Il lavoro di pizzaiolo ha (inevitabilmente) natura subordinata

L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7024/15 depositata l’8 aprile. Il caso. Il Tribunale di Roma condannava una società al pagamento a favore del lavoratore – avente mansioni di pizzaiolo - di una somma a titolo di differenze retributive ed indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 8, l. n. 604/66, in conseguenza dell’accertamento della natura subordinata del rapporto e della dichiarazione di illegittimità del recesso della società, qualificabile come licenziamento disciplinare, assunto in violazione della procedura di cui all’art. 7 Stat. Lav La Corte d’appello giungeva invece alla completa riforma della sentenza di prime cure, negando che il rapporto di lavoro del pizzaiolo potesse avere natura subordinata. Il lavoratore propone ricorso in Cassazione. La qualificazione del rapporto. Il motivo che viene preliminarmente esaminato dai giudici di legittimità, in quanto assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. per aver la sentenza impugnata negato la natura subordinata del rapporto di lavoro. Facendo preliminarmente riferimento al contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, risulta una qualificazione formale del rapporto quale collaborazione. Dal punto di vista sostanziale però l’impegno contrattuale obbliga il lavoratore alla prestazione lavorativa quale pizzaiolo per 6 ore al giorno, per 6 giorni settimanali, in modo assiduo e continuativo, [] con retribuzione fissa di euro 1400 al mese . Dalla previsione di tali elementi è inevitabile desumere la natura subordinata del rapporto, a prescindere dal nomen juris attribuito allo stesso dalle parti. Elementi determinanti e indicativi della subordinazione. Ribadisce difatti la Cassazione che l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, ben potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevelare sulla contraria volontà manifestata dalle parti che risulti incompatibile con il concreto assetto del rapporto. Alcuni lavori sono subordinati per forza”. Ad ulteriore fondamento della qualificazione del rapporto come sopra descritto, la Corte aggiunge la considerazione che alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendosi affermata con riferimento alle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, la rilevanza quali indici di subordinazione dell’assenza del rischio economico per il lavoratore, dell’osservanza di un orario e dell’inserimento nell’altrui organizzazione produttiva . Analogamente, nel caso concreto e in relazione all’ordinaria attività di pizzaiolo, è difficile configurare un contratto di collaborazione, proprio per la natura e le caratteristiche dell’attività lavorativa concreta. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbente rispetto agli altri due, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 gennaio – 8 aprile 2015, n. 7024 Presidente Macioce – Relatore Buffa Svolgimento del processo Il tribunale di Roma, con sentenza del 2004, in parziale accoglimento del ricorso proposto da E. contro la rosticceria Donna Olimpia srl, ha condannato la società al pagamento in favore del lavoratore della somma di Euro 4700 oltre accessori, a titolo di differenze retributive ed indennità risarcitoria ex articolo 8 legge n. 604 del 1966, pari a 2 mensilità e mezzo della retribuzione globale di fatto, a seguito dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 18 settembre 2002 al 25 novembre 2002, ed ha dichiarato l'illegittimità del recesso della società per la sua natura ontologicamente disciplinare e per il mancato rispetto della procedura di cui all'articolo 7 Stat. lav La corte d'appello di Roma, con sentenza dell'8/10/2007, ha riformato la sentenza del tribunale, escludendo la natura subordinata del rapporto di lavoro e facendo preminente riferimento al contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti in data 23/9/2002. In particolare, la corte territoriale ha preso atto del fatto che il rapporto, come accertato dal giudice di prime cure, era iniziato il 18/9/2002 e non già a giugno 2002 come pretendeva il lavoratore e che poi il 19/9/2002 il lavoratore si era infortunato sul lavoro ed era stato quindi assente per malattia fino al 25/11/2002. Secondo la corte territoriale, il rapporto si era svolto solo in 1-2 giorni, del tutto insufficienti ad evidenziare la sussistenza degli elementi tipici esclusivi della subordinazione individuati dalla giurisprudenza, non essendo emersi dalla prova i fatti costitutivi della pretesa invocata nessun teste -secondo la sentenza impugnata - ha riferito dell'esistenza di un preciso orario di lavoro, della necessità di giustificare eventuali assenze, o della sottoposizione dell'appellato al potere organizzativo disciplinare e gerarchico del responsabile dell'esercizio . Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste il datore con controricorso, illustrato da memoria. Con il primo motivo si deduce - ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver trascurato che il rapporto era sorto come lavoro subordinato e che solo dopo alcuni giorni, peraltro solo dopo che il lavoratore aveva subito un infortunio sul lavoro, il datore aveva fatto sottoscrivere un contratto di lavoro asseritamente di collaborazione coordinata e continuativa, e per aver trascurato altresì che solo il 29/11/2002 il datore aveva comunicato il recesso con effetto immediato nei confronti del lavoratore. Con il secondo motivo di ricorso si deduce - ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - vizio di motivazione della sentenza, per avere trascurato di attribuire rilievo alle risultanze istruttorie, che avevano confermato che l'esecuzione della prestazione non era autonoma ma era caratterizzata dall'inserimento dell'organizzazione secondo modalità tipiche della subordinazione, essendo il lavoratore in posizione paritaria con altro lavoratore pacificamente subordinato, entrambi sottoposti alle direttive di altro dipendente preposto dal datore. Con il terzo motivo di ricorso si deduce - ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1366 del codice civile nell'interpretazione del contratto di co.co.co e violazione e falsa applicazione dell'articolo 2222 del codice civile, per aver la sentenza trascurato che la natura autonoma del rapporto risultava esclusa dallo stesso contenuto letterale del contratto, che richiamava un orario di lavoro, una prestazione continuativa e in collegamento con le esigenze aziendali, una retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica della prestazione lavorativa, tutti elementi univocamente indicativi della subordinazione. Motivi della decisione Occorre preliminarmente far riferimento al contratto sottoscritto dalle parti, al fine di verificare la volontà delle stesse nella qualificazione del loro rapporto di lavoro. Il contratto in atti, che qualifica il rapporto come collaborazione e non lavoro subordinato, prevede però l'obbligo del lavoratore di prestare servizio, quale pizzaiolo, per sei ore al giorno per sei giorni settimanali , in modo assiduo e continuativo, tenendo presente le esigenze connesse al buon andamento della gestione , per una retribuzione fissa di Euro 1400 al mese. Dalla previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro fisso e continuativo, e di una continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali si desume univocamente, al di là del nomen juris indicato dalle parti, la costituzione di un rapporto di natura subordinata, confermato peraltro dai caratteri delle mansioni. 7. Questa Corte ha affermato infatti tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009 che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. 8. La qualificazione del rapporto come sopra operata trova inoltre conferma nella considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendosi affermata da Sez. L, Sentenza n. 58 del 07/01/2009 , con riferimento alle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, la rilevanza, quali indici di subordinazione, dell'assenza di rischio economico per il lavoratore, dell'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, aspetti questi peraltro connaturati al lavoro di cameriere Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, oltre a negare la subordinazione, sulla base delle prestazioni saltuarie, non aveva detto come fosse possibile lavorare quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive datoriali quanto, ad esempio, all'uniformità dell'abbigliamento o alla distribuzione dei tavoli o all'orario di lavoro . Analoghe considerazioni possono valere in riferimento al caso di specie, in relazione all'attività svolta dal lavoratore in questione, in ragione della difficile configurabilità di un contratto di collaborazione per un'attività che è quella ordinaria di pizzaiolo che non può che essere subordinata, ed anche se svolta per un arco temporale esiguo . 9. Deve dunque essere accolto il terzo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri. La causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.