Stabilimento troppo freddo, legittimo lo ‘stop’ dei lavoratori. Retribuzione salva

Vittoria definitiva per sei dipendenti di un’azienda operativa nel settore della produzione di elettrodomestici. Corretta la loro scelta di sospendere per un’ora e mezza l’attività, vista la bassa temperatura presente nello stabilimento. Perciò l’azienda deve versare anche la parte di stipendio relativa a quei novanta minuti non lavorati.

Ambiente di lavoro eccessivamente freddo. Problema causato dal malfunzionamento della caldaia. Legittima la scelta dei dipendenti di sospendere le proprie attività per ben novanta minuti. Di conseguenza, l’azienda deve provvedere al pagamento della retribuzione – trattenuta, all’epoca dell’episodio – per quella ora e mezza di lavoro ‘congelato’ Cassazione, sentenza n. 6631, sez. Lavoro, depositata oggi . Caldaia out. A dare il ‘la’ alla vicenda è la astensione dal lavoro , per novanta minuti, da parte di sei dipendenti di un’azienda – operativa nel settore della produzione di elettrodomestici –, astensione motivata coll’eccessivo freddo nell’ambiente di lavoro , frutto del malfunzionamento della caldaia . Piccata la replica dei vertici aziendali, i quali hanno deciso di trattenere la retribuzione relativa all’ ora e mezza di astensione dei dipendenti. Questa condotta, però, è censurata in maniera netta dai giudici di merito, i quali ritengono acclarato che non fu proclamato alcuno sciopero, in quella giornata e che l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità della prestazione, dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro e al fermo, a monte, della lavorazione . Consequenziale, ovviamente, l’obbligo dell’azienda di provvedere al pagamento della retribuzione per quella ‘sospensione’ decisa dai lavoratori. Lavoro sospeso. E la linea di pensiero tracciata tra primo e secondo grado viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali, respingendo le contestazioni mosse dall’azienda, ribadiscono che il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni, ed è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro . E la violazione di tale obbligo rende legittima, come in questo caso, la scelta dei lavoratori di non eseguire la prestazione , mantenendo, però, il diritto alla retribuzione , viene sancito. Ebbene, analizzando la vicenda all’esame dei giudici, è emerso che la temperatura era significativamente bassa, in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno , tanto che l’azienda aveva ritenuto legittima l’interruzione dell’attività lavorativa di parte dei dipendenti del piano inferiore dello stabilimento aziendale. Impossibile, quindi, ritenere scorretto lo ‘stop’ deciso dai dipendenti collocati nel piano superiore della struttura, anche tenendo presente che i due piani non erano separati del tutto tra loro, perché il divisore dei piani non occupava l’intero perimetro, e consentiva il passaggio d’aria, essendovi un tunnel che consentiva il collegamento tra i due piani per il passaggio dei carrelli , e che, di conseguenza, permetteva anche l’immissione di aria fredda . Tirando le somme, quindi, è confermata la sconfitta dell’azienda, e cristallizzato il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione anche per quella ora e mezza di sospensione .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 gennaio – 1 aprile 2015, n. 6631 Presidente Macioce – Relatore Buffa Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 14.11.2007, la corte d'appello di Milano, confermando sentenza del tribunale di Lecco del 2005, ha condannato la Bessel spa al pagamento in favore dei lavoratori indicati in epigrafe della retribuzione di un'ora e mezzo di lavoro, illegittimamente trattenuta in ragione ed a seguito della astensione dal lavoro dei lavoratori a causa del freddo nell'ambiente di lavoro per il malfunzionamento della caldaia. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che non fu proclamato alcuno sciopero in quella giornata ma che l'astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità della prestazione dovuta alla temperatura troppo bassa nell'ambiente di lavoro e al fermo a monte della lavorazione. 2. Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro per un motivo, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso i lavoratori. 3. Con unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, in ragione della mancata considerazione che l'ambiente di lavoro in cui operavano i ricorrenti era regolarmente riscaldato e che il fermo dell'impianto di riscaldamento aveva interessato solo il piano sottostante quello occupato dai lavoratori in causa mentre, per altro verso, si rileva, lamentando che tale accertamento non era stato fatto dalla sentenza impugnata, che il varco aperto verso l'esterno al piano interessato dalle lavorazioni era di dimensioni assai contenute tali da non poter incidere sulla temperatura del grande locale. Motivi della decisione 4. Il ricorso non può trovare accoglimento. Occorre premettere che il datore di lavoro è obbligato ex art. 2087 cod. civ. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 5. La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l'inadempimento altrui Sez. L, Sentenza n. 10553 del 07/05/2013 Sez. L, Sentenza n. 14375 dei 10/08/2012 Sez. L, Sentenza n. 11664 del 18/05/2006 Sez. L, Sentenza n. 9576 del 09/05/2005 . I lavoratori, inoltre, mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore. 6. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e corretta, ha accertato che la temperatura era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno, tanto che l'azienda aveva ritenuto legittima l'interruzione dell'attività lavorativa diparte dei dipendenti del piano inferiore. Nel contempo, la sentenza ha accertato che il sito aziendale era articolato in due piani non separati del tutto tra loro, perché il divisore dei piani non occupava l'intero perimetro e consentiva il passaggio d'aria tra i due piani, essendovi un tunnel tra i due piani che consentiva il collegamento tra gli stessi per il passaggio dei carrelli e quindi l'immissione di aria fredda. La sentenza ha considerato altresì che al piano superiore vi ero un varco per consentire l'installazione di una porta per realizzare una nuova uscita di sicurezza e che tale varco era completamente aperto per un certo periodo della mattina, aggravando la situazione. II fatto che il reparto fosse vasto è stato valutato dalla corte, che lo ha ritenuto tuttavia irrilevante, essendosi evidenziato che il passaggio di aria fredda avveniva senza ostacoli. 7. Tale valutazione della corte territoriale, involgendo un giudizio di merito, non è censurabile in questa sede di legittimità. 8. II ricorso deve essere pertanto rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti in solido delle spese di lite, che si liquidano in euro tremilacinquecento per compensi, euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.