caso i diritti fondamentali dei lavoratore di cui all'art. 36 Cost., sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale va invece determinata la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali, settori questi nei quali la classificazione delle imprese, proprio per gli anzidetti profili pubblicistici, deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e predeterminati anche per evitare possa trovare spazio quella libertà e quella flessibilità di regolamentazione che caratterizza, in linea generale, il trattamento normativo ed economico dei lavoratori e che consente alle parti sociali di scegliere - seppure entri certi limiti - la contrattazione collettiva destinata a meglio regolare il rapporto di lavoro tra la impresa ed i propri dipendenti vedi, per tutte Cass. 7 agosto 2000, n. 10374 . 8.- In applicazione dei suddetti principi alla presente fattispecie si rileva che l'attività svolta dalle imprese faÇ oniste non si presta - ai fini pubblicistici che qui interessano, da collegare, in ultima analisi, al raggiungimento dell'obiettivo di contrastare i fenomeni del lavoro nero e delle evasioni contributive, particolarmente diffusi nelle aziende faÇ oniste, come è noto - ad essere inquadrata in un settore produttivo diverso da quello tessile, solo perché limitata ad alcune fasi della lavorazione dei capi di abbigliamento per conto di soggetti terzi, visto che comunque l'organizzazione produttiva è destinata alla produzione di capi di abbigliamento. Pertanto, come ha sottolineato la Corte leccese, correttamente l'INPS, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, ha negato validità, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui si tratta, al CCNL stipulato tra ANILF-CISAL e altri anche se relativo alla specifica attività svolta dalla azienda , perché comparativamente meno rappresentativo di quello concluso per tutte le aziende tessili dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale CGIL, CSIL e UIL , sicché l'Istituto ha fatto riferimento a tale ultimo CCNL per la individuazione - ai soli fini contributivi - della retribuzione-parametro, in corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 cit. 9.- Da ultimo, va anche ricordato che - diversamente da quanto affermato dall'attuale ricorrente - ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'impresa, che - in deroga all'ordinario obbligo contributivo - invoca il diritto al riconoscimento di benefici come gli sgravi etc. , la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo vedi Cass. 7 aprile 2008, n. 8988 Cass. 9 giugno 2008, n. 15162 Cass. 10 novembre 2010, n. 22872 . Pertanto, doveva essere, caso mai, la ditta R. ad offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il CCNL firmato il 26 agosto 1996 da CNAI-ANILF e CISAL e altri, rispetto a quello utilizzato. Mentre, nella specie, non solo non risulta che tale prova sia stata data, ma la ricorrente, erroneamente, si duole della mancata considerazione, da parte della Corte salentina, dell'omessa prova da parte dell'INPS della maggiore rappresentatività dei sindacati che stipularono il CCNL ritenuto applicabile. III - Conclusioni 10.- Alla applicazione dei suindicati principi consegue -- in consapevole superamento del diverso, isolato, orientamento espresso da Cass. 21 maggio 2014, n. 11232, con riguardo ad una ipotesi di carente motivazione della sentenza impugnata - il rigetto del ricorso. La peculiarità fattuale della controversia in esame, la natura delle questioni trattate e la diversa soluzione, rispettivamente, adottata dai giudici dei due gradi di merito giustificano la compensazione - tra le parti costituite - delle spese del presente giudizio di cassazione. I1.- In ragione della funzione di nomofilachia affidata dall'ordinamento a questa Corte di cassazione, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. enunciare il seguentl principi di diritto nella materia dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali ovvero degli sgravi contributivi, in cui è prevalente il rilievo pubblicistico dei benefici stessi e delle finalità con essi perseguite dal legislatore - da collegare, in ultima analisi, al raggiungimento dell'obiettivo di contrastare i fenomeni del lavoro nero e delle evasioni contributive - è possibile che il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese sia disciplinato fatti salvi in ogni caso i diritti fondamentali del lavoratore di cui all'art. 36 Cost. sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale va invece determinata la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini dei godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali etc. Pertanto, ove venga in considerazione la possibilità di fruire dei suddetti benefici da parte delle imprese faÇ oniste - che svolgono, per conto terzi, attività di confezionamento di capi di abbigliamento, limitata ad alcune fasi della lavorazione - e si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione - ai soli fini contributivi - della retribuzione-parametro ben può essere fatto riferimento al CCNL concluso per tutte le aziende tessili dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale CGIL, CSIL e UIL , anziché al CCNL stipulato tra ANILFCISAL e altri anche se relativo allo specifico settore artigianale denominato Abbigliamento - Lavorazioni conto terzi a faÇ on , considerando -- in assenza di prove specifiche contrarie - le associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti CCNL comparativamente più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto, in corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa. tra le parti costituite, le spese del presente giudizio di cassazione.